Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Associazione nazionale sindacale dei consorzi agrari e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Sinalcap
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte prima - Relazioni sindacali
Art. 1 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
Art. 3 - Diritti di informazione.
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Assemblee
Art. 6 - Permessi e aspettative sindacali
Art. 7 - Contributi sindacali
Art. 8 - Vertenze sugli inquadramenti
Art. 9 - Vertenze di seconda istanza
Art. 10 - Ambiente di lavoro.
Art. 11 - Pari opportunità.
Art. 12 - Appalti.
Parte seconda - Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assunzioni.
Art. 14 - Contratti a termine.
Art. 15 - Apprendistato - Contratti formazione lavoro - Lavoro interinale.
Art. 16 - Part-time.
Art. 17 - Periodo di prova.
Art. 18 - Classificazione del personale - Qualifiche ai fini pensionistici.
• Premessa.

Art. 19 - Quadri.
Parte terza - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Mutamento di mansioni e passaggi di livello.
Art. 21 - Orario di lavoro.
Art. 22 - Lavoro supplementare e straordinario.
Art. 23 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 24 - Assenze, permessi personali e di studio, cure termali.
Art. 25 - Aspettative.
Art. 26 - Servizio militare.
Art. 27 - Ferie.
Art. 28 - Doveri dei lavoratori.
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari.
Parte quarta - Trattamento economico
Art. 30 - Retribuzione.
Art. 31 - Aumenti periodici.
Art. 32 - Indennità varie.
Art. 33 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 34 - Trattamento di maternità.
Art. 35 - Trasferte.
Art. 36 - Trasferimenti.
Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 38 - Premio di produzione nazionale.
Art. 39 - Premio di anzianità.
Art. 40 - Trattamento sostitutivo ex fondo di previdenza.
Art. 41 - Abiti da lavoro.
Parte quinta - Scioglimento del rapporto
Art. 42 - Risoluzione per limiti di età.
Art. 43 - Preavviso.
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 45 - Trattamento in caso di morte.
Art. 46 - Certificato di servizio.
Parte sesta - Disposizioni finali
Art. 47 - Mense aziendali.
Art. 48 - Servizi sociali.
Art. 49 - Norme transitorie.
Art. 50 - Attività autonome e complementari.
Art. 51 - Disposizioni generali.
Art. 52 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C Tabella aumenti periodici
Allegato D Accordo 6 marzo 1998 per la disciplina dell'apprendistato nei consorzi agrari
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
 • Art. 6
• Art. 7
• Art. 8
• Art. 9
• Art. 10
• Art. 11
• Art. 12
• Art. 13
• Appendice normativa Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Allegato E Accordo 6 marzo 1998 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro nei consorzi agrari
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7
• Art. 8
• Art. 9
• Art. 10
• Art. 11
• Schema di progetto di formazione e lavoro
Allegato F Accordo 29 maggio 1987 per le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato G Accordo 13 ottobre 1995 - Trattenuta del contributo sindacale
Allegato H Accordo 20 dicembre 1995 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei consorzi agrari
• Art. 1 - Fonte normativa.
Parte prima - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
o Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione.
o Art. 3 - Designazione delle liste.
o Art. 4 - Composizione delle RSU
o Art. 5 - Attribuzione dei seggi.
o Art. 6 - Composizione delle liste.
o Art. 7 - Numero dei componenti RSU
o Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
o Art. 9 - Durata e sostituzione nell'incarico.
o Art. 10 - Revoca delle RSU
o Art. 11 - Clausola di salvaguardia.
Parte seconda - Disciplina della elezione della RSU
o Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum.
o Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.
o Art. 3 - Presentazione delle liste.
o Art. 4 - Comitato Elettorale.
o Art. 5 - Compiti del Comitato Elettorale.
o Art. 6 - Scrutatori.
o Art. 7 - Segretezza del voto.
o Art. 8 - Schede elettorali.
o Art. 9 - Preferenze.
o Art. 10 - Modalità della votazione.
o Art. 11 - Composizione del seggio elettorale.
o Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale.
o Art. 13 - Riconoscimento degli elettori.
o Art. 14 - Compiti dei Presidente.
o Art. 15 - Operazioni di scrutinio.
o Art. 16 - Ricorsi al Comitato Elettorale.
o Art. 17 - Comitato dei Garanti.
o Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
o Art. 19 - Adempimenti della direzione aziendale.
o Art. 20 - Disposizioni varie.
o Art. 21 - Clausola finale.
Allegato I Accordo 14 giugno 1996 sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori nei consorzi agrari
• Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
• Art. 2 - Permessi retribuiti.
• Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza.
• Art. 4 - Formazione del rappresentante.
• Art. 5 - Informazione e formazione dei lavoratori.
• Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni.
• Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie.
• Art. 8 - Disposizioni finali.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei consorzi agrari

