Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4530 - D.M. 12 dicembre 2000: metodo di calcolo della riduzione dello sconto tariffario del premio assicurativo in relazione al numero di lavoratori-anno
Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 27/02/2018
Fatto
La società Infuri For s.p.a. ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo per sentir accertare nei confronti dell'Inail il diritto alla riduzione del dieci per cento del tasso medio di tariffa del premio assicurativo in relazione al numero di lavoratori-anno del periodo (arco temporale di riferimento 2002-2004) ai sensi dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000, riduzione, questa, negata dal predetto istituto, il quale aveva applicato quella minore del cinque per cento dopo aver rilevato che si era registrato un numero di lavoratori-anno superiore a cinquecento, tale da far presumere un maggior livello di rischio infortunistico, con conseguente applicazione di uno sconto tariffario minore.
Rigettata la domanda e proposta impugnazione dalla società assicurata, la Corte d'appello di Venezia (sentenza 18.4.2012) ha respinto il gravame dopo aver rilevato che era risultata corretta l'applicazione da parte dell'Inail del metodo di calcolo tariffario sulla scorta della previsione di cui all'art. 22 dello stesso decreto ministeriale, per effetto del quale il periodo di riferimento era costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno in cui era stata richiesta la riduzione, per cui non poteva trovare ingresso il criterio invocato dalla società appellata, vale a dire quello facente riferimento al singolo anno in cui erano stati eseguiti gli interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società Infun For s.p.a. con un solo motivo articolato in più punti.
Resiste con controricorso l'Inail.
Diritto
Con un solo motivo la ricorrente denunzia la falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del D.M. 12 dicembre 2000, contestando il metodo di calcolo della riduzione dello sconto tariffario applicato in concreto dall'Inail ed avvalorato nell'impugnata sentenza. Il metodo contestato è quello basato sulla verifica del requisito dimensionale di cui all'art. 24 del D.M. 12.12.2000 attraverso l'utilizzazione del criterio dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000, criterio, quest'ultimo, che secondo la ricorrente risponde a diverse finalità, non essendo lo stesso riferito al singolo anno in cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro per le quali è stata invocata la maggiore riduzione del dieci per cento, ma al periodo costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno per il quale è stata richiesta la riduzione. La diversità del criterio di cui all'art. 22 del D.M. 12.12.2000 deriva, secondo la presente tesi difensiva, dal fatto che tale norma regola esclusivamente l'ipotesi dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, per cui tale criterio non avrebbe potuto essere esteso per analogia alla differente ipotesi disciplinata dall'alt. 24 del citato decreto ministeriale, vale a dire quella relativa all'oscillazione del tasso di riduzione legata alla prevenzione connessa agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. La ricorrente contesta, quindi, l'operazione interpretativa eseguita dalla Corte di merito, deducendone l'erroneità, sulla base del rilievo che la norma da applicare nella fattispecie, vale a dire l'art. 24 del D.M. 12.12.2000, non richiama sul punto della riduzione del tasso quella di cui all'art. 22 dello stesso decreto, né il criterio di calcolo in quest'ultima stabilito. Nel contempo, la ricorrente evidenzia la diversità della norma del citato art. 22 che disciplina l'oscillazione del tasso medio di tariffa in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, per cui solo in tal caso si giustifica, a suo dire, la necessità di considerare un arco temporale ampio nel quale valutare l'andamento infortunistico.
Il motivo è infondato.
Invero, la decisione impugnata è senz'altro da condividere in quanto la stessa è basata sull'interpretazione logica e sistematica delle disposizioni di cui agli art. 22 e 24 del D.M. 12.12.2000, lette in combinato disposto tra loro, stante la finalità unica perseguita da tali norme, cioè quella di incentivare il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Ciò è vero sia nel caso della verifica dell'andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, ai fini della determinazione del tasso medio suscettibile ogni anno di oscillazione in riduzione o in aumento, secondo la previsione del citato art. 22, sia nell'ipotesi di verifica degli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, una volta trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, al fine di stabilire la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in base a quanto previsto dal menzionato art. 24.
D'altra parte la stessa intitolazione di entrambe le norme, concernente l'oscillazione del tasso medio per l'andamento infortunistico (art. 22) e per la prevenzione (art. 24), fa riferimento in entrambi i casi al periodo successivo ai primi due anni di attività, così come in entrambe le disposizioni è fatto riferimento allo stesso criterio del "numero dei lavoratori-anno del periodo".
