ACCORDO QUADRO
TRA
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, successivamente indicato come "INAIL", nella persona del Presidente prof. Massimo De Felice nella qualità di rappresentante legale dell’Ente;

E

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione con sede legale in Roma, via dei Robilant 11, successivamente indicata come "SNA", nella persona del prof. Stefano Battini, nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore,
di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";
 

VISTO

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367, recante: "Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui "le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione";
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che colloca l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze in materia;
il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha altresì disposto che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione "svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione";
il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lett. e) il quale stabilisce che la Scuola debba promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza In tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;
l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178/2009 sopra citato, ove è stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;
quanto disposto dalla direttiva n. 10 del 30 luglio 2010, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che, al punto 4, oltre a fornire indicazioni sulla predisposizione dei piani formativi, stabilisce che "la Scuola superiore della pubblica amministrazione procede all'organizzazione delle attività formative sulla base di convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni interessate, in cui sono definiti i termini e le modalità dell'offerta formativa";
l'art. l del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
l'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "Unificazione delle Scuole di formazione" che stabilisce, tra l'altro, l'attribuzione delle funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
l'Accordo Quadro tra INAIL e SSPA sottoscritto il 10 dicembre 2012 di durata quinquennale avente ad oggetto la collaborazione finalizzata allo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti alle amministrazioni pubbliche e la successiva Convenzione attuativa in data 10 dicembre 2015 tra INAIL e SNA (ex SSPA), stipulata ai sensi dell'alt. 5 del suddetto Accordo quadro.
 

CONSIDERATO

che l'Inail è l'ente pubblico del sistema istituzionale al quale il legislatore ha affidato, tra gli altri, compiti di formazione specialistica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed è impegnato nell’attuazione di tali compiti, quale area privilegiata di intervento, nello sviluppo di programmi didattici, progetti formativi ed erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nella specifica materia;
che la SNA è l'istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l’efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana;
che le Parti convengono che il miglioramento continuo della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si realizza attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure in ambito prevenzionale e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli interventi infortunistici e delle malattie professionali tramite efficaci azioni di formazione ed informazione destinate alle figure del sistema prevenzionale che operano nel contesto lavorativo pubblico e privato, che tenga conto delle trasformazioni del lavoro e dell'Insorgenza di nuovi rischi;
che le Parti ritengono che la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
il termine di scadenza dell'Accordo quadro e della successiva Convenzione attuativa;
che le Parti convengono che il presente Accordo disciplina la realizzazione di un interesse pubblico comune e pertanto concordano sull'esigenza di proseguire nella efficace collaborazione, tenuto conto dei risultati positivi raggiunti.
 

RITENUTO CHE

in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati ed in considerazione dell'esigenza di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, le intese e le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità idonea a fornire risposte efficaci e coordinate alle amministrazioni pubbliche attraverso la realizzazione di programmi didattici, percorsi, piani e progetti formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
la collaborazione sancita con il citato Accordo Quadro e resa operativa dalla successiva Convenzione attuativa ha prodotto, nel periodo di validità, risultati significativi in termini di percorsi formativi erogati e di destinatari coinvolti, pertanto si rende necessario procedere al rinnovo dell'Accordo Quadro.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Finalità

Le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro delle amministrazioni pubbliche.

 

Articolo 2
Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo Quadro è la collaborazione tra le Parti, per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti alle amministrazioni pubbliche, finalizzata al trasferimento delle conoscenze e alla acquisizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi, favorendo una migliore organizzazione del lavoro.
I programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento riguardano le figure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro che operano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

 

Articolo 3
Modalità di attuazione

Le modalità della collaborazione tra le Parti saranno disciplinate da una Convenzione operativa che regolerà i rispettivi compiti per la realizzazione delle iniziative formative di cui all'art. 2 del presente Accordo.

 

 

Articolo 4
Impegni delle Parti

In funzione delle specifiche competenze e della disponibilità del personale specialistico, le Parti si impegnano a soddisfare i fabbisogni formativi delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, mettendo a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sulla base di una pianificazione e programmazione congiunta, periodica e sistematica.
In particolare:
- l'INAIL curerà la progettazione, la direzione tecnico-scientifica e l'erogazione dei corsi di formazione, sia a livello centrale che territoriale, mediante il proprio network formativo nazionale.
- la SNA curerà l'azione di marketing pubblico, la rilevazione sistematica delle richieste di formazione delle amministrazioni pubbliche, il processo di diagnosi in termini di analisi del fabbisogno formativo e dei contesti organizzativi, del target, delle esigenze espresse dalle singole amministrazioni.
Le Parti cureranno congiuntamente la pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale e la gestione delle azioni formative.

 

Articolo 5
Comitato di coordinamento

Le attività di pianificazione e programmazione saranno coordinate da un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti dell'INAIL e tre della SNA, che definirà i piani delle attività sulla base dell'analisi dei fabbisogni di formazione espressi dalle amministrazioni pubbliche e sulla capacità di risposta delle Parti in termini di offerta formativa.

 

Articolo 6
Aspetti economici

Agli oneri economici e finanziari relativi alla gestione amministrativa si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per le iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a valere sulle entrate derivanti dalla realizzazione delle iniziative previste dal presente Accordo.
Le Parti disciplineranno gli aspetti economici relativi ai piani e progetti formativi nell'ambito della Convenzione operativa di cui all'art. 3.

 

Articolo 7
Proprietà intellettuale

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni, sia in formato elettronico che cartaceo etc), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall’INAIL relativo alle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e titolare dell'utilizzo. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
I risultati delle attività svolte in comune saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

 

Articolo 8
Tutela dell'Immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere le iniziative comuni utilizzando l'immagine di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L'utilizzo del logo delle due Parti, straordinario o estraneo alla finalità di cui all'alt. 1 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni rientranti nell'ambito del presente Accordo, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

 

Articolo 9
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possono venire a conoscenza in attuazione d in attuazione del presente Accordo.

 

Articolo 10
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già avviati e la regolarizzazione degli oneri connessi a quelli erogati.

 

Articolo 11
Durata

Il presente Accordo ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza per volontà delle Parti.

 

Articolo 12
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Il presente atto si compone di n. 8 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Per SNA
IL PRESIDENTE
prof. Stefano Battini

 

Per INAIL
IL PRESIDENTE
prof. Massimo De Felice


Fonte: inail.it