Il 6 marzo 1998, l'Associazione nazionale sindacale dei consorzi agrari […] e la Federazione lavoratori agro-industria - Flai - Cgil […] e la Federazione lavoratori del commercio, turismo e dei servizi - Fisascat - Cisl, […] e con l'intervento della Cisl […] e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi, (Uiltucs), […], e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] e il Sindacato nazionale unitario lavoratori dei consorzi agrari - Sinalcap, […] e il Coordinamento unitario dei lavoratori e dei delegati dei Consorzi Agrari in attuazione di quanto già convenuto con l'ipotesi di accordo del 22 dicembre 1997, hanno stipulato il presente CCNL per i lavoratori dei Consorzi Agrari.

Parte prima - Relazioni sindacali
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello

1. In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un accordo integrativo del presente contratto tra i rappresentanti della amministrazione e le RSU, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
2. La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, di seguito indicate, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle Parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.
[…]
4. Le Parti nazionali assumono l'impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal CCNL con gli artt. 14 (secondo e terzo comma), 18 (quarto comma), 21 (sesto, ottavo e nono comma), 22 (terzo comma), 24 (settimo, nono e undicesimo comma), 27 (quarto e sesto comma), 30 (secondo comma), 32 (terzo, quarto e sesto comma), 35 (secondo, terzo, sesto e settimo comma), 41, 47 (primo comma) e 50 (secondo comma).
[…]

Art. 3 - Diritti di informazione.
1. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore del l'agroindustria, convengono che i diritti d'informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale.
2. A livello nazionale verrà costituita una commissione bilaterale ristretta al fine di effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Entro il 31 maggio, di ogni anno, l'Associazione Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari, illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dal Consorzi nell'anno precedente e i dati previsionali elaborati per l'anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, allo sviluppo di nuove tecnologie e all'indirizzo degli investimenti.
4. L'informazione riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri l'Associazione Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
5. Sempre in sede nazionale, l'Associazione fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
6. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari verranno date in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi.
7. A livello regionale, saranno tenuti incontri tra l'Associazione Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e le strutture sindacali regionali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell'anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell'economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
[…]
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
8. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
9. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle RSU e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
10. Preventivi incontri avranno luogo in caso di ristrutturazioni o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, quando ne derivino consistenti riflessi sull'occupazione o sulle condizioni di lavoro o di ambiente per un esame congiunto dei connessi problemi.
11. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle RSU dei relativi piani in apposito incontro preliminare all'esame congiunto previsto dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
12. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
13. Nel verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, i Consorzi utilizzeranno gli strumenti legislativi e contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.

Art. 4 - Organizzazione del lavoro
1. I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle RSU, a organizzare il lavoro nel quadro della funzionalità dell'azienda, in modo da favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori.
2. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze delle varie attività aziendali, ritenendo di comune interesse l'equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologie e della produttività.
3. Per il conseguimento degli accennati obiettivi, potranno essere adottate dai Consorzi, previa intesa con le RSU, opportune iniziative quali l'invio dei lavoratori a corsi di addestramento o di formazione professionale, a stage di aggiornamento presso strutture pubbliche o private, in relazione a eventuali specifiche esigenze aziendali.
4. Prima di disporre assunzioni di personale da assegnare a uno dei primi cinque livelli, i Consorzi esamineranno, sentite le RSU, la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio ritenuti idonei.
5. I Consorzi e le RSU verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle Parti, il livello di professionalità raggiunto dai lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche in relazione a eventuali programmi di formazione.
[…]

Art. 5 - Assemblee
1. I lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970, possono riunirsi per la trattazione dei problemi di interesse sindacale e del lavoro, in idoneo locale che verrà loro messo a disposizione dal Consorzio.
[…]

Art. 8 - Vertenze sugli inquadramenti
1. Le RSU potranno, annualmente, prospettare alla direzione del Consorzio motivate e circostanziate richieste di rettifica di inquadramento dei lavoratori, anche per la qualifica di quadro, in relazione alle mansioni da essi svolte.
2. La direzione del Consorzio, o una sua rappresentanza, e le RSU si incontreranno per giungere eventualmente a un accordo in merito alle richieste di variazione di inquadramento che non fossero state accolte.

