Tipologia: CIA
Data firma: 7 luglio 2006
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Ikea Italia Retail e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori:
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
I. Validità e sfera di applicazione 1. Ambito d’applicazione 2. Decorrenza e durata II. Il sistema relazioni sindacali 3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali 4. Livello di Unità Organizzativa - RSA/RSU-OO.SS. Territoriali III. Organizzazione del lavoro IV. Part time 5. Durata minima della prestazione Part Time 6. Incrementi Transitori di Orario 7. Clausole flessibili ed elastiche V. Stabilizzazione rapporti di lavoro VI. Livelli di inquadramento professionale 8. Addetto vendite cucine, mobili ufficio, consulente d’arredo 9. Coordinatrice casse - la cassiera 10. Specialista angolo occasioni 11. Specialista back-office del Servizio Clienti VII. Lavoro domenicale e Festivo VIII. Formazione 12. Formazione continua For.Te. 13. Aggiornamento continuo “on the job” IX. Uso telecamere X. Appalti XI. Diritti sindacali 14. Rappresentante per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.) 15. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 15.1 Numero di rappresentanti 15.2 Permessi retribuiti |
15.3 Altre disposizioni 16. Componenti RSA-RSU 17. Permessi per l’espletamento del mandato RSA/RSU 18. Superamento monte ore annuo permessi sindacali retribuiti 19. Utilizzo permessi sindacali 20. Coordinamento Nazionale Aziendale 21. Locale per RSA - RSU XII. Premio di partecipazione 22. Obiettivi 23. Entità PdP 24. Incentivazione Customer Satisfaction (I.C.S.) 25. Erogazione PdP 26. Correttivi equitativi 27. Comunicazione - Coinvolgimento XIII. Premio aziendale XIV. Ampliamento o ricollocazione delle unità organizzative XV. Nuove unità organizzative XVI. Trattamenti specifici 28. Malattia 29. Libretto sanitario 30. Anticipi T.F.R. 31. Infortunio 32. Malattia del bambino 33. Nascita di un figlio 34. Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi XVII. Tutela dignità di donne e uomini Allegati |
Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, Milano, 7 Luglio 2006
Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale stipulato tra Ikea Italia Retail srl (di seguito Ikea) […], e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, […] Filcams/Cgil, […] Fisascat/Cisl, […] Uiltucs/Uil, con la presenza dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate e dalle RSA/RSU delle U.O. Ikea (di seguito le “OO.SS.”); a seguito della presentazione, in data 23.12.04 da parte delle OO.SS. ad Ikea, della piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, che è stata oggetto di approfondito e costruttivo
confronto tra le Parti, ed anche in considerazione
• dell’attuale stato di sviluppo di Ikea Italia, che in questi primi 17 anni di presenza sul territorio, ha consolidato la propria leadership nel mercato Italiano con 11 negozi presenti in 8 Regioni, in cui operano oltre 5.000 dipendenti, coniugando le esigenze di massimizzazione dell’utilizzo di risorse-mezzi imposte dal sistema competitivo, sia con l’evolversi delle esigenze della clientela, tanto attenta alla qualità del prodotto quanto al complessivo servizio che le viene offerto, sia con le esigenze dei lavoratori/trici, con particolare riguardo a quelle dei part-time, di coniugare il tempo-lavoro ed il tempo-vita dei medesimi;
• dello scenario di espansione di Ikea Italia, che, basato anche sui livelli di autofinanziamento realizzati di anno in anno, nel medio termine riguarderà sia l’ampliamento di alcuni negozi esistenti, sia l’apertura di nuovi punti vendita in 3 Regioni, contribuendo significativamente allo sviluppo dell’occupazione, in particolare nel Centro-Sud; scenario connotato anche da una aumentata pressione sui prezzi che esige un costante miglioramento della “produttività”, anche per controbilanciare possibili accentuazioni della pressione sui “margini”;
hanno concordato la realizzazione del presente “testo unico”, in cui far confluire le intese raggiunte per la generalità dei lavoratori/trici Ikea, sul piano dei diritti, degli orari di lavoro, dello sviluppo della professionalità anche attraverso la formazione, della stabilità dell’occupazione, del salario; intese che realizzano un corretto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e dell’azienda, rafforzano un clima sereno e costruttivo, nel rispetto delle distinte prerogative, e valorizzano il ruolo propositivo delle RSU/RSA nel confronto a livello dei singoli Negozi.
