Tipologia: CIA
Data firma: 24 novembre 2010
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Gruppo Adecco e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Servizi, Adecco
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Titolo primo Norme generali
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione e Osservatorio Nazionale
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Relazioni sindacali: compensazione territoriale
Art. 5 Relazioni sindacali: permessi sindacali
Art. 6 Bacheca sindacale elettronica
Art. 7 Prevenzione salute e sicurezza
Art. 8 Strumenti aziendali e loro uso
Art. 9 Inquadramento del Direttore di Filiale
Art. 10 Contratto a termine: sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
Art. 11 Rilevazione informatizzata delle presenze
Art. 12 Esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario dal Premio Variabile
Art. 13 Indennità di reperibilità e disponibilità
Art. 14 Condizioni per l’erogazione dell’indennità di reperibilità e disponibilità
Art. 15 Responsabile di gestione in Service
Art. 16 Indennità di disagio
Art. 17 Rimborso chilometrico
Art. 18 Ferie: calendario e autorizzazione
Art. 19 Orario di lavoro
  Art. 20 Formazione finanziaria
Art. 21 Consegna prospetti paga e modelli CED
Art. 22 Consegna del prospetto paga al personale assente e cessato
Art. 23 Buoni pasto
Titolo secondo Azioni positive e conciliazione tempi di vita e di lavoro
Art. 24 Banca del tempo
Art. 25 Permessi e congedi retribuiti
Art. 26 Part-time post maternità
Art. 27 Ulteriori agevolazioni al rientro della lavoratrice madre
Art. 28 Sostegno alla maternità e paternità
Art. 29 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari
Art. 30 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari: attuazione
Titolo terzo Retribuzione variabile norme generali
Premessa
Art. 31 Periodo di carenza per i neo-assunti
Art. 32 Malattia e infortunio
Art. 33 Congedo di maternità e di paternità - congedo parentale
Art. 34 Rapporto di lavoro part-time
Art. 35 Aspettativa non retribuita, richiamo alle armi, volontariato internazionale
Art. 36 Natura della retribuzione variabile - bonus
Art. 37 Decorrenza e durata

Accordo per il rinnovo CIA Gruppo Adecco

Addì 24 novembre 2010 in Roma presso Hotel Quirinale Via Nazionale, 7, tra Adecco Italia spa, Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi spa, Adecco Professional Solutions srl, Adecco Formazione srl e Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale, […], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali nonché dai Rappresentanti sindacali aziendali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente CCNL Terziario distribuzione e servizi, si è stipulato il presente accordo, avente per oggetto il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale del 03 luglio 2007 scaduto il 31 dicembre 2009.

Premessa
Il presente accordo si compone di tre titoli. Il primo detto “Norme generali” contiene tutte le ulteriori norme rispetto al vigente CCNL e alle vigenti normative che le parti hanno inteso stabilire per disciplinare il rapporto di lavoro a fronte delle specificità tipiche della società e del settore di appartenenza. Con il secondo titolo “Azioni positive e conciliazione tempi di vita c di lavoro”, le parti hanno voluto promuovere azioni positive e, per quanto possibile, un migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, nella convinzione che l’organizzazione del lavoro debba permettere a ciascun individuo il benessere, la salute e la stabilità personale che si trovano anche nell’unità del nucleo familiare. Nel terzo e ultimo titolo “Retribuzione variabile - norme generali”, le parti hanno disciplinato la struttura portante di tutti i sistemi di incentivazione e premianti a cui tutti i lavoratoli destinatari del presente accordo partecipano di diritto dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Titolo primo Norme generali
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro tra le società firmatarie ed il relativo personale dipendente in servizio sul territorio italiano funzionale alle attività produttive del Gruppo Adecco. Alcune norme che lo compongono sono necessariamente disciplinate in modo differente e specifico in virtù della società alla quale si riferiscono, nel rispetto delle diverse peculiarità che le contraddistinguono.