Art. 9 - Vertenze di seconda istanza
1. Nel caso di vertenze non risolte in sede locale, riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto, nonché la mancata stipulazione dei contratti di secondo livello di cui al precedente art. 2, il Consorzio o le RSU potranno ricorrere alla Commissione di cui all'art. 3.
2. L'incontro tra le Parti avverrà, di massima, nell'ultima decade dei mesi dispari per l'esame delle vertenze rimesse entro il mese precedente.
3. La Commissione predetta ha piena facoltà di concludere accordi vincolanti per le amministrazioni consortili e per il personale interessato. Qualora l'incontro venga richiesto o dalla Amministrazione del Consorzio o da una RSU, l'altra Parte non potrà rifiutarsi di trattare la vertenza in sede nazionale.
4. Non potranno essere rimesse alle Parti nazionali vertenze riguardanti l'inquadramento di singoli dipendenti, a meno che non riguardino l'interpretazione delle norme sulla classificazione.

Art. 10 - Ambiente di lavoro.
1. Le verifiche e i controlli dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgv. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la designazione del Rappresentante della sicurezza, le attribuzioni, la formazione e i permessi retribuiti allo stesso spettanti si rinvia a quanto previsto nell'accordo 14 giugno 1996 (All. 1).
3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e in relazione a quanto statuito all'art. 48, secondo comma, del D.Lgv. 19 settembre 1994, n. 626, sono considerate mansioni particolarmente pesanti la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi.

Art. 12 - Appalti.
1. Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse al peculiare ciclo produttivo aziendale. Cooperative o carovane di facchini potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e ministeriali.
2. In ogni caso, i Consorzi si impegnano a non promuovere la costituzione di cooperative tra dipendenti per l'appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi.
3. Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese operanti per conto terzi in relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro, dando comunicazione dei relativi contratti di appalto alle RSU.
4. Nei capitolati di appalto saranno inserite, comunque, norme che impegnano l'appaltante al rispetto della contrattazione collettiva e della legislazione sociale.
5. Non si considera appalto la gestione di attività da parte di cooperative di produttori agricoli.
Chiarimento a verbale
Le norme di cui al presente articolo non riguardano i contratti di rappresentanza e gli accordi con le officine convenzionate per fornire l'assistenza in garanzia o riparazioni di macchine e attrezzi, purché tali officine non eseguano esclusivamente lavoro per conto del Consorzio.

Parte seconda - Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assunzioni.

[…]
3. Il Consorzio ha facoltà di far controllare, in occasione della assunzione, l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 15 - Apprendistato - Contratti formazione lavoro - Lavoro interinale.
1. Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, valgono le norme di cui all'apposito accordo collettivo (All. D).
2. Per le assunzioni e la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e all'accordo collettivo allegato al presente contratto (All. E).
[…]

Art. 18 - Classificazione del personale - Qualifiche ai fini pensionistici.
Premessa.

[…]
6. La Commissione bilaterale di cui all'art. 3 esaminerà, nel corso di vigenza del presente contratto, le eventuali modifiche da apportare alla classificazione e provvederà a integrare l'elencazione di cui sopra, nel caso mansioni operaie o equivalenti vengano inserite tra i profili esemplificativi del 4° livello super, o di altri livelli, in sede di contrattazione integrativa.

Parte terza - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro.

