Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 aprile 2018, n. 8773 - Accertamento della natura professionale della ipoacusia bilaterale
Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 10/04/2018
Rilevato che
che con la sentenza n. 317 del 2012, la Corte d'appello dell"Aquila ha accolto l'appello dell'I.N.A.I.L. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano, che aveva accertato il diritto di Paolo Cupido al pagamento di un indennizzo da tecno ipoacusia rapportata al 7% di inabilità, rigettando la domanda in ragione degli esiti della prova per testi acquisita in primo grado e delle conclusioni della c.t.u. che, a dire della Corte, non avevano provato l'origine professionale della malattia;
che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione Paolo Cupido con due articolati motivi, illustrati da memoria : 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod.proc.civ.) da ravvisarsi nel fatto che la Corte d'Appello, violando il principio della sufficienza della probabilità nella natura professionale della malattia non tabellata, aveva trascurato che la c.t.u. pur non pronunciandosi definitivamente aveva, in assenza di fattori extra professionali, reso diagnosi certa di ipoacusia bilaterale solo a partire dal 1996 e rilevato che, in assenza di riscontri documentali e dell'impossibilità di ispezionare i luoghi essendo cessata l'attività, doveva ricordarsi che - secondo quanto riferito dai testimoni escussi - nel reparto "mescole" ove il Cupido era stato impiegato non vi era un impianto di areazione e si preparavano le miscele di resina poliuretaniche e pigmenti in solventi organici tra cui i maggiormente utilizzati erano il DMF (dimetilforammide), il MEK (metiletilchetone) ed il toluolo che dai dati di letteratura svolgevano un'azione neuro tossica; 2) violazione e o falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ. derivante dal fatto che anche a prescindere dalle deduzioni appena esposte in ordine al rilievo delle emergenze di causa, la Corte d'Appello avrebbe dovuto - in presenza di univoci riscontri probatori o anche solo di piste probatorie- ricercare la verità materiale trattandosi di verifica della eziopatogenesi professionale di malattia non tabellata; che resiste con controricorso ITNAIL;
Considerato
che i motivi sono connessi strettamente avendo per oggetto l'accertamento della natura professionale della ipoacusia bilaterale contratta dal ricorrente, per cui vanno trattati congiuntamente;
che questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434 del 1994; 5352 del 2002; 11128 del 2004; 15080/2009; 3227 del 2011; 17438 del 2012);
che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di tali principi, giacché si è limitata a generiche affermazioni non correlate all'intero quadro istruttorio ed ha omesso di valutare la sussistenza del requisito di elevata probabilità che secondo legge deve integrare il nesso causale attraverso la considerazione dei diversi elementi, compatibili con la sussistenza della origine lavorativa della ipoacusia, specificamente indicati dalla relazione di c.t.u. e riferiti dai testimoni escussi ( rumorosità del reparto "mescole" ove il C. lavorava, assenza di valide protezioni almeno sino al 1999, utilizzo di miscele di resina poliuretaniche e pigmenti in solventi organici tra cui i maggiormente utilizzati erano il DMF (dimetilforammide), il MEK (metiletilchetone) ed il toluolo ritenuti dalla letteratura scientifica idonei a determinare un' azione neuro tossica);
che sono quindi ravvisabili sia il denunciato vizio di violazione di legge, relativo alle regole che presidiano gli oneri di prova gravanti sulle parti in ipotesi di malattia non tabellata, che quello che riguarda la motivazione, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila che, in diversa composizione, effettuerà nuovo giudizio in applicazione del suesposto principio e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017.