Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Pen., 31 luglio 2015, n. 891 - Infortunio durante la realizzazione di una galleria. Distanze di sicurezza da mantenere rispetto allo scavo


 

N. 891/2015 Reg. Sent.
N. 128/2013 R.G. N.1339/2012 R.G. Not. Reato


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Il Giudice di Busto Arsizio dr.ssa Maria Greca Zoncu alla pubblica udienza del 29 maggio 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 

 

SENTENZA
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

 


nel procedimento penale a carico di
L.M. nato a Bari il OMISSIS e dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del dif. di fid. Avv. OMISSIS
M.M.nato a Domodossola il OMISSIS e dom.to ex art. 161 c.p.p, in Domodossola in via OMISSIS
libero-presente
M.N. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS; dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del dif. di fid. Avv.
libero-contumace
IMPUTATI
del reato previsto e punito dagli artt 110 e 590 commi 1, 2 e 3 del codice penale, per avere, in concorso tra loro, seppur con ruoli e modalità diverse, L.M., in qualità dì Amministratore Delegato della "PEDELOMBARDA S.c.p.a", con sede legale in Milano e sede operativa in Turate, M.M., quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione della succitata Società, e M.N., quale Direttore di cantiere con delega alla sicurezza sul luogo di lavoro, cagionato, per colpa, lesioni personali gravi a L.N. (lesioni personali guaribili in un numero di giorni superiori a 40 idonee a porre l'infortunato nell'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per tale periodo e costituite da "Trauma toracico con fratture costati dx e del soma di D11 e scapola che"). Colpa consistita nelle violazioni:
- Per L.M. dell'art. 96 comma i lett G) D.L.gs. 81/2008 per aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, non individuando le misure preventive e protettive da adottare in relazione ai rischi connessi alla lavorazione svolta nella realizzazione della galleria, non fornendo indicazioni su quale sia la distanza di sicurezza da mantenere dì fronte allo scavo, non evidenziando quali siano le concrete precauzioni da mettere in atto durante quelle operazioni in cui viene lasciata al lavorate la scelta della distanza da mantenere durante le fasi dì scavo e consolidamento della galleria;
- Per M.M.dell'art, 92 comma 1 lett B) del D.Lgs. 81/2008 per non aver verificato l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dal L.M. e approvato dalla Società e per averlo validato, nonostante la mancanza degli elementi indicati al punto precedente;
- Per M.N. dell'art 97 comma 1 D.Lgs. 81/2008 per non aver compiuto alcuna verifica circa le condizioni di sicurezza del cantiere in ordine ai lavori in corso, pur avendo la speciale delega alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
(in quanto L.N. si infortunava mentre si avvicinava a circa 2 metri dalla scavo per la realizzazione della galleria, venendo investito dalla frana del fronte e segnatamente da un ammasso di terra e cemento, a fronte dì una sottostimata valutazione nella scala del danno nel POS, indicato come "MEDIO' della mancanza di parametri per far scattare il divieto di accesso agli scavi e di misure concrete da potersi attuare al fine di evitare pericoli, della mancata definizione di procedure con cui dovrebbe svolgersi la visita del fronte, né delle distanze di sicurezza da mantenersi rispetto ad esso, del mancato consolidamento dello scavo, non ancora effettuato al momento dell'infortunio, nonostante il progetto di consolidamento redatto da "ROCKSOIL S.p.a".
Commesso in Fognano Olona (VA), il 3 gennaio 2011 (data dell'infortunio occorso al lavoratore). Anzi in data 3 gennaio 2012, come corretto a verbale di udienza 24/1/2014
 

 

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Con l ’intervento del Pm:
Dott. Portera - giusta delega- E con Avv. del foro dì Milano difensore di fiducia di L.M. e M.N.; Avv.  del foro di Verbania, difensore dì fiducia di M.M., le parti hanno concluso come segue: 
Il PM. chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati e la condanna dei medesimi alla pena di mesi quattro di reclusione e 1000 £ dì ammenda; la difesa di L.M. e M.M. chiede l'assoluzione di entrambi gli imputati, i subordine minimo della pena con condanna che consenta la conversone in pena pecuniaria; la difesa di M.M. chiede l'Assoluzione in subordine pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva.
 