1. Premesso che non viene introdotta alcuna innovazione in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro disciplinata dalle norme di legge, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita come segue:
a) 39 ore settimanali per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico;
b) 45 ore settimanali per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per quello indicato al precedente punto a).
2. La durata media della prestazione annua è, pertanto, stabilita in 2028 ore per i lavoratori di cui al punto a) del comma precedente, per cui rientra nell'ambito del lavoro supplementare che non dà luogo a qualificare come straordinaria la prestazione lavorativa fornita tra la media annua dell'orario normale contrattuale di 2028 e la media annua dell'orario legale di 2080 ore. La prestazione dei lavoratori di cui al punto b) può, in relazione a esigenze aziendali, essere articolata nell'ambito della media annua di 2340 ore, senza dar luogo al ricorso a prestazioni straordinarie.
[…]
7. L'orario settimanale di lavoro è di norma articolato su cinque giornate lavorative. La distribuzione dell'orario di lavoro per i magazzini e i negozi di vendita dovrà essere articolata in modo da garantire l'osservanza delle norme comunali che regolano l'apertura degli esercizi commerciali svolgenti analoghe attività.
8. Le modalità di attuazione dell'orario saranno stabilite previo incontro con le RSU. Analogamente si opererà per l'adozione di particolari orari di lavoro settimanali, nell'ambito della media annuale di prestazione legale di cui al precedente secondo comma, connessi all'intensificazione di determinate attività in periodo stagionale.
9. In caso di passaggio dai sei giorni lavorativi alla settimana corta, o viceversa, le modalità di attuazione saranno stabilite d'intesa con le RSU.
10. Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino, previa consultazione delle RSU, particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediamente gli orari contrattuali.
11. Per la durata massima dell'orario di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni valgono le disposizioni di cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
[…]

Art. 22 - Lavoro supplementare e straordinario.
1. È da considerare lavoro supplementare quello compreso tra l'orario contrattuale, di cui al punto a) del primo comma dell'art. 21 e l'orario massimo di legge, stabilito in quaranta ore settimanali dall'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le quaranta ore settimanali.
3. L'eventuale ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, comunque eccezionali, salvo necessità urgenti e improrogabili, dovrà essere concordato tra i Consorzi e le RSU e autorizzato espressamente dalla direzione del Consorzio in relazione a dette intese.
4. Il lavoro supplementare e straordinario non potrà eccedere la quota annua di 240 ore pro capite, ferme restando le quote inferiori già osservate per accordo stipulato in sede aziendale anteriormente al CCNL 27 novembre 1979.
5. Per particolari esigenze stagionali (essiccazione mais, selezione sementi, riparazione e assistenza macchine agricole, preparazione bilancio ecc.), il Consorzio potrà ricorrere, previo incontro con le RSU per le informazioni relative alle predette esigenze, a prestazioni straordinarie nei limiti del monte ore annuo previsto dal presente contratto.
[…]

Art. 23 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
3. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge che comportano il diritto al riposo compensativo.
4. Quando il lavoratore, nei casi consentiti dalla legge, è occasionalmente chiamato a prestare la sua opera nel giorno di riposo settimanale, avrà diritto oltre che al riposo compensativo, alla sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore di servizio prestato, ove tale servizio venga contenuto nei limiti dell'orario normale.
[…]

Parte quarta - Trattamento economico
Art. 32 - Indennità varie.

[…]
4. Al personale addetto alle macchine dei centri elaborazione dati competerà una indennità che sarà stabilita negli accordi di secondo livello, per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]
6. Agli addetti alle disinfestazioni periodiche, quali i trattamenti anticrittogamici e di diserbo, la disinfestazione di stalle, granai, silos, ecc., potrà essere riconosciuta, esclusivamente per i giorni in cui le suddette operazioni vengono svolte, una indennità la cui misura sarà stabilita nella contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere.
[…]

Art. 34 - Trattamento di maternità.
1. Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica e economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, […]

Parte sesta - Disposizioni finali
Art. 50 - Attività autonome e complementari.

1. Il presente contratto non si applica al personale addetto alle attività agricole, ivi comprese le stalle di sosta, alla lavorazione del tabacco e alle centrali del latte nonché al personale degli stabilimenti vinicoli o oleari assunto per esigenze stagionali o temporanee delle lavorazioni, al personale stagionale delle attività ortofrutticole e al personale delle attività industriali aventi carattere stagionale. Al personale sopra elencato si applicheranno integralmente i contratti collettivi ed eventuali accordi locali stipulati per le rispettive categorie di appartenenza.
2. Qualora fosse già convenuta contrattualmente l'applicazione integrale del contratto per i lavoratori dei Consorzi Agrari al personale fisso addetto alle attività agricole o agli stabilimenti di lavorazione del tabacco, tale condizione verrà mantenuta salvo differente determinazione in sede di stipulazione degli accordi di secondo livello.

