Tipologia: CCNL
Data firma: 28 dicembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2016
Parti: Conflavoro Pmi e Cils,
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cils
Fonte: ebpmi.it
Sommario:
Premessa Parte I: Disciplina comune ai soci lavoratori, lavoratori dipendenti e quadri Titolo I - Disposizioni generali - validità e sfera di applicazione del contratto Articolo 1. Validità e sfera di applicazione del Contratto Titolo II - Livelli di contrattazione Articolo 2. Livelli di contrattazione Articolo 3. Contrattazione nazionale Articolo 4. Contrattazione territoriale Titolo III - Diritti sindacali e di associazione Articolo 5. Adesioni sindacali Articolo 6. Permessi sindacali Articolo 7. Dirigenti sindacali Articolo 8. Pubblicazioni sindacali Articolo 9. Quote sindacali Articolo 10. Contrattazione collettiva Articolo 11. Rappresentanze Sindacali Aziendali Titolo IV - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) Articolo 12. Attribuzioni del RLS Articolo 13. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Articolo 14. RLS di Sito Produttivo Titolo V - Decorrenza - Durata - Efficacia Articolo 15. Decorrenza e durata Articolo 16. Efficacia Titolo VI - Esclusività di stampa - distribuzione contratti Articolo 17. Esclusività di stampa Articolo 18. Deposito CCNL Articolo 19. Distribuzione CCNL Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro Articolo 20. Mobilità e mercato del lavoro Titolo VIII - Formazione professionale Articolo 21. Ente Bilaterale Articolo 22. Formazione Professionale Articolo 23. Formazione qualificata Titolo IX - Classificazione del personale Articolo 24. Classificazione dei lavoratori Articolo 25. Profili Articolo 26 - Quadri Titolo X - Trattamento economico Articolo 27. Retribuzioni Titolo XI - Mansioni promiscue- mutamento mansioni - jolly Articolo 28. Inquadramento superiore Articolo 29. Retribuzione Superiore Articolo 30. Diritto di inquadramento Articolo 31. Lavoratoti Jolly Titolo XII - Assunzione - documentazione - visita medica - esclusione delle quote di riserva Articolo 32. Assunzione Articolo 33. Documenti Articolo 34. Visita Medica Articolo 35. Qualifiche escluse dalla quota di riserva Articolo 36. Assegnazione qualifica Titolo XIII - Periodo di prova Articolo 37. Periodo di Prova Titolo XIV - Orario di lavoro Articolo 38. Orario di lavoro Titolo XV - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia Articolo 39. Personale discontinuo o attesa Articolo 40. Riposi annui Titolo XVI - Lavoro a squadre e lavoro a turni Articolo 41. Lavoro a quadre e turni Titolo XVII - Soste - sospensione e riduzione d'orario cassa integrazione guadagni - recuperi Articolo 42. Soste Articolo 43. Sospensione e riduzione d'orario Articolo 44. Cassa Integrazione Articolo 45. Soste involontarie Titolo XVIII - Lavori disagiati Articolo 46. Lavori disagiati Titolo XIX - Indennità per lavori in alta montagna Articolo 47. Indennità per lavori in alta montagna Titolo XX - Indennità di zona malarica Articolo 48. Indennità di zona malarica Titolo XXI - Indennità per personale viaggiante Articolo 49. Indennità per personale viaggiante Titolo XXII - Indennità in caso di morte Articolo 50. Indennità in caso di morte Titolo XXIII - Personale non soggetto a limitazione di orario Articolo 51. Personale non soggetto a limitazione di orario Titolo XXIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti Articolo 52. Orario di lavoro fanciulli e adolescenti Titolo XXV - Lavoro straordinario - festivo - notturno Articolo 53. Lavoro straordinario - festivo- notturno Titolo XXVI - Lavoro a cottimo Articolo 54. Lavoro a cottimo Titolo XXVII - Lavoro a tempo determinato Articolo 55. Contratto a tempo determinato Titolo XXVIII - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti Articolo 56. Contratto a tempo parziale Articolo 57. Genitori di portatori di handicap o tossicodipendenti Titolo XXIX - Apprendistato Articolo 58. Apprendistato Articolo 59. Disciplina generale del rapporto di apprendistato Articolo 60. Forma del contratto Articolo 61. Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Articolo 62. Obblighi del datore di lavoro Articolo 63. Doveri dell'apprendista Articolo 64. Malattia e infortunio Articolo 65. Orario di lavoro Articolo 66. Riposi annui Articolo 67. Periodo di prova Articolo 68. Aspetti formativi Articolo 69. Formazione formale e non formale Articolo 70. Piano formativo individuale Articolo 71. Tutor aziendale Articolo 72. Contenuti della formazione Articolo 73. Durata della formazione Articolo 74. Requisiti per la capacità formativa interna Articolo 75. Cessazione del rapporto di lavoro Articolo 76. Previdenza e assistenza sociale obbligatoria Articolo 77. Limitazioni numeriche all’assunzione Articolo 78. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Articolo 79. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Articolo 80. Apprendistato di alta formazione e di ricerca Articolo 81. Inadempimenti nella formazione Articolo 82. Assunzione dalle liste di mobilità Articolo 83. Durata Articolo 84. Trattamento economica Articolo 85. Livelli di inquadramento Articolo 86. Applicazione transitoria delle previgenti norme Articolo 87. Sistemi di incentivazione economica Articolo 88. Accentramento delle comunicazioni Titolo XXX - Lavoratori studenti Articolo 89. Lavoratori studenti Titolo XXXI - Assunzione di particolari categorie di lavoratori Articolo 90. Lavoratori Stranieri Articolo 91. Portatori di Handicap Articolo 92. Lavoratori invalidi Articolo 93. Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro Articolo 94. Lavoratori tossicodipendenti Titolo XXXII - Contratto di inserimento o reperimento Articolo 95. Contratto di inserimento o reinserimento Titolo XXXIII - Distacco temporaneo Articolo 96. Distacco del lavoratore Titolo XXIV - Occupazione femminile Articolo 97. Occupazione femminile |
Titolo XXXV - Stagisti Articolo 98. Stage Articolo 99. Proporzione numerica Articolo 100. Procedura e attuazione Titolo XXXVI - Riposo settimanale - festività- permessi retribuiti – permessi straordinari retribuiti - permessi non retribuiti soste e recuperi assenze - sospensione riduzione del lavoro Articolo 101. Riposo settimanale Articolo 102. Festività Articolo 103. Permessi Retribuiti Articolo 104. Permessi Straordinari Retribuiti Articolo 105. Permessi non retribuiti Articolo 106. Soste e recuperi Articolo 107. Assenze Articolo 108. Sospensioni e riduzioni di lavoro Titolo XXXVII - Intervallo per la consumazione dei pasti alloggiamenti e mense aziendali Articolo 109. Intervallo Articolo 110. Alloggiamenti e cucine Articolo 111. Mense aziendali Titolo XXXVIII - Permessi e congedi straordinari Articolo 112. Congedo per matrimonio Articolo 113. Permessi per studio Articolo 114. Congedi parentali Titolo XXXIX - Servizio militare- volontariato Articolo 115. Servizio militare Articolo 116. Volontariato Titolo XL - Maternità Articolo 117. Gravidanza Titolo XLI - Ferie Articolo 118. Ferie Titolo XLII - Aspettativa Articolo 119. Aspettativa Titolo XLIII - Doveri e condotta del lavoratore Articolo 120. Doveri del lavoratore Titolo XLIV - Provvedimenti e sanzioni disciplinari Articolo 121. Provvedimenti e sanzioni Articolo 122. Gradualità e proporzionalità delle sanzioni Articolo 123. Rimprovero /Multa Articolo 124. Sospensione Articolo 125. Licenziamento Articolo 126. Impugnazione Titolo XLV - Trattamento di fine rapporto (TFR) Articolo 127. TFR Titolo XLVI- Cessione - trasformazione dell'impresa - liquidazione Articolo 128. Cessione trasformazione-liquidazione Titolo XLVII - Indumenti-attrezzi di lavoro Articolo 129. Indumenti e attrezzi Titolo XLVI II - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore Ambiente di lavoro-tutela dell'ambiente Articolo 130. Tutela del lavoratore Titolo XLIX - Appalti e sub appalti Articolo 131. Appalti e sub-appalti Titolo L - Divieti del lavoratore Articolo 132. Divieti Titolo LI - Risarcimento danni Articolo 132. Risarcimento Titolo LII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione Articolo 134. Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione Titolo LIII - Composizione delle controversie Articolo 135. Controversie Titolo LIV - Patronati Articolo 136. Patronati Titolo LV - Cassa edile nazionale Articolo 137. Cassa Edile Nazionale Titolo LV1 - Costituzione dell'ente bilaterale nazionale paritetico "EBPMI" Articolo 138. EBPMI Titolo LVII - Previdenza sanitaria supplementare Articolo 139. Previdenza sanitaria supplementare Titolo LVIII - Tutela della dignità personale dei lavoratori Articolo 140. Tutele contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore Titolo LIX - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro Articolo 141. Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro Titolo LX - Lavoro a cottimo Articolo 142. Prestazioni di lavoro a cottimo Titolo LXI - Impiego di manodopera negli appalti e subappalti Articolo 143. Manodopera negli appalti e subappalti Titolo LXII - Passaggio da operaio ad impiegato Articolo 144. Passaggio da operaio ad impiegato Titolo LXIII - Conservazione e custodia materiali e mezzi Articolo 145. Conservazione degli utensili, custodia degli indumenti, cicli e motocicli Titolo LXIV - Obblighi dell'autista Articolo 146. Obblighi e responsabilità degli autisti Titolo LXV - Lavori usuranti e pesanti Articolo 147. Lavori usuranti e pesanti Titolo LXVI - Elementi del trattamento economico Articolo 148. Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza Articolo 149. Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) Articolo 150. Elementi della retribuzione Articolo 151. Gratifica natalizia Articolo 152. Anzianità Lavorativa Edile (A.L.E.) Titolo LXVII - Cassa edile Articolo 153. Cassa Edile Nazionale (C.E.N.) Titolo LXVIII - Indennità Articolo 154. Disposizioni generali Articolo 155. Indennità per i lavori dell'armamento ferroviario Articolo 156. Indennità per lavori speciali disagiati Titolo LXIX - Trasferta e trasferimento Articolo 157. Trasferta Articolo 158. Trasferimento Titolo LXX - Aspettativa Articolo 159. Aspettativa non retribuita Titolo LXXI - Malattia e infortunio sul lavoro Articolo 160. Malattia Articolo 161. Infortunio sul lavoro o malattia professionale Titolo LXX II - Risoluzione del rapporto di lavoro Articolo 162. Licenziamento o dimissioni Titolo LXXIII - Contratto di telelavoro Articolo 163. Telelavoro Titolo LXXIV - Elementi del trattamento economico Articolo 164. Trattamento economico globale e retribuzione Articolo 165. Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) Articolo 166. Stipendio minimo mensile Articolo 167. Tredicesima mensilità Articolo 168. Aumenti periodici di anzianità Titolo LXXV - Indennità Articolo 169. Indennità di cassa e maneggio di denaro Articolo 170. Indennità per uso di mezzi di trasporto propri del lavoratore Articolo 171. Personale non soggetto a limitazione di orario Articolo 172. Indennità di mensa Titolo LXXVI - Premi Articolo 173. Premio annuo Articolo 174. Premio di produzione Titolo LXXVII - Trasferta e trasferimento Articolo 175. Trasferta Articolo 176. Trasferimento Titolo LXXVI II - Aspettativa Articolo 177. Aspettativa non retribuita Titolo LXXIX - Malattia e infortunio sul lavoro Articolo 178. Malattia Articolo 179. Infortunio sul lavoro o malattia professionale Titolo LXXX - Previdenza complementare Articolo 180. Previdenza complementare Titolo LXXX1 - Risoluzione del rapporto di lavoro Articolo 181. Licenziamento o dimissioni Allegato 1 - Statuto ente bilaterale piccole e medie imprese (EBPMI) |
CCNL settore edile ed affini per i dipendenti delle imprese e delle cooperative artigiane, piccole e medie imprese edili
L'anno 2011 il giorno 28 del mese di Dicembre, in Viterbo presso la sede della Cils, Confederazione Italiana Lavoratori Sicuri, in Piazzale Gramsci n° 10, tra Conflavoro Pmi, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese con sede legale in Lucca alla Via del Brennero n. 1040 BH, […] e Cils, Confederazione Italiana Lavoratori Sicuri con sede legale in Viterbo Piazzale Gramsci n° 10 […], si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i per i dipendenti delle imprese e delle cooperative artigiane , piccole e medie imprese edili, composto da LXXXI Titoli, 181 Articoli e n. 1 Allegato.
Le parti nel sottoscrivere il presente contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto si impegnano in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale ed incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 10 copie in originale. Le parti convengono che il presente CCNL sottoscritto è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni Confederazioni e Federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore edile ed affini che lo ritengano opportuno e che si impegnino a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le proprie basi associative ed iscritte.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.
Premessa
Le OOSS e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un’espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, all'attenta e scrupolosa applicazione di norme e procedure per la sicurezza dei lavoratori, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Le parti si danno atto che la "questione ambientale" riveste carattere di priorità sia per i lavoratori che datori di lavoro, ed alla stessa sarà data rilevanza sia economica che sociale nell'ambito del contratto.
Inoltre, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell’occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle OOSS e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le OOSS e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
1. di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, e uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisce comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto
2. di livello territoriale/aziendale, destinato a introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali
Una contrattazione, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, convinti che tale scelta si ritiene possa produrre positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro.
Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto e accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali. Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sull'evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Parte I - Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri
Titolo I Disposizioni generali - validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1. Validità e sfera di applicazione del Contratto
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle imprese artigiane, dalle piccole e medie Imprese, dalle società cooperative e loro consorzi che operano nel settore delle costruzioni edili e attività affini.
Le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
1. costruzioni edili. ovvero riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
2. progettazione di lavori di opere edili;
3. decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti;
4. demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze;
5. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e similari;
6. rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali e artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e da altri rivestimenti, decorazione e applicazione di tappezzerie;
7. pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali;
8. preparazione e posa in opera di marmi impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
9. spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;
10. sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, ecc.;
11. sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
12. costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.;
pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale
13. o irriguo;
14. costruzione, manutenzione e irrigazione di campi e impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;
15. costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) per il contenimento di qualsiasi liquido;
16. costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;
17. costruzione di linee elettriche e telefoniche, messa in opera di tralicci, pali e simili;
18. scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni acqua, gas, telefonia ecc.;
19. realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;
20. costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali, e lagunari;
21. movimento di terra e scavi in genere: anche per ricerche archeologiche e geognostiche;
22. posa in opera di segnaletica stradale ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
23. attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
24. manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e restauro-artistico di opere edili, di beni mobili e immobili di opere tutelate;
25. messa in opera di pali, tralicci e simili;
26. costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
27. costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade di ogni tipologia, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
28. altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Titolo II Livelli di contrattazione
Art. 2. Livelli di contrattazione
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo territoriale/aziendale
Art. 3. Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Imprese e alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali
c) costituzione e regolamento dell'Ente Bilaterale Paritetico Nazionale "EBPMI"
d) costituzione e regolamento del Comitato Paritetico Nazionale
e) costituzione e regolamento del fondo di categoria interprofessionale
f) costituzione e regolamento della Cassa Edile Nazionale
g) le materie tipiche della contrattazione collettiva nazionale, non indicate nella suddetta elencazione.
Art. 4. Contrattazione territoriale
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede territoriale/aziendale.
Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno
b) determinazione dell'elemento economico. "Premio Produzione Presenza". Detto elemento sarà concordato in sede aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nell'azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali
c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l’igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge [dlgs] n. 81/08 e succ. modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro sulla base di quanto previsto dalla disciplina nazionale.
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le le vigenti
e) attuazione della disciplina della formazione professionale
f) alla determinazione delle quote sindacali di competenza territoriale;
g) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio
h) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna
i) determinazione della indennità per i lavori in galleria
I) regolamentazione dei servizi mensa e trasporto o indennità sostitutiva in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente e aziendali
m) determinazione dell'indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di 2° livello deve essere presentata dopo almeno 2 anni dall’entrata in vigore del presente CCNL.
Le parti convengono che là dove esistano carenti condizioni tecnico/organizzative, la contrattazione di 2° livello sarà accentrata a livello nazionale.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Titolo III Diritti sindacali e di associazione
Art. 5. Adesioni sindacali
Le parti, riconoscendo che non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dalla legge n. 300/70 e successive modifiche e integrazioni in materia di diritti sindacali. Esse convengono altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni OIL nn. 87 e 98, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.
Art. 6. Permessi sindacali
Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 8 ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle OOSS dei lavoratori.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 96 ore, riducibili a 48 ore in caso di emergenza con l’indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno.
Art. 8. Pubblicazioni sindacali
[…]
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25, legge n. 300/70, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi
posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia d'interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.
Art. 11. Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto,
- nelle imprese con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale aziendale (RSA);
- nelle imprese da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali;
- oltre la soglia dei 300 (trecento) dipendenti e ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare ulteriori 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Visto l'art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente CCNL sottoscritto l'Accordo interconfederale del 01/12/1993, possono costituire presso ogni impresa le RSA.
[…]
Titolo IV Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST)
Art. 12. Attribuzioni del RLS
Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- ha facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;
- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- deve essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e dì evacuazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- ha facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali deve, di norma, essere sentito;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- è tenuto ad avvertire senza ritardo il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora reputi inidonee le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ovvero i mezzi impiegati per attuarle e tali da esporre i lavoratori a per la propria sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso e in tale occasione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni su quanto oggetto di consultazione, ai sensi delle previsioni di legge. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al RLS, anche su istanza di quest'ultimo, le informazioni e la documentazione prescritta in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai sensi di quanto disciplinato per legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Tra gli altri adempimenti ai quali il datore di lavoro è tenuto, su richiesta del RLS e per l'espletamento delle sue funzioni, vi è l'obbligo di fornire copia del registro degli infortuni e del documento contenente:
1. la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR), contenente i criteri adottati per procedere alla suddetta valutazione;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui al numero 1., unitamente all'indicazione delle attrezzature di protezione utilizzate;
3. il programma di attuazione delle misure di cui al numero 2.
In caso di appalto, copia del DVR dovrà essere fornita al RLS dell'impresa datrice di lavoro committente e a quello delle imprese appaltatoci coinvolte nei lavori. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, il RLS con apposita istanza motivata può richiedere la riunione prevista dal suddetto articolo qualora la durata del cantiere sia inferiore ad un anno.
Elezione - Nelle aziende ovvero nelle unità produttive che impiegano più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA ovvero, in loro assenza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno ovvero in mancanza di quest'ultima previsione sarà individuato per più imprese appartenenti al medesimo comparto produttivo e presenti nello stesso ambito territoriale, sulla base di quanto disciplinato da specifici accordi locali siglati dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Il rappresentante per la sicurezza assolve ai propri compiti per tutte imprese operanti nell’unità produttiva relativamente al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate e deve essere informato e consultato entro 3C giorni dall’inizio dei lavori e in tutti i casi previsti ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008. L'elezione si svolga suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o dirigenti delle RSA a seconda dei casi) - non in prova, con contratto a tempo determinato ovvero indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestino la propria attività nelle unità lavorative. Lai durata dell’incarico è di 3 anni. Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale che a! termine dello scrutinio, provvederà a redigere il verbale delle elezioni che dovrà essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Espletamento funzioni e permessi - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad usufruire per lo svolgimento delle proprie mansioni a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. In riferimento al RLS di ambito territoriale del comparto edile, il numero delle ore di permesso retribuito che gli spetta viene calcolato sulla base dell'occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale e della relativa mutualizzazione degli oneri, secondo le modalità previste dalle OO.SS. territoriali. Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. I rappresentanti territoriali dei lavoratori ovvero di un comparto adempiono al proprio mandato con riferimento all'ambito territoriale o al comparto di loro stretta competenza, individuato ai sensi di legge.
Consultazione dei RLS - Il datore di lavoro è tenuto a consultare preventivamente i RLS sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS, DUVRI) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani sicurezza. I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Art. 13. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Il RLST esercita le competenze del RLS con le modalità previste con riferimento a tutte le imprese o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS. L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. e) dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 avviene con l'assistenza dell'Associazione datoriale alla quale l'impresa è iscritta ovvero conferisce mandato.
Nei cantieri dove operano imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il RLST e il RLS delle imprese dei suddetti settori collaborano al piano di coordinamento e alla rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. A tal fine, il RTLS può chiedere chiarimenti rispetto ai suddetti piani di sicurezza e formulare proposte inerenti l'assistenza dell'OO.SS: alla quale l'impresa è iscritta ovvero conferisce mandato. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è inoltre informato ai sensi dell'art. 47 dei Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008). L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Elezione/designazione RLST - Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le Associazioni di cui al precedente comma. Tutte le imprese nel cui ambito non è stato eletto o designato il
RLS partecipano al Fondo istituito dall'INAIL per l'attività dell'RLST. L'Organismo Paritetico Bilaterale o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
Accesso ai luoghi di lavoro - Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al paragrafo precedente. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ipotesi nella quale l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Territoriale competente. Ove l'impresa impedisca l'accesso al questi lo comunica all'Organismo Paritetico Bilaterale o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente.
Consultazione dei RLST - Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza. I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo. Le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti Associazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL si impegnano affinché i RLST possano espletare pienamente il loro mandato.
Accantonamenti - Le Parti Sociali stipulanti determinano a livello regionale - nell'ambito di programmi concordati congiuntamente - la ripartizione della rimanente quota tra la formazione e l'informazione del Rappresentante, la formazione dei lavoratori e i programmi dedicati a strutture e a rendere funzionali i rapporti tra RLST e il Comitato paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui al presente Contratto, fatti salvi i costi di agibilità dei RLST. Ai sensi dei commi precedenti del presente paragrafo, la gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse viene disposta dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti con apposito accordo nel quale dovrà inoltre essere disciplinata la programmazione della formazione in materia di sicurezza e salute per i RLS, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Dalla data di elezione del Rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al presente paragrafo, fatto salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 14. RLS di Sito Produttivo
I RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. nei porti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b), c) e d) della Legge n. 84/1994, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
b. nei centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti n. 3858/2006;
c. egli impianti siderurgici;
d. in cantieri con almeno 30mila uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. in contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Nei contesti di cui alla suddetta lettera e. il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Diritti dei lavoratori - I lavoratori dell'impresa o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- dei cambiamenti di mansione;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Titolo VIII Formazione professionale
Art. 21. Ente Bilaterale
Le Parti Sociali contraenti riconoscono nella formazione e nell'addestramento professionale gli obiettivi privilegiati che le imprese debbono perseguire al fine di garantire una crescita effettiva del settore edile sia in termini di implementazione della qualità del lavoro sia di sviluppo delle capacità tecnico-produttive delle imprese. A tal fine le OO.SS. firmatarie riconoscono come prioritario l'avvio di un profondo processo di risistemazione del Sistema di formazione professionale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dì lavoro nel settore delle cooperative e dell'Artigianato Edile e della piccola e media impresa, volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- rispondere alle reali esigenze di imprese e lavoratori, governando i processi di crescita e sviluppo del settore, attraverso strumenti flessibili, articolati ed efficienti;
- fornire servizi e mettere in atto interventi efficaci e misurabili per rispondere prontamente ai bisogni e fabbisogni del settore edile;
- favorire l'occupazione qualificata, la riqualificazione professionale, l'inserimento e la permanenza nel settore di categorie di lavoratori svantaggiati, dei lavoratori stranieri, dei lavoratori in mobilità, in disoccupazione ovvero in CI6, della manodopera femminile, disoccupati o inoccupati da lungo periodo;
-governare il mercato del lavoro;
- avere un impatto strutturale e misurabile sul tessuto produttivo.
Le anzidette finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale, l'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore delle soc. cooperative, nelle piccole e medie imprese edili e dell'Artigianato Edile, denominato EBPMI (Ente bilaterale nazionele piccole e medie imprese).
Il sistema del EBPMI è strutturato in un organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato EPIM Ente paritetico nazionale e in Organismi periferici, denominati EPT, Enti paritetici territoriali, che l'EPN Ente Paritetico Nazionale potrà costituire sia a livello regionale che locale.
I EPT Territoriali sono pertanto le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale EBPMI e operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle Parti Sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal EBPMI.
È affidato al EBPMI il compito di:
- promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive Parti Sociali costituenti l'Ente Bilaterale Paritetico ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali nonché, la richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 106/2009, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati a! supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm., unitamente ai soggetti interessati alla sicurezza a vari livelli, quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza nei cantieri;
- collaborare alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- realizzare il coordinamento e il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e l'indirizzo e monitoraggio a livello nazionale delle attività svolte dai EPT territoriali eventualmente costituiti nonché di supportare questi ultimi nella risoluzione di tutte quelle problematiche concernenti l'area della formazione professionale, della riqualificazione e della formazione continua;
- produrre materiali informativi di supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- effettuare studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sviluppare iniziative promozionali, anche in collaborazione e concerto con EPT territoriali costituiti;
- raccogliere dati, notizie ed elaborare documenti inerenti la formazione professionale di settore, promuovendo la stesura di programmi e pubblicazioni periodiche, a carattere divulgativo e tecnici ovvero l'organizzazione di convegni e incontri di studio sulle problematiche connesse all'istruzione e alla formazione professionale nel comparto edile, anche in collaborazione e concerto con EPT territoriali costituiti;
- promuovere in proprio e/o in committenza, coordinare e gestire progetti, studi e ricerche per sviluppare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto edile, in particolare relativamente alle evoluzioni produttive e alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti;
- promuovere l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- collaborare con Enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
- attuare in materia di formazione professionale le iniziative assunte congiuntamente tra le Parti sociali firmatarie in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
- promuovere e curare i rapporti generali con le Istituzioni nazionali e sovranazionali, anche a livello comunitario, in materia di programmi formativi;
- promuovere e coordinare corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure professionali della sicurezza e per la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
- promuovere e coordinare la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile e delle costruzioni;
- promuovere la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
- incentivare la promozione del comparto edile al fine di avvicinare e coinvolgere giovani e lavoratori non occupati o in cerca di occupazione nel settore, anche in coordinamento con gli Enti pubblici e privati e gli Organismi competenti;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare ai meglio i livelli di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3), D.lgs. n. 81/2008, ss.mm.;
- curare l'accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro nei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza dì disporre controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni;
- dare comunicazione alle imprese e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLS territoriale, ai sensi dell'art. 51 comma 8 del D.lgs. n. 81/2008;
- comunicare all'Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST);
- promuovere l'assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute;
- svolgere un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di prerogative, poteri e composizione del EBPMI Nazionale e degli EPT territoriali si rimanda ai loro statuti e regolamenti attuativi.
Art. 22. Formazione Professionale
il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle sue competenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma precedente sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle Parti Sociali. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. n. 81/2008 successivi. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la suddetta formazione è definita mediante l'Accordo di cui al comma precedente.
La formazione professionale e, ove previsto, l'addestramento specifico sono obbligatorie nei seguenti casi:
- costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ovvero, in caso di un contratto di somministrazione, inizio della utilizzazione;
- assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato;
- trasferimento ovvero mutamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie ovvero impiego di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione del lavoratore e dei rappresentanti provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa, attraverso moduli tenuti da formatori esperti (D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.) ovvero dal EBPMI e/o dagli Enti di formazione delle Parti Sociali contraenti.
Il pagamento dei costi relativi alla formazione e riqualificazione professionale aziendale è a carico dell'impresa e comunque non può in alcun caso comportare oneri economici a carico dei lavoratori. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente paragrafo comprendono:
1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
3. valutazione dei rischi;
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I contenuti della formazione devono essere di facile accessibilità e comprensione da parte dei loro destinatari (lavoratori e loro rappresentanti) e in caso di lavoratori stranieri l'impresa è tenuta a verificare preliminarmente il loro livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana al fine di attuare tutti quelli interventi volti a garantire l'effettivo recepimento dei contenuti formativi trasmessi, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche specifiche che permettano loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori incaricati di attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, digestione della emergenza dovranno essere destinatari di una specifica e adeguata formazione in materia e di appositi aggiornamenti periodici.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. In via generale la formazione del lavoratore in materia di sicurezza e prevenzione è di 8 ore annue che in caso di assunzione di un lavoratore al primo impiego nel settore edile sale a 16 ore, da effettuarsi prima del suo effettivo inserimento lavorativo nel cantiere edile. Al termine del percorso formativo, ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e EBPMI terrà un'anagrafe in merito.
Resta comunque salvo che la formazione dei lavoratori deve essere ripetuta con periodicità in relazione alla insorgenza di nuovi rischi ovvero alla evoluzione dei rischi.
Formazione del RLS e RLST- Il RLS e il RLST hanno diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
In particolare per gli RLST la durata dei percorsi formativi deve essere pari ad almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione e di 8 ore di aggiornamento annuale mentre per gli RLS di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono inoltre fissati i criteri e i termini per l'aggiornamento periodico. Ai rappresentanti dei lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e EBPMI terrà un’anagrafe in merito.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL, si rimanda alla normativa in materia, vigente e futura.
Art. 23. Formazione qualificata
Al fine di promuovere la qualificazione degli imprenditori edili alla loro prima esperienza nel settore ovvero di favorire l'aggiornamento degli imprenditori interessati sui temi della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti Sociali concordano sulla necessità di porre in atto specifici interventi in materia diretti alla predisposizione a favore delle imprese di appositi percorsi formativi e/o di aggiornamento periodici. Finalità di finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di un apposito accordo tra le Parti Sociali contraenti il presente CCNL
Titolo XII Assunzione - documentazione – visita medica Esclusione delle quote di riserva
Art. 34. Visita Medica
Su richiesta dell'impresa o della cooperativa il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte di Enti pubblici; allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili per maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge (D.lgs. 81/2008 smi) circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
Titolo XIV Orario di lavoro
Art. 38. Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo di 10 ore giornaliere, e sarà normalmente ripartito su 5 giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su 6 giorni, per le ore prestazione nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione del 4% calcolata sulla paga globale.
Nell’effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e del DPR 19.9.23 n. 1957, potranno fissare per 4 mesi l'anno (giugno - luglio - agosto - settembre) orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi (dicembre-gennaio).
[…]
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a 2 o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazione di mercato e/o all’opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, fra l'impresa e/o la cooperativa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Diverse condizioni d’orario sono demandate alla contrattazione aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, svolgendosi questo all'aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene effettuata la paga.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Titolo XV Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia Riposi annui
Art. 39. Personale discontinuo o attesa
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, R1 15.3.23 n. 692, approvato con RD 6.12.23 n. 2657 e pubblicata nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria;
b) custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze
degli stessi, approntato anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera della medesima tabella;
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, nelle carovane, nelle baracche o simili o situate nelle vicinanze degli stessi l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali. […]
Le attività, di cui al RD 6.12.23 n. 2637, possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
[…]
Titolo XVI Lavoro a squadre e lavoro a turni
Art. 41. Lavoro a quadre e turni
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario giornaliero del lavoratore a squadre è di 8 ore per turno.
Il lavoro a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate.
Il dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora.
Durante l'intervallo, il dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro e anche uscire fuori dall'impresa.
Titolo XVII Soste - sospensione e riduzione d'orario cassa integrazione guadagni - recuperi
Art. 45. Soste involontarie
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'impresa e/o cooperativa è ammesso il ricupero, purché esso avvenga entro i primi 10 giorni successivi cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
I conseguenti prolungamenti d'orario non possono eccedere le ore 10 giornaliere.
Titolo XVIII Lavori disagiati
Art. 46. Lavori disagiati
Per lavori disagiati o che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori in galleria, lavori in cassoni aria compressa, lavori marittimi, costruzione linee elettriche e telefoniche, lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su bordi a sbalzo, su bilance o zattere, lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua e altro, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso come appresso specificato e potrà essere anche ulteriormente determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall’ambito di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari.
Titolo XIX Indennità per lavori in alta montagna
Art. 47. Indennità per lavori in alta montagna
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto al lavoro in alta montagna sono quelle di cui alla seguente tabella:
Lavori in alta montagna Indennità (%)
Lavori in alta montagna eseguiti da 750 a 1000 metri di altitudine 7%
Lavori in alta montagna eseguiti oltre i 1000 metri di altitudine 10%
Titolo XX Indennità di zona malarica
Art. 48. Indennità di zona malarica
Per l'indennità relativa alla zona malarica si fa riferimento alle situazioni di territoriale.
Titolo XXIII Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 51. Personale non soggetto a limitazione di orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1, RDL n. 692/23, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa e della cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).
I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità speciale nella misura del 20% della paga base nazionale.
Titolo XXIV Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 52. Orario di lavoro fanciulli e adolescenti
L'orario di lavoro dei minori d'età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggiore durata assorbe quella di minore durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.
Titolo XXVI Lavoro a cottimo
Art. 54. Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l'impresa decida di ricorrere al lavoro a cottimo - nella forma individuale ovvero collettiva - nel rispetto delle disposizioni di legge, trova applicazione la seguente disciplina. Le condizioni del lavoro a cottimo debbono essere concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalle OO.SS. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) la composizione della squadra, con l'indicazione nominativa dei cottimisti e delle rispettive qualifiche, in caso di cottimo collettivo;
b) l'unità di misura adottata per la definizione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) la tariffa di cottimo per unità di misura;
d) la descrizione della lavorazione da eseguire;
e) la descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
f) la durata del periodo di assestamento, ovvero del tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) l'individuazione di eventuali lavoratori concottimisti specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, tuttavia esterni alla squadra di lavoro di cui alla lettera a).
[…]
Divieto di cottimo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - È fatto divieto alle impresa di ricorrere all'interposizione nel lavoro a cottimo e a tutte quelle forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È inoltre vietato, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, il ricorso a lavoratori autonomi qualora questi ultimi siano organizzati in squadre con il fine di eludere le norme sul lavoro subordinato ovvero i divieti di ricorso all'interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
[…]
Titolo XXVII Lavoro a tempo determinato
Art. 55. Contratto a tempo determinato
Ambiti di applicazione - Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto che ne prevedono il ricorso, in relazione a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio […]
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:
1. opere o lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per condizioni operative o per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate con il personale in forza;
2. lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per quali non vi sia possibilità dì assicurare continuità d'impiego nell'azienda;
3. copertura di posizioni lavorative non ancora stabilizzate nei normali assetti produttivi e organizzativi aziendali;
4. realizzazione di tipologie costruttive nuove per l'azienda;
5. operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.
In relazione a quanto previsto nell'art. 23 comma 1 della Legge n. 56/1987 che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti/ fattispecie:
- esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate net tempo ovvero di opere i cui tempi.' di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
-quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'impresa per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time.
[…]
Agli operai impiegati con contratto di somministrazione deve inoltre essere riconosciuto l'accesso al sistema formativo previsto dal presente Contratto. […]
Proporzione numerica - In tutte le imprese comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 25% annuo del personale occupato nell'azienda con contratto a tempo indeterminato.
La percentuale di cui a! comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente CCNL. Tale percentuale è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all' unità superiore. Resta comunque salva la facoltà per l'impresa di ricorrere complessivamente ad almeno sette rapporti di lavoro tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
[…]
Obblighi di comunicazione - Le imprese che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Paritetica di Garanzia indicata nel presente CCNL.
[…]
Titolo XXVIII Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 56. Contratto a tempo parziale
[…]
Proporzione numerica - Per le assunzioni di personale operaio part-time, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si stabilisce come tetto massimo il 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato ovvero ad un solo contratto a condizione che non ecceda il 30% degli operai occupati a tempo pieno. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui al precedente e al presente paragrafo i contratti a tempo determinato sottoscritti con:
- personale operaio di 4 livello, altamente specializzato;
- personale operaio non adibito alla produzione {ad esclusione degli autisti);
- personale operaio con personale addetto a lavori di restauro e archeologici;
- con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico;
- con personale impiegatizio;
- qualora vi sia stata una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per comprovati problemi di salute del richiedente ovvero per necessità di assistenza del coniuge o dei 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
[…]
Consistenza dell'organico aziendale - In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno […]
Obblighi di informazione - Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Le Parti contraenti concordano che tali comunicazioni vengano fornite annualmente anche alle Organizzazioni e/o rappresentanze sindacali a livello territoriale.
Art. 57. Genitori di portatori di handicap o tossicodipendenti
I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il d precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
Titolo XXIX Apprendistato
Art. 58. Apprendistato
Il D.Lgs. n. 167/2011 - T.U. apprendistato - in applicazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 30, della L. n. 247/2007, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, della L. n. 183/2011, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, abrogando la normativa preesistente che ora è sostituita da un "Testo Unico" di soli sette articoli.
Art. 59. Disciplina generale del rapporto di apprendistato
In base alla nuova disciplina L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Esso è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 60. Forma del contratto
È prevista la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
Il contratto di apprendistato dovrà essere instaurato con lettera di assunzione regolarmente sottoscritta che deve riportare i seguenti dati:
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
- il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto;
- la durata del periodo di apprendistato;
- la previsione dell'eventuale periodo di prova;
- il piano formativo individuale da allegare al contratto di lavoro;
- il nome del tutor aziendale.
Art. 61. Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato già effettuato, per le medesime mansioni, presso altre aziende e imprese sarà computato presso la nuova al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento di riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno. Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di cumulo dei periodi di apprendistato, ciascun datore di lavoro è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, a registrare la formazione svolta nel libretto individuale del lavoratore. Il libretto individuale o, in alternativa la dichiarazione del percorso formativo, deve essere
presentato dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre imprese riferiti alla stessa qualifica professionale.