I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d’applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica in tutti i Negozi/Unità Organizzative Ikea (di seguito U.O.) del territorio nazionale ed al Service Office, per i rapporti di lavoro cui è applicato il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e sostituisce ed assorbe, pertanto ad ogni effetto, tutti i precedenti Contratti Integrativi Aziendali come pure le norme degli Accordi Sindacali riferentesi alle medesime materie e istituti (identificati dal titolo dei capitoli) disciplinate dal presente contratto; sono fatte salve eventuali eccezioni indicate nel presente contratto e le condizioni di miglior favore previste da vigenti Accordi Sindacali applicati nelle U.O., che si applicheranno in sostituzione delle norme definite per le corrispondenti materie e istituti dal presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e di CCNL applicato.
II. Il sistema relazioni sindacali
Fermo restante quanto previsto in materia dal CCNL applicato, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli - aziendale e di U.O. - e che le materie di competenza di ciascun livello siano quelle indicate dai successivi artt. “Livello aziendale- OO.SS. Nazionali” e “ Livelli di Unità Organizzativa-RSA/RSU-OO.SS. Territoriali”, tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori):
• per informazione deve intendersi la trasmissione di dati inerenti l'azienda, da parte del datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di prendere conoscenza di ogni questione trattata e di esaminarla; deve avvenire secondo modalità che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato della stessa e di preparare, se del caso, la consultazione;
• per consultazione si intende lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rap-presentanti dei lavoratori e il datore di lavoro; deve assicurare che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati; deve avvenire in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e d’ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere; e, infine, di consentire di ricercare un’eventuale accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro.
Le Parti sviluppano il Sistema di Relazioni Sindacali articolato sui 2 distinti livelli aziendale e di U.O. senza sovrapposizioni e nell’ottica di rapporti sempre maggiormente costruttivi.
3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali
Informazione preventiva su:
• investimenti per nuovi insediamenti, acquisizioni ed eventuali diversificazioni di mercato;
• investimenti per innovazioni tecnologiche;
• obiettivi di natura economica;
• progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale nel suo complesso o nuovi insediamenti territoriali; informazioni anche orientate al raggiungimento d’eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
Informazione a consuntivo su:
• fatturato;
• risultati gestionali e di bilancio in relazione ai trend ipotizzati;
• risultati delle iniziative formative;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle OO.SS. Nazionali per l’intera Azienda con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento del lavoro straordinario e supplementare.
Contrattazione:
• premio di partecipazione (struttura, obiettivi, parametri, remunerazione);
• tutte le materie trattate nel contratto integrativo;
• tutto quanto attenga alla voce salario.
4. Livello di Unità Organizzativa - RSA/RSU-OO.SS. Territoriali
Informazione preventiva:
• investimenti;
• livelli occupazionali previsti;
• impiego delle tipologie di contratti d’assunzione contemplate nel titolo I della Sezione Quarta del vigente CCNL applicato. A tale riguardo l’Azienda ribadisce la volontà di perseguire la stabilità dell’occupazione, privilegiando, compatibilmente con le esigenze aziendali, rapporti di impiego diretti;
• andamento relativo a produttività e redditività;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto dell’Unità Organizzativa o un nuovo insediamento territoriale; informazioni anche orientate al raggiungimento d’eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
Informazione preventiva e confronto su:
• obiettivi economici di U.O. così come indicato alla voce “Premio di Partecipazione”;
• formazione;
• tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• organizzazione del lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti.
Informazione a consuntivo su:
• fatturato di U.O.;
• risultati utili al calcolo per l’erogazione del Premio di Partecipazione;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle RSA/RSU per l’U.O. di competenza e con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento del lavoro straordinario e supplementare, compreso quello dei tempi determinati, della singola U.O. secondo quanto indicato nella tabella All. 2.
Contrattazione su:
• obiettivi e relativi pesi % per il Premio di Partecipazione limitatamente alla parte demandata all’U.O. dalla trattativa aziendale.
III. Organizzazione del lavoro
L’esperienza organizzativa maturata nelle U.O. ha determinato, in considerazione delle modalità di erogazione del servizio vendita alla clientela e delle condizioni del mercato di riferimento, l’esigenza di orientare ai Processi l’organizzazione del lavoro, anche attraverso una sempre più diffusa acquisizione di “competenze di processo”.