Allegati
Allegato D Accordo 6 marzo 1998 per la disciplina dell'apprendistato nei consorzi agrari
Art. 2

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento n. 2081/93 del Consiglio CEE del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al primo comma sono elevati di due anni.

Art. 6
Il Consorzio ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 120 ore medie annue. Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligatorio o di attestato di qualifica professionale attinente all'attività da svolgere, l'insegnamento complementare è ridotto a 39 ore medie annue. La frequenza ai corsi è obbligatoria ai fini della riduzione contributiva a decorrere dal 2 luglio 1997;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreché la svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 7
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni dei preposti alla sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
I preposti all'insegnamento professionale sono responsabili dei risultati dell'istruzione che debbono dare all'apprendista ed è loro dovere riferire periodicamente alla direzione del Consorzio sui risultati della formazione professionale progressivamente conseguita dall'apprendista. Ai preposti verrà riconosciuto un premio di risultato da definirsi tra le Parti, collegato agli esiti dell'insegnamento.

Art. 8
L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori aventi la qualificazione per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 7 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 12
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Allegato E Accordo 6 marzo 1998 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro nei consorzi agrari
Art. 8

La determinazione dei tempi e delle modalità dell'attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro. Le ore riservate alla formazione non potranno comunque essere inferiori a ottanta ore per la professionalità intermedia, centotrenta ore per la professionalità elevata e venti ore per i contratti di cui al punto b) dell'art. 5. La formazione per i contratti di cui al punto b) deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, nonché la sicurezza e l'igiene dei posti di lavoro.
[…]


Allegato H Accordo 20 dicembre 1995 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei consorzi agrari
Art. 1 - Fonte normativa.

Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali, per questi aspetti recepito dall'accordo 10 aprile 1995 per i lavoratori dei Consorzi Agrari.

Parte prima - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio

La RSU sostituisce le RSA nella titolarità dei diritti, permessi e prerogative previste dalla legge n. 300/1970 e dal CCNL di categoria e ad essa sono conferiti i compiti di tutela dei lavoratori e di agente contrattuale di secondo livello, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali presentatarie delle liste ai sensi dell'art. 3.

Allegato I Accordo 14 giugno 1996 sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori nei consorzi agrari
Il giorno 14 giugno 1996 in Roma, tra l'Associazione nazionale sindacale dei consorzi agrari, […] e le Organizzazioni sindacali: Flai-Cgil, […], Fisascat-Cisl, […], Uiltucs-Uil, […], Sinalcap, […]
In relazione a quanto previsto all'art. 18, quarto comma, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994;`n. 626, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di designazione ed esercizio delle funzioni del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza.
Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'art. 18 del D.Lgv. n. 626/1994, nei Consorzi che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Nei Consorzi e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Nei Consorzi che occupano più di 100 dipendenti in unità produttive prive di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, in ciascuna delle quali sono occupati meno di 15 lavoratori, gli addetti a tali unità produttive eleggeranno nell'ambito della RSU un rappresentante della sicurezza ogni 100, o frazione di 100, dipendenti.
Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori, in cui sono dislocati impianti industriali di notevole rilievo e con attività non a carattere stagionale, il rappresentante della sicurezza può essere eletto o designato anche al di fuori delle RSU purché si tratti di lavoratore in possesso di specifiche attitudini.
Qualora la RSU dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, il rappresentante della sicurezza continua a svolgere il suo incarico fino a nuova elezione, con contratto a tempo indeterminato utilizzando i soli permessi previsti per l'assolvimento di tale funzione.
Hanno diritto al voto e possono essere eletti tutti gli operai, impiegati e quadri non in prova che prestano la loro opera nell'unità produttiva.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto con le stesse modalità stabilite nell'accordo per l'elezione dei componenti le RSU.
La durata dell'incarico è triennale ed eletto può essere rieleggibile. Ad elezione effettuata, copia del verbale dello scrutinio, contenente l'indicazione del numero dei votanti ed il nome del lavoratore eletto verrà trasmesso alla Direzione del Consorzio.

