Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 27 aprile 2018
Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
G.U. 18 maggio 2018, n. 114
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014», che ha modificato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, con l'aggiunta dell'art. 5-bis;
Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto», stabilendo, al successivo comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante «Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, di emanazione del «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297», e in particolare l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto medesimo recante «Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi»;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della medesima legge 17 ottobre 1967, n. 977, ove si prevede che «Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»;
Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che riporta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, l'elenco delle lavorazioni e dei processi a cui è vietato adibire gli adolescenti;
Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno»;
Sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto individua, nell'allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.
2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, indicate nell'allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, e successive modificazioni.
3. L'elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it
Roma, 27 aprile 2018
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Allegato A
Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:
a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
h) il servizio di guardia notturna;
i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.