Art. 62. Obblighi del datore di lavoro
in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato il datore di lavoro che intenda procedere alla assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo di:
- vigilare ed impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
- accordare all'apprendista, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo nonché per il conseguimento di titoli di studio a valore legale nella misura massima di 24 ore annue;
- informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista dei risultati dell'addestramento;
- attestare, al termine del periodo di addestramento, le competenze professionali acquisite dell'apprendista dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore
Art. 63. Doveri dell'apprendista
L'apprendista ha l'obbligo di:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro e del tutor della sua formazione professionale e seguire impegno gli insegnamenti impartiti;
- frequentare con assiduità i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
- osservare con la massima cura e puntualità tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente CCNL e le norme contenute nei regolamenti dell'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 65. Orario di lavoro
Gli apprendisti sono tenuti a svolgere l'orario di lavoro secondo la disciplina prevista dal presente CCNL.
Art. 66. Riposi annui
Gli apprendisti beneficiano dei permessi per riposi annui previsti dal presente CCNL.
Art. 68. Aspetti formativi
È prevista:
- la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici Interprofessionali anche attraverso accordi con le regioni;
- possibilità de! riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti.
Libretto formativo
Occorre procedere alla registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo de! cittadino.
Art. 69. Formazione formale e non formale
L'apprendistato è strutturato quale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato all'acquisizione - attraverso un determinato percorso formativo - di specifiche competenze (c.d. "formazione formale"), nonché al conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro (c.d. "formazione non formale"), diretti a favorire il primo inserimento del giovane apprendista nel mondo del lavoro.
La "formazione formale" deve essere erogata dalle imprese datrici di lavoro se in possesso della qualifica di "impresa formativa accreditata" o di "capacità formativa interna" ovvero in mancanza dei suddetti requisiti in via prioritaria da EBPMI in conformità ai profili professionali e agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
A EBPMI sono affidati i compiti di:
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- aggiornamento professionale dei tutor aziendali;
- attestazione della effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato.
In merito all'apprendistato di mestiere - in caso di formazione esclusivamente aziendale - i profili formativi saranno rimessi esclusivamente a EBPMI che definirà fa nozione di formazione aziendale e determinerà, per ciascun profilo formativo, la durata e la modalità di erogazione della formazione aziendale nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.
[…]
Art. 70. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il rapporto di apprendistato, il percorso di formazione dell'apprendista, le competenze possedute e quelle da acquisire, la ripartizione di impegno tra formazione "aziendale" ed eventuale "extra aziendale" e il tutor aziendale di riferimento, quale responsabile del percorso formativo. Per ciascun apprendista sarà inoltre predisposto un piano individuale di dettaglio, elaborato dall'azienda con l'ausilio del tutor nel quale verranno indicati specificamente tutti gli aspetti inerenti il percorso formativo teorico e pratico dell'apprendista. Tale piano potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor. Il profilo formativo, quindi, è costituito dall'insieme degli obiettivi formativi e gli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro. La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle eventuali discipline regionali.
La formazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto collettivo e deve, comunque, essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze:
- il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti In azienda e in impresa;
- le relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- la definizione del piano formativo individuale, pianificazione ed accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- la valutazione dei progressi ed i risultati dell'apprendimento.
Art. 71. Tutor aziendale
Il tutor deve essere un lavoratore dipendente qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine di contratto. Per ricoprire questo incarico occorre aver già acquisito una formazione di almeno 8 ore presso gli Enti accreditati nelle materie nelle quali si appresta a fare l'affiancamento all'apprendista. Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio, compila la scheda di rilevazione della attività correlata che sarà firmata anche dall'apprendista.
La formazione professionale è articolata in un unico progetto che deve svolgere all’esterno o all’interno dell'impresa sempre in coerenza con il Piano Formativo Individuale e con i profili formativi indicati dalle Regioni, direttamente attraverso EBPMI. Le aree tematiche approfondite nel corso dell'iter formativo sono strettamente collegate alle conoscenze già in possesso dell'apprendista e sono così articolate:
- competenze relazionali;
- nozioni di diritto di lavoro e sindacale;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- informatica di base;
- lingua inglese parlata e scritta;
- nozioni di cooperazione.
L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning. Ogni altro tipo di attività
formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro. SI rimanda agli accordi territoriali per i contenuti della formazione tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
Art. 73. Durata della formazione
Nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna all'impresa, la formazione dell'apprendista sa svolta sotto la responsabilità dell'azienda, ed integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni per un monte orario complessivo non superiore alle 120 ore per la durata del triennio.
Art. 74. Requisiti per la capacità formativa interna
Il riconoscimento della capacità formativa interna è legato al possesso, da parte del datore di lavoro di determinati requisiti quali, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo di docenti - anche propri dipendenti - idonei a trasmettere al discente conoscenze e competenze. Per tali docenti è richiesta una esperienza professionale minima di 3 anni nelle medesime attività oggetto della formazione e il diploma di scuola media superiore ovvero in mancanza di quest'ultimo di almeno 6 anni di esperienza. La docenza potrà essere svolta anche dai datori che abbiano maturato almeno 6 anni di esperienza in materia. Qualora in impresa le suddette professionalità non siano reperibili, il datore dovrà rivolgersi al EBPMI.
L'attività formativa dovrà tenersi preferibilmente nei locali dell'impresa ovvero in locali diversi da quelli utilizzati per l'attività d'impresa ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e il tutor sarà tenuto a garantire la frequenza da parte dell'apprendista.
Art. 76. Previdenza e assistenza sociale obbligatoria
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare.
Art. 77. Limitazioni numeriche all'assunzione
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Quanto precede non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Esclusione dal computo - Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Art. 78. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
Art. 79. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
Art. 80. Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Possono essere assunti con questo tipo di contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Art. 81. Inadempimenti nella formazione
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie delle tipologie contrattuali, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Art. 83. Durata
La durata dell'apprendistato è fissata in un massimo di 42 mesi per tutti i livelli d’inquadramento.
In caso di trasformazione del contratto di lavoro di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in Corso di lavoro, la durata inizialmente prevista s’intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo di 48 mesi.
Art. 84. Trattamento economica
È fatto divieto di retribuzione a cottimo.
È possibile, tuttavia, inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria […]
Art. 88. Accentramento delle comunicazioni
I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni obbligatorie destinate al centro per l’impiego nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Titolo XXXI Assunzione di particolari categorie di lavoratori
Art. 90. Lavoratori Stranieri
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri nel settore edile, le Parti stipulanti concordano sulla possibilità di realizzazione di corsi di formazione professionale, con un ruolo attivo in tal senso da parte di EBPMI e degli Enti Paritetici Territoriali delle Parti Sociali stipulanti.
Le Parti Sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, socio- culturali e all’integrazione socio-lavorativa di tali lavoratori, stante le ripercussioni e le relative ricadute nell'ambito del lavoro regolare, dello sfruttamento della manodopera e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al EBPMI, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica, un ruolo attivo volto a:
- attuare corsi di lingua italiana e formazione professionale specifica tenuti da EBPMI, Enti pubblici, ovvero Enti di Formazione delle OO.SS. il presente CCNL;
- attuare i programmi di formazione interculturale per favorire l'integrazione e la comunicazione tra i lavoratori italiani e stranieri all'interno dell'azienda e al contempo a migliorare la gestione del personale e più in generale il funzionamento dell'intera impresa;
- promuovere e favorire la formazione e l'aggiornamento professionale nei paesi d'origine dei lavoratori stranieri;
- ogni altra iniziativa che possa ritenersi utile al fine del raggiungimento di un'effettiva integrazione socio-lavorativa dei lavoratori stranieri nel luogo di lavoro e sui cantieri, quale a titolo meramente esemplificativo, la risoluzione di problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, l'alloggio, i servizi in generale.
EBPMI dovrà determinare un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori stranieri;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Per favorire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative dell'impresa, i lavoratori extracomunitari potranno fruire delle ferie e dei permessi annui in un'unica soluzione ai sensi del presente CCNL.
Art. 91. Portatori Di Handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL. Le imprese che impiegano i suddetti lavoratori, compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di consentire al lavoratore di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa. Le imprese si impegnano inoltre a porre in atto tutti quelli interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche e di ogni ostacolo per il normale svolgimento dell’attività lavorativa da parte di questi lavoratori ovvero ad individuare ed attuare soluzioni alternative che ne riducano gli effetti.
Art. 92. Lavoratori invalidi
In caso di invalidità derivante da infortunio sul lavoro, le imprese si impegnano, qualora dovessero verificarsi in azienda opportunità di inserimento lavorativo idonee per il lavoratore riconosciuto invalido ma abile al lavoro, a prevedere opportuni percorsi volti a favorire il reinserimento in azienda di tali lavoratori.
Art. 93. Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa e comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentono al dipendente all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata anche in maniera frazionata in merito ai singoli interventi terapeutici necessari.
Titolo XXXII Contratto di inserimento o reperimento
Art. 95. Contratto di inserimento o reinserimento
[…]
Orario di lavoro - Al lavoratore da assumere con contratto di inserimento o reinserimento si applica la disciplina in materia di orario di lavoro prevista dal presente CCNL.
