Tipologia: CIA
Data firma: 10 maggio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2003
Parti: Coop Consumatori Nordest e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Coop Nordest
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Parte Generale Premessa Titolo I Relazioni sindacali Titolo II Diritti sindacali Titolo III Ambiente e sicurezza Titolo IV Inidoneità sopravvenuta Titolo V Formazione Titolo VI Organizzazione del lavoro Titolo VII Orario di lavoro e sua distribuzione Titolo VIII Lavoro in deroga festiva o domenicale Titolo IX Mercato del lavoro Titolo X Part-time Titolo XI Contratti a tempo determinato Titolo XII Merchandiser e Promoter Titolo XIII Lavoro interinale Titolo XIV Apprendisti Titolo XV Appalti |
Titolo XVI Permessi individuali retribuiti congedi ed aspettative non retribuite Titolo XVII Permessi per visite mediche Titolo XVIII Libretto sanitario Titolo XIX Ferie Titolo XX Congedi ed aspettative Titolo XXI Classificazione Titolo XXII Trasferta/missione Titolo XXIII Trasferimento Titolo XXIV Mensa Titolo XXV Anticipazione TFR Titolo XXIV Salario Titolo XXVII Salario di ingresso Titolo XXVIII Una tantum Titolo XXIX Validità e sfera di applicazione Allegati Accordo Quadri ed Impiegati direttivi |
Contratto Integrativo Aziendale Coop Consumatori Nordest
Addì 10 maggio 2002 in Reggio Emilia, presso la sede di Coop Consumatori Nordest, tra la Coop Consumatori Nordest […], assistiti da F.B. Responsabile del Settore Nazionale Lavoro e Formazione dell’Ancc, e da O.P. per l’Accda e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) Nazionale […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo (Fisascat-Cisl) Nazionale […], l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) Nazionale […], le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale composto da:
Parte Generale in n. 29 Titoli e n. 3 Allegati.
Accordo Quadri ed Impiegati direttivi in n. 14 Titoli e n. 4 Allegati
Parte Generale
Titolo I Relazioni sindacali
Le parti firmatarie del presente accordo, in qualità di titolari della contrattazione integrativa di secondo livello così come prevista dal Titolo V art. 14 CCNL definiscono un sistema di relazioni sindacali coerente con l’articolazione della Cooperativa e con l’obiettivo di definire strumenti di partecipazione dei lavoratori all’attività ed allo sviluppo dell’impresa.
L’utilizzo di tali strumenti sarà oggetto di confronto a livello Divisionale/D’area e/o di Punto Vendita/Unità Operativa con la finalità di definire concrete regole per il governo dell’organizzazione del lavoro e per stabilire le necessarie intese.
Considerata la configurazione della cooperativa divisionalizzata in canali per aree d’attività, Supermercati ed Ipermercati, e la suddivisione per aree territoriali omogenee della Divisione Supermercati, le parti convengono sulla definizione dell’articolazione delle relazioni sindacali su tre livelli.
Livello Aziendale
Interlocutori: Direzione Aziendale, OO.SS. ed RSU firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale
A questo livello vengono definite e negoziate le regole di riferimento della cooperativa nell’ambito delle materie indicate dall’art. 14 CCNL conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge.
A questo livello vengono definiti:
1. strumenti ed istituti contrattuali utilizzabili in materia d’organizzazione del lavoro, orari e loro modalità di sviluppo;
2. valutazione del profilo professionale di nuovi ruoli e loro inquadramento;
3. dinamica struttura dell’occupazione ed applicazione di norme e legislazione relative al mercato del lavoro ed alla sua evoluzione;
4. problematiche riferite a progetti ed azioni collegate alle pari opportunità uomo- donna
5. accordi in materia di trasferimenti d’azienda;
6. progetti collegati alla partecipazione dei lavoratori ed alla sperimentazione di gruppi di miglioramento per unità organizzative;
7. programmi mirati alla riqualificazione professionale dei lavoratori.
Gli aspetti negoziali s’integreranno all’attività d’informazione e confronto reciproco che le Parti nell’ambito delle rispettive autonomie, svilupperanno sui seguenti temi:
1) prospettive del sistema distributivo ove opera la Cooperativa
2) piani di sviluppo consolidamento e ristrutturazione aziendale
3) progetti di riorganizzazione e/o sviluppo del sistema Coop che abbiano diretto e significativo impatto con l’organizzazione aziendale e con l’organizzazione del lavoro nella rete di vendita;
4) programmi d’investimento mirati all’innovazione tecnologica;
5) linee di politica commerciale e di servizio al consumatore;
6) bilanci preventivi e consuntivi della Cooperativa
7) fabbisogni formativi, programmi di formazione e sviluppo professionale, sistemi valutativi e progetti di miglioramento del clima interno.
Livello Divisionale /d’Area
Interlocutori: Direttore, Responsabile d’Area della Divisione SMK; Direttore Divisione IMK Direttore d’Ipermercato; Direzione risorse umane e/o funzioni interessate; RSU dei P.d.V. assistiti dalle OO.SS. Territoriali delle Aree e degli Ipermercati di competenza.
A questo livello sono demandati l’informazione e il confronto nel merito di:
1) andamenti e situazione competitiva dei P.d.V.;
2) orari commerciali e deroghe;
3) distribuzione degli organici definita attraverso un incontro annuale che determinerà organici lordi di negozio o area ipermercato sulla base di tipologie di negozio, superfici, movimentazione merci, tecnologia adottata, fatturato e produttività, determinerà inoltre le situazioni potenzialmente interessate da interventi di mobilità dei lavoratori tra diversi Punti Vendita/Unità Operative, cui si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni contenute nei capitoli sulla trasferta /missione e sul trasferimento, definendo criteri di:
a) durata, consistenza organizzativa e mansioni dei lavoratori interessati
b) garanzia per i lavoratori di rientro al P.d.V / Unità Operativa del cui organico sono parte
c) individuazione del personale con priorità di scelta legati a:
- volontarietà espressa dai lavoratori
- distanza inferiore percorribile
- rotazione su periodi tecnicamente compatibili
4) occupazione e mercato del lavoro
5) attuazione dei programmi di formazione e/o riqualificazione professionale
Livello di Punto Vendita / Unità Operativa
Interlocutori: Responsabile d’Area, Capo Negozio per la Divisione SMK; Direttore d’Ipermercato e Responsabile del Personale d’Ipermercato per la divisione IMK, RSU dei P.d.V. assistiti dalle OO.SS. territoriali dei P.d.V. e degli Ipermercati di competenza; Direzione risorse umane e/o funzioni interessate ed RSU delle sedi aziendali assistiti dalle OO.SS. territoriali di competenza.
A questo livello sono demandati l’informazione e il confronto nel merito anche al fine di realizzare intese
1) orari d’apertura dei PDV e di funzionamento delle sedi;
2) programmazione delle ferie;
3) lavoro straordinario e/o supplementare;
4) variazioni d’organico in entrata ed in uscita;
5) obiettivi e programmi di miglioramento;
6) proposta, sperimentazione e gestione di nuovi modelli organizzativi concordati a livello aziendale;
7) obiettivi collegati ad erogazione di salario variabile.
8) Mercato del lavoro
9) Gestione dei criteri definiti per la mobilità
Le parti, al fine di migliorare le relazioni sindacali all’interno del punto di vendita anche per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’innovazione dei modelli organizzativi dell’impresa, convengono che la figura del delegato sindacale sia assunta a riferimento costante da parte del capo negozio o responsabile aziendale in fase di definizione dell’organizzazione del lavoro e della sua gestione.
Qualora per effetto di situazioni oggettivamente non prevedibili si determini la necessità di dare corso all’immediata mobilità di personale tra P.d.V./Unità Operative sarà obbligo dell’azienda darne comunicazione alle RSU preventivamente o in ogni caso nel più breve tempo possibile.
Divisionale/d’Area e di Punto Vendita/Unità Operativa sono i livelli di confronto, ove nell’ambito delle regole stabilite a livello Aziendale, è possibile produrre intese per un utilizzo degli strumenti contrattuali in grado di definire strumenti d’organizzazione del lavoro che nelle singole e diverse realtà siano più efficaci nel coniugare gli interessi dell’organizzazione aziendale e del tempo di lavoro del personale dipendente.
Confronto
Fermo quanto sopra convenuto, le parti riaffermano il valore del confronto quale strumento finalizzato a:
-favorire rapporti costruttivi tra le Parti
-migliorare la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla gestione delle attività della Cooperativa
-ricercare soluzioni condivise.
Modalità e tempi del confronto dovranno favorire l’adozione di misure tempestive e congrue alle necessità gestionali ed in nessun caso dovranno sostituirsi al processo negoziale previsto dal sistema delle relazioni sindacali.
Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche
Lo sviluppo del confronto e l’approfondimento di materie oggetto del sistema di relazioni sindacali potranno essere supportate dalla costituzione e dall’attività di Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche Bilaterali.
Tali strumenti si attiveranno su richiesta di una delle parti in particolare sui seguenti temi:
1. modifica dell’organizzazione del lavoro e introduzione di nuovi modelli sperimentali
2. introduzione di nuove tecnologie
3. progetti interaziendali e di sistema
in fase d’attivazione saranno definite le regole che in relazione alla parte richiedente e/o alla complessità del tema definiranno le modalità di funzionamento ivi compresa l’impegno necessario o l’eventuale nomina d’esperti con relativa definizione degli oneri.
Vengono confermati i Comitati Paritetici già previsti dalle Parti
1) Comitato Consultivo Paritetico sugli investimenti e lo sviluppo all’interno del quale si svilupperanno informazione e confronto di merito ove possibile preventivo compatibilmente con le problematiche connesse su:
a) linee d’intervento del Piano di Sviluppo Poliennale della Cooperativa;
b) programma annuale d’apertura dei nuovi punti vendita;
c) piani di ristrutturazione ed investimenti sulla rete esistente;
d) acquisizioni di partecipazioni societarie e/o d’unità produttive;
e) strumenti legislativi e normativi di supporto allo sviluppo della
Cooperativa;
f) analisi degli investimenti e dell’elaborazione delle linee guida a supporto degli accordi d’avvio in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 punto c) e precedenti del CCNL cui peraltro attengono tutti i temi del confronto su indicati.
2) Comitato Consultivo sui fabbisogni formativi e lo sviluppo professionale.
3) Commissione pari Opportunità uomo-donna
I comitati paritetici di cui ai punti 1) e 2) verranno attivati di norma anticipatamente alla stesura annuale del bilancio preventivo ed in qualsiasi altra occasione le Parti ne ritengano utile l’attività.
La Commissione di cui al punto 3) è dalle parti riconosciuta quale strumento preferenziale per corrispondere alle necessità di prevenzione e soluzione delle problematiche previste dall’art. 25 del CCNL e verrà attivata quando le Parti concordemente ne ravvisino la necessità.
I Comitati Paritetici e le Commissioni Bilaterali saranno composti da elementi Aziendali e Sindacali che, a seconda dei temi d’interesse, corrisponderanno a soggetti qualificati a rappresentare le istanze organizzative e gli argomenti oggetto di trattazione.
I componenti di nomina sindacale saranno scelti prevalentemente e comunque almeno per la metà tra i dipendenti della Cooperativa.
Valgono per i Comitati Paritetici e le Commissioni Bilaterali, gli obblighi previsti all’art. 3 punto 2 del CCNL vigente.
Il fabbisogno orario per lo svolgimento dei lavori delle commissioni concordato tra le parti non andrà ad intaccare il monte ore dei permessi sindacali.
Nota a verbale
Per Unità Operativa le Parti intendono le unità organizzative della Cooperativa diverse dai P.d.V.
