Tipologia: CIA
Data firma: 27 giugno 2004
Validità: 31.12.2006
Parti: Adecco Sflt, Horecca Sflt, Adecco Holding, Adecco Formazione, Ajilon e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Terziario, Adecco
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Bacheca sindacale elettronica
Art. 5 Sicurezza
Art. 6 Classificazione del personale
Art. 7 Prestazione di lavoro fuori sede
  Art. 8 Utilizzo attrezzatura aziendale
Art. 9 Calendario ferie
Art. 10 Permessi
Art. 11 Part time post maternità
Art. 12 Contratto a tempo determinato
Art. 13 Premi variabili
Durata e decorrenza

Verbale di accordo

Il giorno 27 giugno 2004 presso Assointerim, tra Adecco Sflt spa […], Horecca Sflt spa […], Adecco Holding spa […], Adecco Formazione srl […], Ajilon Srl […], e Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale […], alla presenza dei Rappresentanti Sindacali Aziendali, vista la piattaforma in data … si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale in armonia con quanto stabilito dal CCNL terziario, distribuzione e servizi

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo disciplina il rapporto di lavoro tra le società firmatarie ed il relativo personale dipendente in servizio sul territorio italiano.
Le parti nell’ambito dell’incontro annuale nazionale di cui al successivo Art. 2 potranno valutare le modalità e i tempi con cui, se concordemente se ne ravvedesse la possibilità, integrare ulteriori società del Gruppo Adecco in Italia che avessero raggiunto una consistenza numerica tale da renderlo necessario per entrambe.
Le parti convengono che in considerazione delle peculiarità delle singole aziende firmatarie, alcune delle materie disciplinate dal presente contratto verranno trattate in modo specifico rispettando le esigenze diverse delle singole aziende.

Art. 2 Diritti di informazione
Le parti, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Società stipulanti e le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto della peculiarità aziendale , delle politiche e strategie decise in ambito internazionale dal gruppo Adecco, considerato che la forte dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull’organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali, nello spirito del vigente CCNL, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti.
A livello nazionale nel mese di luglio di ogni anno, le parti si incontreranno per discutere delle informazioni di carattere generale riguardanti:
· Andamento economico delle aziende firmatarie
· Pari opportunità
· Dinamiche di sviluppo dell’occupazione, con particolare riferimento al numero dei contratti a termine, dei contratti di formazione lavoro e di tirocinio formativo.
A livello di singole direzioni operative sul territorio l’azienda fornirà, con cadenza annuale informazioni riguardanti
· Organizzazione del Lavoro
Le parti convengono sulla possibilità di costituire una commissione paritetica nazionale per lo studio e la gestione del premio variabile e la gestione del CIA.
Le parti convengono, altresì, che qualora venissero trattati argomenti e questioni che possono avere interesse per la concorrenza, le stesse saranno soggette a riservatezza.

Art. 3 Relazioni sindacali
Allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, l’azienda, nell’ambito di quanto stabilito dal CCNL terziario, conferma a Filcams-Cgil Nazionale, Fisascat-Cisl Nazionale, Uiltucs-Uil Nazionale, il diritto alla nomina di RSA - cosi come previsto dalla legge 300/70 - nelle Direzioni Operative come di seguito elencate e nella misura indicata:
DOP 1 Nord Ovest (1 RSA per OO.SS.)
DOP 2 Lombardia Ovest (1 RSA per OO.SS.)
DOP 3 Lombardia Est (1 RSA per OO.SS.)
DOP 4 triveneto (3 RSA per OO.SS.)
DOP 5 Emilia Romagna (1 RSA per OO.SS.)
DOP 6 Centro Italia (1 RSA per OO.SS.)
DOP 7 Centro Sud (4 RSA per OO.SS.)
Sede (1 RSA per OO.SS.)
Per i sopra citati RSA il monte ore permessi si calcola così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori per i Comuni con più di 15 dipendenti.
In aggiunta a quanto sopra previsto si concedono complessivamente ulteriori 15 minuti alle suddette RSA calcolati sul numero di dipendenti della singola DOP (esclusi i dipendenti dei Comuni con più di 15 unità).
Per il calcolo di cui sopra si consideri il personale in forza al 31 Maggio 2003.
L’utilizzo dei permessi di cui sopra verrà comunicato per iscritto alla sede centrale - all’ufficio del personale - e al direttore operativo della zona con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.
Relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee sindacali, l’azienda concorda sulla possibilità che le stesse siano tenute fuori dall’orario di lavoro, entro il limite massimo di n. 12 ore, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui al CCNL applicato. Ai fini retributivi, le presenze dei lavoratori all’assemblea fuori orario di lavoro saranno rilevate dalle RSA presenti o, in mancanza di queste, dalle OO.SS. e comunicate alla direzione del personale dell’azienda a mezzo fax entro e non oltre 24 ore lavorative.
La convocazione delle suddette assemblee dovrà essere comunicata alla sede centrale - all’ufficio del personale - e alla d.op. interessata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla effettuazione della stesse.
L’azienda dichiara la disponibilità - compatibilmente con le esigenze aziendali - alla messa a disposizione di locali aziendali per lo svolgimento delle assemblee fuori dall’orario di lavoro.
Le parti concordano che - nell’ipotesi di variazione futura delle aree di DOP o dei comuni ad oggi con numero di dipendenti superiore a 15, i diritti di cui sopra verranno riadattati alle eventuali variazioni territoriali, ambito di tali verifiche sarà l’incontro annuale nazionale così come previsto dal precedente art. 2.
Per quanto riguarda i permessi non retribuiti resta salvo quanto previsto dal CCNL terziario.
Resta inteso che la suddetta disciplina integra ove applicabile le disposizioni previste dagli artt. 19, 20 e 23 Legge 300/70, superando così l’obbligo e le facoltà previste dalla legge 300/70 con riferimento agli istituti contrattuali previsti dal presente articolo.