Art. 2 Diritti di informazione e Osservatorio Nazionale
Le parti, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Società stipulanti e le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto della peculiarità aziendale, delle politiche e strategie decise in ambito internazionale dal gruppo Adecco, considerato che la forte dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull’organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali, nello spirito del vigente CCNL, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti.
A livello nazionale entro il mese di luglio di ogni anno, le parti si incontreranno per discutere delle informazioni di carattere generale riguardanti: andamento economico delle aziende firmatarie; pari opportunità;
dinamiche di sviluppo dell’occupazione, con particolare riferimento al numero dei contratti a termine, dei contratti di inserimento, apprendistato, part-time e di tirocinio formativo;
A livello di singole Operations/Business line sul territorio la società fornirà, con cadenza semestrale, informazioni riguardanti l’andamento dei risultati del salario variabile, nonché in via preventiva le tematiche riconducibili all’organizzazione del lavoro.
Entro il mese di dicembre, le Organizzazioni Sindacali nazionali, le Organizzazioni Sindacali Territoriali di riferimento, le rappresentanze dei lavoratoti interessate, saranno informate preventivamente circa gli schemi d’incentivazione annuali realizzati a favore del personale di struttura delle società Adecco Italia Holding e Adecco Formazione, demandando ad un successivo incontro territoriale entro il mese di febbraio dell’anno successivo la presentazione degli obiettivi dell’anno.
Alla luce della propensione che il settore ha verso l’evoluzione di nuovi modelli organizzativi che possono comportare evoluzione di mansioni o ruoli (ad esempio retail e consultant) ovvero l’obsolescenza degli stessi per le filiali Adecco Italia, Adecco Formazione e Centro servizi, le parti concordano l’istituzione di un Osservatorio Nazionale che potrà presentare osservazioni circa la congruità delle azioni poste in essere.
L’Osservatorio Nazionale sarà così composto: un componente per ogni sigla firmataria del presente accordo rappresentativi del territorio nazionale, e tre componenti scelti dall’Azienda.
Le parti convengono che qualora venissero trattati argomenti e questioni che possono avere interesse per la concorrenza, le stesse saranno soggette a riservatezza.

Art. 3 Relazioni sindacali
Con specifico riferimento alle società Adecco Italia spa, Adecco Formazione srl e Adecco Italia Holding di Partecipazione e servizi spa, allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, la società ai sensi di quanto stabilito dal CCNL terziario, conferma a Filcams-Cgil Nazionale, Fisascat-Cisl Nazionale, Uiltucs-Uil Nazionale, il diritto alla nomina di RSA nell’ambito di unità produttive individuate dai cosiddetti raggruppamenti di regione.
Le parti si danno reciprocamente atto che i raggruppamenti di regione come di seguito determinati, rappresentano a tutti gli effetti, le unità produttive richiamate dall’art. 35 della Legge 300/70, nel cui ambito territoriale, ai rappresentanti sindacali aziendali viene riconosciuta dai lavoratori e dalle parti firmatarie la presente intesa, la totale disponibilità dei diritti e doveri ad essi attribuiti dal CCNL applicato e dallo Statuto dei lavoratori.
 

Raggruppamento

Regioni

N° regioni

N° RSA per regione

N° RSA per OO.SS.

Nord ovest

Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria

3

0,333

1

Lombardia

Lombardia

1

2

2

Nord est

Trentino A.A., Veneto e Friuli

3

1

3

Emilia Romagna

Emilia Romagna

1

1

1

Centro Italia

Toscana, Marche e Umbria

3

0,333

1

Centro sud

Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Sicilia e Sardegna

9

0,444

4

Ad. Formazione

Lombardia

1

1

1

Sede Adecco Holding 1 1 1

Centro Servizi

Adecco Holding

1

1

1


Nella tabella seguente sono rappresentate le composizioni dei raggruppamenti di regione e per ciascuno è riportato il numero massimo di RSA per ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL Terziario distribuzione e servizi:

Art. 4 Relazioni sindacali: compensazione territoriale
Con specifico riferimento alla società Adecco Italia spa, in virtù della distribuzione territoriale dei delegati sindacali aziendali (RSA) concordemente individuata tra le parti con l’articolo precedente, la società riconoscerà alle OO.SS. di esercitare il diritto alla compensazione territoriale. Ciò significa che le OO.SS. avranno la possibilità di derogare al numero massimo di RSA individuato per ciascun raggruppamento a condizione che il numero complessivo di RSA su tutti i raggruppamenti resti invariato per ciascuna ragione sociale.
Le OO.SS. potranno accedere alla compensazione territoriale tramite una comunicazione preventiva. Essa dovrà pervenire dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. e dovrà contenere l’indicazione del nominativo del delegato sindacale, il nome del raggruppamento territoriale d’origine, il nome del raggruppamento territoriale che si intende compensare, la data di decorrenza della compensazione. La comunicazione dovrà pervenire all’indirizzo della sede legale della società, all’attenzione della Direzione Risorse Umane, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La durata della compensazione territoriale dovrà intendersi fino alla scadenza del contratto integrativo aziendale.
Resta inteso che il monte ore di permessi sindacali a disposizione di ciascun RSA resterà immutato benché in presenza di compensazione territoriale.

Art. 6 Bacheca sindacale elettronica
Si conferma la bacheca elettronica messa a disposizione sulla intranet aziendale dalla società quale unico strumento aziendale per consentire il flusso di comunicazioni e informazioni tra OO.SS., RSA e le Filiali
L’inserimento o la modifica delle comunicazioni e del contenuto all’interno della suddetta bacheca è di esclusiva competenza dei componenti delle RSA individuate ai sensi dell’art. 3 del presente accordo ed il cui nominativo deve essere indicato all’azienda al momento della nomina.
Potendo disporre della bacheca elettronica non è consentito in alcun modo l’utilizzo della posta elettronica aziendale eccezion fatta per comunicazione di rilevante ed esclusivo interesse sindacale ad opera di RSA indirizzate alla Direzione Risorse Umane.
Al di fuori di questo ambito indicato non sarà possibile utilizzare il fax o altre attrezzature aziendali per comunicazioni di carattere sindacale.
La società conferma la disponibilità dell’account di posta elettronica denominato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i Rappresentanti sindacali aziendali. La disciplina per l’uso del predetto account è contenuta nei documenti “Invia mail tramite account RSA” già in possesso dei RSA.
Le parti concordano che la bacheca sindacale informatizzata costituisce esercizio del diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che pertanto le Società firmatane sono specificatamente esonerate dagli obblighi derivanti da detto articolo.

