Responsabilità, per la morte di un lavoratore, di un capo cantiere di una ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un edificio, subappaltati a loro volta ad un'altra ditta, la S. srl, e di un manovratore dell'escavatore prestatore d'opera autonomo a forza di contratto di noleggio a caldo stipulato con  la S. srl - Il lavoratore, in qualità di muratore dipendente della S. srl veniva investito da un massello di granito staccatosi a seguito dell'urto con l'escavatore - Sussiste.

La Corte di Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, affermando che:

- per quanto concerne il capo cantiere, "in tema di infortuni sul lavoro, proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo- cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinchè gli stessi vengano eseguiti in conformità dell'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza.
Infatti il capocantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, quindi, dell'osservanza anche delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla formale delega in materia di sicurezza sul lavoro.
E' infatti il capocantiere che, per il suo ruolo dipendente dalla materiale presenza sul luogo di lavoro, verifica le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e, quindi, l'osservanza delle norme antinfortunistiche";

- per quanto riguarda invece il manovratore dell'escavatore, la Corte afferma che "la causa primaria dell'incidente mortale per cui è processo, così come descritta nelle sentenze dei giudici di merito, è stato l'urto del braccio dell'escavatore con il braccio o la fune metallica dell'escavatore guidato dal B., e quindi per un errore di manovra del medesimo.
Tale motivazione è sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato consistendo la sua colpa sotto il profilo dell'imperizia con la quale ha manovrato l'escavatore."


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.G., N. IL (OMISSIS);
2) B.O., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 25/03/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore avv. Macchi Mauro del Foro di Milano per il ricorrente P., che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 27/2/2002 il Tribunale di Milano ha condannato P.G., in qualità di capo cantiere della CILE s.p.a., appaltatrice di lavori di ristrutturazione di un edificio sito in (OMISSIS), subappaltati a loro volta alla Sogefon s.r.l., e B.O., in qualità di manovratore dell'escavatore e titolare di impresa individuale, prestatore d'opera autonomo in forza di contratto di noleggio a caldo stipulato con la Sogefon S.r.l., alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con pena sospesa per entrambi, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perchè ritenuti responsabili, cooperando tra di loro, ciascuno con il ruolo sopra indicato, nei lavori di ristrutturazione dell'edificio di (OMISSIS) suddetto, della morte di M.A., il quale, mentre svolgeva il lavoro di muratore dipendente della Sogefon S.r.l., e mentre era intento ad aiutare le manovre dell'escavatorista B.O., che stava procedendo alla messa a piombo della benna per la realizzazione del muro di contenimento, a filo facciata, del fabbricato esistente, veniva investito da un massello di granito del peso di circa 85 Kg., che si staccava dal terzo piano del fabbricato a causa dell'urto con il braccio o con la fune metallica dell'escavatore, colpendolo e gli cagionava lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano la morte.
A B. in particolare è stato attribuito di non aver manovrato correttamente il braccio lavoratore dell'escavatore, urtando la mensola di granito e facendola staccare dalla parete e precipitare sull'infortunato.
A P. è stato attribuito che, nella sua qualità, non aveva attuato idonei dispositivi di sicurezza contro la caduta di corpi dall'alto, quali ad esempio una rete di protezione lungo la parete della facciata, o un sistema di ancoraggio delle mensole o in ogni modo un sistema di segregazione dell'area sottostante, atto ad impedire che qualsiasi parte dell'edificio potesse colpire le persone al suolo, considerato che il pericolo di caduta era particolarmente intenso, tenuto conto, sia della necessità che il braccio dell'escavatore per realizzare i lavori di consolidamento doveva lavorare a filo della facciata del fabbricato, sia della presenza delle mensole di granito che, sporgendo di circa cm. 85, ostacolavano concretamente la movimentazione del braccio dell'escavatore, in violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 28, alla cui osservanza tutti gli indagati erano tenuti in forza del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. A), tenuto conto che il rischio di caduta era un rischio comune a tutti i lavoratori delle imprese occupate nei lavori di ristrutturazione.
In particolare è stata attribuita ad entrambi gli imputati la colpa cosciente in quanto: A) nonostante nel documento di valutazione rischi redatto dal responsabile dei servizi prevenzione e protezione per conto della SOGEFON s.r.l. fosse stato espressamente contemplato il rischio di caduta di materiali dall'alto, nessuna misura di prevenzione era stata realizzata; B) prima dell'infortunio mortale altre mensole si erano staccate dalla facciata a causa dei lavori.
Con sentenza del 25/3/2004 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso agli imputati il beneficio della non menzione confermando nel resto.
La Corte territoriale ha motivato la sua decisione considerando che la zona di lavoro e di passaggio interessata alla manovra dell'escavatore condotto dal B. non era adeguatamente protetta e difesa contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa, ed al P., in qualità di capocantiere, competeva almeno organizzare il lavoro in modo tale da impedire che operai stazionassero nella zona di rischio di caduta di materiale, ed a lui competeva anche il compito di vigilare sul rispetto l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Quanto al B., in qualità di subappaltatore, gli competevano pure compiti di garanzia in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche, ed inoltre ha eseguito una manovra errata conducendo l'escavatore, provocando la caduta della lastra che ha colpito la vittima dell'incidente.
Entrambi gli imputati propongono ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
Diritto