Art. 4 Bacheca sindacale elettronica
Le parti convengono sulla creazione di una bacheca elettronica per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni tra OO.SS., RSA e le filiali. A tal fine le Società firmatarie del presente contratto si impegnano alla creazione di una pagina apposita all’interno della intranet di ciascuna azienda.
L’inserimento o la modifica delle comunicazioni e del contenuto all’interno della suddetta bacheca è di esclusiva competenza dei componenti delle RSA individuate ai sensi dell’articolo 3 del presente contratto.
A seguito della creazione della bacheca elettronica non è consentito in alcun modo l’utilizzo della posta elettronica aziendale eccezione compiuta per comunicazione di rilevante ed esclusivo interesse sindacale ad opera di RSA indirizzate alla Direzione Risorse Umane.
Al di fuori di questo ambito indicato non sarà possibile utilizzare il fax o altre attrezzature aziendali per comunicazioni di carattere sindacale.
L’uso della posta elettronica aziendale, ovvero di ogni altro strumento di proprietà delle Società firmatarie in violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare sanzionato ai sensi della disciplina contenuta nel vigente CCNL del settore terziario.
Le parti concordano che la bacheca sindacale informatizzata costituisce esercizio del diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che pertanto le Società firmatarie sono esonerate dagli obblighi derivanti da detto articolo.

Art. 5 Sicurezza
Le parti concordano che l’elezione del "Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori" avverrà nell’ambito delle RSA, cosi come definite all’articolo 3 del presente contratto e la cui possibilità è indicata nell’Accordo Interconfederale Confcommercio - Fisascat Cisl- Uiltucs Uil - Filcams Cgil del 18 Novembre 1996.
Resta inteso che il numero di ore di permesso per l’attività di RLS, cosi come previsto dalla normativa in vigore, è da calcolarsi separatamente rispetto al numero di ore per la formazione di RLS stessi.

Art. 8 Utilizzo attrezzatura aziendale
Le parti concordano che l’utilizzo degli strumenti aziendali, quali:
· auto aziendale di filiale a disposizione di tutto il personale della filiale stessa.
· cellulare aziendale per il personale delle zone e per i Capi dipartimento della Holding.
· carta credito benzina abbinata alle macchine in dotazione alle filiali
· computer, posta elettronica e Internet a disposizione di tutto il personale la cui mansione ne giustifica l’utilizzo
Potrà avvenire solo ed esclusivamente per esigenze connesse allo svolgimento della prestazione di lavoro così come ulteriormente specificato nei relativi regolamenti di servizio.

Art. 11 Part time post maternità
Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina contenuta nel CCNL e da quanto previsto dalle norme vigenti L. 8 Marzo 2000 n. 53 e dlgs 26 Marzo 2001 n. 151 e successive modifiche, al fine di consentire l’assistenza al bambino, ed in considerazione dell’alto numero di personale femminile impiegato, le Società firmatarie si dichiarano disponibili nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo pieno indeterminato e fino al compimento del 18° mese d’età del bambino, alla trasformazione a tempo parziale dei rispettivi rapporti di lavoro valutando le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che fossero ostative.
L’azienda dichiara la propria disponibilità a concedere un’ulteriore proroga di massimo 6 mesi salvo nuova verifica delle esigenze aziendali di cui sopra.
Le parti convengono che le Società firmatarie hanno, in caso di trasformazione in rapporto a tempo parziale di cui al presente articolo, la facoltà di modificare il luogo della prestazione di lavoro della lavoratrice entro 50 chilometri dalla sede originaria di lavoro, con l’impegno a tenere in considerazione anche il luogo di residenza e/o domicilio del/della richiedente.
In ogni caso, l’azienda si rende disponibile, tenendo conto di quanto sopra dichiarato, a concedere, quando possibile, alla lavoratrice madre, dietro presentazione di richiesta scritta, entro il compimento del primo anno di vita del bambino e una volta esaurita la aspettativa obbligatoria e l’ ;aspettativa facoltativa, l’aspettativa non retribuita in un’unica soluzione temporale.
Su richiesta della lavoratrice, in ipotesi di mancata concessione del part time, le parti si incontreranno al fine di valutare la specifica situazione.

Art. 12 Contratto a tempo determinato
Le parti concordano, altresì, sulla estensione della percentuale di utilizzo del contratto a termine rispetto ai limiti stabiliti dal CCNL dal 10% al 20% ferma restando la possibilità di stipulare non più di 1 CTD per filiale eccezione fatta per i CTD con causale sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Nel rispetto della vigente disciplina di legge e di quanto stabilito dal CCNL, le parti al fine di fare fronte alla minore prestazione che si determina nei casi previsti dall’articolo 11 del presente contratto, concordano la possibilità di fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando le percentuali e la durata previste dalla disciplina del presente contratto.
In caso di sostituzione di lavoratrice madre, la durata del periodo di affiancamento è elevata fino a 3 mesi rispettivamente prima della assenza della lavoratrice per maternità e successivamente al suo rientro.