Cassazione Penale, Sez. 4, 19 marzo 2018, n. 12643 - Incendio e morte di sette operai all'interno dell'impresa tessile. Trattamento disumano dei lavoratori
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 06/02/2018
Fatto
1. In data 22 luglio 2016, la Corte d'appello di Firenze ha confermato, per quanto d'interesse in questa sede, la condanna emessa dal Tribunale di Prato il 12 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di L.Y.Lan e L.Y.Li in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e contestati come commessi in Prato fino al 1 dicembre 2013. Segnatamente, le due imputate sunnominate, nella loro qualità di gestrici dell'impresa individuale denominata Teresa Mode e datrici di lavoro di fatto del personale ivi impiegato, erano state condannate in primo grado in ordine al reato di cui al capo A (omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 437 cod.pen., derubricato per la sola L.Y.Li in quello colposo ex art. 451 cod.pen. ed in esso assorbito il delitto di cui al capo C), nonché in ordine ai reati di cui al capo B (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: favoreggiamento di permanenza illegale di soggetti clandestini a fine di ingiusto profitto) al capo C (delitto di incendio colposo, per il quale é stata condannata la Lan e che invece, come detto, é stato assorbito in quello di cui al capo A per la Li) e al capo D (omicidio colposo ex art. 589, commi 1, 2 e 4 cod.pen., con l'aggravante della previsione dell'evento ritenuta in sentenza solo per L.Y.Li, in danno di sette operai impiegati presso la suddetta impresa in conseguenza di asfissia acuta da intossicazione di monossido di carbonio e/o da cianuri).
Dalle stesse imputazioni, viceversa, la Corte di merito ha assolto il coimputato H.X., che in primo grado era stato condannato.
1.1. Oggetto del giudizio é un grave episodio verificatosi il 1 dicembre 2013 presso il capannone della ditta Teresa Mode, sito in Prato, alla via Toscana n. 63/5, che i titolari dell'impresa avevano preso in locazione dalla società proprietaria, la Immobiliare M.G.F. s.a.s. di G.P., separatamente giudicato. Il locale, secondo l'accusa, era stato adibito non solo a unità produttiva, ma altresì ad alloggio degli operai, essendovi stati realizzati locali dormitorio loro destinati, in assenza di autorizzazioni amministrative e in violazione di quanto disposto dalla normativa in materia prevenzionistica e antincendio; molti di questi operai erano, inoltre, irregolari sul territorio italiano in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno, ed erano retribuiti con salari di gran lunga inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi di settore, oltreché costretti a sostenere orari e turni di lavoro assolutamente inconciliabili con le disposizioni a tutela dei lavoratori. In dipendenza delle suddette violazioni di norme prevenzionistiche, si venivano a determinare le condizioni per lo sprigionarsi di un incendio, verosimilmente a causa di un malfunzionamento dell'impianto elettrico, in prossimità della scala d'accesso al soppalco-dormitorio, in conseguenza del quale perdevano la vita i lavoratori OMISSIS; riportava inoltre lesioni (intossicazione e ustioni) l'operaio OMISSIS (in ordine al delitto di lesioni in danno del medesimo veniva emessa, nei confronti di tutti gli imputati, sentenza di non doversi procedere per difetto di querela).
1.2. Nel confermare la condanna delle due sorelle Lin, la Corte gigliata ha disatteso le doglianze articolate dalla difesa con l'atto d'appello, sia con riferimento alla presenza di L.Y.Li in Prato (che secondo la difesa si riduceva a pochi mesi prima dell'infortunio), sia con riferimento alla posizione di garanzia delle due appellanti, sia con riguardo alla consapevolezza della necessità di procedere all'adeguamento dei locali alla normativa antinfortunistica e antincendio, sia ancora con riguardo all'elemento soggettivo dei reati contestati, sia infine al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono L.Y.Lan e L.Y.Li, con unico atto, per il tramite del loro difensore di fiducia.
Le ricorrenti articolano sette motivi di lagnanza.
2.1. Il primo, ampio motivo riguarda in particolare la posizione di L.Y.Li.
In primo luogo, si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al fatto che la Li, al pari del marito (e già coimputato) H.X., si era trasferita solo da pochi mesi a Prato da Conegliano, ove precedentemente i coniugi vivevano e lavoravano; pur a fronte di puntuali riscontri della loro presenza in sedi diverse da Prato fino ai primi mesi dei 2013, la Corte di merito ha accreditato la tesi, recepita dal giudice di primo grado, secondo la quale gli imputati erano stabilmente presenti nella città toscana almeno un anno prima del verificarsi dell'incendio. Il fatto che la Li fosse in realtà giunta a Prato pochi mesi prima dell'incidente doveva invece indurre ad escludere un suo ruolo sia nella creazione del soppalco-dormitorio, sia in generale al contributo all'organizzazione aziendale e degli ambienti di lavoro in tale ristretto arco temporale.
