Legge 24 aprile 1998, n. 128 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998

Riferimenti normativi precedenti:
L. 146/1994, art. 1 ;

Riferimenti normativi successivi: D.Lgs. 213/1998, art. 51 ;D. Lgs. 270/1999 ; D.P.R 13 settembre 1999;

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 25154/2015; Cass. Civ. 10151/2017;

 

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(Vedi L. 17 maggio 1999 n. 144, art. 45)

Art. 2.
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.
Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonchè l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".

Art. 4.
Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Art. 5.
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6.
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Art. 7.
Oneri relativi a prestazioni e controlli.

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

Art. 8.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè della presente legge e per le violazioni di regola menti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

(Vedi D.Lgs 26 agosto 1998, n. 346)

Art. 9.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10.
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Art. 11.
Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture.

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 256)

Art. 12.
Marcatura CE.

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".

Art. 13.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento".

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria".

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione".

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:
"2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".

7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione".

8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
"2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite".

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:
"2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali".

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 121/2005;

Art. 14.
Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

(Abrogato dalla L. 29 dicembre 2000 n. 422, art. 6)

Art. 15.
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: ",possibilmente" a: "competente" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: "italiano o per quello".

 

Art. 16.
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

 

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 — (Valori limite). — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 6682/2009; Cass. Pen. 4650/2009; Cass. Civ. 23413/2011; Cass. Civ. 12703/2012;

 

Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 17.
Tutela delle acque dall'inquinamento.

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

Art. 18.
Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;
d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19.
Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

Art. 20.
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

Art. 21.
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".

Art. 22.
Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 751. – (Nazionalità dei proprietari di aeromobili). – Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 752. – (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). – Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati".

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".

6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;
d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni dicui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione".

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:
"Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

Art. 23.
Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Art. 24.
Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

Art. 25.
Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

(Secondo comma modificato art. 13 della L. 21 dicembre 1999, n. 526; articolo abrogato dal D.Lgs. del 1 agosto 2003 n. 259, art. 218)

Art. 26.
Disposizioni sulla Farmacopea europea.

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Art. 27.
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II";
b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg".

Art. 28.
Etichettatura dei prodotti cosmetici.

All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".

Art. 29.
Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso, della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchè l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 30.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonchè le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 31.
Emissione di segnali televisivi.

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;
b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;
c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;
e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

Art. 32.
Ascensori.

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princìpi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchè delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonchè su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

Art. 33.
Imprese finanziarie: criteri di delega.

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 34.
Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

Art. 35.
Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

Art. 36.
Norme per il mercato dell'energia elettrica.

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

Art. 37.
Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione" sono soppresse.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".

Art. 38.
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

(Vedi D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285)

Art. 39.
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

Art. 40.
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo.

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;
c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;
f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda: il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:
a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti. 

(Modificato dalla L. 5 febbraio 1999 n. 25, art. 16;  dalla L. 27 marzo 2001 n. 122, art. 2; dalla L. 1° marzo 2002 n. 39, art. 38)

Art. 41.
Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;
d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;
f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;
g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivantidall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 42.
Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai princìpi comunitari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.

(Vedi D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251)

Art. 43.
Tutela giuridica delle banche di dati.

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

Art. 44.
Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

Art. 45.
Prodotti tessili.

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

Art. 46.
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano "norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Art. 47.
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori.

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".

Art. 48.
Prodotti alimentari.

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

Art. 49.
Paste farcite con carne.

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Art. 50.
Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

Art. 51.
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

Art. 52.
Disposizioni sul miele.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:
"Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"".

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale".

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformità alle norme EN 45011; b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)".

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:
a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;
b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

(Modificato dalla L. 23 dicembre 2000 n. 388,art. 125; dalla L. 21 dicembre 1999 n. 526,art. 14)

Art. 54.
Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie.

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

Art. 55.
Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, numero1), le parole: "non idonei al consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati al consumo umano diretto";
b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonchè da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.";
c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.";
d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
"4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.".

Art. 56.
Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis. – 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.
2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.".

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 57.
Modifica della legge comunitaria 1991.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

Allegato 1
All. 1.


ALLEGATO A


(ARTICOLO 1, COMMA 1)


91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.


93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.


93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.


93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.


93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.


93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.


94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.


94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.


94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.


94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.


94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.


94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.


94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.


95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.


95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.


95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.


95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.


95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.


95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.


95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.


95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.


96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.


96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.


96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.


96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.


96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.


96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.


96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.


96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).


96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.


96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.


96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.


96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.


96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.


96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.


96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.


96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.


96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.


97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.


97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.


97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.


97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.


97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.


97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.


Allegato 2
All. 2.


ALLEGATO B


(ARTICOLO 1, COMMA 3)


93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.


93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.


93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.


93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.


93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.


94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.


94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.


94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.


94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.


94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.


94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.


95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.


95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.


95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.


95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.


95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.


96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.


96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.


96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.


96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.


96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.


96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.


96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.


96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.


96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.


96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.


97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.


97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.


97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.


Allegato 3
All. 3.


ALLEGATO C


(ARTICOLO 5)


94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Identico.


95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.


95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.


95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.


95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.


96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.


96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.


96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.


96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.


96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.


97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.


97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.


Allegato 4
All. 4.


ALLEGATO D


(ARTICOLO 6)


93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.


93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.


94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.


94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.


94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.


94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.


94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.


94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.


95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.


95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.


95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.


95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).


95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.


95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


95/491/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.


95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.


95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.


95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.


96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.


96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.


96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.


96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.


96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.


96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.


96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.


96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.


96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.


96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.


96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).


96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.


96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.


96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.


96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.


96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.


96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.


96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.


96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.


96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.


96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.


96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.


96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.


96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.


96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.


96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.


96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.


97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.


97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.


97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.


97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.


97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.


97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio.


97/39/CE: 21ª direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.


97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.


97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.


97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


Allegato 5
All. 5.


ALLEGATO E


(ARTICOLO 4)


SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE


Sentenze oggetto


1. Sentenza:


1° giugno 1995 (Causa 40/93).


Oggetto:


Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista).


2. Sentenza:


29 febbraio 1996 (Causa 307/94).


Oggetto:


Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico.

 


Legge 24 aprile 1998, n. 128 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998

Riferimenti normativi precedenti:
L. 146/1994, art. 1 ;

Riferimenti normativi successivi: D.Lgs. 213/1998, art. 51 ;D. Lgs. 270/1999 ; D.P.R 13 settembre 1999;

 

 

 

 


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(Vedi L. 17 maggio 1999 n. 144, art. 45)

Art. 2.
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.
Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonchè l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".

Art. 4.
Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Art. 5.
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6.
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Art. 7.
Oneri relativi a prestazioni e controlli.

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

Art. 8.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè della presente legge e per le violazioni di regola menti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

(Vedi D.Lgs 26 agosto 1998, n. 346)

Art. 9.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10.
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Art. 11.
Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture.

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 256)

Art. 12.
Marcatura CE.

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".

Art. 13.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento".

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria".

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione".

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:
"2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".

7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione".

8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
"2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite".

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:
"2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali".

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 121/2005;

Art. 14.
Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

(Abrogato dalla L. 29 dicembre 2000 n. 422, art. 6)

Art. 15.
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: ",possibilmente" a: "competente" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: "italiano o per quello".

Art. 16.
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 — (Valori limite). — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 6682/2009; Cass. Pen. 4650/2009

 

Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 17.
Tutela delle acque dall'inquinamento.

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

Art. 18.
Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;
d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19.
Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

Art. 20.
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

Art. 21.
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".

Art. 22.
Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 751. – (Nazionalità dei proprietari di aeromobili). – Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 752. – (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). – Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati".

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".

6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;
d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni dicui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione".

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:
"Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

Art. 23.
Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Art. 24.
Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

Art. 25.
Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

(Secondo comma modificato art. 13 della L. 21 dicembre 1999, n. 526; articolo abrogato dal D.Lgs. del 1 agosto 2003 n. 259, art. 218)

Art. 26.
Disposizioni sulla Farmacopea europea.

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Art. 27.
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II";
b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg".

Art. 28.
Etichettatura dei prodotti cosmetici.

All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".

Art. 29.
Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso, della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchè l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 30.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonchè le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 31.
Emissione di segnali televisivi.

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;
b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;
c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;
e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

Art. 32.
Ascensori.

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princìpi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchè delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonchè su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

Art. 33.
Imprese finanziarie: criteri di delega.

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 34.
Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

Art. 35.
Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

Art. 36.
Norme per il mercato dell'energia elettrica.

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

Art. 37.
Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione" sono soppresse.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".

Art. 38.
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

(Vedi D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285)

Art. 39.
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

Art. 40.
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo.

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;
c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;
f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda: il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:
a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti. 

(Modificato dalla L. 5 febbraio 1999 n. 25, art. 16;  dalla L. 27 marzo 2001 n. 122, art. 2; dalla L. 1° marzo 2002 n. 39, art. 38)

Art. 41.
Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;
d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;
f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;
g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivantidall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 42.
Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai princìpi comunitari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.

(Vedi D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251)

Art. 43.
Tutela giuridica delle banche di dati.

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

Art. 44.
Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

Art. 45.
Prodotti tessili.

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

Art. 46.
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano "norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Art. 47.
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori.

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".

Art. 48.
Prodotti alimentari.

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

Art. 49.
Paste farcite con carne.

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Art. 50.
Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

Art. 51.
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

Art. 52.
Disposizioni sul miele.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:
"Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"".

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale".

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformità alle norme EN 45011; b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)".

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:
a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;
b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

(Modificato dalla L. 23 dicembre 2000 n. 388,art. 125; dalla L. 21 dicembre 1999 n. 526,art. 14)

Art. 54.
Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie.

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

Art. 55.
Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, numero1), le parole: "non idonei al consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati al consumo umano diretto";
b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonchè da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.";
c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.";
d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
"4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.".

Art. 56.
Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis. – 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.
2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.".

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 57.
Modifica della legge comunitaria 1991.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

Allegato 1
All. 1.


ALLEGATO A


(ARTICOLO 1, COMMA 1)


91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.


93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.


93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.


93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.


93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.


93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.


94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.


94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.


94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.


94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.


94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.


94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.


94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.


95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.


95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.


95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.


95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.


95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.


95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.


95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.


95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.


96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.


96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.


96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.


96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.


96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.


96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.


96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.


96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).


96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.


96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.


96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.


96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.


96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.


96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.


96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.


96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.


96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.


97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.


97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.


97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.


97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.


97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.


97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.


Allegato 2
All. 2.


ALLEGATO B


(ARTICOLO 1, COMMA 3)


93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.


93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.


93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.


93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.


93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.


94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.


94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.


94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.


94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.


94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.


94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.


95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.


95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.


95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.


95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.


95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.


96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.


96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.


96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.


96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.


96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.


96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.


96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.


96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.


96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.


96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.


96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.


97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.


97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.


97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.


Allegato 3
All. 3.


ALLEGATO C


(ARTICOLO 5)


94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Identico.


95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.


95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.


95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.


95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.


96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.


96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.


96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.


96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.


96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.


97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.


97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.


Allegato 4
All. 4.


ALLEGATO D


(ARTICOLO 6)


93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.


93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.


94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.


94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.


94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.


94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.


94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.


94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.


95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.


95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.


95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.


95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).


95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.


95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


95/491/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.


95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.


95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.


95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.


96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.


96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.


96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.


96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.


96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.


96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.


96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.


96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.


96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.


96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.


96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).


96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.


96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.


96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.


96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.


96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.


96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.


96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.


96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.


96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.


96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.


96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.


96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.


96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.


96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.


96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.


96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.


97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.


97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.


97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.


97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.


97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.


97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.


97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio.


97/39/CE: 21ª direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.


97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.


97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.


97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


Allegato 5
All. 5.


ALLEGATO E


(ARTICOLO 4)


SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE


Sentenze oggetto


1. Sentenza:


1° giugno 1995 (Causa 40/93).


Oggetto:


Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista).


2. Sentenza:


29 febbraio 1996 (Causa 307/94).


Oggetto:


Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico.