Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 aprile 2018, n. 8564 - Formazione obbligatoria degli apprendisti
Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 06/04/2018
Ritenuto che
con sentenza numero 476/2012 la Corte d'appello di Firenze accoglieva parzialmente l'appello dell'Inps avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso di Romeo Puri Impianti affermando che nulla fosse dovuto all'Inps a seguito della decadenza dalle agevolazioni contributive relative agli apprendisti contestata con verbale ispettivo, col quale era stato accertato che tre apprendisti dipendenti dalla Puri non avessero partecipato alla formazione esterna;
a fondamento della sentenza la Corte d'appello affermava che l'art. 53 del decreto legislativo 276/2003 - sulla cui scorta il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, avendo accertato che la mancata partecipazione ai corsi di formazione professionale fosse dipesa da esclusiva scelta degli apprendisti, i quali, con atto scritto, avevano dichiarato al proprio datore di lavoro di non volervi partecipare - si riferisse alla cosiddetta formazione interna; mentre nel caso di mancata partecipazione del lavoratore alle iniziative formative esterne, poste in essere dagli enti preposti, la decadenza dalle agevolazioni contributive fosse comminata oggettivamente in base alla previsione dell'art. 16, comma 2 della legge 196 del 1997 la quale recita "ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna l'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'azienda da parte dell'amministrazione pubblica competente; e che in tale diversa ipotesi non rilevasse l'atteggiamento soggettivo del datore di lavoro perché la formazione deve essere sempre impartita ed il datore di lavoro risponde in ogni caso, essendo tenuto a pretendere l'esatto adempimento della prestazione da parte dei suoi sottoposti; e nella specie non risultava neppure che, a fronte del rifiuto degli apprendisti di partecipare alla formazione esterna, egli avesse applicato tutti i poteri inerenti alla sua sovraordinazione gerarchica, prima fra tutti il potere sanzionatorio;
che inoltre secondo la Corte d'appello, essendo l'apprendistato considerato dalla legge come un unico periodo omogeneo, era logico sostenere che la decadenza dalle agevolazioni contributive dovesse colpire tutto il periodo del contratto e non solo l'annualità in cui si fosse verificata l'omissione;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta Romeo Puri Impianti con tre motivi di censura, mentre l'Inps ha resistito con controricorso;
Considerato che
col primo motivo viene dedotta la violazione falsa applicazione dell'articolo 16 della legge 196 del 1997 in relazione alla affermata decadenza dal diritto alle agevolazioni contributive in seguito alla mancata partecipazione alla formazione cosiddetta esterna, anche quando la mancata partecipazione non sia riconducibile alla volontà datoriale bensì a quella del lavoratore, come nel caso di specie;
col secondo motivo il ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 della legge 196/1997 In relazione al periodo oggetto di recupero contributivo, posto che l'articolo 16 prevede che le agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato non si applichino nel caso di mancata partecipazione alle iniziative di formazione esterna proposte formalmente all'azienda da parte dell'amministrazione competente; e considerato che la norma prevede che quella formazione ammonti ad almeno 120 ore annuali, ne consegue che il recupero contributivo debba riguardare il solo anno in cui l'omissione si è verificata;
con il terzo motivo viene denunciata l'omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all'omessa motivazione circa la dimostrata partecipazione degli apprendisti ad iniziative formative prima dell'accertamento ispettivo; in quanto il giudice di secondo grado non aveva spiegato perché la dimostrata partecipazione degli apprendisti ad iniziative formative precedenti rispetto all'accertamento ispettivo sarebbe stata ininfluente;
i motivi di ricorso possono esaminarsi unitariamente attenendo alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di partecipazione degli apprendisti ai corsi di formazione esterna ed all'ambito della valutazione giudiziale; essi devono ritenersi fondati nei limiti dei seguenti rilievi, i quali muovono anzitutto dal fatto che non sia contestato che nel caso di specie si versi in un'ipotesi di apprendistato regolato non dal d.lgs. 276/2003 bensì dall'art.16 della legge 196/1997, il quale prevede : "1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per io svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate";
la logica rigorosamente oggettiva ed unitaria dell'inottemperanza dell'obbligo formativo c.d. esterno, previsto dalla norma citata, ed assunta dalla Corte di merito a fondamento della interpretazione della normativa sulla decadenza del diritto alle agevolazioni contributive, non appare coerente con l'impianto normativo, la ratio e la coerenza argomentativa interna, potendo portare ad assurde conseguenze come nel caso in cui si desse rilievo ad una mancata minima frequenza - non preclusiva del raggiungimento dell'obiettivo formativo che costituisce l'elemento essenziale che vale a caratterizzare il contratto di apprendistato - per derivarne la decadenza dalle agevolazioni per l'intero rapporto; che per la stessa legge 196/1997 può arrivare a durare fino a quattro anni e fino a sei anni in caso di lavoratore portatore di handicap;
in tal senso muove anche il fatto che la norma non contempli espressamente la decadenza dalle agevolazioni contributive accordate per l'intera durata del contratto di apprendistato, né preveda la sanzione della conversione del rapporto di apprendistato in lavoro subordinato ordinario, a fronte di una qualsiasi inosservanza dell'obbligo formativo;
che allo scopo occorre quindi fare riferimento alle regole di carattere generale applicate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sentenza n. 3344/2015 e n. 1324/2015) ai fini della conversione del contratto di apprendistato o di formazione lavoro; onde la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall'art.l6 cit. può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui , sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell'inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza;
la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale si atterrà al principio sopra formulato; e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30.1.2018.