Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 marzo 2018, n. 6995 - Infortunio del capoturno durante il trasporto a bordo di una ralla. Rischio elettivo caratterizzato dalla presenza di una condotta abnorme del soggetto infortunato


Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 21/03/2018

 

 

 

Rilevato che:
1. il Tribunale di Genova, sul presupposto della ricorrenza di un rischio elettivo caratterizzato dalla presenza di una condotta abnorme del soggetto infortunato, respingeva la domanda di D.R. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni biologico, reddituale e morale subiti (danno differenziale), quale lavoratore avviato dalla CULMV Coop. a r.l. a prestare lavoro come capoturno sulla banchina del Terminal gestita dalla società Sech e di pertinenza dell'Autorità portuale, in occasione di infortunio verificatosi in data 6.9.2003 allorché lo stesso, fattosi trasportare a bordo di una ralla condotta da F.S. aggrappato ad un finestrino e con i piedi sul predellino esterno, benché fosse vietato il trasporto di persone su tale mezzo, era finito a terra a causa di un sobbalzo durante il tragitto verso l'uscita del terminal ed aveva dovuto subire, per le lesioni riportate, l'amputazione di un braccio per la quale, unitamente ad altri danni fisici, gli era stata riconosciuta rendita INAIL;
2. la Corte di appello, adita dal lavoratore soccombente, in riforma parziale della decisione impugnata dal D.R., condannava lo F.S. e la Sech s.r.l. al risarcimento del danno in favore del primo ed al pagamento, solidalmente ed in valori omnicomprensivi, della somma di euro 35.000,00, dichiarando inammissibili le domande di manleva dello F.S. e compensando per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi, per i residui 2/3 poste a carico di quest'ultimo e della Sech;
3. il giudice del gravame riconduceva la responsabilità dell'evento al D.R., per avere lo stesso violato ogni obbligo di sicurezza su di lui gravante ed anche la direttiva datoriale che vietava il trasporto di persone sul mezzo, esorbitando dalle facoltà connesse al procedimento lavorativo di cui era incaricato, quale responsabile della sicurezza e capoturno, con un comportamento grossolanamente improprio ed imprudente, che esonerava da responsabilità ex art. 2087 c.c. il datore di lavoro; ravvisava, tuttavia, un coefficiente colposo (lesioni personali gravissime ex art 583 c.p.) anche in capo al conducente del mezzo, F.S., dal quale derivava responsabilità del datore di lavoro nella medesima misura sancita per il conducente, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., e riteneva congruo un riparto delle responsabilità in misura di 2/3 a carico dell'appellante e di 1/3 a carico dello F.S., e conseguentemente ed oggettivamente a carico del di lui datore, esclusa ogni responsabilità dell'Autorità Portuale e della Sech coop. a r.l. per lo stato dell'asfalto, perché realizzatasi un'ipotesi di caso fortuito, con effetto esimente rispetto alla responsabilità ex 2051 c.c.;
4. nella pronunzia impugnata si osservava che la Compagnia Lavoratori portuali aveva operato come mero fornitore di manodopera in favore della Sech, con responsabilità verso i terzi (D.R.) soltanto di quest'ultima, quale impresa utilizzatrice, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d. lgs. 276/2003, assuntrice in proprio del servizio portuale dal cui esercizio era scaturito il danno;
5. in ordine al quantum, si riteneva che dal confronto tra l'importo della rendita INAIL ed il differenziale tra retribuzioni percepite e maggiori importi ottenibili con la mansione dispiegata prima dell'infortunio emergeva un importo inferiore a quello erogato dall'istituto previdenziale e che, quanto al danno non patrimoniale, con riferimento alle tabelle di liquidazione predisposte dal Tribunale di Milano, con la necessaria personalizzazione, poteva giungersi ad un massimo liquidatorio corrispondente alla base prevista, cui andava aggiunto il 50% e quindi un ulteriore 10 %, tenuto conto anche del pregiudizio estetico sensoriale complessivo, oltre al riconoscimento, per la inabilità temporanea, dei valori massimi del range tabellare (euro 35.632,00), e di un aumento del 30% per gli interventi chirurgici subiti dall'infortunato, sempre tenendo conto del concorso in misura dei 2/3 di quest'ultimo e della responsabilità dello F.S. e della Sech per il residuo 1/3;
6. in conclusione, detratto quanto percepito dall'INAIL a titolo di danno biologico, in base a criteri di omogeneizzazione dei valori e con riferimento al valore della rendita capitalizzata, con devalutazione dei ratei già erogati e non anche del valore capitalizzato della rendita riferibile al danno non patrimoniale, la Corte perveniva ad una quantificazione totale del danno pari ad euro 35.000,00;
7. venivano, poi, ritenute inammissibili, perché nuove, le domande di manleva della Sech verso lo F.S. e verso la CULMV ed, invece, assorbite quelle proposte dallo F.S.;
8. di tale decisione domanda la cassazione D.R., affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui hanno resistito la Sech, che ha proposto ricorso incidentale, e lo F.S., che ha proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, laddove gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
9. al controricorso e ricorso incidentale anche condizionato dello F.S. ha resistito il D.R., con proprio controricorso;
10. in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio il D.R. e lo F.S. hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 380 bis.l, c.p.c.;
 

