Tipologia: CIA
Data firma: 22 luglio 2005
Validità: 21.06.2005 - 30.06.2008
Parti: Weight Watchers Europa eFilcams-Cgil, Fisascat-Cisl/RSA
Settori: Commercio, Weight Watchers
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1) Sistema di relazioni sindacali
Art. 2) Funzionamento delle relazioni sindacali e diritti sindacali
Art. 3) Formazione
Art. 4) Mercato del lavoro - Tipologie d’Impiego
Art. 5) Classificazione
Art. 6) Organizzazione del lavoro
Art. 7) Trasferte
Art. 8) Ferie
Art. 8) bis
  Art. 9) Festività - Permessi retribuiti
Art. 10) Permessi non retribuiti
Art. 11) Incentivi
Art. 12) Premio anniversario
Art. 13) Inventari
Art. 14) Clausola di rinvio
Art. 15) Decorrenza e durata
Allegato 1 Doveri del personale e norme disciplinari
Allegato 2
Dichiarazione congiunta

Contratto Integrativo Aziendale di II° Livello per i dipendenti di Weight Watchers Europa inc

Il giorno 22/07/05 in Bologna la Weight Watchers Europa inc […], Le OO.SS. Nazionali Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], le OO.SS. Territoriali Fisascat - Cisl di Milano […], Fisascat - Cisl di Bologna […], Assistite dai rappresentanti Aziendali (RSA) […], hanno stipulato il presente Accordo Aziendale Nazionale (Testo Unico) composto da una “Premessa”, 15 articoli e due allegati, quale esercizio del diritto alla contrattazione di secondo livello.

Premessa
L’evoluzione quantitativa e qualitativa della WeightWatchers ha determinato una situazione aziendale che in termini strutturali assume rilevanza nello specifico settore.
Le attuali condizioni di mercato fortemente competitivo richiedono, nei confronti dei Soci della WeightWatchers, un funzionale modello organizzativo e una particolare capacità di offerta sia di innovativi programmi, anche informatici, che di puntuali servizi.
Allo scopo di governare le condizioni di tutto il personale ed una sua migliore gratificazione professionale ed economica, anche attraverso un rinnovato spirito di appartenenza aziendale, si è convenuto di addivenire alla stipula di un nuovo accordo con il quale realizzare una necessaria e funzionale adeguatezza operativa, praticando, attraverso questa via, l’armonizzazione di taluni Istituti economici/normativi presenti in azienda e derivanti dalla precedente contrattazione.
Il presente Accordo rientra sia nel quadro di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al “protocollo del 23 luglio 1993” che di quanto previsto in materia di secondo livello di contrattazione dal vigente CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi”.
L’attivazione di quanto sopra fa assumere alle “Relazioni Sindacali” valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica e dinamica gestione, volta a consolidare e migliorare quanto in materia era già previsto dai precedenti accordi, consentendo il confronto ai vari livelli, attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di riorganizzazione aziendale, di decentramento e di sviluppo della WeightWatchers.
Gli impegni di cui sopra sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l’eventuale conflittualità tra le parti.
Tale accordo essendo anche il risultato della collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti ai vari livelli, assume la veste di “Testo Unico Contrattuale”.
Tale “Testo Unico Contrattuale” così come di seguito definito dovrà intendersi risolutivo all’esercizio del diritto alla contrattazione decentrata di II° livello da valersi per la sua vigenza per tutti i lavoratori della WeightWatchers.
Tutto ciò premesso si conviene:

Art. 1) Sistema di relazioni sindacali
Al fine di migliorare e consolidare il modello di “Relazioni Sindacali praticato in precedenza con WeightWatchers ed allo scopo di armonizzare l’attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa viene definito un “Sistema” che in coerenza con l’assetto organizzativo della azienda, (Nazionale e articolazione Territoriale) consenta un ruolo negoziale ai vari livelli senza che ciò comporti duplicazioni di competenze ne oneri aggiuntivi per la Società.
Tale “Sistema”, come di seguito riportato, è finalizzato al pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti ai vari livelli di competenza per le materie previste per ogni livello, valorizzando le Sedi ove il confronto è mirato alla gestione dei processi di riorganizzazione e allo sviluppo dell’azienda.
A) Livello nazionale - Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali
Di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, l’azienda fornirà le informazioni preventive concernenti:
Le strategie generali, lo sviluppo, gli investimenti, le politiche e le innovazioni organizzative;
Il preventivo economico;
Il preventivo su: il numero delle Sedi, il numero delle classi;
Le politiche commerciali e l’utilizzo dei sistemi informatici;
Le politiche occupazionali e la politica dello sviluppo delle risorse umane (Formazione);
Il quadro degli interventi in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro.
In tale contesto l’azienda fornirà informazioni sugli andamenti consuntivi dell’anno precedente concernenti:
Gli investimenti realizzati;
Il Bilancio di Esercizio;
Gli organici, articolati per tipologie;
Il numero delle Sedi, il numero delle classi e la media dei soci per classe;
La formazione svolta;
Gli orari effettuati (ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie)
A questo livello, inoltre, potranno essere affrontate e definite le seguenti materie negoziali:
La classificazione del personale;
Le tipologie di impiego (Mercato del Lavoro);
L’orario di lavoro contrattuale;
Gestione dei diritti sindacali;
La disciplina delle ferie, delle festività, dei permessi e delle trasferte;
La contrattazione per l’accordo integrativo aziendale nazionale di II livello.
B) Livello decentrato - Diritti di informazione e tematiche gestionali
Tenuto conto dell’organigramma della struttura aziendale e dei suoi referenti territoriali, di norma a questo livello si terranno con cadenze annuale incontri preventivi e consuntivi tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali competenti per una informativa sui risultati circa l’andamento delle politiche di sviluppo, commerciali, e le implicazioni occupazionali afferenti le Sedi di competenza.
Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o le problematiche relative a particolari Sedi.
A tale livello inoltre, su richiesta di una delle due parti, potranno essere affrontatele seguenti tematiche:
Prestazione minima lavorativa, distribuzione orario di lavoro, distribuzione ferie, turni e nastri orari;
Verifica e controllo degli orari concordati;
Agibilità e sicurezza delle Sedi ove si svolge l’attività lavorativa e sua programmazione;
Ambiente, salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola unità lavorativa;
Quanto espressamente delegato dal CCNL vigente e/o dall’Accordo Aziendale Nazionale di II livello (“Testo Unico Contrattuale” nazionale”);
Informazione preventiva sulla eventuale chiusura di classi.
Resta inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Dichiarazione Congiunta
Le parti confermano che l’impianto di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e quindi la ricerca di soluzioni concordate, atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti, si impegnano congiuntamente ad incontrarsi al livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2) Funzionamento delle relazioni sindacali e diritti sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obbiettivi dichiarati in premessa, nonché per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal sistema di relazioni sindacali, così come definito al precedente articolo1, viene istituito il Coordinamento Nazionale delle RSA.
Il “Coordinamento” è composto fino a 9 delegati che saranno designati dalle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente “Testo”, i cui nominativi, compresi tra quelli eletti e/o nominati nelle RSA locali, saranno comunicati alla Direzione della WeightWatchers Europa inc., entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Testo Unico Contrattuale”.
Al riguardo in coerenza con quanto sopra richiamato e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle vigenti norme di legge e contrattuali, le parti con il presente “Testo” hanno ulteriormente convenuto sull’opportunità di disciplinare le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti, le modalità dei rimborsi spese di viaggio, le modalità di versamento dei contributi sindacali e le modalità per la comunicazione delle informazioni.
Pertanto a partire dalla data di decorrenza del presente “Testo” le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti, dei rimborsi spese viaggio, dei versamenti dei contributi sindacali risulteranno essere quelle sotto riportate alle lettere a), b), c), d).
a. Per l’espletamento dell’attività sindacale, ivi compresa l’attività sindacale del Coordinamento Nazionale, l’azienda riconosce un monte ore globale di permessi retribuiti pari a 1000 ore annue a favore dei dirigenti delle RSA regolarmente designati dalle OO.SS.. Le richieste di permesso dovranno essere inoltrate dalle OO.SS. competenti per territorio e/o dalle RSA con un preavviso di norma di 24 ore.
b. In occasione degli incontri annuali con la Direzione e/o su convocazione della stessa, l’azienda rimborserà il costo del biglietto ferroviario acquistato e utilizzato dai componenti il “Coordinamento” presenti all’incontro.
c. L’importo della trattenuta per delega del lavoratore viene fissata nella misura percentuale pari all’uno per cento (1%) della retribuzione mensile globale lorda per quattordici mensilità (14).
Tale importo sostituisce quanto stabilito e previsto dall’Accordo Aziendale del 20 ottobre 1999.
d. La Weight Watchers Europa inc., per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, metterà a disposizione l’utilizzo dei fax aziendali e/o delle caselle di posta elettronica aziendale delle RSA che ad oggi risultano essere quelli riportati nella tabella in appresso indicata.
Al fine di agevolare le OO.SS. nell’ambito della comunicazione verso i dipendenti, la Weight Watchers realizzarà e renderà disponibile, non appena possibile, una bacheca sindacale specifica all’interno del sito Intranet aziendale.