In quest’ottica, lo sviluppo dell’efficacia organizzativa è favorito dall’ampliamento dell’insieme delle competenze individuali dei lavoratori, che si realizza nel rispetto delle norme di prevenzione e tutela della salute dei Lavoratori - Idoneità, attraverso lo svolgimento, da parte dei lavoratori stessi, oltre che della mansione “prevalente” (quella assegnata prioritariamente ed effettivamente svolta in maniera continuativa e preponderante) anche di altre mansioni di pari livello d’inquadramento (promiscuità di mansioni).
L’arricchimento delle competenze individuali così realizzato, unitamente con la partecipazione ad iniziative formative, permette ai Lavoratori d’operare su ruoli organizzativi diversificati acquisendo maggiore esperienza utile a massimizzare le loro chances di sviluppo professionale e di successo nell’attuale mercato del lavoro.
1 proficuo utilizzo in ciascuna U.O., sia del meccanismo di “mansioni promiscue”, sia dell’intercambi abilità, sarà oggetto di confronto finalizzato alla realizzazione di intese tra Direzione di Negozio e le RSA/RSU, nelle U.O. ove non si sia già proceduto in tal senso.
Le Parti si danno espressamente atto che l’applicazione, esclusivamente per mansioni/posizioni di lavoro di pari inquadramento contrattuale, dei meccanismi organizzativi di Intercambiabilità e Mansioni Promiscue, non determina variazione del livello d’inquadramento contrattuale previsto. Resta inteso che in tutti i casi in cui fossero interessate mansioni/posizioni di lavoro di differente inquadramento contrattuale verrà riconosciuto quanto previsto dal CCNL e dalla L. 300 - Statuto dei Lavoratori.
X. Appalti
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL applicato (Sezione Prima, Titolo I, art. 3 - Capo XX, art. 211) l’Azienda, relativamente agli appalti di servizi delle U.O. che saranno affidati a Società terze, si impegna a:
• richiedere, alle Società cui vengono assegnati questi appalti, la dichiarazione formale (inserita nei relativi contratti/capitolati d’appalto) l’applicazione del regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e dei Soci delle Cooperative impegnati nelle attività appaltate da Ikea, nonché di rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• fornire, alle RSA/RSU interessate, fotocopia dello stralcio di questi contratti/capitolati d’appalto, in cui è indicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che l’appaltatore applica ai lavoratori impegnati in Ikea e l’impegno a rispettare le norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• consentire al personale delle Aziende appaltatrici, che stipulano un’apposita convenzione, di usufruire, durante il servizio in Ikea, sia di prezzi di favore per i pasti consumati presso il Ristorante o la Mensa, sia degli erogatori di bevande e cibi posizionati nelle aree in cui tale personale ha accesso;
• avviare confronti, con le RSA/RSU di ogni singola U.O., su richiesta di quest’ultime, per negoziare le condizioni in base alle quali il personale delle Aziende appaltatrici possa utilizzare, in maniera non esclusiva, un locale, se disponibile, per oggettive esigenze di cambio degli abiti con quelli da lavoro.
XI. Diritti sindacali
Per le condizioni di miglior favore, rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL applicato, contenute nel presente Capitolo e riconosciute limitatamente alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, le Parti hanno convenuto che saranno assorbite sino a concorrenza di eventuali futuri trattamenti previsti da nuove norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL applicato e/o a queste armonizzate.
14. Rappresentante per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.)
Le Parti convengono che, al fine di facilitare la partecipazione alle attività del C.A.E. da parte del Componente italiano designato, nell’ambito delle RSA/RSU in carica, dalle OO.SS. Nazionali con le modalità definite nell’ambito del C.A.E., viene istituito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti, distinto rispetto al monte ore della RSU/RSA di appartenenza, pari al doppio delle ore di effettiva durata delle riunioni ufficiali indette, in ciascun anno di calendario (Gennaio-Dicembre), dal C.A.E.
La/e persona/e designata/e usufruisce/scono dei suddetti permessi retribuiti nell’ambito del proprio orario di lavoro, da richiedersi secondo la prassi per i normali permessi sindacali e con segnalazione scritta all’Ufificio Amministrazione Personale del Service Office, per i tempi d’effettiva partecipazione alle riunioni ufficialmente indette dal CAE e per la realizzazione delle attività informative collegate.
Qualora il/i Componente/i italiano/i del CAE fosse/ro impossibilitato/i a svolgere le attività proprie dell’incarico, le ore di permesso potranno essere usufruite dal/i sostituto/i designato/i dalle stesse OO.SS. Nazionali.