 

Considerato che:
1. con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art.10 T.U. 1124/1965, degli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 , I co., c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di affermare la sussistenza dell'onere probatorio, a carico della Sech, in ordine alla sussistenza della condizione di regolare percorribilità, da parte delle ralle, del fondo stradale sede dell'infortunio e di regolare funzionamento del sistema degli ammortizzatori della ralla R56, e quindi della responsabilità dell'infortunio della Sech, quale datrice di lavoro dello F.S. e del D.R. e gerente e proprietaria dell'area ove il sinistro si era verificato e delle ralle in essa operanti, essendo a suo carico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere probatorio di avere provveduto alla manutenzione del fondo stradale e delle ralle; si assume, poi, la violazione dell'art. 10, comma 3, T.U. 1124/65 sulla responsabilità del datore di lavoro in ipotesi di fatto imputabile agli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro, ove il fatto costituisca reato procedibile d'ufficio, avendo la Corte distrettuale omesso di considerare quanto fatto oggetto di articolazione di prova per testi e di interrogatorio formale con riguardo allo stato degli ammortizzatori della ralla ed alla rilevanza degli obblighi del D.R., quale capo squadra, di verifica delle condizioni della stessa ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza, delineandosi violazione dell'art. 112 c.p.c., con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova con conseguente nullità della sentenza nel relativo capo;
2. con il secondo motivo, si lamenta l'omesso esame, da parte del giudice d'appello, di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti consistente nell'omesso accertamento delle ragioni per cui il D.R. sia salito sulla ralla R56 - per verificare lo stato di funzionamento degli ammortizzatori della stessa, oppure per farsi trasportare all'uscita del Terminal -, osservandosi che, a parte il rilievo della mancata ammissione della relativa prova, vi era un obbligo di controllo, previsto dallo stesso Regolamento del CULMV, che imponeva la tempestiva segnalazione, da parte del caposquadra, al preposto, dei danni e guasti eventualmente verificatisi durante lo svolgimento del lavoro;
3. con il terzo, si deduce violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2049 c.c., degli artt. 10 e 11 T.U. 1124/65 e dell'alt. 1916 c.c. nella parte in cui la Corte d'appello ha detratto l'importo erogato al D.R. dall'INAIL a titolo di risarcimento del danno biologico non solo dal danno biologico tabellare, ma anche dal danno morale e dalla parte del danno biologico riconosciuto all'infortunato a seguito della cd. personalizzazione per il danno estetico; si denunzia l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 10 e 11 TU e dell'art. 1916 c.c. qualora interpretati nel senso suindicato, sostenendosi che erroneamente la Corte genovese abbia defalcato la capitalizzazione della rendita INAIL per il danno biologico non solo dal risarcimento civilistico del danno biologico, ma anche dal cd. danno morale e dalla personalizzazione conseguente al danno estetico e che lo F.S. e la Sech s.p.a. dovevano essere condannati a risarcire il danno morale di € 79.082,78 e la personalizzazione per danno estetico pari ad € 23.715,00; 
4. con il quarto motivo, si ascrive alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, 6° e 7° comma, del T.U. 1124/65, nella parte in cui la Corte ha ridotto, nella misura pari alla quota di responsabilità nella causazione dell'infortunio attribuita al ricorrente, l'ammontare del danno non patrimoniale civilistico, ritenendo che sia l'ammontare del cd. danno differenziale a dovere essere ridotto nella misura pari alla quota di responsabilità attribuita, dal giudice, al danneggiato;
5. nel ricorso . incidentale dello F.S., eccepita preliminarmente l'incostituzionalità dell'art. 54 d.l. 83/12 conv. dalla legge 134/12 nella parte in cui modifica l'art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost., si rileva:
6. che erroneamente è stata resa pronuncia su una domanda di garanzia e manleva nei confronti della Sech, rinunciata dallo F.S. in primo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è dedotta ultrapetizione (art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 coc);
7. che è stato omesso l'esame circa fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di Genova considerato che dalle circostanze accertate in giudizio doveva all'evidenza desumersi come realizzatasi nella fattispecie scrutinata l'ipotesi di "rischio elettivo" a carico del D.R., tale da escludere ogni responsabilità dello F.S. nella produzione dell'evento dannoso, e che la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente e illogica, laddove da una parte è affermata la sussistenza del rischio elettivo e, dall'altra, si giunge a conclusioni differenti, in contrasto con consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità; che, invero, l'utilizzo della ralla con modalità improprie assorbe l'intera efficacia causale rispetto all'evento, senza che possa ravvisarsi un coefficiente colposo anche in capo al conducente del mezzo;
che omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme in tema di riparto onere prova ed in materia di utilizzo delle presunzioni, dell' art. 116 c.p.c. e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sono riscontrabili laddove la Corte di Genova è ricorsa a presunzioni per provare il fatto già noto (andatura della ralla) e laddove non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti, assumendosi, in particolare, che non sono stati esaminati nell'iter logico giuridico: documento ASL (produz n. 3 D.R. all. ric. I grado), resoconto Polizia criminale (prod. N. 2 allegata alla comparsa di riposta F.S.), relazione tecnica 19.9.2003 del perito Sech, misurazioni in essa svolte circa il luogo del sinistro, segni di frenata, ed, in aperto contrasto con le evidenze probatorie, si è affermato che l'andatura della ralla non fosse assolutamente contenuta e fosse quanto meno sufficiente a disarcionare il D.R.;
8. che la sentenza è affetta da nullità per omessa, apparente, contraddittoria, illogica motivazione nella suddivisione delle spese di lite e ctu;
9. che, con ulteriore ricorso incidentale condizionato, si insiste, quantomeno, per una riduzione della quota di responsabilità di esso F.S.;
10. nel ricorso incidentale della Sech s.p.a. si assume, in primo luogo, l'ultrapetizione, sul rilievo che nessuna domanda di responsabilità nei propri confronti per i comportamenti tenuti dallo F.S. era stata formulata nel giudizio di primo grado e si evidenzia, quindi, che quest'ultimo aveva contravvenuto ai medesimi principi di conduzione/utilizzazione impropria del mezzo, con conseguente esenzione da responsabilità datoriale di essa Sech, in relazione all'accettata modalità assolutamente impropria con cui il D.R. era salito sulla ralla, che assorbiva in sé l'intera efficacia causale rispetto all'evento;
11. devono essere disattesi il primo ed il secondo motivo del ricorso principale - da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, pur nella differente enunciazione di error in iudicando e di vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - atteso che la decisione, contrariamente a quanto assume il D.R., parte proprio dall'ipotesi che il lavoratore infortunato fosse salito sulla ralla per controllarne gli ammortizzatori ed ha considerato rischio elettivo il comportamento dallo stesso tenuto nell'occasione, sul rilievo che non vi fosse alcuna urgenza o necessità di controllare gli ammortizzatori, compiendo un'operazione palesemente pericolosa come quella posta in essere, a tal fine bastando portare il mezzo presso le officine o limitarsi a segnalare il problema ai propri superiori o a chi di competenza;
12. ai fini della valida deduzione del vizio di violazione dell'art. 2087 c.c. non si è contestato ciò che è invece stato posto a base della stessa esclusione della responsabilità datoriale ex 2087 c.c., ossia l'esorbitanza ed imprevedibilità della condotta del D.R., salito a bordo della ralla aggrappato al finestrino e con i piedi sul predellino esterno del mezzo, non essendo, pertanto, le argomentazioni poste a fondamento dei motivi idonee a scalfire tale ratio decidendi, rispetto alla quale deve evidenziarsi nuovamente che le valutazioni espresse dalla Corte del merito hanno avuto riguardo anche all'incidenza, nel verificarsi dell'evento dannoso, dello stato di manutenzione del fondo stradale ricompreso nell'area di pertinenza dell'autorità portuale, gestita dalla Sech, e delle ralle ivi operanti, reputando come esorbitante il comportamento dell'infortunato pure rispetto a tali ulteriori elementi di valutazione (soli dedotti), la cui efficienza causale è stata considerata neutralizzata da quella assorbente e da sola determinante del primo;
13. per ragioni di priorità logico giuridica rispetto alle ulteriori questioni attinenti ai criteri di liquidazione del danno differenziale, deve procedersi all'esame dei motivi del ricorso incidentale dello F.S., rilevandosi, quanto all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 54 d.l. 83/2012, conv. dalla legge 134/2012, nella parte in cui modifica l'art. 360 n. 5 c.p.c., che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e che la legge in questo caso è l'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", sicché, perché la violazione sussista, si deve essere in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione". Quest'ultima si ha quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum", con la conseguenza che non è più previsto il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta comunque il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)" (par. 14.6), in tale pur residuale ambito dovendo ritenersi che nessun vulnus possa delinearsi in modo manifesto rispetto ai parametri costituzionali indicati nel ricorso incidentale;
14. sempre con riguardo a ragioni di precedenza logico giuridica, deve affrontarsi l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale, che si rivela fondato alla luce del principio, reiteramente affermato da questa Corte, secondo cui "in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni" (cfr., tra le altre, Cass. 19.6.2014 n. 13954, Cass. 9.9.2005 n. 17959, Cass. 12.3.2004 n. 5152, Cass. 3.5.2003 n. 6722);
15. premesso che quella di rischio elettivo è nozione utilizzata quale unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", in tema di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c. c. - che non esclude una collaborazione tra imprenditore e lavoratore per il rispetto di tutte quelle disposizioni di legge idonee ad impedire il verificarsi di lesioni all'integrità fisica del secondo, sicché anche quest'ultimo è tenuto a rispettare la normativa antinfortunistica ed a comportarsi secondo normale prudenza - va confermato il costante insegnamento di questa Corte Suprema in materia di c.d. rischio elettivo. Di esso e di conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere (cfr., Cass. 13.1.2017 n. 798, nonché, tra le altre, Cass. 26.4.2017 n. 10319, Cass. 5.9.2014 n. 18786 Cass. 20.10.2011 n. 21694; Cass. 25.2.2011 n. 4656 e Cass. 10.9.2009 n. 19494). Tutte le pronunce richiamate hanno evidenziato come le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. Anche qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini è configurabile un rischio elettivo (cfr. Cass. 798/2017 cit.)
16. nella vicenda in oggetto è stato accertato, per quanto già detto, che la condotta del D.R., salito a bordo della ralla con le modalità descritte, ha assunto i caratteri del rischio elettivo e tale accertamento è stato condotto conformemente ai principi richiamati, tuttavia non è stato dato seguito ad una corretta applicazione degli stessi. Non considerando neanche la posizione di sovraordinazione gerarchica del D.R. rispetto alla F.S., conducente della ralla, e la circostanza, pure evidenziata in sentenza, che altro dipendente coordinatore operativo della Sech (P.) non era intervenuto avendo visto il D.R. sul predellino esterno di ralla ferma e non potendo presumere l'imprevedibile ed inopinato susseguirsi del comportamento del predetto, è stato, invero, affermato un coefficiente colposo anche in capo al conducente del mezzo, laddove proprio il carattere imprevedibile, abnorme ed esorbitante del comportamento del D.R., postosi in evidente dispregio del divieto di trasporto di persone apposto in modo visibile sulla cabina di guida, con violazione di ogni proprio obbligo di sicurezza, tanto più conosciuto, o comunque conoscibile, per il ruolo di capo turno e caposquadra rivestito, doveva indurre all'affermazione della riconducibilità causale esclusiva del sinistro al contegno del predetto, con esclusione di ogni rilievo concausale ulteriore nella produzione dell'evento dannoso;
17. l'accoglimento in parte qua del ricorso incidentale dello F.S. comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale (che contestano la corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno differenziale), nonché degli altri motivi del ricorso incidentale dello F.S. e di quello condizionato (peraltro inammissibile in relazione alla sua stessa qualificazione) e del ricorso incidentale della Sech s.p.a., per l'insussistenza sopravvenuta di interesse a fronte dell'esclusione di ogni responsabilità concorrente del dipendente F.S.;
18. la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, II co., seconda parte, c.p.c, deve pervenirsi al rigetto della domanda proposta dal D.R. con il ricorso introduttivo nei confronti dello F.S. e della Sech spa;
19. la cassazione del capo di condanna dello F.S. fa venir meno, ex art. 336 c.p.c, anche il capo di sentenza relativo alla responsabilità della Sech, sebbene il ricorso di quest'ultimo sia risultato assorbito; 
20. la natura e la complessità delle questioni dibattute giustificano l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese dell'intero processo;
21. poiché il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell'applicabilità, nei confronti del solo ricorrente principale, dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014);
 

 

P.Q.M.

 


la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da F.S., assorbiti il primo ed il terzo motivo ed il ricorso incidentale proposto dalla Sech s.p.a, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.R. nei confronti dello F.S. e della Sech s.p.a.
Compensa tra tutte le parti costituite le spese dell'intero processo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 20 dicembre 2017