Art. 2 - Permessi retribuiti.
Al rappresentante della sicurezza per l'assolvimento delle sue funzioni verranno concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 12 ore annue, nei Consorzi o unita produttive con impianti industriali che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 24 ore annue per ciascun rappresentante, nei Consorzi, o nelle unità produttive, che occupano da 16 a 200 dipendenti;
c) 40 ore per ciascun rappresentante, nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15.
È escluso l'utilizzo dei permessi retribuiti per le consultazioni di cui ai punti b), c) d), dell'art. 19, primo comma, del D.Lgv. n. 626/1994, per le ispezioni di cui al punto i) dello stesso articolo, nonché per la riunione periodica di cui all'art. 11 del citato Decreto.

Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza.
Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il rappresentante della sicurezza ha diritto:
a) di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione alla Direzione del Consorzio di quali ambienti di lavoro intenda visitare.
Tali visite possono essere effettuate anche congiuntamente al rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato;
b) di ricevere informazioni e di prendere visione della documentazione aziendale di cui al primo comma, lettere e) ed f), dell'art. 19 del D.Lgv. n. 626/1994, relative all'unità produttiva di cui è rappresentante;
c) di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4, secondo comma, custodito presso l'azienda o lo stabilimento, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del citato D.Lgv. n. 626/1994.
Il rappresentante della sicurezza è tenuto a fare uso delle informazioni e della documentazione di cui ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione nel rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.

Art. 4 - Formazione del rappresentante.
La formazione del rappresentante della sicurezza, ai sensi dell'art. 19, primo comma lettera g), del D.Lgv. n. 626/1944, deve essere effettuata con oneri a carico del Consorzio e si svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il programma di formazione, se svolto direttamente all'interno del Consorzio, deve riguardare:
a) le conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
b) le conoscenze generali in tema di rischi relativi all'attività specifica del comparto aziendale di cui è espressione e delle relative misure di prevenzione e protezione;
c) le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio;
d) l'istruzione sui metodi di illustrazione dei problemi relativi agli obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.
Nel caso vengano introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà cura del Consorzio provvedere all'aggiornamento della formazione del rappresentante della sicurezza e dei lavoratori interessati.

Art. 5 - Informazione e formazione dei lavoratori.
In relazione a quanto previsto al Capo VI del D.Lgv. n. 626/1994, i Consorzi forniranno ai lavoratori una adeguata formazione unitamente alle necessarie informazioni sui rischi connessi alle attività in generale svolte dall'azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui viene adibito e sulle procedure di pronto soccorso, di incendio e di evacuazione.
Al lavoratore verrà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della sicurezza e del medico competente.

Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni.
In relazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 11 del D.Lgv. n. 626/1994, le riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
È in facoltà dei rappresentanti della sicurezza richiedere, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio, la convocazione anticipata della riunione periodica.
La consultazione dei rappresentanti della sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgv. n. 626/1994, deve svolgersi con la dovuta tempestività ed è in facoltà dei predetti rappresentanti formulare proposte sugli argomenti oggetto della consultazione.
Nel verbale da redigere sia al termine della riunione periodica, sia al termine della consultazione prevista dal richiamato Decreto, dovranno essere riportate anche le eventuali osservazioni e proposte formulate dal predetto rappresentante.

Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie.
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 20 del D.Lgv. n. 626/1994 le Parti costituiranno a livello nazionale una commissione con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative per la formazione dei lavoratori.
Fermo restando che è reciproco interesse del Consorzio e dei lavoratori ricercare in materia di sicurezza del lavoro soluzioni condivise ed attuabili, qualora dovessero insorgere valutazioni contrastanti in tema di diritti disciplinati dal presente accordo, la relativa controversia, stante la struttura della rete consortile, verrà direttamente rimessa alle Parti nazionali che unitamente alle Parti locali s'impegnano a ricercare una soluzione, ove possibile, concordata.

Art. 8 - Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle disposizioni di legge. Nel caso vengano introdotte modifiche al D.Lgv. n. 626/1994 direttamente incidenti sul presente accordo, le Parti s'incontreranno per apportare i necessari aggiornamenti.