 

Fatto

 


Con decreto del 9 gennaio 2013 il PM citava a giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio L.M., M.M.e M.N. per rispondere del reato meglio descritto in epigrafe. Venivano ammesse le prove richieste dalle parti ed esaminati i testi, intimati dal Pm, OMISSIS citati dalla difesa.
L'imputato M.M. accettava di sottoporsi ad esame.
All’udienza fissata per la discussione le parti concludevano come da verbale.
Il giudice decideva come da dispositivo letto in udienza che è allegato agli atti.
 

 

Diritto

 


Agli imputati L.M., nella sua qualità di AD di Pedelombarda spa, datore di lavoro di L.N., M.M. , quale coordinatore in fase esecutiva della medesima società e M.N., quale direttore del cantiere con delega alla sicurezza è contestato di avere cagionato per colpa al lavoratore L.N. lesioni personali.
Nella ricostruzione del PM riportata nel capo di imputazione, il lavoratore che lavorava allo scavo di una galleria si era avvicinato al fronte scavo troppo ed era stato colpito da una frana del fronte scavo che gli aveva procuratore lesioni personali guaribili in oltre 40 giorni.
Sostanzialmente si contesta al L.M. di avere predisposto un POS incompleto, mancante cioè della individuazione delle misure atte ad evitare l’evento, come ad esempio l'indicazione di una distanza di sicurezza minima da tener durante la visita del fronte scavo; ovvero al M.M. di avere ritenuto idoneo il POS di Pedelombarda nonostante tale carenza ed infine a M.N. per non avere verificato le condizioni di sicurezza del cantiere.
 

 

LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
Alla luce degli esami testimoniali di OMISSIS, tutti dipendenti Pedelombarda che si trovavano sul cantiere il giorno dell’infortunio era possibile ricostruire il fatto come segue.
Una squadra, della quale faceva parte anche L.N. in qualità di capo squadra, stava procedendo a fresare la galleria, con OMISSIS che conduceva il mezzo dotato di fresa.
L.N. faceva segno alla fresatrice di fermarsi e si avvicinava al fronte di scavo per controllarlo ad una distanza di 6-7 metri; precedentemente avanzava sul lato sinistro a fianco dell’operatore per sorvegliare le operazioni di scavo.
L.N. si avvicinava, quindi, al fronte di scavo a sette- otto metri circa considerando lo spazio occupato dalla macchina e la scarpata creatasi dallo smangiamento del terreno e un pezzo di conglomerato si staccava da metà parete, rotolava sul materiale caduto e colpiva L.N..
I componenti della squadra intervenivano subito portando assistenza al ferito.
Il cantiere secondo quanto riferito era assolutamente dotato di tutte le misure di sicurezza tanto è vero che non erano successi incidenti di quel tipo.
Sulla distanza cui si trovava L.N. nel momento in cui veniva colpito dal sasso non vi è uniformità di valutazioni; infatti OMISSIS, che era accorso dopo il fatto, lo collocava tra i 4 e i 6 metri dal fronte dello scavo. 
Nel momento in cui veniva colpito L.N. aveva le spalle allo scavo, cioè il distacco avveniva quando l’infortunato, dopo avere esaminato il fronte, stava tornando verso la squadra.
Anche l’infortunato non era in grado dì essere più preciso in relazione alla propria distanza dallo scavo : ricordava che non era sotto ma più probabilmente a 3,4,5 metri.
Era comunque, a suo ricordo, al sicuro accanto all’escavatore e sul marciapiede, già sotto un struttura portante montata.
Dopo aver verificato il fronte scavo avrebbe fatto spruzzare lo spritz beton e quindi fatto posare la centina.
In buona sostanza prima viene fatto il buco, poi spruzzato uno speciale cemento per mantenere il fronte compatto quindi viene inserita l’intelaiatura di acciaio che viene posata in continuità con la precedente.