Formazione - Il lavoratore dovrà ricevere una formazione teorica di almeno 16 ore, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartita anche con modalità di e-learning e/o con affianca mento, che riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione aziendale nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica - di almeno 8 ore - che dovrà essere erogata nella fase iniziale del percorso formativo.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2 lett. i) del D.Lgs n. 276/2003 e in attesa della sua definizione ad opera degli organi preposti, la registrazione delle competenze acquisite sarà disposta a cura della stessa impresa sul libretto individuale di formazione predisposto dall'Ente Bilaterale Nazionale delle Piccole e Medie Imprese EBPMI.
[…]
Titolo XXIV Occupazione femminile
Art. 97. Occupazione femminile
Le parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale o aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile. A tal fine saranno costituiti Comitati per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Titolo XXXV Stagisti
Art. 98. Stage
L’impresa e la cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ha la possibilità di ospitare nell'impresa e nella cooperativa alcuni giovani, con lo strumento dello stage, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il rapporto che l'imprenditore intrattiene con gli stagisti non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 99. Proporzione numerica
I datori di lavoro possono ospitare gli stagisti in relazione dell' attività dell' impresa e della cooperativa nei limiti di seguito indicati:
-1 stagista ogni 5 lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Titolo XXXVI Riposo settimanale - festività- permessi retribuiti permessi straordinari retribuiti - permessi non retribuiti soste e recuperi - assenze-sospensione riduzione del lavoro
Art. 101. Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade di norma nella giornata di domenica e deve avere una durata non inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e ai lavoratori del presente Contratto. Quando nella giornata di domenica vengano svolti turni regolari e periodici di lavoro, questa sarà da considerarsi giorno lavorativo e la giornata stabilita per il riposo settimanale dovrà essere considerata quale giorno festivo. Nel rispetto della normativa in materia di riposo settimanale, qualora il lavoratore debba prestare la propria attività nella giornata di domenica e non si tratti di turnista, dovrà essere prefissato un diverso giorno per il prescritto riposo compensativo e corrisposta una maggiorazione retributiva pari al 10%. In caso di spostamento del giorno di riposo settimanale dalla domenica ovvero da altra giornata concordata tra le parti, l'impresa è tenuta a dame notizia al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. In mancanza del rispetto di tale termine, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la corresponsione della maggiorazione da lavoro festivo. Salvo le prescrizioni ai sensi di legge, qualora ricorrano particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere ovvero in presenza di lavoratori impegnati in turni organizzati su sette giorni continuativi, l'impresa può disporre che il giorno di riposo settimanale sia effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali non superiori a quattordici giorni. Tale decisione è subordinata alla preliminare verifica delle condizioni di attuazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, con le competenti OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL. Il prolungamento dell'orario lavoro oltre i limiti stabiliti nel rispetto della media annuale, dà diritto al lavoratore alla corresponsione delle maggiorazioni retributive previste per il lavoro straordinario. Il lavoratore straniero ovvero il lavoratore di credo religioso per il quale il giorno di festività non coincida con la domenica - qualora le esigenze organizzative aziendali lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, previo accordo con il datore di lavoro. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
Art. 106. Soste e recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore qualora siano superiori nel complesso a 30 minuti nella giornata. […] Le suddette debbono essere indipendenti dalla volontà dell'impresa e del dipendente ovvero le stesse interruzioni dell'orario normale di lavoro possono essere concordate tra l'impresa e i dipendenti. È altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti ad interruzioni del normale orario di lavoro a seguito di accordi tra l'impresa e i lavoratori. I suddetti prolungamenti di orario non possono superare i limiti di un'ora al giorno e devono comunque essere effettuati non oltre i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno della sosta o dell'interruzione. […] Qualora l'impresa adotti una ripartizione dell’orario lavorativo settimanale su 5 giorni, è riconosciuta alla stessa la facoltà di procedere al recupero delle suddette ore non lavorate nell'ambito de sesto giorno. Resta salvo il limite temporale del rispetto delle 10 ore giornaliere di lavoro.
Titolo XXXVII Intervallo per la consumazione dei pasti alloggiamenti e cucine - mense aziendali
Art. 109. Intervallo
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz’ora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.
Art. 110. Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e di eventuali regolamento di igiene, i dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi. L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 dipendenti, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio nonché un cuciniere per ogni 50 dipendenti che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa. Quest'ultima deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande. Il vitto è somministrato ai lavoratori operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura. La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione aziendale di tre lavoratori da nominarsi su turnazione tra tutti ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
Art. 111. Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento allea situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Titolo XL Maternità
Art. 117. Gravidanza
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela delle dipendenti lavoratrici madri.
Le Parti concordano che la disposizione del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, in materia di permessi post-parto, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente, per gli effetti ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale.
La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al Datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario o da! medico del servizio sanitario nazionale e il Datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto, puerperio ed allattamento la lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato d'assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro a norma delle leggi vigenti.
[…]
Titolo XLI Ferie
Art. 118. Ferie
[...]
Godimento delle ferie - Le ferie sono irrinunciabili e vanno usufruite, di norma, nell'anno di maturazione. Qualora per imprescindibili esigenze organizzative e/o produttive dell’impresa, in presenza di un impedimento oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lavoratore straniero di godere cumulativamente in un'unica soluzione delle ferie e dei permessi annui, le ferie non vengano godute - in tutto o in parte - nell'anno di maturazione, potranno essere godute entro 6 mesi successivi al termine di tale anno. Qualora allo scadere dei suddetti 6 mesi il lavoratore non abbia ancora goduto le ferie arretrate, l’impresa dovrà corrispondergli una indennità equivalente al trattamento economico che gli sarebbe spettato se fosse andato in ferie. […]
Titolo XLIII Doveri e condotta del lavoratore
Art. 120. Doveri del lavoratore
Doveri del lavoratore - Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficacia aziendale e della gestione economica dei compiti affidatigli nella primaria considerazione delle esigenze dell'impresa e nel rispetto dei doveri di diligenza, di obbedienza e fedeltà. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità della prestazione, il lavoratore deve particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dall'impresa per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente anche mansioni inerenti a categorie inferiori alla propria;
c) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e
non assentarsi dal luogo di lavoro dal cantiere o dalla struttura di appartenenza previa apposita autorizzazione. La mancata presentazione sul luogo di lavoro per tre giorni consecutivi senza alcuna giustificazione costituisce causa di licenziamento;
d) mantenere durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori nonché nei confronti del datore di lavoro degli institori o dei suoi rappresentanti una condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
e) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti alle proprie mansioni e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possano ritardarne il recupero psico-fisico;
f) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sott'ordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; vigilare sull'opera degli apprendisti in modo tale che seguano le proprie mansioni od opere secondo le regole della migliore tecnica. Nel caso degli apprendisti eseguire a perfetta regola d'arte le istruzioni impartite dal tutor o dal datore di lavoro;
g) con particolare riguardo agli automezzi utilizzati dal lavoratore, questi è responsabile per ogni danno che possa subire a causa di negligenza imperizia ed imprudenza o per violazione delle norme del codice della strada. Le sanzioni amministrative comminate a seguito di infrazioni stradali si presumono a carico del lavoratore che era alla guida dell'automezzo al momento dell'infrazione, salvo non si dia prova della responsabilità personale di un unico lavoratore nel qual caso si riterranno solidalmente responsabili tra tutti coloro che appartenevano alla squadra che ha utilizzato il mezzo di trasporto;
h) avere cura dei beni strumentali affidati; eventuali compere di materiali o attrezzature devono essere concordate preventivamente con il datore di lavoro previa restituzione dell'attrezzo usurato o non più utile. Alle compere non può che procedervi il capo squadra. Agli utensili, macchine ed attrezzi comunque denominati non possono essere fatte modifiche od aggiunte comunque denominate, se non previa autorizzazione del datore di lavoro. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia impossibile od eccessivamente gravoso, devono essere depositati nei locali o nei mezzi aziendali ed ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai dipendenti salvo esplicita autorizzazione del datore di lavoro. La violazione di questi obblighi costituisce giusta causa di licenziamento;
[…]
j) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed in particolare indossare tutti gli indumenti protettivi previsti dalla disciplina antinfortunistica. Il mancato rispetto anche di una sola delle norme in materia antinfortunistica costituisce inadempimento gravissimo del dipendente, escludendosi ogni responsabilità dell'Impresa per la violazione di queste normative, avendo quest'ultima consegnato dipendente tutto il materiale previsto dalla vigente disciplina;
[…]
Titolo XLIV Provvedimenti e sanzioni disciplinari
Art. 121. Provvedimenti e sanzioni
Provvedimenti disciplinari - Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri disciplinati nel precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
I provvedimenti di cui al comma precedente non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere - di tipo penale, civile, amministrativo - nelle quali egli sia incorso o possa incorrere a causa del suo comportamento e/o della sua omissione.
Nozione di rimprovero verbale - Il rimprovero verbale consiste in una dichiarazione di biasimo formalizzata oralmente al dipendente incorso in lievi trasgressioni fatta salva comunque la possibilità di sentire a difesa, esclusivamente in forma orale, il lavoratore.
Nozione di rimprovero scritto o censura - Il rimprovero scritto consiste in una formale dichiarazione di censura scritta e motivata. Esso è un provvedimento di carattere preliminare inflitto in caso di trasgressioni che esigano l'applicazione di una sanzione di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Multa - La sanzione della multa consiste in una trattenuta dalla retribuzione di un importo del valore non inferiore ad un'ora né superiore a tre ore, graduandone l'entità in relazione alla gravità della trasgressione. L'importo della multa è comminato dal datore di lavoro. L'importo della multa, determinato dall'impresa e detratto dalla busta paga del lavoratore, deve essere devoluto dal datore di lavoro entro il mese successivo all'adozione del provvedimento disciplinare alla EBPMI per iniziative a tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, salvo non costituiscano risarcimento o indennizzi per danni arrecati alla condotta del lavoratore. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all'impresa di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3giorni. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione consiste nell'allontanamento del dipendente dal lavoro con privazione della retribuzione per non meno di un giorno e non più di tre giorni, graduando l'entità della sanzione in relazione alla gravità della violazione dei doveri.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di licenziamento.
