Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 gennaio 2018, n. 679 - Indennizzo in capitale in relazione ad un infortunio sul lavoro


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 12/01/2018

 

 

 

Fatto

 


che, con sentenza depositata il 28.3.2012, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a T.S. l'indennizzo in capitale in relazione ad un infortunio dal quale era residuata a suo carico una invalidità permanente parziale pari al 10%;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INAIL, deducendo un motivo di censura;
che T.S. ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
 

 

Diritto

 


che, con l’unico motivo di censura, l'INAIL si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 13, n. 2, d.lgs. n. 38/2000, e 74, T.U. n. 1124/1965, nonché del d.m. 25.7.2000 (ndr. d.m. 12 luglio 2000 pubblicato il 25 luglio 2000), per avere la Corte di merito attribuito rilevanza, ai fini della liquidazione dell'indennizzo in capitale, ad una i.p.p. pari al 10%, nonostante che l'infortunio per cui è causa avesse avuto luogo in data 22.4.1997;
che l'art. 13, d.lgs. n. 38/2000, nel modificare la disciplina delle prestazioni economiche dovute dall'INAIL in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, prevedendo la corresponsione di un indennizzo in capitale per le invalidità permanenti parziali pari o superiori al 6% e una rendita per quelle pari o superiori al 16%, ha disposto che il nuovo regime trovi applicazione esclusivamente per gli infortuni verificatisi e le malattie denunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle nuove tabelle, avutasi in data 25.7.2000, restando in vigore, per gli eventi dannosi verificatisi anteriormente a detta data, la disciplina previgente; che, con riguardo a quest'ultima, l'art. 74, T.U. n. 1124/1965, prevede esclusivamente il diritto alla corresponsione di una rendita allorché l'invalidità permanente parziale attinga almeno la soglia dell'11%; che, nella specie, essendo incontroverso che l'infortunio per cui è causa si è verificato in data 22.4.1997, per come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (debitamente trascritto in parte qua a pag. 2 del ricorso per cassazione), la Corte territoriale, attribuendo all'odierno intimato l’indennizzo in capitale in conseguenza di una percentuale invalidante riconosciuta pari al 10%, ha indubitabilmente violato l'art. 74, T.U. n. 1124/1965, e falsamente applicato l'art. 13, d.lgs. n. 38/2000;
che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la perfetta sovrapponibilità dell'esito degli accertamenti peritali disposti in primo e in secondo grado, siccome debitamente riportati nel ricorso per cassazione, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da T.S.;
che nulla va pronunciato sulle spese processuali, avendo l'intimato formulato apposita dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c. in allegato al ricorso introduttivo del giudizio, di talché restano definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza tecnica già liquidate nei precedenti gradi di merito;
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da T.S..
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18.10.2017.