In secondo luogo, sempre per quanto concerne la posizione della Li, si contesta il ruolo direttivo alla stessa attribuito sulla base di un travisamento della prova, riferito al fatto che i soggetti sentiti a sommarie informazioni riferivano che la gestione dell'azienda faceva capo alle "due sorelle Jemel", espressione che la Corte riferisce a L.Y.Lan e L.Y.Li, ma con la quale s'intende "sorelle maggiore e minore" e non é in questo caso decisiva, come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, perché le sorelle Lin sono quattro e tutte a vario titolo socie di fatto in attività operanti nel medesimo settore delle confezioni di pronto moda. Si lamenta inoltre, nel ricorso, che l'organizzazione dell'attività di produzione sia stata attribuita alla Li (sorella più piccola) sol perché la Lan non era presente all'interno dello stabilimento perché si occupava della commercializzazione dei capi ivi prodotti. Il ruolo dirigenziale comunque attribuito alla Li, sia in primo che in secondo grado, non trova giustificazione in relazione a un'azienda con soli 7-8 dipendenti; ed inoltre non si é considerato che la stessa L.Y.Li e il marito H.X., assieme al figlio di 4 anni, erano andati anch'essi ad abitare nel capannone di Via Toscana, per mancanza di altra abitazione. In realtà, come riferito dal teste W.L., la Li si limitava ad aiutare gli operai, in particolare a tagliare i fili; al più, si sostiene nel ricorso, poteva ravvisarsi in capo alla Li la mansione di preposto, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. 81/2008; giammai quella di dirigente, che comporta poteri decisionali e di spesa che la Li sicuramente non aveva.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano mancanza di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata presa in considerazione degli argomenti difensivi articolati in appello con riguardo al trattamento sanzionatorio, incentrati sul ruolo di fondamentale rilievo dei proprietari del capannone nelle carenze dello stesso in punto di sicurezza e di violazione di norme antincendio.
2.3. Con il terzo motivo, riferito alia posizione della L.Y.Lan, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del dolo del reato di omissione di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro di cui al capo A (art. 437 cod.pen.): la Lan, come evidenziato in sede d'appello, era completamente ignorante in materia di obblighi di cui alla normativa di sicurezza e antincendio, la maggior parte dei quali gravava in realtà sui proprietari del capannone: ad esempio, l'immobile preso in locazione mancava dell'uscita di sicurezza; la porta d'accesso al disimpegno era priva di maniglione antipanico, il portone di accesso al capannone si apriva solo con manovra di scorrimento da destra a sinistra; la rete idrica era costituita da un unico idrante, e mancavano dispositivi di rilevazione di incendi ed evacuazione dei fumi e del calore. Inoltre, veniva segnalato in sede d'appello che l'impianto elettrico era privo, da sempre, di messa a terra. L'assenza di dolo in capo alla Lan (in fatto riconosciuta dallo stesso Tribunale pratese) si ricava anche dal fatto che la stessa non si oppose, anzi prestò il consenso, a ben tre sopralluoghi dei tecnici comunali (tra il 2008 e il 2012), in esito ai quali alla Lan non venne comunicata alcuna diffida nella quale la si invitasse a rimuovere le irregolarità. Neppure risulta comprovato che la Lan fosse stata messa a parte delle irregolarità dallo studio del rag. R. e dal geom. B.; nonostante ciò, e nonostante che il rag. R. e il geom. B. non abbiano mai affermato di aver dato simili informazioni alla Lan, la Corte di merito ritiene certa la sua consapevolezza delle violazioni alle prescrizioni antinfortunistiche, sulla sola base di considerazioni meramente presuntive e di un travisamento delle prove assunte.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza grafica di motivazione in ordine all'aggravante della colpa cosciente in capo alla L.Y.Lan per i reati colposi a lei contestati, a fronte del fatto che la stessa non era stata messa a conoscenza delle violazioni antinfortunistiche e dei radicali interventi necessari per eliminarle.