Titolo II Diritti sindacali
La Cooperativa prende atto del sistema di rappresentanza definito congiuntamente dalle strutture sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil firmatarie del presente Contratto Integrativo aziendale nel rispetto di quanto espressamente previsto in materia dal CCNL unitamente alle RSU.
Le parti altresì dichiarano che transitoriamente in attesa del realizzarsi delle condizioni di piena attuazione di quanto disposto dal CCNL relativamente alla costituzione delle RSU che le OO.SS. s’impegnano a perseguire in tutte le realtà di riferimento della Cooperativa si riconoscono alle RSA ove costituite la stessa titolarità dei diritti sindacali e di relazione contenuti nel presente accordo riconosciuti alle RSU.
Nel testo contrattuale là dove è scritto RSU leggasi, per la stessa transitorietà, RSU/RSA.
Permessi sindacali […]
Formazione sindacale
Le parti concordano che la formazione delle Rappresentanti Sindacali Unitarie sui temi della contrattualistica nazionale ed integrativa sia strumento indispensabile al fine del corretto esercizio dell’attività sindacale stessa.
Nell’ambito di appositi progetti predisposti e congiuntamente sottoscritti dalle OO.SS. si concorda un utilizzo di permessi aggiuntivi, di volta in volta definiti nel limite massimo del 10% dei permessi sindacali.
Strumenti in uso alle RSU
La Cooperativa s’impegna a rendere agibile l’attività delle RSU elette nei P.d.V e Unità Operative attraverso la messa a disposizione, nell’ambito di quella al momento utilizzata, dell’attrezzatura idonea a supportare l’attività sindacale per motivi che attengono problematiche e sindacali di interesse generale e/o interni alla Cooperativa.
L’utilizzo di tale attrezzatura dovrà corrispondere a criteri di correttezza e dovrà in ogni caso essere preceduta dalla comunicazione al Capo Negozio, Responsabile o persona espressamente delegata.
Assemblee sindacali
Le Parti confermano le modalità in essere per la convocazione, la gestione e il computo delle ore di assemblea sindacale.
Titolo III Ambiente e sicurezza
Premesso l’impegno a proseguire nella predisposizione degli strumenti e degli atti che consentano la piena applicazione di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall’Accordo interconfederale in materia di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori (RSU) le parti affermano che il tema della sicurezza nello svolgimento della prestazione nei luoghi di lavoro costituisce impegno reciproco e motivo di confronto in merito alla definizioni di strumenti e procedure che rendano sempre più efficaci le azioni intraprese e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ad un processo di crescita di cultura della sicurezza.
A tal fine si conviene sulla possibilità di definire annualmente interventi di contenuto formativo per le RLS aggiuntivi rispetto a quanto attualmente previsto a norma di legge e di contratto.
Agli interventi formativi indicati si applicheranno le regole previste per il funzionamento dei Comitati Consultivi Paritetici e delle Commissioni Tecniche bilaterali.
Relativamente ai lavoratori addetti ai videoterminali, l’azienda s’impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Titolo IV Inidoneità sopravvenuta
Fermo restando quanto definito dalla normativa generale di riferimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti concordano di considerare la salvaguardia del posto di lavoro interesse prioritario dei lavoratori; a tale impostazione s’impegnano a conformarsi nella loro concreta attività.
Di conseguenza l’azienda dichiara di voler mettere in atto ogni possibile azione rivolta al mantenimento del posto di lavoro per quei lavoratori che per qualunque causa siano dichiarati parzialmente o totalmente non idonei allo svolgimento della mansione loro attribuita, sulla base delle certificazioni previste.
Al fine di corrispondere completamente alla realizzazione di quanto dichiarato le parti riconoscono la necessità di dover ricorrere a normative diverse da quelle previste nei titoli sulle Trasferte/Missioni e Trasferimenti.
