Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2018, n. 1925 - Domanda per il rimborso delle prestazioni sanitarie e degli apparecchi necessari a seguito di infortunio. Ricorso improcedibile
Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 25/01/2018
Rilevato
Che con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell'INAIL da N.P. tesa ad ottenere il totale rimborso prestazioni sanitarie e degli apparecchi di protesi dentale già eseguiti nonché ancora da eseguirsi che si erano resi necessari a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 7 aprile 2002;
che la predetta Corte ha rilevato che le uniche somme effettivamente dovute all'infortunato erano quelle corrispondenti alle spese già sostenute e non quelle future, trattandosi di rimborso ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. n. 1124/1965; che N.P. chiede l'annullamento di tale sentenza sulla base di due motivi, relativi alla nullità della sentenza per omesse pronunce su quanto devoluto ed alla violazione dell'art. 86 del d.p.r. n. 1124/1965 ; che l'INAIL resiste con controricorso;
Considerato
Che i motivi non possono essere scrutinati nel merito perché il ricorso è improcedibile;
che il ricorrente, infatti, ha depositato nella cancelleria di questa Corte, oltre il termine di venti giorni dalla notifica, l'originale del ricorso risultando dagli atti che l'impugnazione è stata notificata all'INAIL il 28 MAGGIO 2012 ed il deposito è avvenuto solo il 25 GIUGNO 2012, quando già era decorso il termine previsto dall'art. 369, 1° comma, cod. proc. civ.
che il mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 369 cod. proc. civ. determina, per espressa previsione della legge, la improcedibilità del ricorso, che deve essere rilevata d'ufficio (Cass. 20.7.2004 n. 14569; Cass. 10.7.2007 n. 15368; 24178/2016; 10748/2015; 19939/2017) e che non consente alcun esame del ricorso stesso.
che le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.q.m.
La Corte dichiara improcedibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e spese accessorie di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.