Tipologia: Protocollo sulle relazioni sindacali
Data firma: 30 ottobre 2000
Parti: Gruppo Coin e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Coin
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Diritto di informazione e di confronto a livello nazionale
Diritto di informazione e confronto a livello territoriale
Diritto di informazione e confronto a livello di unità produttiva
  Procedura di relazioni sindacali nelle unità produttive
Commissione Paritetica Nazionale

Protocollo sulle relazioni sindacali nel Gruppo Coin

Al fine di sviluppare e consolidare un sistema efficace di Relazioni Sindacali, dando anche stabilità e continuità agli accordi realizzati il 1 febbraio e il 24 luglio 2000, le parti intendono definire un sistema relazionale univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli.
In coerenza a quanto sopra si conviene circa il carattere preventivo della informazione da parte aziendale e della sua finalizzazione al confronto tra le parti ai vari livelli (Nazionale, Territoriale, Unità produttiva) per le materie previste.
L’informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà una volta all’anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse.

Diritto di informazione e di confronto a livello nazionale
Attiene a tale livello l’informazione ed il confronto anche al fine di realizzare intese su:
- strategie di gruppo e delle singole Divisioni;
- sviluppo ed investimenti;
- andamento economico e relativi bilanci;
- evoluzioni delle strategie commerciali;
- innovazione tecnologiche e relativi programmi di attuazione;
- processi di riorganizzazione e ristrutturazioni;
- appalti e terziarizzazione;
- occupazione e sue dinamiche;
- programmi di formazione e addestramento;
- mercato del lavoro: C.F.L., apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale e altre eventuali tipologie;
- andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali;
- azioni positive e pari opportunità;
- coordinamento e indirizzo commissione paritetica nazionale;
- ambiente e salute;
- professionalità e livelli di inquadramento.

Diritto di informazione e confronto a livello territoriale
Attiene a tale livello l’informazione e il confronto, anche al fine di realizzare intese, sulle medesime materie previsti dal livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse materie possono determinare sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa dei singoli territori.

Diritto di informazione e confronto a livello di unità produttiva
Attiene a tale livello l’informazione ed il confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche:
- organizzazione del lavoro, organici e loro composizione;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive;
- occupazione part-time e lavoro supplementare;
- attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione;
- attuazione degli accordi vigenti in materia di distribuzione dell’orario di lavoro;
- obiettivi e risultati economico commerciali riferiti alla produttività;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;
- professionalità e livelli di inquadramento.

Procedura di relazioni sindacali nelle unità produttive
Per prevenire o comporre conflitti potenziali o esistenti, si concorda di strutturare il seguente schema relazionale tra le parti a livello di unità produttiva:
Tenendo conto dei programmi Aziendali e dei conseguenti obiettivi commerciali, nonché delle esigenze dei lavoratori, le parti potranno realizzare intese a livello di singole unità su rilevanti materie oggetto del confronto. Ove non fosse possibile raggiungere a livello di singola unità una soluzione concordata, si attiveranno le strutture sindacali territoriali e aziendali per un approfondimento sul tema. Salvo situazioni di forza maggiore, l’incontro tra RSU/ OOSS territoriali e Azienda dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di convocazione scritta di una delle parti.
Qualora anche a livello territoriale non risulti possibile realizzare una intesa, prima di ritenersi liberi nei reciproci comportamenti, le parti suddette potranno valutare l’ipotesi di deferire il problema alle segreterie nazionali e alla direzione aziendale; resta comunque inteso che, nel frattempo, le parti si impegnano a garantire il normale andamento della gestione aziendale.

Commissione Paritetica Nazionale
Le parti ritengono opportuno istituire una commissione paritetica nazionale che avrà il compito di dare corretta interpretazione alle norme contrattuali di primo e secondo livello anche tenendo conto della volontà negoziale delle stesse. Tale Commissione, che si riunirà presso la sede Aziendale in Mestre via Terraglio 17, sarà composta da tre rappresentanti per le OO.SS. e tre rappresentanti per l’Azienda e si riunirà ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza.
Alla Commissione potranno essere presentati quesiti anche da parte delle singole RSU o delle OO.SS. territoriali.
La Commissione medesima resterà in carica per un anno e successivamente le parti decideranno, in funzione dei risultati, eventuali modifiche metodologiche volte a migliorare il confronto.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo nazionale del 24 luglio 2000.