In funzione della gravità e della tipologia di inidoneità riscontrata ai lavoratori in questione l’azienda, previo necessario confronto in sede sindacale, si dichiara impegnata a ricercare prioritariamente soluzioni riferite all’abituale posto di lavoro e successivamente al trasferimento in ambito territoriale compatibile.
Al confronto in sede sindacale di cui sopra è demandata la ricerca della soluzione idonea.
Le parti s’impegnano inoltre, a favorire processi di trasformazione del rapporto di lavoro che ne rendano possibile la prosecuzione, anche attraverso l’attribuzione di mansioni diverse ancorché compatibili e ne ridefiniscano, se necessario, i contenuti di carattere economico.
Titolo VI Organizzazione del lavoro
Le parti concordano che sui temi legati all’organizzazione del lavoro esistano le necessità ed i presupposti per produrre forte innovazione al fine di ottenere modalità di prestazione dell’attività lavorativa che permettano di raggiungere il contestualmente duplice obiettivo della soddisfazione del cliente sul fronte del miglior servizio reso e del lavoratore sul fronte della crescita professionale e della maggior rispondenza dei tempi di lavoro con i così detti tempi di vita.
Nel contesto normativo del contratto integrativo aziendale e nel rispetto dei livelli di relazioni sindacali nello stesso indicati, le parti convengono pertanto di avviare progetti di sperimentazione, da sottoporre a necessaria verifica, cui affidare il compito di creare le condizioni per eventuali nuovi schemi generali di riferimento.
Titolo VII Orario di lavoro e sua distribuzione
Durata settimanale-lavoro effettivo
L’orario di lavoro effettivo settimanale è:
a) 37 ore e mezzo per la rete Supermercati;
b) 37 ore per la rete Ipermercati;
c) 37 ore e mezzo per le sedi di Reggio Emilia e di S. Vito al Tagliamento.
La normale fascia di orario di lavoro è compresa tra le 6.00 e le 22.00.
Oltre tali limiti la prestazione è considerata in straordinario notturno.
Qualora intervenissero modificazioni legislative in materia di orario di lavoro le Parti s’incontreranno per valutare la situazione determinatasi.
Pausa retribuita
Nell’ambito della prestazione di lavoro giornaliera il dipendente usufruirà di una pausa retribuita di 15 minuti se in orario spezzato o in turno unico pari od inferiore alle sei ore.
In occasione di prestazioni su turno unico superiore alle sei ore o in caso di orario di lavoro che termina dalle ore 21,30 in poi, la pausa retribuita viene elevata a 30 minuti.
Si conviene sulla necessità di collocare la pausa al di fuori della prima e dell’ultima ora di prestazione.
Per lo spezzato la pausa sarà collocata durante la prestazione più consistente in termine di ore.
Permessi individuali di cui all’art. 88 del CCNL […]
Programmazione quadrisettimanale
La programmazione dell’orario di lavoro sarà quadrisettimanale a scalare per tutta la rete di vendita di Coop Consumatori Nordest ed avverrà secondo le seguenti modalità:
-entro il venerdì, contestualmente all’uscita dalla quarta settimana, si potrà procedere all’eventuale variazione degli orari della settimana immediatamente successiva. Ciò avverrà a fronte di eventi e situazioni certe che modificano la precedente previsione di copertura di organico;
-eventuali modifiche dell’orario fatte salve le compatibilità contrattuali e professionali, devono coinvolgere a rotazione tutti i lavoratori;
-le modifiche avranno un’efficacia massima su una quota parte dei lavoratori che sia al di sotto della metà dell’organico di P.d.V. Questa quota potrà essere progressivamente inferiore a fronte della maggior numerosità degli addetti di negozio;
-sarà compito del capo negozio/direttore di Ipermercato e del gruppo dirigente garantire un’adeguata informazione preventiva ed un concreto coinvolgimento dei lavoratori. Ciò avverrà attraverso le rappresentanze sindacali oppure attraverso dei referenti interni al P.d.V. che saranno individuati dai lavoratori.
