- Infortunio in Itinere
La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la richiesta di indennizzo a seguito dell'infortunio, poichè riteneva che la scelta di percorrere il tragitto prescelto, e non la via ordinaria, era stata determinata da una scelta volontaria e per nulla necessitata.
Così, secondo la Corte, ricorreva l'ipotesi del rischio elettivo, escludente l'indennizzabilità.
Ricorre in Cassazione l'infortunato affermando che non si tratta di rischio elettivo poichè l'infortunio si è verificato nell'unica strada percorribile all'occasione in quanto la via ordinaria era ostruita da veicoli parcheggiati.
La Corte accoglie il ricorso perchè il rischio elettivo è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario tale da portarlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti la normale attività lavorativa e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.
Il comportamento del lavoratore invece, sebbene imprudente, era comunque ricollegabile alle finalità aziendali, essendo l'infortunio avvenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa ed in conseguenza di una scelta che, sebbene non necessitata ed anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.