Al superamento dei 5.000 dipendenti sarà nominato un secondo rappresentante per l’Italia, cui sarà attribuito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti pari a quanto indicato nel primo comma di questo articolo.
Le ore di permesso non fruite nell’anno decadono a tutti gli effetti.
I Componenti italiani del C.A.E. ed i loro sostituti permangono in carica nel periodo previsto dalle norme stabilite nell’ambito del C.A.E. (prossima scadenza settembre 2009), e comunque non oltre il termine dell’incarico di RSA/RSU.
Restano confermate tutte le disposizioni in materia previste dal D.Leg. 2 aprile 2002, n. 74 di attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/95/CE.
15. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Di seguito viene integralmente riportato il testo dell’Accordo Aziendale del 12.2.99, di cui le Parti, integrandolo nel presente contratto, confermano la validità di ogni clausola.
Premesso:
• che si ritiene utile definire, nell’ambito Aziendale, le modalità di applicazione e definizione del DLgs. 19 settembre 1994 n° 626, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 sul Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza;
• quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e considerate le disposizioni dell’Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18/11/1996;
• quanto indicato del verbale di riunione sottoscritto il 23 febbraio 1998 dalla Commissione Tecnica Bilaterale istituita a livello nazionale;
• che le Parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza e dalla corretta applicazione delle relative previsioni di legge al fine di realizzare ambienti e organizzazioni di lavoro in cui abbiano sempre più a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall’altro.
Tutto ciò premesso le Parti, convengono di stipulare il seguente accordo, di cui le premesse sono parte integrante:
Azienda e Organizzazioni Sindacali si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all’interno dell’Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in avanti, per comodità di esposizione, RLS), secondo le disposizioni e le definizioni degli artt. 2, 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e dell’Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18 novembre 1996.
15.1 Numero di rappresentanti
In ogni Unità Produttiva (Negozi, per Carugate Negozio e Service Office) potrà venire eletto un numero massimo di 3 rappresentanti ovvero, secondo le previsioni dell’art. 1, prima parte, dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996, che verranno individuati, salvo casi eccezionali, tra i componenti di RSU o RSA. Le Parti si incontreranno per gestire localmente i casi eccezionali al fine comunque di garantire l’applicazione del decreto legislativo 626/94.
15.2 Permessi retribuiti
Ogni RLS, individuato secondo i criteri sopra esposti, avrà a disposizione, per l’espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione dell’incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore; tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l’utilizzo dei permessi sindacali. Restano confermate tutte le previsioni dell’art. 4 bis dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996. Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.
15.3 Altre disposizioni
Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto previsto negli specifici punti dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996.
Per quanto riguarda la formazione, si conferma quanto previsto dal DL 07/01/1997.
20. Coordinamento Nazionale Aziendale
Viene costituito a livello d’Azienda il CNA, struttura di rappresentanza delle RSA/RSU per il coordinamento delle attività sindacali.
I componenti della struttura di rappresentanza, designati da ciascuna OO.SS. nazionale, stipulante il presente contratto, nell’ambito dei RSA/RSU in carica, possono usufruire, per partecipare alle riunioni “di coordinamento” indette dalle OO.SS. Nazionali, di permessi sindacali retribuiti (distinti da quelli indicati all’art. “Permessi per l’espletamento del mandato di RSA/RSU”) pari a: 50 ore annue x numero di Negozi esistenti al 31 Gennaio per ciascuna delle 3 OO.SS.; le ore di permesso retribuito non utilizzate nell’anno di competenza decadono ad ogni effetto.
A questi permessi sindacali retribuiti vanno imputati tutti i tempi che ogni singolo componente del CNA durante il proprio orario di lavoro (la coincidenza d’attività sindacale con giornate in cui non è prevista prestazione lavorativa non consente lo spostamento, in quel giorno, di prestazione lavorativa), utilizza a fronte di richiesta scritta inoltrata dalla OO.SS. nazionale, che lo ha designato, alla Direzione Aziendale.
Inoltre ad 1 rappresentante sindacale in carica di ogni U.O. per ciascuna OO.SS., stipulante il presente contratto,(il cui nominativo individuato tra i componenti del CNA sia stato notificato all’inizio di ciascun anno, alla Direzione Aziendale, dalla competente OO.SS. Nazionale) sono riconosciuti, in aggiunta ai permessi sindacali previsti negli articoli precedenti, permessi sindacali retribuiti per i tempi utilizzati (ore di effettiva partecipazione), durante il proprio orario di lavoro (la coincidenza d’attività sindacale con giornate in cui non è prevista prestazione lavorativa non consente lo spostamento, in quel giorno, di prestazione lavorativa), negli incontri con la Direzione a livello Aziendale:
• nelle sessioni d’informazione preventiva e consuntiva previste all’art “Livello aziendale- OO.SS. Nazionali” del presente contratto;
• per il rinnovo del CIA
Per l’utilizzo dei permessi retribuiti previsti dal presente articolo, a fronte di richiesta scritta inoltrata dalla competente OO.SS. nazionale alla Direzione Aziendale, gli interessati seguono la prassi in vigore per gli altri permessi sindacali, avendo cura d’indicare sul relativo modulo la dicitura “Permesso Coordinamento Sindacale” al fine di garantirne la corretta attribuzione.
21. Locale per RSA - RSU
Per l’espletamento del mandato di RSA/RSU l’Azienda metterà a disposizione, secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, un locale cui potrà accedere esclusivamente personale Ikea, durante il normale orario di lavoro, munito di regolare permesso ad assentarsi dal posto di lavoro (se in servizio) o del badge visitatore (oltre il proprio orario di lavoro); l’accesso da parte di Dirigenti Sindacali esterni, preventivamente comunicato alla Direzione, avviene secondo la prassi in uso per i Visitatori. Nel locale è disponibile, per l’impiego ai soli fini dell’esercizio delle funzioni sindacali: telefono collegato alla linea esterna urbana, computer per il servizio di posta elettronica e rete intranet, stampante, armadio con chiavi affidate alle RSA/RSU. Per l’accesso al locale deve essere ritirata (ed al termine riconsegnata) la relativa chiave, custodita presso la reception, secondo le procedure dell’U.O.
XV. Nuove unità organizzative
A livello di U.O. saranno avviate tra Ikea e le OO.SS., stipulanti il presente contratto, a livello territoriale relazioni sindacali nelle modalità previste dal CCNL, finalizzate:
• alla verifica dei livelli occupazionali, delle tipologie di assunzione e degli orari contrattuali;
• al raggiungimento di intese circa le condizioni normative applicabili ai rapporti di lavoro per l’U.O.;
• a concordare, tenendo conto delle specificità locali, le modalità ed i tempi per l’equiparazione graduale, da avviare trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall’apertura (ferma restando l’applicazione di quanto previsto in tema di Premio di Partecipazione, Premio Aziendale e Domeniche natalizie), del trattamento dei Lavoratori/trici interessati/e a quello dei Lavoratori/trici delle U.O. già a regime.
XVI. Trattamenti specifici
34. Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi
A seguito dell’aspettativa facoltativa e dei periodi di congedo di cui agli art. 4-5-6 della L. 53 dell’8 marzo 2000, il lavoratore/la lavoratrice sarà ricollocato/a nel posto di lavoro che ricopriva al momento della richiesta dell’astensione o del congedo, o comunque a svolgere mansioni equivalenti. Laddove siano intervenuti cambiamenti tecnologici e/o legati all’organizzazione del lavoro, si conviene che Ikea attiva un percorso formativo, anche in riferimento all’art. 9, per il reinserimento nella posizione per le lavoratrici/lavoratori che rientrano in azienda. Il programma di formazione si articolerà in un lasso di tempo di tre mesi e le linee guida saranno definite dalle Parti a livello nazionale.
XVII. Tutela dignità di donne e uomini
Al fine di tutelare la dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori, Ikea si adopera per favorire in mantenimento di un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità, della libertà e dell’inviolabilità della persona, improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e nel quale trovi pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di eguale trattamento tra le persone.
Ikea fa quindi propri, in particolare, i principi ispiratori delle Direttive 2002/73/CE del 23 settembre 2002, 2000/78/CE del 27 novembre 2000, 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 1976/207/CEE del 9 febbraio 1976, attuate nell’ordinamento italiano dai decreti legislativi 30 maggio 2005, n. 145, 9 luglio 2003, n. 216 e 9 luglio 2003, n. 215.
Ikea si uniforma inoltre alle indicazioni ed alle linee - guida della Raccomandazione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
A tal fine, Ikea ribadisce che le molestie (ovvero “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”) e le molestie sessuali (ovvero “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”) rappresentano comportamenti discriminatori e quindi vietati.
Nell’ipotesi in cui si verifichino simili episodi, le persone coinvolte procederanno secondo quanto previsto in materia dal CCNL.