Ministero dell'Interno
Decreto 20 aprile 2018
Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
G.U. 4 maggio 2018, n. 102

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni.
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2002;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002;
Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possano essere aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
 

Decreta:

Art. 1
Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. È, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l’ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;
b) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 2, dopo le parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-bis»;
c) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 3, dopo le parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis,».

 

Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il Ministro dell'interno Minniti
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio