Cassazione Civile, Sez. 6, 21 marzo 2018, n. 7089 - Mobbing nell'Azienda Ospedaliera. Nessuna prova dell'intento persecutorio
Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 21/03/2018
Rilevato
che, con sentenza del 19 maggio 2016, la Corte di Reggio Calabria confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da M.C.L. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrinò-Morelli” — presso la quale era impiegata quale dirigente medico di I livello - Specialista in Dermatologia e Venereologia con incarico dirigenziale di funzione “Cosmetologia medica e DRG” - intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito una serie di comportamenti vessatori e persecutori, asseritamente integranti “mobbing”, posti in essere contro di lei nel periodo dall’ottobre 2008 sino alla data delle dimissioni nel maggio 2011;
che la Corte territoriale, all’esito dell’espletamento della prova testimoniale non ammessa dal Tribunale, rilevava: che non era stata provata la sussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi indicati dalla M.C.L. — analiticamente elencati in motivazione - come vessatori e persecutori e, quindi, la ricorrenza di una condotta di "mobbing", episodi riconducibili, piuttosto, ad un clima di tensione e conflittualità provocato dalla stessa ricorrente, quanto al periodo fino al giugno 2009; che, con riferimento al periodo dal giugno 2009 all’inizio di agosto 2010 la M.C.L. aveva prestato servizio, a seguito di trasferimento a sua richiesta, presso la Direzione Sanitaria del Presidio Morelli con piena soddisfazione e realizzazione professionale, per sua stessa ammissione; che, riguardo al successivo duplice trasferimento ( dapprima presso il reparto di broncopneumologia e, poi, dopo pochi giorni, dal 26 agosto 2010 a quello di dermatologia), lo stesso era dovuto a decisioni adottate in ossequio a direttive superiori pervenute dall’ente regionale nei confronti del quale l’Azienda si presentava in posizione di subordinazione ragion per cui non poteva in alcun modo ascriversi ad un disegno persecutorio attuato dall’Azienda integrante “mobbing”;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M.C.L. affidato a sei motivi cui resiste con controricorso l’Azienda; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l’accoglimento del ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato
che la ricorrente deduce:
- omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia stante l’assenza a) di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi ( primo motivo), b) della valutazione circa l’attendibilità dei testi (ad eccezione del teste Romeo) nonché delle prove documentali allegate al ricorso dalle quali emergeva l’inattendibilità di alcuni testi e la prova della dequalificazione attuata attraverso la revoca dell’incarico di cosmetologia e l’affidamento di quello di fototerapia ( secondo motivo);
- motivazione apparente con riferimento alle ragioni per le quali il teste Romeo era stato ritenuto inattendibile (terzo motivo);
- violazione dell'art. 2087 cod. civ. “..in combinato disposto con il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro alla luce dell’art. 32 Cost.” evidenziandosi come non può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro e del dipendente preposto allo specifico settore aziendale per la mancata adozione di misure a tutela della integrità psicofisica del prestatore di lavoro per non avere risolto la situazione di tensione (quarto mezzo);
- omessa valutazione delle risultanze emerse nel procedimento penale per avere la Corte di merito ritenuta irrilevante la produzione documentale inerente al detto procedimento dopo averne ammesso la produzione in giudizio (quinto motivo);
- violazione dell’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. per non avere il giudice del gravame che una serie di circostanze allegate dalla M.C.L. non erano state oggetto di specifica contestazione e, dunque, dovevano essere ritenute provate (sesto motivo);
che tutti i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto finiscono — e nonostante il formale richiamo contenuto nelle intestazioni del quarto e del sesto a violazioni di norme di legge - col sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (efr, e plurìmis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);
che, inoltre, laddove si deduce il vizio di motivazione i motivi non presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 360, primo comma, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte ( SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo: a) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione); b) con il lamentare l’omesso esame di risultanze istruttorie laddove, come precisato chiaramente nella citata sentenza n. 8053 delle S.U., l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
che, peraltro, la Corte di appello con una motivazione ampia, esaustiva ed assolutamente coerente ha analiticamente esaminato i vari episodi dedotti come persecutori dalla M.C.L. sulla scorta delle emergenze istruttorie - evidenziando le ragioni dell’attendibilità o meno dei testi - giungendo alla conclusione non integravano una ipotesi di “mobbing”;
che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 qmter, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018