Licenziamento disciplinare - Il licenziamento consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini previsti dal presente CCNL ovvero dal contratto individuale di lavoro.
Art. 122. Gradualità e proporzionalità delle sanzioni
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'impresa, ai clienti od a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso i clienti e l'impresa;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi.
Art. 123. Rimprovero /Multa
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della Multa di importo pari a tre ore di retribuzione si applica graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di lavoro e di servizio, anche in tema di assenze per malattia nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta nell'ambiente di lavoro non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti dei clienti o dei terzi;
c) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o di vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
h) mancata o ritardata presentazione sul lavoro senza giustificato motivo;
i) ritardato inizio o sospensione anticipata del lavoro.
Art. 124. Sospensione
La sanzione disciplinare della Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni ovvero fino a 10 giorni per gli episodi più gravi di cui alle seguenti lettere d) e f), si applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
c) svolgimento di attività che ritardano il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o infortunio;
d) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
e) mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia i periodi di congedo;
f) atti, comportamenti, molestie, anche a sfondo razziale, religioso, politico, di genere ovvero a carattere sessuale, lesivi della dignità e libertà della persona che li subisce, comprensivi del comportamento discriminatorio, persecutorio, vessatorio e/o diretti allo sfruttamento della persona.
Art. 125. Licenziamento
La sanzione disciplinare dei Licenziamento si applica per:
1. giustificato motivo, con l'obbligo di preavviso, qualora ricorra un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966;
2. per giusta causa, senza obbligo di preavviso, in presenza di circostanze che non consentano la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro quali, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti:
a. grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
b. grave insubordinazione nei confronti dei superiori ovvero gravi offese dirette contro colleghi ovvero committenti;
c. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
d. assenza ingiustificata per 3 o più giorni consecutivi;
[…]
i. persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
j. danneggiamento volontario, furto, frode ovvero ogni altro reato per il quale, data la sua natura, divenga qualsiasi atto anche colposo che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale e che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
Titolo XLVII Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 129. Indumenti e attrezzi
[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è in oltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori. Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta I' autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all1 impresa e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]
Titolo XLVIII Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore ambiente di lavoro - tutela dell'ambiente
Art. 130. Tutela del lavoratore
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative nonché diminuire e ove possibile eliminare gli impatti sull'ambiente, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente e a proteggere la qualità dell'ambiente a partire da quanto in materia previsto dalie norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l’impresa e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna. Ciascun lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché deve evitare di mettere in atto azioni che possano compromettere la qualità dell'ambiente.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della prevenzione collettiva e individuale;
a bis) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della tutela della qualità dell'ambiente;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
L'impresa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. le Parti intendono sviluppare a tal fine reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime firmatarie. Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto. L'impresa si adopererà inoltre a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio della tariffa relativa ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.
Titolo XLIX Appalti e sub appalti
Art. 131. Appalti e sub-appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parti delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data d'entrata in vigore del presente CCNL, le imprese e le cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende e dalle cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L’adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.
Obblighi impresa appaltante - L'impresa appaltante è tenuta a verificare che le imprese a cui è affidata l'esecuzione in appalto o subappalto di lavorazioni tipicamente edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, sia in regola con tutti gli obblighi e adempimenti di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle norme in materia di impiego di lavoro regolare e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'impresa appaltante è inoltre tenuta in solido con l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice ad assicurare che i dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, ricevano il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto nazionale e dagli accordi locali a favore dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni. È compito delle RSA ovvero delle OO.SS. territoriali verificare il rispetto di tali prescrizioni.
Diritti lavoratori - A pena di decadenza, il lavoratore della ditta appaltante ovvero subappaltante è tenuto a far valere i diritti di cui al paragrafo precedente entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte nell'ambito del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme del presente Contratto, il lavoratore deve promuove il tentativo facoltativo di conciliazione nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Obblighi di comunicazione - L'impresa è tenuta a comunicare alle RSA e al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice, la qualità e quantità di manodopera impegnata, ¡ tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di propria competenza. Analoga comunicazione sarà data alla Cassa Edile e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza. La comunicazione alle RSA e alle OO.SS. territoriali dovrà avvenire non oltre i 15 gg precedenti l'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto. Le informazioni di cui al presente paragrafo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici. L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
Titolo LV Cassa Edile Nazionale
Art. 137. Cassa Edile Nazionale
Le organizzazioni firmatarie sono impegnate a costituire a livello nazionale la Cassa Edile Nazionale.
La cassa edile sarà unica per tutto il territorio nazionale e sarà gestita da un Comitato composto da 6 membri del settore di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro.
Tra le finalità prioritarie della Cassa Edile Nazionale vanno stabilite forme di previdenza e assistenza integrativa, nonché la formazione professionale delle maestranze edili e la loro tutela fisica. Per quanto concerne la previdenza integrativa, è fatta salva la facoltà del lavoratore di aderire o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle previste da Cassa Edile Nazionale.
Entro 180 giorni dalla stipula del presente CCNL saranno definiti compiti e modalità di gestione con l'approvazione di un regolamento che fissi schemi, finalità e strumenti.
Titolo LVI Costituzione dell'ente bilaterale nazionale paritetico "EBPMI"
Art. 138. EBPMI
1. Le parti firmatarie del presente contratto sull'importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori al fine di contribuire sia ad un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre a un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani e cooperative, a tal fine, le parti concordano di costituire un organismo paritetico denominato: "EBPMI Ente Bilaterale Nazionale per le Piccole e Medie Imprese" Statuto allegato 1.
2. L'Ente Bilaterale costituisce lo strumento per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL e per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti firmatarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
3. A tal fine I' ente bilaterale attuerà ogni utile iniziativa e in particolar modo:
a. Programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo e sulle revisioni occupazionali, anche coordinamento, indagini e rilevazioni, elaborando stime di proiezioni finalizzate, tra I ' altro , a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. Provvedere al monitoraggio e rilevazioni permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c. Provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
d. Ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone la raccolta e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto sopra previsto dalla legge n. 936/86;
e. Attivare una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. Ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato e contratti atipici;
g. Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito e di incremento dell'occupazione;
i. Gestire i contratti di formazione lavoro;
j. Esprimere parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
k. Esprimere parere in merito all' assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o a tempo parziale;
l. Svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato di lavoro;
m. Definizione di standard applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL
n. istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con I ' autentica interpretazione contrattuale;
o. attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento.
4. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ente bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. La costituzione di eventuali Enti Bilaterali Regionali e Territoriali è deliberata dal Comitato Esecutivo) che ne regola il funzionamento con appositi regolamento.
Le parti firmatarie del presente CCNL, aderiscono all'Ente Bilaterale Nazionale denominato EBPMI e demandano allo stesso Ente lo svolgimento delle attività individuate nel presente contratto in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. L'Ente, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. Per la realizzazione di quanto previsto in premessa, le Parti, coerentemente con quanto espresso e nello spirito costruttivo del presente contratto, si danno atto quanto segue:
a) entro e non oltre 180 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti predisporranno l'edizione contrattuale che avrà valore riconosciuto su tutto il territorio nazionale
b) i datori di lavoro sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio, copia dell'edizione del presente contratto
c) Per dare concreta attuazione alla realizzazione dell'ente bilaterale, le Parti concordano quanto segue:
1) al contributo sono tenuti tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto collettivo;
2) il contributo, la cui durata è quella relativa al presente contratto, è costituito in quote mensili denominate "EBPMI" (contributo ente bilaterale nazionale);
3) per i lavoratori la quota è pari allo 0,10 % mensile sulla paga base lorda conglobata;
4) per i datori di lavoro, la quota EBPMI è pari allo 0,10 % mensile su paga base conglobata.
Titolo LVIII Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 140. Tutele contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore
Le Parti stipulanti il presente Contratto riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all'interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali. Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione di genere, razza, credo religioso o politico, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore e della lavoratrice, sfruttamento del lavoro fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale e fisica volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori. In caso di denuncia di molestie sessuali ovvero di grave sfruttamento subito da parte lavoratrici o lavoratori sul luogo di lavoro, la RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali e la Direzione aziendale sono tenute ad attivarsi senza ritardo ai sensi del presente Contratto e nel pieno rispetto delle norme di legge, garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte. Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell'insorgenza di tali fenomeni e a! contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.
Commissione Paritetica di Tutela - Le Parti stipulanti hanno pertanto deciso di costituire un'apposita Commissione Paritetica di Tutela, anche in seno alla Commissione Paritetica di Garanzia, al fine di salvaguardare i lavoratori e le lavoratrice nell'ambito del luogo di lavoro contro atti e comportamenti ostili messi in atto dai propri colleghi ovvero dai superiori, che assumano le caratteristiche della discriminazione, della molestia, della persecuzione fino alla violenza psicologica e/o fisica.
La Commissione Paritetica, sarà istituita a livello nazionale presso la Cassa Edile Nazionale è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulati.
Procedura e sanzioni - Le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale di Tutela il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle discriminazioni e del mobbing nonché le conseguenti sanzioni.
