Tipologia: CPL
Data firma: 5 marzo 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Potenza
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e Florovivaismo, Potenza
Fonte: UIL Basilicata

Sommario:

 Premessa
Relazioni sindacali - Osservatorio per l’agricoltura della provincia di Potenza
• Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio
1. Presidenza
2. Segreteria
3. Riunioni dell’Osservatorio
4. Rappresentanti
5. Compiti dell’Osservatorio
6. Operatività dell’Osservatorio
• Mercato del lavoro
Art. 1 Ente bilaterale in agricoltura
Art. 2 Oggetto del contratto
Art. 3 Decorrenza e durata.
Art. 4 Assunzioni
Art. 5 Riassunzione
Art. 6 Part-time
Art. 7 Classificazione
 Art. 8 Retribuzioni
Art. 9 Aumenti salariali
Art. 10 Contrattazione aziendale e premio obiettivi
Art. 11 Orario di lavoro
• Lavoro notturno
Art. 12 Interruzioni - Recuperi
Art. 13 Convenzioni per il trasporto
Art. 14 Indennità chilometrica
Art. 15 Lavoratori extracomunitari
Art. 16 Liquidazione TFR versato al fondo di tesoreria
Art. 17 Anticipazione delle prestazioni temporanee
Art. 18 Fimila
Art. 19 Tutela della maternità e paternità per gli operai a tempo determinato
Art. 20 Condizioni di miglior favore
Art. 21 Efficacia del contratto
Nota a verbale

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza

Il contesto economico, sociale e legislativo in cui si colloca il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza, ha apportato profonde innovazioni e modificazioni all’assetto normativo e contrattuale che attiene al diritto del lavoro e alle tutele sociali dei lavoratori.
[…] Pertanto, in fase di rinnovo del contratto provinciale di lavoro, s’impone il recepimento delle disposizioni normative e contrattuali finalizzato al miglioramento dei diritti e delle tutele sindacali per gli operai agricoli e florovivaisti (adeguato recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, allineamento dei salari inferiori al minimo nazionale, diritto alla riassunzione, tutela della maternità/paternità e misure per l’integrazione dei lavoratori immigrati).
Per quanto attiene alle relazioni sindacali con le organizzazioni datoriali, è fondamentale per le OO.SS. rafforzare un rapporto sempre più adeguato atto a fronteggiare, in modo incisivo, i fenomeni di emersione, sfruttamento e precariato in agricoltura.

Relazioni sindacali - Osservatorio per l’agricoltura della provincia di Potenza
Le parti convengono di affidare all’Osservatorio Provinciale costituito con il rinnovo del precedente CPL in forma paritetica, lo svolgimento delle ulteriori seguenti funzioni oltre a quelle già attribuite dal CCNL 2006-2009:
- condividere in incontri cadenzati le informazioni legate alle politiche di sviluppo rurale, programmazione e politiche agroalimentari del territorio provinciale oltre alla ricerca, innovazione, formazione, occupazione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- seguire, indirizzare, orientare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani, delle donne, degli stranieri, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità, di genere;
- monitorare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
- individuare e proporre strumenti formativi aziendali, territoriali, settoriali utili alla riqualificazione, professionalizzazione e sicurezza degli operai agricoli, da sottoporre al Fondo paritetico nazionale.
- interprofessionale per la formazione continua in agricoltura (For.Agri) per la promozione e finanziamento.
L’Osservatorio provinciale è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni firmatarie del presente CPL.

Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’Osservatorio, nonché per uniformarne le modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.

5. Compiti dell’Osservatorio
I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 6 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.

Mercato del lavoro
Visto il d.lgs. 469/97, che trasferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni in materia di collocamento, ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nelle politiche della riorganizzazione del collocamento pubblico, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del settore agricolo,
si conviene di promuovere nei confronti dell’Ente provincia un’azione finalizzata alla costituzione della Commissione Tripartita Provinciale (costituita da rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori, OO.SS. dei datori di lavoro firmatari del presente contratto provinciale, da rappresentanti dell’Assessorato provinciale al Lavoro - Formazione Politiche Sociali) con il compito di promuovere politiche attive del lavoro ed iniziative per organizzare l’incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art. 24 del CCNL, dalla legge 608/96 e dal d.lgs. n. 146/97, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine il suddetto organismo realizzerà gli opportuni raccordi con i responsabili che coordinano il funzionamento della Borsa del lavoro regionale, nell’ambito del SIL di Basilicata, e con lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Art. 1 Ente bilaterale in agricoltura
Entro il 30.06.2009, le Parti si danno reciproco impegno che l’ente Bilaterale in Agricoltura della provincia di Potenza, sarà formalmente costituito, prevedendo al suo interno l’Osservatorio Provinciale.

Art. 2 Oggetto del contratto
Il presente contratto si applica, altresì, alle imprese agricole che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, florovivaistiche, nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie, aziende di allevamenti zootecnici, allevamenti non convenzionali compreso selvaggina, attività ittiche all’agricoltura, silvicolturali; manipolazione e conservazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, biologici, di produzione propria e comunque nei limiti delle leggi vigenti, fornitura servizi ad enti pubblici e privati.

Art. 11 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
L’orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro anche in regime di flessibilità (rif. Art. 30 commi 2 e 3 CCNL 2006-2009), sarà concordata a livello aziendale con le rappresentanze sindacali di Fai, Flai, Uila ove presenti.
Agli operai addetti alle stalle, fermo restante la normale distribuzione delle 39 ore settimanali, il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.

Art. 12 Interruzioni - Recuperi
[…]
Limitatamente agli operai/e a tempo indeterminato e per sospensioni (indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro) del lavoro di durata inferiore ad una giornata, l'azienda, d'intesa con la RSA e/o RSU, potrà disporre il ricupero delle ore non lavorate.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.

Art. 15 Lavoratori extracomunitari
Per favorire l’integrazione dei lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è ammesso l’utilizzo delle 150 ore per corsi di alfabetizzazione in italiano da promuovere e concordare con le istituzioni locali e scolastiche. Le parti si impegnano a promuovere azioni volte a migliorare l’accoglienza dei lavoratori extracomunitari per favorire il loro totale inserimento nel tessuto socio-economico della provincia.

Nota a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Provinciale, rimangono in vigore le norme contenute dal vigente CCNL di categoria stipulato il 06 luglio 2006.