UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Decreto n. 2727/2015
Palermo 07/08/2015

IL RETTORE


VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81- Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.M. 29 gennaio 2008, [5 agosto 1998] n. 363 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il C.C.N.Q. - in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "Rappresentante per la sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996;
VISTO il C.C.N.L. - relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009;
VISTO il Regolamento per individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, approvato nella seduta di contrattazione integrativa del 12 dicembre 2006;
VISTA la delibera n. 37, di approvazione del Regolamento per l’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del personale contrattualizzato e definizione delle loro attribuzioni, del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2015.


DECRETA

Di emanare il Regolamento per l’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del personale contrattualizzato e definizione delle loro attribuzioni.
 

IL RETTORE
Prof. Roberto Lagalla 

REGOLAMENTO
Per l’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del personale contrattualizzato e definizione delle loro attribuzioni
(Approvato dal CdA con delibera n. 37 del 30 giugno 2015)

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Interministeriale n. 363 del 5 agosto 1998, recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla composizione e alle attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Palermo.
3. Le modalità di individuazione e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo Giaccone”, sono disciplinate con distinto analogo Regolamento.

 

Art. 2
Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47, comma 7 lettera c, del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 7 del D.I. 363/98 il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (nel seguito denominati RLS) presso l’Università degli Studi di Palermo è stabilito in numero pari a 6 (sei) unità, di cui 3 (tre) per il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e dirigente e 3 (tre) per il personale docente (Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori, Assistenti R. E. e Professori incaricati).
2. Gli RLS sono designati dalla RSU - che si esprime a maggioranza - tra i componenti della stessa che intrattengono un rapporto di lavoro con l’amministrazione universitaria. Quelli per il personale docente sono individuati secondo procedure definite dal datore di lavoro e le relative attribuzioni e modalità di espletamento del mandato saranno disciplinate da distinto regolamento.
3. Gli RLS si insediano a seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale con il quale vengono nominati,
durano in carica fino alla conclusione del mandato della RSU che li ha designati e non possono svolgere continuativamente più di due mandati.
4. Gli RLS decadono e si procede alla loro sostituzione, nel caso in cui il rapporto di lavoro con l'amministrazione universitaria cessi o qualora gli stessi non facciano più parte della RSU.
5. Non possono essere nominati RLS i dipendenti collocati nelle fasce AOU di cui all’art. 64 del vigente CCNL o equiparati a figure dirigenziali del SSN, quelli che sono o sono stati sospesi dal servizio per procedimento penale o disciplinare, i componenti degli Organi di governo dell’Ateneo e quelli afferenti al Sistema di prevenzione dell’Ateneo.

 

Art. 3
Attribuzioni degli RLS

1. Le attribuzioni degli RLS sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività.
2. Nei confronti degli RLS si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali, così come disposto dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Ogni qualvolta gli RLS debbano interrompere la normale attività lavorativa per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, devono dame comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza, possibilmente in tempo utile affinché possano essere adottati i provvedimenti eventualmente necessari per garantire il servizio senza soluzione di continuità.

 

Art. 4
Accesso ai luoghi di lavoro

1. Gli RLS hanno diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze connesse con l’attività svolta in essi e con le limitazioni previste dalla legge. Gli RLS devono segnalare preventivamente, con almeno 48 ore di anticipo, al Responsabile della struttura le visite che intendono fare presso gli ambienti di lavoro di sua pertinenza, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e/o che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al Responsabile del SPPA o ad un addetto al Servizio da questi incaricato.

 

Art. 5
Modalità di consultazione

1. La consultazione degli RLS, laddove prevista dalla disciplina legislativa e contrattuale, si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. Gli RLS hanno la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni di legge.
2. La consultazione degli RLS dovrà essere verbalizzata. Il verbale dovrà riportare le osservazioni e le proposte formulate dagli RLS. Alla consultazione partecipa anche il Responsabile del SPPA o un addetto al Servizio da questi incaricato.
3. Gli RLS hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione integrativa quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardino la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale. In tale ipotesi la delegazione di parte pubblica è integrata con il Responsabile del SPPA o con un addetto al Servizio da questi incaricato, convocato in qualità di esperto.

 

Art. 6
Informazioni e documentazione

1. Gli RLS hanno diritto di ricevere tempestivamente le informazioni e la documentazione di cui all’art. 50 comma 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
2. Agli RLS devono essere fomite, da parte dell’Amministrazione, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene. Ogni RLS, ricevute le informazioni e la documentazione, è tenuto a fame un uso strettamente ed esclusivamente connesso alla sua funzione
3. L’informazione relativa ad eventuali infortuni sul lavoro viene comunicata annualmente agli RLS dall’Ufficio che detiene il Registro degli infortuni. Tale comunicazione dovrà essere contestualmente inviata al SPPA.
4. Ogni RLS è autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità dell’Amministrazione nella propria sede di lavoro, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie per l’utilizzo delle apparecchiature tecniche. In tali strumenti rientrano anche le pubblicazioni nella specifica materia, nonché il materiale di cancelleria, telefono, fax, personal computer e fotocopiatrici.

 

Art. 7
Formazione

1. Gli RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 50, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008, rispettando i contenuti minimi riportati all’art. 37 del medesimo D.Lgs., con oneri a carico del fondo per la formazione del personale dell’Università degli Studi di Palermo.
2. La formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore complessive e deve avvenire entro un anno dall’insediamento.
3. L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata presso gli Uffici dell’Università degli Studi di Palermo.

 

Art. 8
Permessi retribuiti

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli RLS possono utilizzare appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
2. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'art. 50 citato, gli RLS fruiscono di permessi per motivi di servizio.

 

Art. 9
Riunioni periodiche

1. Le riunioni periodiche previste dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 sono convocate in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La convocazione deve riportare anche gli argomenti all’ordine del giorno della riunione e con la stessa deve essere trasmesso il materiale necessario per l’istruttoria degli argomenti.
2. Ogni RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle singole strutture.
3. Della riunione viene redatto un verbale a cura del Responsabile del SPPA o suo delegato. Il verbale viene inviato ai partecipanti entro trenta giorni lavorativi.

 

Art. 10
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa vigente e in particolare a quella di seguito elencata, che si intende integralmente recepita:
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- D.I. 5 agosto 1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari
esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- CCNQ sottoscritto il 10 luglio 1996;
- D.M. 16 gennaio 1997 “individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
- l’art. 52 del CCNL di comparto del 16 ottobre 2008.
2. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento gli RLS già nominati decadono e la RSU procede a nuove designazioni, in relazione alle quali sarà emanato il provvedimento di cui all’art. 2, comma 3, del presente Regolamento.


Fonte: unipa.it