Né può sfuggire che la successiva norma di cui all'art. 25 dello stesso D.M. 12.12.2000, contenente disposizioni comuni in materia di oscillazioni, fa espresso riferimento al tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24, per cui le norme in questione (artt. 22 e 24) risultano accomunate anche sotto gli ulteriori aspetti del metodo matematico di applicazione del tasso (comma 1 dello stesso art. 25) e della disciplina delle variazioni di natura soggettiva o oggettiva riguardanti gli assicurati e le loro attività (comma 2 dell'art. 25).
Pertanto, il dato letterale comune, da una parte, e la finalità unitaria perseguita dalle due norme di cui agli artt. 22 e 24 del D.M. 12.12.2000, dall'altra, non consentono di poter condividere il criterio interpretativo invocato dalla società ricorrente, vale a dire quello facente riferimento al singolo anno in cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. Né può ritenersi sufficiente, ai fini della validità del criterio ermeneutico offerto dalla ricorrente, la semplice considerazione che la norma da applicare di cui all'art. 24 del D.M. 12.12.2000 non menziona il lasso temporale di lunga durata previsto espressamente nell'alt. 22: invero, come è stato correttamente evidenziato dalla Corte di merito, se l'interpretazione offerta dalla ricorrente fosse quella corretta la norma di cui al citato art. 24 non avrebbe utilizzato lo specifico riferimento al "numero dei lavoratori-anno del periodo", cioè lo stesso di cui all'art. 22, ma si sarebbe semplicemente limitata a prevedere il calcolo della riduzione in relazione al numero dei lavoratori nell'anno di esecuzione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Oltretutto, per maggiore esattezza, va tenuto conto del fatto che il secondo comma del citato art. 22, nello stabilire che il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni, si riferisce al periodo costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Inoltre, la riprova del fatto che la norma di cui all'art. 24 non limita alla durata di un anno la verifica del richiamato criterio "numero dei lavoratori-anno del periodo" discende anche dalla considerazione che la stessa disposizione non prefigura affatto una tale limitazione temporale allorquando elenca, al secondo comma, i criteri specifici di valutazione sulla base dei quali deve essere adottato dall'Inail il provvedimento di riconoscimento della riduzione di cui trattasi. Quindi, il fatto che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 24, l'istanza debba essere presentata alla competente sede territoriale dell'Inail, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, non giustifica la conclusione della ricorrente per la quale anche il rapporto "numero dei lavoratori-anno del periodo" deve essere valutato con riferimento all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione: invero, la "ratio" del riferimento al primo mese successivo all'anno in cui la riduzione è richiesta risiede, da un lato, nella necessità di delimitare temporalmente la domanda attraverso la fissazione di un termine finale ben preciso e, dall'altro, nell'utilità di individuare l'anno di riferimento rispetto al quale procedere al calcolo secondo il previsto criterio "numero dei lavoratori- anno del periodo" e non anche nella finalità, supposta dalla ricorrente, di delimitare nell'arco di un solo anno il periodo di osservazione utile alla verifica della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
Tra l'altro, il superamento o meno del numero di 500 dipendenti, che la norma di cui all'art. 24 prefigura, rispettivamente, per la determinazione della riduzione del tasso medio di tariffa nella misura del cinque per cento e del dieci per cento, rappresenta una condizione maggiormente apprezzabile nel lungo arco temporale del triennio indicato dall'alt. 22 dello stesso decreto, atteso che il superamento costante nel tempo del numero di cinquecento dipendenti fa presumere, conformemente all'intento normativo, un maggior livello di rischio infortunistico atto a giustificare l'applicazione dello sconto tariffario nella minore misura del 5%.
E', altresì, interessante rilevare, nell'ottica dell'analogia esistente tra le norme di cui agli artt. 22 e 24 del D.M. 12.12.2000, che anche la norma di cui all'art. 22 ancora l'oscillazione, pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa, non solo all'entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa, ma anche alla dimensione dell'azienda espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo, utilizzando gli scaglioni di riferimento fino ad oltre la misura di 500.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 4200,00, di cui € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2017