Il P. lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento al disposto dell'art. 509 c.p. in relazione all'art. 40 c.p., comma 2 e art. 41 c.p., nonchè manifesta illogicità e mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
In particolare il ricorrente rileva che la normativa antinfortunistica richiamata non è indirizzata al capocantiere ma all'imprenditore o incaricato della sicurezza, ed il capocantiere è anzi uno dei soggetti tutelati dalla normativa stessa prestando la propria attività nel cantiere.
Inoltre nessuna condotta poteva essere richiesta al capocantiere non avendo egli comunque alcuna funzione di garanzia.
Il B. lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) relativamente alla mancata osservanza del principio secondo cui la contraddittorietà o insufficienza della prova va equiparata alla totale mancanza di prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.
Con secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente rileva che l'evento che ha provocato la morte della vittima è stato del tutto imprevedibile in quanto la caduta del masso non è stata "a piombo" ma di rimbalzo, per cui si è trattato di rischio consentito che consente di non addebitare la responsabilità nei casi di eventi non voluti e nemmeno prevedibili, e l'incidente in questione deve qualificarsi come caso fortuito.
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.
Il motivo del ricorso del P., è articolato nei due aspetti sopra indicati.
Quanto alla responsabilità del capocantiere riguardo alla violazione delle norme antinfortunistiche, va considerato che, in tema di infortuni sul lavoro, proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo- cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinchè gli stessi vengano eseguiti in conformità dell'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza. Infatti il capocantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, quindi, dell'osservanza anche delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla formale delega in materia di sicurezza sul lavoro.
E' infatti il capocantiere che, per il suo ruolo dipendente dalla materiale presenza sul luogo di lavoro, verifica le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e, quindi, l'osservanza delle norme antinfortunistiche.
Nel caso in esame, fra l'altro, la vittima dell'incidente è stata colpita mortalmente anche per la posizione occupata al momento del fatto in prossimità del mezzo che ha causato la caduta del massello di granito dalla parete del fabbricato ove venivano eseguiti i lavori; ebbene, appare evidente che la stessa posizione dei lavoratori nel cantiere ai fini dello svolgimento dei lavori, è decisa proprio dal capocantiere che, evidentemente, nelle sue scelte, deve considerare in concreto anche la sicurezza dei lavoratori.
Pertanto l'affermazione del ricorrente P. secondo cui egli, quale capocantiere, non sarebbe destinatario delle norme antinfortunistiche ai fini del controllo sulla loro osservanza, non è fondata.
Parimente infondato è l'altro profilo dell'unico motivo di ricorso del P. relativo alla condotta addebitatagli: proprio per quanto detto riguardo ai compiti istituzionalmente riservati al capocantiere; egli avrebbe comunque dovuto disporre i dipendenti in modo tale da evitare il rischio di essere colpiti da oggetti in caduta in prossimità del filo della facciata del fabbricato.
Diviene a tale riguardo perfino irrilevante la segnalata pericolosità del lavoro eseguito a causa di precedenti analoghe cadute, in quanto la posizione stessa del lavoratore nella zona interessata da possibili cadute avrebbe dovuto indurre il capocantiere ad intervenire almeno allontanandolo anzichè avvicinarlo per aiutare il manovratore dell'escavatore senza alcuna protezione.
I due motivi di ricorso del B. possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano entrambi la prova della sua responsabilità.
Tale prova è stata motivata adeguatamente dalla Corte territoriale ed appare evidente che la causa primaria dell'incidente mortale per cui è processo, così come descritta nelle sentenze dei giudici di merito, è stato l'urto del braccio dell'escavatore con il braccio o la fune metallica dell'escavatore guidato dal B., e quindi per un errore di manovra del medesimo.
Tale motivazione è sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato consistendo la sua colpa sotto il profilo dell'imperizia con la quale ha manovrato l'escavatore.
I ricorsi vanno conseguentemente rigettati.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009