 


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LE CONTESTAZIONI DI ASL
L'operante L. - intervenuto sul luogo del sinistro - effettuava ì rilievi fotografici, acquisiva il POS di Pedelombarda e verificava alcune carenze del medesimo.
Innanzitutto il rischio era sottostimato come medio ed inoltre le misure di sicurezza indicate erano ritenute carenti.
L.M. veniva indicato come datore di lavoro.
Il teste ribadiva che la ASL aveva valutato il rischio non come medio ma come alto nell'ambito di un lavoro di scavo di galleria; quanto, invece, alla distanza di sicurezza dal fronte faceva presente come non ci siano delle distanze oggettivamente indicabili; la distanza appropriata si stabilisce sulla base dell'esperienza, sul tipo di lavoro che si deve fare, in quanto in ogni caso è fondamentale la verifica visiva del preposto della stabilità del fronte di scavo.
Nell'ambito delle prescrizioni imposte era stata indicata come distanza prudenziale dal fronte di scavo m. 5, distanza che veniva comunque indicata dalla Pedelombarda e non dall'Asl.

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, IL PROGETTO E LE TECNICHE DI SCAVO Omissis, capo cantiere della Pedelombarda, descriveva il tipo di intervento che era stato fatto in una tratta complessivamente di 15 km tra Cassano Magnago e Turate.
Alla base dell'organizzazione del lavoro c'era la squadra composta dai capo squadra, L.N., e sei o sette operai.
Gerarchicamente sovraordinato nella organizzazione del lavoro, sopra alcune figure intermedie c'era il capo cantiere (M.N.) e al di sopra ancora il datore di lavoro, cioè l'ad di Pedelombarda, L.M.. Quanto alla tipologia dello scavo OMISSIS ne faceva presente la particolarità, posto che la galleria doveva passare sotto l’abitato del paese di Solbiate, pertanto prima di scavare doveva essere fatto il consolidamento del terreno, per evitare che franasse tutto a seguito dello scavo.
Tale consolidamento vien fatto con una tecnica di palificazioni a raggiera , nel senso dello scavo, che vengono riempite di cemento e creano una sorta di struttura di sostegno. Lo scavo copre solo la metà della lunghezza delle palificazioni proprio per lasciare una struttura portante anche oltre il fronte di scavo.
Successivamente viene spruzzato lo spritz-beton che crea una sorta di crosta protettiva sul fonte di scavo, a quel punto si procede a fresare per circa un metro e a mettere giù la centìna che viene inglobata nel calcestruzzo ed insieme creano una struttura provvisoria.
Quanto alla situazione del cantiere faceva presente che tutti gli operai indossavano i DPI e che l'illuminazione era a giorno.
Confermava che non era possibile arrivare sotto il fronte di scavo per la presenza del scarpata formata dei detriti dello scavo stesso.
Quanto alla distanza prudenziale da tenere dal fronte scavo, confermava quanto già detto dal teste L., che, cioè, non esiste una distanza di sicurezza predeterminata e predeterminabile, ma posto che la valutazione della stabilità del fronte deve essere fatta de visu il più vicino possibile, sono l’esperienza e la situazione concreta che determinano la distanza di sicurezza che viene decisa in autonomia da chi deve effettuare tale controllo, che è comune sempre un soggetto di provatissima esperienza, come era L.N. nel caso concreto.
In ogni caso, proprio per la particolarità di quella galleria, vi era un sistema di monitoraggio dei movimenti geologici a seguito dello scavo che raccoglieva i dati di innalzamento o abbassamento del terreno e laddove fosse stato segnalato uno scostamento anomalo, oltre cioè i parametri fisiologici, si sarebbe attivato un sistema di allarmi che avrebbe portato all’immediato sgombero della galleria, laddove vi fossero state in quel momento in corso delle lavorazioni.
P.R., responsabile del servizio prevenzione e protezione di Pedelombarda, affermava che nel PSC - redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - il rischio di caduta durante la fase di scavo era considerato alto, ma proprio per la natura del PSC non erano indicate misure per ridurre tale rischio, in quanto le misure concrete sono inserite nel POS di ogni singola azienda.
Il POS di Pedelombarda era stato redatto dallo stesso P.R. e a pag. 62 del POS sono indicate le misure da adottare nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa al fine di evitare o ridurre i rischi.
Fra le altre misure indicate vi era il divieto assoluto di avvicinarsi ai fronte di scavo, con l’eccezione del preposto (L.N.) che doveva effettuare la verifica visiva, come più vote ribadito, del fronte scavo.
A tale fine L.N. aveva seguito specifici corsi nei precedenti mesi di novembre e dicembre. Viceversa, la valutazione del rischio a pag. 61 era scesa da alta, come indicato nel PSC, a media, utilizzando la formula probabilità x danno.
