Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CIA
Data firma: 2 aprile 2007
Validità: 01.07.2007 - 31.12.2009
Parti: Gruppo Adecco e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Servizi, Adecco
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Bacheca sindacale elettronica
Art. 5 Sicurezza
Art. 6 Strumenti aziendali e loro uso
Art. 7 Contratto a termine: sostituzione di lavoratrice assente per maternità
Art. 8 Rilevazione informatizzata delle presenze
Art. 9 Esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario dal Premio Variabile
Art. 10 Indennità di reperibilità e disponibilità
Art. 11 Condizioni per derogazione dell’indennità di reperibilità e disponibilità
Art. 12 Ferie: calendario e autorizzazione
Art. 13 Permessi e congedi retribuiti
Art. 14 Part-time post maternità
  Art. 15 Inquadramento del Direttore di Filiale
Norma Transitoria
Retribuzione variabile -bonus- norme generali
Art. 16 Periodo di carenza per i neo-assunti
Art. 17 Malattia e infortunio
Art. 18 Congedo di maternità e di paternità - congedo parentale
Art. 19 Rapporto di lavoro part-time
Art. 20 Aspettativa non retribuita, richiamo alle armi, volontariato internazionale
Art. 21 Natura della retribuzione variabile - bonus
Art. 22 Consegna prospetti paga e modelli CUD
Art. 23 Consegna del prospetto paga al personale assente e cessato
Art. 24 Buoni pasto
Art. 25 Sostegno alla maternità e paternità
Art. 26 Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo rinnovo CIA Gruppo Adecco

Addì 02 aprile 2007 in Roma Via Claterna n° 2, tra Adecco Italia spa, Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi spa, Adecco Professional Solutions srl, Adecco Formazione srl […], e Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale […], assistiti dalle Rappresentanze territoriali nonché dai RSA aziendali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente CCNL Terziario distribuzione e servizi e dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, si è stipulata la presente ipotesi di accordo, avente per oggetto il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale del 27 giugno 2003 scaduto il 31 dicembre 2006, nonché dell’accordo siglato il 01 febbraio 2006 e avente per oggetto la rivisitazione dell’art. 3 (relazioni sindacali) del menzionato contratto integrativo. La presente ipotesi si limita al rinnovo della normativa, rinviando ad altro accordo la disciplina specifica della retribuzione variabile (bonus):

Art. 1 Sfera di applicazione
La presente ipotesi di accordo disciplina il rapporto di lavoro tra le società firmatarie ed il relativo personale dipendente in servizio sul territorio italiano funzionale alle attività produttive del Gruppo Adecco. Alcune norme che la compongono sono necessariamente disciplinate in modo differente e specifico in virtù della società alla quale si rivolgono, nel rispetto delle diverse peculiarità che le contraddistinguono.

Art. 2 Diritti di informazione
Le parti, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Società stipulanti e le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto della peculiarità aziendale, delle politiche e strategie decise in ambito internazionale dal gruppo Adecco, considerato che la forte dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull’organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali, nello spirito del vigente CCNL, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti.
A livello nazionale entro il mese di luglio di ogni anno, le parti si incontreranno per discutere delle informazioni di carattere generale riguardanti: andamento economico delle aziende firmatarie; pari opportunità;
dinamiche di sviluppo dell’occupazione, con particolare riferimento al numero dei contratti a termine, dei contratti di inserimento, apprendistato, part-time e di tirocinio formativo;
A livello di singole direzioni operative sul territorio la società fornirà, con cadenza semestrale, informazioni riguardanti l’andamento dei risultati del salario variabile, nonché in via preventiva le tematiche riconducibili all’organizzazione del lavoro.
Le parti convengono sulla possibilità di costituire una commissione paritetica nazionale per lo studio e la gestione del premio variabile e la gestione del CIA.
Le parti convengono, altresì, che qualora venissero trattati argomenti e questioni che possono avere interesse per la concorrenza, le stesse saranno soggette a riservatezza.

Art. 3 Relazioni sindacali
Allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, la società ai sensi di quanto stabilito dal CCNL terziario, conferma a Filcams-Cgil Nazionale, Fisascat-Cisl Nazionale, Uiltucs-Uil Nazionale, il diritto alla nomina di RSA - così come previsto dalla legge 300/70 - nell’ambito dei raggruppamenti di regioni […]
Relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee sindacali, l’azienda concorda sulla possibilità che le stesse siano tenute fuori dall’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui al CCNL terziario. Ai fini retributivi, le presenze dei lavoratori all’assemblea fuori orario di lavoro saranno rilevate dalle RSA presenti o, in mancanza di queste, dalle OO.SS. e comunicate alla Direzione del Personale della società a mezzo fax entro e non oltre 24 ore lavorative.
[…]
La società dichiara la disponibilità - compatibilmente con le esigenze aziendali - alla messa a disposizione di locali aziendali per lo svolgimento delle assemblee fuori dall’orario di lavoro.
Per quanto riguarda i permessi non retribuiti resta salvo quanto previsto dal CCNL terziario.
Resta inteso che la suddetta disciplina integra ove applicabile le disposizioni previste dagli artt. 19, 20 e 23 Legge 300/70, superando così l’obbligo e le facoltà previste dalla legge 300/70 con riferimento agli istituti contrattuali previsti dal presente articolo.

Art. 4 Bacheca sindacale elettronica
Si conferma la bacheca elettronica messa a disposizione sulla intranet aziendale dalla società quale unico strumento aziendale per consentire il flusso di comunicazioni e informazioni tra OO.SS., RSA e le Filiali
L’inserimento o la modifica delle comunicazioni e del contenuto all’interno della suddetta bacheca è di esclusiva competenza dei componenti delle RSA individuate ai sensi dell’art. 3 del presente accordo.
Potendo disporre della bacheca elettronica non è consentito in alcun modo l’utilizzo della posta elettronica aziendale eccezion fatta per comunicazione di rilevante ed esclusivo interesse sindacale ad opera di RSA indirizzate alla Direzione Risorse Umane.
Al di fuori di questo ambito indicato non sarà possibile utilizzare il fax o altre attrezzature aziendali per comunicazioni di carattere sindacale.
Non è consentito l’uso della posta elettronica aziendale, ovvero di ogni altro strumento di proprietà delle Società firmatarie. Si provvederà all’istituzione di un account di posta elettronica specifico per RSA.
Le parti concordano che la bacheca sindacale informatizzata costituisce esercizio del diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che pertanto le Società firmatarie sono esonerate dagli obblighi derivanti da detto articolo.

Art. 5 Sicurezza
Come da previsione dell’Accordo Interconfederale Confcommercio - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil - Filcams Cgil del 18 Novembre 1996, l’elezione del “Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori” avverrà nell’ambito delle RSA. Resta Inteso che il numero di ore di permesso per l’attività di RLS, cosi come previsto dalla normativa in vigore, si devono intendere distinte dal numero di ore utili alla formazione degli stessi.

Art. 6 Strumenti aziendali e loro uso
Le parti concordano che l’utilizzo degli strumenti aziendali, come di seguito elencati, potrà avvenire solo ed esclusivamente per esigenze connesse allo svolgimento della prestazione di lavoro così come dettagliatamente disciplinato dai regolamenti di servizio messi a disposizione di tutto il personale attraverso la intranet aziendale:
• auto aziendale di filiale a disposizione di tutto il personale della filiale stessa;
• carta credito carburante abbinata alle auto in dotazione alle filiali;
• computer, posta elettronica e Internet a disposizione di tutto il personale la cui mansione ne giustifica l’utilizzo.

Art. 7 Contratto a termine: sostituzione di lavoratrice assente per maternità
In caso di sostituzione di lavoratrice madre, la durata del periodo di affiancamento è elevata fino a 3 mesi rispettivamente prima dell’inizio del congedo obbligatorio per maternità e fino a 3 mesi successivamente al suo rientro.

Art. 10 Indennità di reperibilità e disponibilità
In considerazione del fatto che sussiste una crescente domanda da parte delle società clienti dei servizi resi dalle società firmatarie della presente intesa di prestazioni non programmabili a priori e fuori del normale orario di lavoro e quindi anche nel fine settimana o in orario notturno, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per prestazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro, le società riconosceranno un’indennità di reperibilità e disponibilità mensile nella misura di 1/26 della retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 187 del vigente CCNL Terziario distribuzione e servizi (sola retribuzione fissa).
Destinatari del trattamento di cui al precedente comma sono i dipendenti occupati presso le strutture di filiale esplicitamente individuati dalla Direzione di Area o dalla Direzione Risorse Umane e/o a seguito di formale richiesta della società cliente e previa espressa disponibilità del lavoratore.

Art. 14 Part-time post maternità
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel CCNL terziario distribuzione e servizi e da quanto previsto dalle norme vigenti, Legge 8 Marzo 2000 n. 53 e D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche, al fine di consentire l'assistenza al bambino, pur in presenza di un organico inferiore ai limiti previsti dal vigente CCNL ed in considerazione dell’alto numero di personale femminile impiegato, la società si dichiara disponibile nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo pieno indeterminato e fino al compimento del diciottesimo mese d'età del bambino, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, valutando le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che fossero ostative.
Compiuto il diciottesimo mese d’età del bambino, la società dichiara la propria disponibilità a concedere una proroga per una durata massima di sei mesi salvo nuova verifica delle esigenze aziendali di cui sopra.
La predetta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale consentirà alla società di modificare, laddove ci fosse la necessità per ragioni di carattere tecnico organizzativo e produttivo, il luogo della prestazione di lavoro della lavoratrice. Tenuto conto del luogo di residenza e/o domicilio della richiedente, la nuova sede non potrà distare più di cinquanta chilometri dalla sede originaria di lavoro.
In ogni caso, la società si rende disponibile, tenendo conto di quanto sopra dichiarato, a concedere, quando possibile, alla lavoratrice madre, dietro presentazione di richiesta scritta, entro il compimento del primo anno di vita del bambino e a conclusione dell’intero congedo parentale di cui all’art. 32 Dlgs 151/2001, l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 151 del CCNL in un’unica soluzione temporale.