Art. 4) Mercato del lavoro - Tipologie d’Impiego
Fermo restando le diverse tipologie di impiego così come disciplinate dal vigente CCNL del “Terziario” le parti, nel riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di mercato del lavoro e tenuto conto della peculiarità della azienda, con la definizione del presente articolo, hanno inteso rispondere alla necessità di governo delle diverse possibili occasioni di impiego, individuando, nella loro gestione, le modalità volte a soddisfare sia le esigenze dell’azienda che dei lavoratori.
Obbiettivo condiviso è quello di stabilizzare e fidelizzare la forza lavoro occupata in Italia nella WeightWatchers Europa inc, valorizzando le potenzialità professionali e consentendo, governandola una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
Al riguardo considerato quanto in materia è già previsto dalla precedente contrattazione e tenuto conto della specificità organizzativa aziendale, fortemente influenzata da fattori stagionali che non rendono possibile la definizione di una prestazione di lavoro predefinita, le parti hanno convenuto che la tipologia di impiego per le figure professionali “Specialista/Animatrice/Assistente” trovi configurazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato Part-Time di tipo “Misto” con volontaria disponibilità di prestazione eccedente l’orario di lavoro stabilito e comunque non oltre il limite delle 1300 ore annue previste dal CCNL con le modalità così come di seguito definite:
a. Prestazione Lavorativa Minima
Il monte ore annuo di prestazione lavorativa minima viene fissato in 268 ore così ripartite:
Ore di Riunione 220
Ore Job 25
Ore Ferie 23
In caso di superamento delle ore di prestazione riferite alla riunione, le ore di ferie e le ore di Job saranno riproporzionate sulle ore effettivamente prestate nel periodo Settembre/Agosto per le ferie e Gennaio/Dicembre per le ore di Job e rispettivamente corrisposte con i cedolini paga dei mesi di settembre e di gennaio.
b. Programmazione della prestazione lavorativa mensile
La programmazione della prestazione lavorativa mensile sarà definita entro il giorno 15 del mese antecedente il mese successivo
[…]
Dichiarazione Congiunta
Le parti confermano che ai fini del calcolo del numero dell’organico aziendale, la tipologia d’impiego “Part-Time di Tipo Misto” viene computata come unità intera.
Le parti con la definizione dell’articolo 4) dichiarano inoltre che le norme contrattuali dallo stesso previste devono intendersi alternative e sostitutive all’utilizzo ed alla instaurazione della modalità di impiego di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 276/2003.

Art. 14) Clausola di rinvio
Per quanto non specificatamente regolamentato dal presente accordo, si rinvia alle norme del CCNL per i dipendenti da Aziende Commerciali, del Terziario e dei Servizi nella sua articolazione e sfera di applicazione presente e futura.
Si rinvia altresì alle norme di legge, vigenti e/o emanate, in materia di lavoro.

Allegato 1 Doveri del personale e norme disciplinari
Tenuto conto che in tema di occupazione del personale dipendente l’indirizzo della Azienda è quello di privilegiare assunzioni proposte ed accettate da soci Weight Watchers;
Considerato che tale indirizzo è praticato fin dalla nascita della Azienda ed è tuttora operativo;
Preso atto che gli eventuali soci che accettano la proposta sottoscrivono all’atto dell’assunzione uno specifico regolamento aziendale quale impegno al mantenimento del “Peso Forma”;
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto sull’opportunità di riportare in allegato al presente accordo i contenuti di detto regolamento da valere per i soli dipendenti ex soci e che svolgono le mansioni del profilo professionale “Specialista e Promotrice del Metodo e del Programma Weight Watchers.
Pertanto, in aggiunta ed a integrazione di quanto previsto al medesimo Titolo (Doveri del Personale e norme Disciplinari) dal vigente CCNL viene riportato quanto segue:
Peso Forma
Il mantenimento del peso forma personale, definito secondo gli standard Weight Watchers all’atto dell’assunzione, costituisce elemento essenziale e inderogabile per lo svolgimento dell’attività di Animatrice, Assistente e “Specialista”.
È concessa una tolleranza in più, rispetto al peso forma di riferimento, di due chilogrammi, aumentabili a quattro chilogrammi a fronte di certificato medico attestante l’impossibilità di mantenimento del peso di riferimento per ragioni oggettive e di carattere sanitario.
Ogni due mesi, il lavoratore dovrà inviare alla Direzione Aziendale, mediante autocertificazione di responsabilità il suo peso personale, con eventuale indicazione di scostamento in più rispetto al peso forma di riferimento.
La Direzione Aziendale, si riserva, tuttavia, di effettuare in qualsiasi momento, per il tramite dell’Ispettrice, la verifica delle condizioni di peso dei lavoratori.
Il superamento del requisito del perso forma, come sopra definito, per un ulteriore bimestre consecutivo, potrà comportare la collocazione del lavoratore interessato in aspettativa non retribuita, secondo la definizione prevista dal vigente CCNL, per un periodo di due mesi nell’arco dell’anno solare (gennaio - dicembre).

Dichiarazione congiunta
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso delle modalità di cui all’articolo 2), concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello di relazioni sindacali che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.