La ragione dell’abbassamento dell’ entità del rischio - peraltro fortemente stigmatizzata dai tecnici dell’ASL, al punto da inserirla come contestazione nel capo di imputazione - era dovuta, secondo colui che così l’aveva ricavata, al fatto che mentre il PSC non riporta misure di sicurezza e quindi senza la previsione di tali misure il rischio di caduta è alto, viceversa prevedendo tutte le misure di sicurezza il rischio di attenua in quanto se da un lato il danno permarrebbe grave, la probabilità del verificarsi di tale evento si abbassa sensibilmente.
Anche P.R. confermava che non c'è una norma che imponga una distanza minima dal fronte scavo.
G.M., ingegnere dipendente Rocksoil, si era occupato della commessa Pedelombarda, in particolare, come accennato dal teste OMISSIS, del monitoraggio geologico dello scavo.
Il 20 dicembre G.M. scriveva una nota di non conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto originario, in particolare aveva rilevato che non erano stati effettuati alcuni consolidamenti in quanto era stato portato avanti l’arco rovescio a ridosso del fronte scavo e quindi effettuare tutti i consolidamenti previsti in progetto era complicato da un punto di vista operativo.
In occasione di quel medesimo sopralluogo erano stati raccolti gli elementi segnalati dai sistemi di monitoraggio e si era evidenziato che non c'erano situazioni di criticità pertanto si era concluso che anche se non erano stati fatti tutti i consolidamenti previsti nel progetto, l'utilizzo dell'arco rovescio aveva supplito a tale diminuzione tanto è vero che non erano stati riscontrati cedimenti a livello del piano di campagna.
Faceva presente ad ogni buon conto che i consolidamenti mancanti che riguardavano la zona del piede centina, cioè una zona in basso, non avevano alcuna influenza sul fronte scavo, riguardavano il rafforzamento della base che però era già stata rafforzata dall’arco rovescio.
In ogni caso, concludeva l’ing. G.M., se anche fossero stati fatti tutti i consolidamenti previsti nel progetto, gli stessi non avrebbero influito sulla linea di stabilità del fronte.
L'ing.V., consulente della difesa L.M. e M.N., esponeva le sue considerazioni in relazione alla dinamica dell’infortunio occorso a L.N..
Preliminarmente descriveva le fasi di lavorazione dello scavo in un cantiere come quello in esame : innanzitutto è essenziale effettuare il consolidamento del terreno che deve essere scavato proprio per evitare cedimenti; il sistema comporta la realizzazione di una serie di perforazioni effettuate in orizzontale seguendo il fronte scavo, tali buchi vengono riempiti di cemento e resina che vanno a formare una colonna che contribuisce a sostenere il terreno soprastante.
Nella galleria in questione, come già emerso, si era scelto di scavare per metà della lunghezza di tali perforazioni, in maniera tale che rimanesse sempre, oltre il fronte scavo, una zona dì terreno già consolidato.
Successivamente viene consolidato anche il fronte dello scavo con un’altra resina, che viene chiamata spritz beton e che impedisce al terreno di sbriciolarsi e crollare.
Dopo avere effettuato lo scavo, deve essere posizionata una centina metallica come protezione dai crolli e proprio al fine di proteggere i lavoratori che devono posare la centina - che è prossima al fronte scavo - viene spruzzato le spritz beton, proprio per evitare crolli del fronte verso i lavoratori. Le modalità con cui si procede allo scavo sono ben precise e sono legate ala necessità di evitare cedimenti e ripartire le forze in maniera tale che non vi siano crolli, appunto: prima si scava la parte superiore della galleria, poi la parte inferiore quindi i laterali e infine la parte ad arco rovescio sul fondo della galleria.
Concludeva ritenendo che al valutazione del rischio operata nel POS fosse corretta proprio perché a valle di tutte le indicazioni in materia di sicurezza indicate a pag. 62.
L’ing. C., consulente delle difesa M.M., confermava che la tecnica di scavo scelta per procedere nella galleria è una delle più sicure perché porta ad un consolidamento del terreno estremamente efficace.
Il consulente condivideva la valutazione del rischio del CSE effettuata nel PSC in quanto nel momento in cui viene redatto tale documento il CSE non conosce le particolari procedure di sicurezza o misure adottate dalla singola impresa per fare fronte e tale rischio, cosa che invece, come è accaduto anche nel caso di specie, ha fatto la Pedelombarda nel proprio POS dove dopo avere stabilito una procedura di sicurezza ha abbassato la probabilità del verificarsi di un evento quale la caduta in galleria.
Il consulente faceva quindi riferimento alle norme per la prevenzione di infortuni in sotterraneo, cioè al DPR 320/1956 che all’art. 15 non solo non stabilisce una distanza minima a cui ci si deve trovare dal fronte di scavo, ma stabilisce che vi sia una verifica periodica dello stato di sicurezza dello scavo.
L’ing. M.M., CSE di Pedelombarda, si sottoponeva a esame e affermava che non si era sorpreso nel non vedere la previsione di una distanza minima di sicurezza dal fronte: posto che non è possibile predeterminare tale distanza stante la necessità del controllo di sicurezza da parte del preposto che deve essere fatto de visu.
 

 

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Non a caso si è ritenuto di partire, nell’esame del materiale acquisito nel corso dell’istruttoria, dalla ricostruzione del fatto.
Il reato contestato agli imputati è una fattispecie omissiva colposa : si rimprovera cioè a determinati soggetti, nelle loro rispettive qualità che conferiscono agli imputati stessi differenti posizioni di garanzia rispetto alla salute dei lavoratori, l’omissione di condotte che, se tenute, avrebbero sicuramente evitato il verificarsi dell’evento lesivo,
E’ pertanto fondamentale in primis ricostruire con esattezza quanto è accaduto e solo successivamente è possibile valutare l’incidenza causale che, sul verificarsi di quell’evento, come esattamente descritto, avrebbe avuto il comportamento doveroso omesso.
Sul punto si ritiene, per maggiore chiarezza, richiamare una pronuncia della Suprema Corte che descrive proprio tale operazione logica: (CASS. IV N. 23339/2013)
“Orbene, tali censure chiamano in causa il c.d. giudizio contro-fattuale, il quale impone di accertare se la condotta doverosa che non è stata tenuta fosse stata in grado, qualora eseguita, di evitare l'evento concretamente verificatosi.
3.4. L'operazione intellettuale che va sotto il nome di giudizio contro-fattuale richiede che venga preliminarmente descritto ciò che è accaduto; solo dopo aver accertato che cosa è successo (si propone al riguardo la definizione di giudizio esplicativo) è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo). Si tratta di una puntualizzazione tutt'altro che neutrale sul piano delle implicazioni. Basti pensare che se del giudizio predittivo si ammette la validità anche in presenza di esiti non coincidenti con la certezza processuale (oltre ogni ragionevole dubbio), sicché può dirsi che la condotta doverosa avrebbe avuto effetto impeditivo anche se tanto può affermarsi solo con elevata probabilità logica, per il giudizio esplicativo la certezza processuale (nei sensi sopra indicati) deve essere raggiunta. Ove si tratti di reati omissivi impropri può dirsi che la situazione tipica, donde trae origine l'indifferibilità dell'adempimento dei l'obbligo di facere, deve essere identificata in termini non dubitativi; ove così non fosse non sarebbe possibile neppure ipotizzare l'omissione tipica. Si tratta di piani correlati ma distinti; e non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che incidono sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una realtà senza una preliminare incontroversa delineazione del quadro fattuale quell'attitudine si può predicare solo in termini astratti."
Nel caso di specie appare evidente come non si possa giungere ad un giudizio esplicativo in termini di certezza processuale.
Non è cioè possibile affermare di potere ricostruire l’evento per come certamente accaduto, e ciò proprio sotto il principale profilo di interesse di questo processo, cioè sotto il profilo della distanza del L.N. dal fronte di scavo.
Non solo coloro che erano presenti al fatto non sono stati in grado di dire se L.N. quando fu colpito si trovasse a 4 piuttosto che a 8 metri dal fronte scavo, ma neppure lo stesso L.N. è stato in grado di essere più preciso, anzi ha affermato che si trovava già al sicuro sotto una centina.
Posto che, come è noto, il comportamento omesso contestato è il non avere indicato di tenere la distanza di m. 5 dal fronte scavo, appare fondamentale stabilire dove esattamente rispetto al fronte scavo si trovasse L.N. quando venne colpito.
In mancanza delle possibilità dì ricostruire con certezza l’evento, come in questo caso, è correlativamente impossibile affermare con assoluta certezza che se gli imputati avessero dato precise direttive sulla distanza di sicurezza da tenere pari a 5 metri, l’evento non si sarebbe verificato.
Allo stato, cioè non è possibile svolgere un ragionamento contro-fattuale in termini di certezza assoluta, quella richiesta dalla giurisprudenza per giungere da una pronuncia di colpevolezza : non potendosi, cioè, porre in diretto e certo rapporto causale la norma di prudenza omessa con l’evento verificatosi, non è possibile affermare che se si fosse operato come richiesto a posteriori dall’ASL l’evento si sarebbe evitato e, pertanto non è possibile giungere da una pronuncia di condanna degli imputati.
In ogni caso non sono state riscontrate altre carenze da un punto di vista di sicurezza: come è stato, infatti, ribadito anche dal tecnico ASL l’unico soggetto che ha l’obbligo anche di legge di avvicinarsi al fronte di scavo per accertarne la stabilità de visu è il preposto, cioè L.N., e ciò è previsto nel POS di Pedelombarda, come è previsto dall’art. 15 DPR 320/1956; tutti gli altri lavoratori dovevano stare ad una distanza di circa 20 metri, come indicato nel POS.
Pertanto la generica indicazione dell’omissione di cautele nelle operazioni di scavo e consolidamento si è concretizzata solo ed esclusivamente nella mancata previsione della distanza cui si sarebbe dovuto tenere il preposto nella visita al fronte di scavo, con le conseguenze di tipo logico e giuridico sopra esplicitate.
L’ulteriore omissione contestata è la valutazione del rischio espressa nei POS come media a differenza di quanto contenuto nel PSC.
Innanzitutto la ragione di tale modifica di valutazione è stata ampiamente esplicitata e la spiegazione è apparsa ragionevole, alla luce dell’esame della documentazione in atti : se infatti, nel POS sono indicate, come in effetti sono, misura atte a limitare la probabilità del verificarsi di un cedimento e/o di una caduta, è correlativamente accettabile che l’entità del rischio diminuisca, a differenza di quanto valutato nel PSC dove non sono previste concrete misure di prevenzione da tale rischio. 
In ogni caso non è chiaro come tale valutazione di rischio media, peraltro apparentemente corretta per le ragioni sopra richiamate, possa aver influito causalmente sul verificarsi dell’evento.
Pertanto anche sotto tale profilo gli imputati andranno assolti da quanto loro contestato.
 

 

P.Q.M.
 

 

Visto l’art. 530 II comma c.p.p.
ASSOLVE
Gli imputati da quanto loro rispettivamente contestato in quanto il fatto non sussiste.
Indica in giorni novanta il maggior termine per il deposito dei motivi
Così deciso in Busto Arsizio il 29 maggio 2015