Tipologia: Accordo
Data firma: 12 dicembre 2000
Parti: Gruppo PAM e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Gruppo PAM
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

  Premessa
Verbale dei lavori della commissione bilaterale
Diritti sindacali
Diritto di informazione
Classificazione del personale
Orario di lavoro
Divisore
Pausa giornaliera per colazione
Distribuzione e organizzazione dell’orario di lavoro
  Part-time
Ferie
Periodo di comporto per malattia
Salario
Premio aziendale
Salario variabile
Mensa
Lavoro domenicale

In data 12 dicembre 2000, a Firenze, si sono incontrati: [...] Supermercati PAM spa e Gruppo PAM spa […], Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […]

Premesso che

- con il verbale di accordo 18/5/98 è stata istituita una Commissione Bilaterale con il compito di analizzare le diverse situazioni in essere in materia di trattamenti economico normativi Superal T srl Supermercati PAM-Gruppo PAM, al fine di agevolare il confronto per la stipula dei nuovi CIA;
-la Commissione ha condotto una approfondita analisi dei testi contrattuali, che viene allegata al presente documento;
-per alcuni istituti sono state ipotizzate praticabili soluzioni di omogeneizzazione;
-per altri istituti, invece, non si è riusciti a formulare soluzioni concordate ed il lavoro, pertanto, si è limitato ad analizzare le diverse situazioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, le Parti, confermando a favore del personale conferito ex art. 47 legge 428/90 da Superal T srl in Supermercati PAM spa e Gruppo PAM spa, i trattamenti economico normativi in essere precedentemente il conferimento fino alla stipula dei nuovi accordi integrativi aziendali. Supermercati PAM spa e Gruppo PAM spa, dichiarano utile e proficuo il lavoro svolto dalla Commissione Bilaterale, sottolineandone la positiva valenza ai fini del confronto per rinnovo dei CIA

Verbale dei lavori della commissione bilaterale
Premesso che con il verbale di accordo 18/5/98 è stata istituita una Commissione Bilaterale con il compito di analizzare le diverse situazioni in essere, al fine di agevolare il confronto per la stipula dei CIA, in data odierna si è incontrata la Commissione bilaterale composta: per Supermercati PAM spa e Gruppo PAM spa dai sigg.ri P.Z., L.G., A.D.N. e M.C., per Filcams-Cgil dai sigg.ri L.I., F.G., M.B., A.S., E.T., F.F., E.V. e M.B., per Fisascat-Cisl dai sigg.ri A.M., A.M. e R.S., per Uiltucs-Uil dal sig. B.B. e A.M.R.
Fermo restando il mantenimento a favore del personale conferito ex art. 47 legge 428/90 da Superal T srl in Supermercati PAM spa e Gruppo PAM spa, dei trattamenti economico normativi in essere precedentemente il conferimento (provenienti da accordo Superal T fino alla stipula del nuovo accordo integrativo aziendale Supermercati PAM spa e Gruppo PAM spa, quanto segue rappresenta o la condivisa analisi o la condivisa ipotesi di omogeneizzazione dei seguenti trattamenti economico normativi PAM - Superal T, concordemente formulata dalla Commissione, e condivisa da parte degli stipulanti l’accordo del 18/5/98.

Diritti sindacali
La Commissione ha analizzato che nella contrattazione Superal T:
- le ore di assemblea retribuite sono passate da 15 a 13 annue; a fronte di ciò è stato reso disponibile, per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie e per le aree geografiche nelle quali è presente l’insegna Superal T, un esonero annuo retribuito;
- i permessi sindacali retribuiti per RSA/RSU sono pari a 5 ore annue per dipendente.
La Commissione ha analizzato che nella contrattazione Supermercati PAM spa:
- le ore di assemblea retribuite sono pari a 15 l’anno;
- i permessi sindacali retribuiti per RSA/RSU sono pari a 4 ore annue per dipendente.

Diritto di informazione
Si specifica che l’informazione ed il confronto a livello nazionale di cui alla vigente contrattazione riguarda:
- investimenti e sviluppo, affiliazioni
- innovazione tecnologica
- terziarizzazione
- politiche commerciali
- andamento della produttività sia a livello di rete che di unità produttiva
- occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative
Attiene al livello regionale analogo confronto in ordine alle medesime materie previste per il livello nazionale in rapporto alla loro attuazione ed agli effetti delle stesse sulla struttura produttiva occupazionale ed organizzativa nelle singole regioni. Tali incontri verranno effettuati di nonna entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio accompagnati dalla consegna della scheda tecnica di filiale.
Per quanto attiene invece al diritto di informazione e confronto a livello di unità produttiva, si conferma che interlocutore delle RSA per la risoluzione dei problemi specifici di ogni unità è, in prima istanza, il gerente del punto vendita.

Orario di lavoro
L’analisi dei testi contrattuali ha evidenziato:
-in Supermercati PAM la prestazione effettiva di lavoro è pari a 38 ore settimanali ed utilizzo di 2 ore di permesso retribuito alla settimana; residuano 40 ore di permesso retribuito su base annua e 2 giornate di ferie in sostituzione delle ex festività civili del 2 giugno e del 4 novembre;
-nei confronti di tutto il personale attualmente in forza e già alle dipendenze di Superal T srl con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 aprile 1998 l’orario settimanale è pari a 37,5 ore, le ore di permesso retribuito su base annua sono pari a 48 ore che assorbono e ricomprendono le 2 ex festività sopra citate.
La differenza tra le due diverse durate dell’orario settimanale di lavoro (38 - 37,5) è pari a 24 ore in ragione d’anno.

Pausa giornaliera per colazione
Tutto il personale attualmente in forza e già alle dipendenze di Superal T srl con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 aprile 1998, in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera continuata di almeno 3 ore, fruisce a livello individuale di una pausa giornaliera per colazione pari a 20 minuti.

Distribuzione e organizzazione dell’orario di lavoro
La Commissione ha verificato che nella contrattazione Superal T e in alcuni punti vendita Superal T esiste un sistema di orario basato sui doppi turni.

Mensa
[…]
Laddove non esistano mense di quartiere o interaziendali, l’azienda si impegna, su segnalazione delle RSA, a consentire la consumazione del pasto ai propri dipendenti anche presso strutture di carattere sociale, quali CRAL, ACLI, ecc., alle medesime condizioni previste dal primo comma.
Laddove non esistano le strutture previste ai commi precedenti, a tutto il personale attualmente in forza e già alle dipendenze di Superal T srl con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 aprile 1998 si riconferma lo sconto del 35% per le merci acquistate e consumate all’interno delle filiali.