Nastro Orario
Il nastro orario giornaliero massimo è fissato in 11 ore e 30 minuti salvo particolari esigenze oggetto di deroga.
Restano confermati nastri orario di durata massima inferiore (es.: 11 ore) ove questi siano stati oggetto di accordo per specifiche Unità Produttive.
Nel caso di prestazione su turno unico del mattino l’orario di lavoro non potrà terminare oltre le 14.15 e per la prestazione in spezzato l’orario del mattino non potrà superare le 13.45.
Orari minimi e massimi
Il turno minimo di prestazione è di 3 ore.
L’orario massimo giornaliero di lavoro è di 8 ore e 30 minuti.
In caso di orario spezzato l’interruzione tra ciascuna prestazione non può essere inferiore ad 1 ora e superare le 3 ore.
Tra la fine di una prestazione giornaliera e l’inizio di quella successiva dovranno intercorrere almeno 11 ore.
Moduli orari
Le Parti concordano d’individuare, a livello Divisionale/d’Area, parametri per definire l’utilizzo di moduli orari che prevedano da zero e fino ad un massimo di tre spezzati.
Tali moduli saranno ridefinibili in funzione dell’andamento e delle necessità dei P.d.V. al fine di adeguare l’organizzazione lavorativa al cambiamento delle condizioni del negozio e/o del reparto garantendo nel contempo migliori condizioni di lavoro.
Le concrete regole per il governo di detti moduli saranno definite a livello Divisionale/d’Area come da articolato sulle relazioni sindacali.
Deroghe al numero massimo di spezzati possono essere concordate per particolari esigenze di punti di vendita (ad esempio: superettes).
Flessibilità - Sperimentazioni
Fermo quanto indicato nel Titolo V in tema d’organizzazione del lavoro, le parti prendono atto che per la divisione IMK sono già in atto sperimentazioni, frutto della realizzazione sul piano delle relazioni sindacali di un confronto che ha reso possibile definire un sistema di regole in grado di coniugare la reale tutela dei diritti dei lavoratori e le necessità delle strutture di vendita per corrispondere in modo efficiente e funzionale alle esigenze dei consumatori.
Tali sperimentazioni saranno concordate a livello territoriale sulla base di regole appositamente definite.
Con riferimento a quanto indicato in tema d’organizzazione del lavoro e a quanto contrattualmente previsto in tema di flessibilità le parti concordano per la Divisione SMK di dare corso ad una sperimentazione le cui caratteristiche sono le seguenti:
Lavoratori interessati Full-Time;
Punti vendita interessati 5 (uno per area);
Periodo della sperimentazione6 mesi;
Numero settimane interessate24;
Orario medio settimanale37 ore;
Orario minimo settimanale 33 ore (32 ore)
Orario massimo settimanale 41 ore;
Montante max più/meno16 ore 4settimanali;
Riduzione oraria si perverrà alla riduzione oraria con 6 ore messe a disposizione dall’azienda e 6 dai permessi individuali
Per eventuali ore prestate oltre l’orario di lavoro programmato, le medesime verranno riconosciute come ore straordinarie.
Nei punti vendita individuati per la sperimentazione verrà costituto un gruppo di lavoro composto dal gruppo dirigente di P.d.V. e da una rappresentanza dei lavoratori, per un massimo di 6 determinata percentualmente sul numero degli addetti presenti nei singoli reparti.
Alle attività del gruppo partecipano i delegati di punto vendita.
Al gruppo è affidato il compito di:
1. concordare tempi e modalità del percorso formativo propedeutico alla sperimentazione stessa;
2. definire l’organico necessario ad attuare la sperimentazione e valutare la possibilità di utilizzare la tipologia del contratto a tempo parziale 30 ore settimanali;
3. definire e concordare le modalità organizzative riferite a moduli orari, durata minima e massima della prestazione giornaliera, articolazione del lavoro e numero dei turni unici e / o dei turni spezzati, non modificando quanto previsto in materia dagli accordi sindacali e tenendo conto delle condizioni già in essere nei punti di vendita;
4. In tale quadro di riferimento il gruppo di lavoro valuterà l’opportunità di sperimentare prestazioni di durata minima pari a 3,5 ore e massima pari a 8 ore giornaliere;
5. presidiare il corretto svolgimento della sperimentazione.