2.5. Con il quinto motivo, sempre in riferimento alla posizione di L.Y.Lan, si denuncia mancanza grafica di motivazione in riferimento alla responsabilità a lei attribuita per i delitti di incendio colposo e di omicidio colposo, pur a fronte delle doglianze articolate in appello.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'insussistenza del delitto di favoreggiamento della permanenza di soggetti clandestini sul territorio nazionale e del relativo elemento soggettivo del dolo specifico, in luogo della derubricazione della condotta in quella di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 (impiego di manodopera clandestina): invero, gli operai alle dipendenze della Teresa Moda avevano tutti (clandestini e non) lo stesso trattamento economico, ed é quindi escluso che dalla condizione di clandestinità di alcuni di essi la Lan intendesse trarre profitto.
2.7. Il settimo motivo é teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio (ed in specie in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze e al concorso di colpa dei coimputati proprietari del capannone) e a denunciare nullità della sentenza per omessa valutazione di quanto contenuto nell'atto d'appello e nei motivi nuovi, nonché nelle memorie difensive (a valere anche per gli altri motivi di ricorso).
3. Con memoria depositata in atti il 24 gennaio 2018, l'INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, parte civile costituita, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili a carico delle ricorrenti.
All'odierna udienza i difensori delle parti civili parti civili Comune di Prato, Unione Sindacale Territoriale CISL Firenze Prato e INAIL hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato le rispettive note spese.
Diritto
1. Per ragioni sistematiche, conviene muovere dalla lagnanza, riferita a tutti i motivi di ricorso, attinente all'eccezione di nullità della sentenza per omessa valutazione delle censure contenute nelle memorie difensive.
Al riguardo, va evidenziato che gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 34531 del 06/07/2007, Gangemi e altro, Rv. 237618).
A parte ciò, vi é un ormai prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (da ultimo vds. Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015 - dep. 2016, Graziano, Rv. 267561).
Ora, é ben vero che, in altre pronunzie di legittimità, si é affermato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, iett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259488).
Tuttavia, anche seguendo quest'ultimo indirizzo, rimane pacifico che nel giudizio d'appello le memorie rassegnate dalle parti non possono afferire a questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione; diversamente, esse non possono essere considerate né memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., ed in relazione ad esse si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 comma quarto cod.proc.pen.. Ne consegue che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (da ultimo vds. Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493).
Logica conseguenza di quanto precede é che i temi proposti con le memorie devono inerire alle questioni devolute al sindacato del giudice d'appello con i motivi di doglianza; e che ben può il giudice deil'appello offrire risposta a tali questioni senza fare espresso riferimento alle memorie di parte, purché affronti i temi in esse esaminati e già contenuti nell'atto d'appello.
Nella specie, sotto il profilo contenutistico, non si pone alcuna questione di nullità della sentenza nei termini prospettati, nel senso che la tenuta della motivazione della sentenza impugnata dev'essere verificata in relazione alle questioni prospettate dalle ricorrenti con i singoli motivi di doglianza.
2. Venendo più specificamente a questi ultimi, il primo di essi é infondato, oltreché in buona parte consistente - nell'essenziale - in una improponibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, compito che l'ordinamento demanda ai giudici di merito.
A fronte della data in cui si verificò l'incendio del capannone (1 dicembre 2013) riveste scarsa importanza, ai fini probatori, l'eventuale collocazione della data di arrivo della L.Y.Li a Prato nei primi mesi del 2013 (come da prospettazione della ricorrente) anziché nel novembre 2012. Senza necessità di analizzare gli elementi addotti dalla ricorrente che comproverebbero tale circostanza, é qui sufficiente evidenziare che la sentenza impugnata fa chiaro riferimento a una pluralità di fonti di prova orale che, da un lato, indicano la presenza della Li presso lo stabilimento di Prato nei mesi antecedenti l'incendio e, dall'altro, descrivono sufficientemente le mansioni espletate dalla Li, che agiva in sostanza quale "vicaria" in loco della sorella maggiore, con compiti di reclutamento di lavoratori per esigenze straordinarie e di vigilanza sull'esecuzione delle direttive datoriali. D'altronde la stessa Li aveva ammesso di agire quale intermediaria fra gli operai e la sorella L.Y.Lan.
Una posizione de facto rapportabile a quella del dirigente, che in base alla definizione datane dall'art. 2, comma 1, lettera D, d.lgs. n. 81/2008, é la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa») trattasi di un soggetto che si colloca ad un «livello di responsabilità intermedio» che «dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore» (Sez. 4, Sentenza n. 22334 del 07/04/2011, Bartoletti e altri, non massimata sul punto); il fatto che in diversi casi si tratti di soggetti provvisti di potere di spesa non costituisce requisito ineludibile della posizione dirigenziale (ed invero, in plurime pronunzie della Corte di legittimità si afferma che la figura del dirigente dispone "solitamente" - e dunque non necessariamente - di siffatto potere).
In forza di tale posizione, deve ritenersi corretta l'attribuzione alla Li del ruolo di garante ai fini della prevenzione degli infortuni, anche attraverso la segnalazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, atteso che, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 50037 del 10/10/201/, Buzzegoli e altri, Rv. 271327; Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973).
3. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, il motivo é infondato, in quanto, da un lato, non può parlarsi di carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio (nel quale la Corte di merito si pone il problema della gravità del fatto, del grado di colpa e del protrarsi per lungo tempo della condotta delittuosa); dall'altro, l'avere preso in locazione un capannone che già in origine presentava evidenti lacune sotto il profilo dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (anche sotto il profilo del rischio incendi) e di sicurezza dei lavoratori non esimeva di certo le due ricorrenti (non solo la titolare di fatto della ditta, L.Y.Lan, ma anche la sorella e "vicaria" L.Y.Li) dall'obbligo di riportare a norma i luoghi di lavoro ove si svolgeva l'attività dell'impresa ed in cui lavoravano, e addirittura vivevano, diversi operai. Del resto é calzante, in proposito, l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale é censurabile in sede penale la condotta del datore di lavoro che, avendo ricevuto in locazione i locali in cui si svolge la prestazione lavorativa, ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi, a meno che non dimostri che l'esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore (Sez. 3, Sentenza n. 50597 del 28/11/2013, Ribeca, Rv. 257931). Nella specie, quindi, era onere delle ricorrenti (quanto meno) quello di assumere preventivamente informazioni circa la rispondenza alla normativa prevenzionistica dei locali adibiti a luogo di lavoro e, quindi, di procedere ai necessari adeguamenti a tal fine.
4. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso, riferito in particolare alla posizione di L.Y.Lan.
Non possono, da un lato, condividersi le osservazioni della ricorrente a proposito della presunta carenza probatoria circa il fatto che la stessa fosse stata messa a conoscenza della relazione del geom. B. sul rispetto della normativa antinfortunistica e antincendio della Teresa Moda (il rag. R., che si era rivolto al B., operava pacificamente per conto della Lan ed é del tutto privo di plausibilità sul piano logico l'asserto secondo il quale egli, una volta ricevuta la relazione, non l'avrebbe consegnata alla Lan); così come é, di per sé, priva di rilievo dirimente la circostanza che l'imputata avrebbe prestato acquiescenza ai controlli eseguiti presso la ditta dai tecnici comunali.
Ciò detto, va ribadito che era onere della Lan, nella sua posizione datoriale, di verificare le condizioni dei locali della ditta sotto il profilo del rispetto della normativa prevenzionistica; e sul punto é congrua la motivazione fornita dalla
Corte di merito nel precisare che la Lan aveva conferito incarico professionale a soggetti tecnici qualificati (lo studio R.) per la verifica di eventuali rischi d'incendio, in esito al quale fu redatta una relazione che necessariamente fu consegnata all'odierna ricorrente, quale soggetto che conferì l'incarico (oltreché "per prassi", come dichiarato dal teste B.). Nella sua condotta devono dunque ravvisarsi gli estremi del dolo generico del delitto p. e p. dall'art. 437 cod.pen., inteso come coscienza e volontà di omettere le cautele dovute e della destinazione di dette cautele, e dunque come rappresentazione della presenza di violazioni alla normativa suddetta e come accettazione dei rischi connessi, consentendo l'operatività dello stabilimento nelle condizioni date (cfr. in linea di principio Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 01/04/2008, Avossa, Rv. 240002).
5. Le considerazioni appena svolte inducono a ritenere infondato anche il quarto motivo di ricorso: motivo genericamente proposto, ma che va disatteso proprio in relazione al fatto che - come si é rilevato in punto di ricostruzione logica - la Lan era stata necessariamente messa a conoscenza dal rag. R. delle violazioni alla normativa antinfortunistica e antincendio presenti nel capannone; il fatto stesso che la Lan, dopo l'accaduto (vds. intercettazione telefonica del 3 dicembre 2013), concluda che sarebbe stato meglio che gli operai non dormissero nello stabilimento lascia intendere che la stessa fosse cosciente già in precedenza dei rischi connessi all'avere realizzato gli alloggi del personale all'Interno del capannone.