Art. 7 Prevenzione salute e sicurezza
Come da previsione dell’Accordo Interconfederale Confcommercio - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil - Filcams Cgil del 18 Novembre 1996, l’elezione del “Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori” avverrà nell’ambito delle RSA. Resta inteso che il numero di ore di permesso per l’attività di RLS, così come previsto dalla normativa in vigore, si devono intendere distinte dal numero di ore utili alla formazione degli stessi.
In particolare, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno informati circa le iniziative intraprese in ordine al tema dello stress da lavoro correlato fin dalla fase di progettazione e implementazione delle stesse. A tale proposito e con lo scopo di offrire l’opportunità ai RLS di trasferire le proprie osservazioni, si convocherà con la frequenza di un incontro l’anno e su iniziativa della società, un apposito meeting sul tema.

Art. 13 Indennità di reperibilità e disponibilità
In considerazione del fatto che sussiste una crescente domanda da parte delle società clienti dei servizi resi dalle società firmatarie della presente intesa di prestazioni non programmabili a priori e fuori del normale orario di lavoro e quindi anche nel fine settimana o in orario notturno, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per prestazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro, le società riconosceranno un’indennità di reperibilità e disponibilità mensile nella misura di 1/26 della retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 195 del vigente CCNL Terziario distribuzione e servizi (sola retribuzione fissa).
Destinatati del trattamento di cui al precedente comma sono i dipendenti occupati presso le strutture di filiale esplicitamente individuati dall’Operation/Business Line o dalla Direzione Risorse Umane e/o a seguito di formale richiesta della società cliente e previa espressa disponibilità del lavoratore.

Art. 26 Part-time post maternità
Fermo testando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel CCNL terziario distribuzione e servizi e da quanto previsto dalle norme vigenti, Legge 8 Marzo 2000 n. 53 e D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche, al fine di consentire l'assistenza al bambino, anche al personale impiegato presso un’unità con organico inferiore ai limiti previsti dal vigente CCNL ed in considerazione dell’alto numero di personale femminile impiegato, la società si dichiara disponibile nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo pieno indeterminato e fino al compimento del diciottesimo mese d'età del bambino, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, valutando le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che fossero ostative. La trasformazione a tempo parziale sarà riconosciuta per la durata iniziale non inferiore a mesi sei. Compiuto il diciottesimo mese d’età del bambino, la società dichiara la propria disponibilità a concedere una proroga per ulteriori sei mesi, fatta salva nuova verifica delle esigenze aziendali di cui sopra.
La lavoratrice dovrà avanzare richiesta con un anticipo di 45 giorni rispetto alla data desiderata di trasformazione del rapporto che potrà avvenire solo a partire dal primo giorno del mese autorizzato. A questo proposito la società nei 15 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta procederà a comunicare la concessione o il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 27 Ulteriori agevolazioni al rientro della lavoratrice madre
Qualora dopo attenta valutazione la Società si trovi nella oggettiva impossibilità di concedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, o, a fronte di un mutato quadro delle esigenze tecnico organizzative e produttive, non possa dare seguito ad una richiesta di proroga, alla lavoratrice potrà essere concesso laddove ve ne siano i presupposti:
1. trasferimento volontario e temporaneo su diversa sede di lavoro ove vi sia la possibilità di concessione del part-time;
2. riduzione oraria giornaliera attraverso un piano concordato di fruizione dei permessi e/o ore accantonate nella Banca del Tempo;
3. attuazione di iniziative di flessibilità dell’orario.
Con riferimento al punto 1 resta inteso che, tenuto conto del luogo di residenza e/o domicilio della richiedente, la nuova sede non potrà distare più di cinquanta chilometri dalla sede abituale di lavoro.
Allo scopo di agevolare la ripresa al servizio delle lavoratrici al rientro dalla maternità, la società predisporrà idonei percorsi formativi.

Art. 29 Lavoro a distanza per gravi motivi familiari
La società, a fronte di gravi e documentate situazioni familiari del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, valuterà la possibilità di convertire il rapporto di lavoro, per un periodo di tempo continuativo non superiore a 6 mesi, in lavoro a distanza. Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi.
I gravi motivi per i quali è possibile chiedere la temporanea conversione del rapporto sono a titolo esemplificativo: la perdita di autonomia personale, obbligo di cura o assistenza, ragioni connesse all’infanzia o alla cura dei minori.