La sperimentazione interesserà il periodo intercorrente tra la firma del presente accordo ed il 30/11/2002, data in cui le parti s’incontreranno per valerne i risultati sulla base delle relazioni dei cinque gruppi di lavoro e quindi procedere alla contrattazione con eventuale definizione di un eventuale accordo di merito.
Titolo IX Mercato del lavoro
[…]
Le Parti si danno atto che eventuali nuovi strumenti, previsti in materia di mercato del lavoro il cui utilizzo fosse oggetto di interesse comune, verranno discussi con lo scopo di definirne le modalità applicative e gestionali.
Contratti di Formazione Lavoro
Per gli assunti con Contratto di Formazione Lavoro i periodi formativi ed i periodi di contratto a termine svolti con la medesima mansione vengono detratti dalla durata del contratto di formazione.
[...]
Titolo XIII Lavoro interinale
Per la prestazione di lavoro temporaneo le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge e a quanto contrattualmente previsto in materia.
Titolo XIV Apprendisti
In ottemperanza al disposto del CCNL le parti concordano che il numero degli apprendisti a punto vendita non dovrà superare la percentuale del 75% del personale qualificato e specializzato occupato nello stesso.
Titolo XV Appalti
La Cooperativa si impegna ad un’informazione e confronto preventivo finalizzato al raggiungimento di intese.
Titolo XVII Permessi per visite mediche
Il lavoratore che abbia necessità di accedere a visite mediche specialistiche, adeguatamente certificate, avrà diritto ad un permesso retribuito, nella misura corrispondente alla durata della visita, in ogni caso non superiore a 3 ore.
Per aver diritto al permesso il lavoratore dovrà comunicare la data della visita al suo diretto responsabile, di norma entro e non oltre due giorni precedenti la visita stessa, salvo casi eccezionali.
Il riconoscimento del permesso è subordinato:
-alla presentazione del certificato di richiesta della visita specialistica
-alla presentazione di documentazione idonea circa l’avvenuta visita
-alla presenza d’attività lavorativa precedente e/o successiva alla visita nell’arco della giornata di riferimento fatta salva l’impossibilità della prestazione stessa se desumibile dalla documentazione idonea di cui sopra o dal luogo dove la visita si è svolta.
Ai fini del riconoscimento dei permessi di cui sopra non sarà richiesto il rientro alla postazione lavorativa per un residuo di orario inferiore a due ore.
Per le lavoratrici gestanti valgono in materia di permessi le disposizioni contenute nel D.M. [dlgs] 645 del 25/11/1996.
Nota a verbale
Nelle visite specialistiche sono comprese quelle a tale titolo svolte anche presso il medico di famiglia in possesso di titolo di specialista.
Non rientrano tra le visite specialistiche i cicli di terapie legati ad interventi di natura odontoiatrica con esclusione delle estrazioni dentarie che devono risultare dalla documentazione idonea.
Sono compresi tra le visite specialistiche i cicli di terapie riabilitative legati ad infortuni sul lavoro avvenuti in cooperativa o ad invalidità a qualunque titolo riconosciuta.
Titolo XXIV Mensa
Ai tutti i dipendenti viene garantito un servizio sostitutivo di mensa con possibilità da parte del singolo dipendente di fruire di un pasto per ogni giornata lavorata
La Cooperativa preferibilmente stipulerà convenzioni con aziende della ristorazione collettiva.
Quando questo non sarà possibile perché tali strutture non sono presenti, sono fortemente decentrate rispetto ai Punti di Vendita o non utilizzabili per motivi di orario, le convenzioni verranno sottoscritte con altri esercizi di ristorazione/somministrazione pasti.
[…]