Obblighi delle imprese - Le imprese devono impegnarsi ad adottare, d'intesa con le RSA ovvero le rappresentanze sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri lavoratori e a contrastare con fermezza, applicando i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Contratto e le sanzioni individuate dalla Commissione di Tutela, i casi che si dovessero presentare all'interno dei luoghi di lavoro e in cantiere.
Titolo LIX Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 141. Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda alla vigente normativa in materia. L'impresa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Le Parti intendono sviluppare a tal fine reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime firmatarie. Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto. L'impresa si adopererà inoltre a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio della tariffa relativa ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.
Parte II Disciplina per gli operai
Titolo LX Lavoro a cottimo
Art. 142. Prestazioni di lavoro a cottimo
Nel caso in cui l'impresa decida di ricorrere al lavoro a cottimo-nella forma individuale ovvero collettiva - nel rispetto delle disposizioni di legge, trova applicazione la seguente disciplina. Le condizioni del lavoro a cottimo debbono essere concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalie OO.SS. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) la composizione della squadra, con l'indicazione nominativa dei cottimisti e delle rispettive qualifiche, in caso di cottimo collettivo;
b) l'unità di misura adottata per la definizione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) la tariffa di cottimo per unità di misura;
d) la descrizione della lavorazione da eseguire;
e) la descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
f) la durata del periodo di assestamento, ovvero del tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) l'individuazione di eventuali lavoratori concottimisti specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, tuttavia esterni alla squadra di lavoro di cui alla lettera a).
[…]
Divieto di cottimo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - È fatto divieto alle imprese di ricorrere all'interposizione nel lavoro a cottimo e a tutte quelle forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È inoltre vietato, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, il ricorso a lavoratori autonomi qualora questi ultimi siano organizzati in squadre con il fine di eludere le norme sul lavoro subordinato ovvero i divieti di ricorso all'interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
Risoluzione del rapporto di lavoro - Trova applicazione, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di operaio/g cottimista, la disciplina prevista dal presente CCNL.
Titolo LXI Impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 143. Manodopera negli appalti e subappalti
Nel rispetto della normativa vigente, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo ovvero organizzativo le imprese decidano di affidare in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, queste ultime sono tenute ad attenersi alla disciplina prevista da presente articolo. Le Parti contraenti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il suo ricorso debba trovare limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro, in particolare rispetto alle fasi principali della costruzione e delle lavorazioni tipicamente edili. Le imprese che operano in deroga a quanto previsto dal 1 comma, sono comunque tenute a far ricorso al subappalto compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Sindacato territoriale. Le Parti chiariscono pertanto che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, non è consentito quando può compromettere, anche nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente, idonei alle lavorazioni previste. Rispetto a quelle realtà locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere adottati accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le Parti promuoveranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti. La disciplina di cui al presente articolo, trova applicazione anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere. La presente disciplina non trova invece applicazione nei confronti di:
- imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore;
- imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Obblighi impresa appaltante - L'impresa appaltante è tenuta a verificare che le imprese a cui è affidata l'esecuzione in appalto o subappalto di lavorazioni tipicamente edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, sia in regola con tutti gli obblighi e adempimenti di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle norme in materia di impiego di lavoro regolare e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'impresa appaltante è inoltre tenuta in solido con l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice ad assicurare che i dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, ricevano il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto nazionale e dagli accordi locali a favore dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni. È compito delle RSA ovvero delle OO.SS. territoriali verificare il rispetto di tali prescrizioni.
Diritti lavoratori - A pena di decadenza, il lavoratore della ditta appaltante ovvero subappaltante è tenuto a far valere i diritti di cui al paragrafo precedente entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte nell'ambito del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme del presente Contratto, il lavoratore deve promuove il tentativo facoltativo di conciliazione nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Obblighi di comunicazione - L'impresa è tenuta a comunicare alle RSA e al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice, la qualità e quantità di manodopera impegnata, i tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di propria competenza. Analoga comunicazione sarà data alla Cassa Edile e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza. La comunicazione alle RSA e alle OO.SS. territoriali dovrà avvenire non oltre i 15 precedenti l'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto.
Le informazioni di cui al presente paragrafo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici. L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delie attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
Titolo LXIII Conservazione e custodia materiali e mezzi
Art. 145. Conservazione degli utensili, custodia degli indumenti, cicli e motocicli
L'operaio è tenuto conservare in buono stato utensili, macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione dall'impresa, senza apportarvi nessuna modificazione, salvo preventiva autorizzazione da parte dei suoi superiori. Qualora l'operaio apporti arbitrariamente modifiche ovvero manomissioni a quanto previsto al 1 comma, l'impresa ha diritto, previa contestazione dell'addebito, a rivalersi sulle competenze del lavoratore per il soddisfacimento del danno subito. Il precedente comma si applica anche in caso di smarrimento da parte dell'operaio di utensili, macchinari ovvero mezzi a lui affidati, salvo sia stato messo dall'impresa in grado di custodirli opportunamente. Il materiale ovvero gli utensili necessari all'operaio per l'esecuzione delle lavorazioni alle quali è adibito, devono essere richiesti direttamente al suo capo ovvero all'apposito personale adibito. L'impresa si impegna ad adibire in ogni cantiere, ove possibile, un apposito luogo chiuso dedicato al deposito di utensili, materiali e macchinari e mezzi di trasporto all'interno del quale viene data all'operaio la possibilità di procedere al cambio degli indumenti al fine di indossare gli abiti da lavoro. L'impresa stessa sarà responsabile del controllo e della sicurezza del suddetto locale, ai sensi delle vigenti normative in materia.
In casi di risoluzione del rapporto, l'operaio è tenuto a riconsegnare al personale incaricato quanto precedentemente preso in consegna al fine dell'espletamento del lavoro al quale era adibito.
Titolo LXIV Obblighi dell'autista
Art. 146 Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato dall'impresa per l'espletamento delle proprie mansioni ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione. Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto. Prima dell'inizio del servizio, l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate. […]
Titolo LXV Lavori usuranti e pesanti
Art. 147. Lavori usuranti e pesanti
Le Parti firmatarie il presente CCNL stabiliscono che debba essere previsto a favore degli operai addetti a lavori usuranti e pesanti un contributo pari allo 0,10% da calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art. 150 ai fini del versamento presso la Cassa Edile Nazionale.
Tale contributo è a totale carico dell'impresa e dovrà essere versato presso la Cassa Edile unitamente a tutti i contributi attualmente in vigore.
Titolo LXVIII Indennità
Art. 156. Indennità per lavori speciali disagiati
Le imprese sono tenute a corrispondere agli operai dì cantiere che lavorano nelle condizioni di disagio indicate nella seguente tabella, in aggiunta alla normale retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 150 del presente Contratto. Qualora si tratti di operai lavoranti a cottimo le suddette indennità vanno calcolate anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Descrizione dei lavori disagiati
gruppo A - Lavori vari
1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (l'indennità comprende la 1A mezz’ora) = 4%
2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti) = 5%
3) lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti) = 5%
4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario = 8%
5) lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume - 8%
6) lavori di scavi in cimiteri in contatto con tombe = 8%
7) lavoro di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio = 10%
8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio = 10%
9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività = 11%
10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) = 12%
11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretto a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio = 13%
12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre = 13%
13) lavori di demolizione di strutture pericolanti = 16%
14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) = 16%
15) lavori su scale aeree tipo Porta = 17%
16) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra-mano, a partire dall'altezza di mt 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto de! fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso = 17%
17) costruzione pozzi profondi da m. 3,50 a 10 = 19%
18) lavori per fognature nuove in galleria = 19%
19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 = 20%
20) lavori riparazione e spurgo fognature preesistenti = 21%
21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10 = 22%
22) lavori in pozzi preesistenti = 27%
Gruppo B - Lavori in galleria
1) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio = 46%
2) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie lavori
per opere sussidiarie; al carico e al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione = 26%
3) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria di gallerie e impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie = 18%
4} per i lavori in galleria che si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco) - 56%
5) per i lavori in galleria, qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio, fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi km. 5 dall'imbocco, le misure dell'indennità di cui al punto 4) può essere elevata fino al 20%
Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quello corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri:
1) da 0 a 10 metri = 54%
2) da oltre 10 a 16 metri = 72%
3) da oltre 16 a 22 metri = 120%
4) oltre 22 = 180%
Gruppo D - Lavori marittimi
1) lavori sotto acqua: palombari - Se la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza l'indennità spetta per l'intera giornata = 100%
2) lavori sotto acqua: palombari - Nel caso di una soia immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore = 100%
Gruppo E: Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
1) Agli operai addetti alfa costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione, il lavoro di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione della canalizzazione e il ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazioni a sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità per di lavoro effettivo prestato = 15%
Parte III Disciplina per gli impiegati
Titolo LXXIII Contratto di telelavoro
Art. 163. Telelavoro
Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici ed dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e l'impresa. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il Telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione dell'impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda. Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti degli impiegati comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società. Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non
coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell'abitazione del lavoratore sia a quello remotizzato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma dell'impresa. Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l'impresa che per il dipendente. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito dì individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale. Al telelavoratore sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa. Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nelle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli impiegati comparabili. I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. L'impiegato che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva per intero il proprio status precedentemente acquisito.
L'impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. L'impresa provvede ad informare il telelavoratore socio o dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio o dipendente. È demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro. In ogni caso l'impresa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. L'impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici. L'impresa è responsabile tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri. Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni dell'impresa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell'organizzazione al telelavoratore.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all'orario di lavoro, non trovano applicazione a favore dei telelavoratori gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.lgs. n. 66/2003.