Responsabilità, per la morte di un lavoratore, di un capo cantiere di una ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un edificio, subappaltati a loro volta ad un'altra ditta, la S. srl, e di un manovratore dell'escavatore prestatore d'opera autonomo a forza di contratto di noleggio a caldo stipulato con la S. srl - Il lavoratore, in qualità di muratore dipendente della S. srl veniva investito da un massello di granito staccatosi a seguito dell'urto con l'escavatore - Sussiste.
La Corte di Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, affermando che:
- per quanto concerne il capo cantiere, "in tema di infortuni sul lavoro, proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo- cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinchè gli stessi vengano eseguiti in conformità dell'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza.
Infatti il capocantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, quindi, dell'osservanza anche delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla formale delega in materia di sicurezza sul lavoro.
E' infatti il capocantiere che, per il suo ruolo dipendente dalla materiale presenza sul luogo di lavoro, verifica le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e, quindi, l'osservanza delle norme antinfortunistiche";
- per quanto riguarda invece il manovratore dell'escavatore, la Corte afferma che "la causa primaria dell'incidente mortale per cui è processo, così come descritta nelle sentenze dei giudici di merito, è stato l'urto del braccio dell'escavatore con il braccio o la fune metallica dell'escavatore guidato dal B., e quindi per un errore di manovra del medesimo.
Tale motivazione è sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato consistendo la sua colpa sotto il profilo dell'imperizia con la quale ha manovrato l'escavatore."
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
1) P.G., N. IL (OMISSIS);
2) B.O., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 25/03/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore avv. Macchi Mauro del Foro di Milano per il ricorrente P., che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza del 27/2/2002 il Tribunale di Milano ha condannato P.G., in qualità di capo cantiere della CILE s.p.a., appaltatrice di lavori di ristrutturazione di un edificio sito in (OMISSIS), subappaltati a loro volta alla Sogefon s.r.l., e B.O., in qualità di manovratore dell'escavatore e titolare di impresa individuale, prestatore d'opera autonomo in forza di contratto di noleggio a caldo stipulato con la Sogefon S.r.l., alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con pena sospesa per entrambi, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perchè ritenuti responsabili, cooperando tra di loro, ciascuno con il ruolo sopra indicato, nei lavori di ristrutturazione dell'edificio di (OMISSIS) suddetto, della morte di M.A., il quale, mentre svolgeva il lavoro di muratore dipendente della Sogefon S.r.l., e mentre era intento ad aiutare le manovre dell'escavatorista B.O., che stava procedendo alla messa a piombo della benna per la realizzazione del muro di contenimento, a filo facciata, del fabbricato esistente, veniva investito da un massello di granito del peso di circa 85 Kg., che si staccava dal terzo piano del fabbricato a causa dell'urto con il braccio o con la fune metallica dell'escavatore, colpendolo e gli cagionava lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano la morte.
A B. in particolare è stato attribuito di non aver manovrato correttamente il braccio lavoratore dell'escavatore, urtando la mensola di granito e facendola staccare dalla parete e precipitare sull'infortunato.
Quanto al B., in qualità di subappaltatore, gli competevano pure compiti di garanzia in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche, ed inoltre ha eseguito una manovra errata conducendo l'escavatore, provocando la caduta della lastra che ha colpito la vittima dell'incidente.
Entrambi gli imputati propongono ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
Il P. lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento al disposto dell'art. 509 c.p. in relazione all'art. 40 c.p., comma 2 e art. 41 c.p., nonchè manifesta illogicità e mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Il B. lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) relativamente alla mancata osservanza del principio secondo cui la contraddittorietà o insufficienza della prova va equiparata alla totale mancanza di prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.
Con secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente rileva che l'evento che ha provocato la morte della vittima è stato del tutto imprevedibile in quanto la caduta del masso non è stata "a piombo" ma di rimbalzo, per cui si è trattato di rischio consentito che consente di non addebitare la responsabilità nei casi di eventi non voluti e nemmeno prevedibili, e l'incidente in questione deve qualificarsi come caso fortuito.
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.
Il motivo del ricorso del P., è articolato nei due aspetti sopra indicati.
Nel caso in esame, fra l'altro, la vittima dell'incidente è stata colpita mortalmente anche per la posizione occupata al momento del fatto in prossimità del mezzo che ha causato la caduta del massello di granito dalla parete del fabbricato ove venivano eseguiti i lavori; ebbene, appare evidente che la stessa posizione dei lavoratori nel cantiere ai fini dello svolgimento dei lavori, è decisa proprio dal capocantiere che, evidentemente, nelle sue scelte, deve considerare in concreto anche la sicurezza dei lavoratori.
Pertanto l'affermazione del ricorrente P. secondo cui egli, quale capocantiere, non sarebbe destinatario delle norme antinfortunistiche ai fini del controllo sulla loro osservanza, non è fondata.
Parimente infondato è l'altro profilo dell'unico motivo di ricorso del P. relativo alla condotta addebitatagli: proprio per quanto detto riguardo ai compiti istituzionalmente riservati al capocantiere; egli avrebbe comunque dovuto disporre i dipendenti in modo tale da evitare il rischio di essere colpiti da oggetti in caduta in prossimità del filo della facciata del fabbricato.
Diviene a tale riguardo perfino irrilevante la segnalata pericolosità del lavoro eseguito a causa di precedenti analoghe cadute, in quanto la posizione stessa del lavoratore nella zona interessata da possibili cadute avrebbe dovuto indurre il capocantiere ad intervenire almeno allontanandolo anzichè avvicinarlo per aiutare il manovratore dell'escavatore senza alcuna protezione.
I due motivi di ricorso del B. possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano entrambi la prova della sua responsabilità.
Tale prova è stata motivata adeguatamente dalla Corte territoriale ed appare evidente che la causa primaria dell'incidente mortale per cui è processo, così come descritta nelle sentenze dei giudici di merito, è stato l'urto del braccio dell'escavatore con il braccio o la fune metallica dell'escavatore guidato dal B., e quindi per un errore di manovra del medesimo.
I ricorsi vanno conseguentemente rigettati.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009