6. Analogamente é infondato il quinto motivo di ricorso: si é già avuto modo di disattendere, sotto altro profilo, le lagnanze relative alle responsabilità dei proprietari per il fatto di avere ceduto in locazione alla Lan un capannone non a norma; a fronte di ciò, era doveroso per la ricorrente, nel prendere in consegna il locale e prima di adibirlo a luogo di lavoro, di sincerarsi della presenza o meno di violazioni alla normativa antinfortunistica e antincendio (ad esempio, della regolarità o irregolarità dell'impianto elettrico) e di procedere ai conseguenti adeguamenti o di sollecitarli alla proprietà.
E' poi opportuno chiarire, a fronte delle doglianze difensive in ordine alla presunta ignoranza, da parte della Lan, delle violazioni della normativa antinfontunistica, che non é in alcun modo configurabile nella specie un'ipotesi di "ignoranza inevitabile" della legge penale (o delle disposizioni extrapenali di riferimento): é ben vero che, a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito; tuttavia, la giurisprudenza anche apicale di legittimità afferma che, per il comune cittadino, tale condizione é sussistente solo qualora egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia: obbligo particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica.
Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885); sul punto si é anche affermato che l'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità é concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale (Sez. 3, Sentenza n. 2149 del 09/05/1996, Falsini, Rv. 205513).
Ora, pur a fronte della condizione di straniera alloglotta, la Lan era - da un lato - dimorante in Italia da diversi anni e - dall'altro - aveva deliberatamente deciso di intraprendere l'esercizio di un'attività produttiva, assumendosene non solo gli oneri e i rischi economici, ma anche i correlativi doveri nei confronti dei dipendenti, ivi compresi quelli in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni; di tal che era onere della stessa attivarsi perché, nei locali della sua azienda, si operasse in sicurezza e si prevenissero i rischi connessi a infortuni o a incendi, attraverso l'adeguamento dei locali stessi alla vigente normativa.
7. E' infondato anche il sesto motivo di ricorso.
L'approfittamento della condizione di clandestinità di almeno una parte dei dipendenti della ditta, in base al quale venivano imposte condizioni di lavoro ed economiche comunque ben al disotto del normale sinallagma, integra in effetti il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, situazione questa che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose; e non é escluso dal fatto che analoghe condizioni sarebbero state praticate anche nei confronti di dipendenti in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto asserito nel ricorso.
Il fatto che venissero oggettivamente sfruttati anche gli operai regolari sul territorio (per ragioni che possono essere le più varie, e che in questa sede non rilevano) significa unicamente che vi era un identico, disumano trattamento tra tutti i lavoratori operanti nel capannone e che, tra le ragioni che concorrevano a consentire alle imputate di praticare condizioni retributive e contrattuali estremamente onerose, e che inducevano i lavoratori ad accettare tali condizioni, vi era certamente anche la situazione di clandestinità di molti tra gli operai assunti dalla Teresa Moda.
8. E', infine, manifestamente infondato il settimo e ultimo motivo di ricorso, riferito al trattamento sanzionatorio riservato alle imputate e alle presunte carenze motivazionali e violazioni di legge contenute, su! punto, nella sentenza impugnata. Può, in primo luogo, farsi rinvio a quanto brevemente osservato in proposito con riguardo al secondo motivo di ricorso, ribadendo che é affatto congruo il percorso argomentativo seguito dalla Corte fiorentina: esso, infatti, prende convenientemente in esame criteri riconducibili a quelli di cui all'art. 133 cod.pen. (gravità del fatto, grado della colpa, ecc.) e ritenuti tali, inoltre, da escludere la praticabilità di un giudizio di bilanciamento "in prevalenza" delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti riconosciute. A quest'ultimo riguardo si richiama l'orientamento giurisprudenziale, recentemente riaffermato dalla Corte regolatrice, secondo il quale le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).
9. Per il complesso di ragioni fin qui illustrate, i ricorsi vanno rigettati e le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Comune di Prato, Unione Sindacale Territoriale CISL Firenze Prato e INAIL, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida quanto al Comune di Prato, alla Unione Sindacale Territoriale CISL
Firenze Prato, all'INAIL in complessivi € 2.500,00 per ciascuna di esse oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.