MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 14 giugno 1999, n. 450 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

in vigore dal: 17-12-1999

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1999


 


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l'attivita' della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale dipendente comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio espletato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Edifici, strutture e mezzi

1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non puo' comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione o il ritardo delle attivita' di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale.
L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuita' dei sistemi di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e  collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le  installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati  dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o  capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto  compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.

Art. 2.
Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei  sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive  modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito  del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e provinciale.
2. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medicoclinici relativi all'attivita' di sorveglianza sia richiesta  una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta.  Analogamente si provvede negli altri casi in cui non e' possibile far  fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassolino
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 69