Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 16 settembre 2003
Parti: Poste Italiane Spa e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post, Failp-Cisal, Sailp-Confsal, Ugl-Comni
Settori: Servizi, Poste Italiane
Fonte: 626 CISL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Riunioni periodiche
Art. 2 Informazione
Art. 3 Formazione
Art. 4 Modalità di consultazione
• a) Livello nazionale
• b) Livello regionale
Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro
 Art. 6 Organismi paritetici
• 1 - Organismo paritetico nazionale
• 2 - Organismo paritetico regionale
Art. 7 Permessi retribuiti
Art. 8 Strumenti
Art. 9 Controversie
Dichiarazione a verbale

Accordo integrativo al protocollo d'intesa sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il giorno 16 settembre 2003, in Roma, tra Poste Italiane Spa e Slc Cgil - Slp Cisl - Uil Post - Failp Cisal - Sailp Confsal - Ugl Comni

Premesso:
- che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE detta norme riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che il D.Lgs. di cui all’alinea che precede demanda alla contrattazione collettiva la definizione di specifici aspetti applicativi;
- che all’art. 6 del Protocollo d’Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori del 16 settembre 2003, le Parti hanno convenuto di definire in un Accordo aggiuntivo quanto previsto negli artt. 11,18,19 e 20 del D.Lgs 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Organismi Paritetici;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo, dare attuazione a quanto previsto nel predetto Protocollo del 16 settembre 2003, coerentemente con quanto previsto nel contesto generale richiamato dal vigente CCNL all’art. 46;
- che il presente Accordo rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi od usi comunque rinvenienti.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, almeno una volta l’anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto.
La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Al termine della riunione viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all’art. 11 del D.Lgs 626/94.
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa.
I RR.LL.S parteciperanno alle riunioni di cui al I comma che verranno convocate a livello regionale.
Agli incontri potranno partecipare i membri degli organismi di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello regionale.

Art. 2 Informazione
Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall’inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui comma 1° dell’art. 19 D.Lgs. n. 626/94 ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 1 che precede.
In particolare, per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4°, comma 2°, del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96.
I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni espletate.

Art. 3 Formazione
Il RLS ha diritto a ricevere la formazione prevista dall’art. 19, 1° comma, lett. g), del D.Lgs. 626/94.
La formazione per i RR.LL.S., i cui oneri sono totalmente a carico dell’Azienda, è svolta durante l’orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo.
Tale formazione, che dovrà essere distribuita per complessive 36 ore nell’arco temporale del mandato dei suddetti RR.LL.S., si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, così individuati:
a) formazione di base di 18 ore, per il primo anno di incarico;
b) formazione di aggiornamento di 12 ore per il secondo anno di incarico, e di 6 ore per il terzo anno.
La formazione di base deve comunque prevedere:
▪ conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
▪ conoscenze generali sui rischi delle attività e relative misure di prevenzione e protezione;
▪ metodologie nella valutazione del rischio;
▪ metodologie minime di comunicazione.
All’orientamento formativo sono chiamati a collaborare gli organismi di cui all’art. 6 che segue nonché l’Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale di cui al vigente CCNL.

Art. 4 Modalità di consultazione
Al fine di assicurare la preventiva e tempestiva consultazione dei RR.LL.S. da parte della struttura aziendale opportunamente delegata in ordine agli eventi che hanno rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 19, 1° comma, del D.L.gs. n. 626/94, ed in relazione all’esigenza di garantire effettività e tempestività a tale consultazione, le Parti convengono, anche in considerazione dell’articolazione territoriale di Poste Italiane S.p.A. ed ai sensi di quanto previsto agli artt. 11 e 19 del D.Lgs. 626/94, che la consultazione si articoli su due livelli:
▪ nazionale
▪ regionale

a) Livello nazionale
La consultazione a livello nazionale, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l’intera Azienda e di seguito elencate:
1. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety);
2. criteri di valutazione dei rischi e relativo documento;
3. attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;
4. organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all’art. 22, comma 5 del Dlgs 626/94;
5. individuazione e programmazione della prevenzione in Azienda.
L’eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell’ambito dei lavori dell’Organismo Paritetico Nazionale di cui al successivo art. 6.

b) Livello regionale
La consultazione a livello regionale, rivolta ai RR.LL.S., riguarda:
1. realizzazione e verifica della prevenzione di cui al punto 5 della lettera a) del presente articolo, nelle Unità Produttive presenti;
2. designazione degli Addetti al Servizio di prevenzione (Safety), all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
3. implementazione territoriale delle operatività connesse alla consultazione di livello nazionale.
La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale.
Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate a verbale, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.

Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro
Ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lettera a), del D.Lgs n. 626/94, ciascun RLS ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell’Unità Produttiva nel quale è stato eletto.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza.
Il RLS segnala con un idoneo anticipo, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety), le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere a quest’ultimo di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica.

Art. 6 Organismi paritetici
Sono istituiti, sia a livello nazionale che a livello regionale, gli Organismi Paritetici per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione dell’Azienda e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.
Gli stessi, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avranno, anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 626/94.
Gli Organismi Paritetici svolgeranno, nei rispettivi ambiti di competenza, un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in Azienda, intervenendo anche in relazione all’insorgenza di eventuali problematiche.

1 - Organismo paritetico nazionale
Tale Organismo svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare:
a. promuove ricerche, studi ed analisi necessari alla conoscenza delle condizioni ambientali e della sicurezza degli ambienti di lavoro, assolvendo compiti e funzioni della Commissione di studio di cui al vigente CCNL;
b. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalla Società;
c. formula proposte in materia di iniziative formative connesse all’applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
d. formula proposte finalizzate a favorire l’accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
e. favorisce incontri e relazioni con Organismi Paritetici sull’ambiente e sicurezza di altre imprese allo scopo di reciproci arricchimenti conoscitivi;
f. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti;
g. promuove, entro 120 giorni dalla propria istituzione, la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali di cui al punto 2 che segue e coordina le loro attività;
h. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse negli O.P. territoriali, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all’art. 20 del D.Lgs 626/94.
In ordine a quanto previsto negli alinea c. e d. che precedono, l’Organismo Paritetico Nazionale inoltra le relative proposte, adeguatamente motivate e corredate, all’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui al vigente CCNL, al fine di consentire a quest’ultimo la formulazione di eventuali proposte definitive che tengano altresì conto della opportuna armonizzazione sull’intero territorio nazionale.
L’Organismo in argomento è costituito da un membro designato per ciascuna O.S. stipulante il presente Accordo e da un corrispondente numero di rappresentanti aziendali per Poste Italiane SpA.
Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
All’atto dell’insediamento, l’Organismo Paritetico elegge al suo interno, su proposta dell’Azienda, il Presidente e la Segreteria.
Il Presidente, entro 30 giorni dalla data della nomina, convoca l’Organismo Paritetico per la definizione e l’approvazione del Regolamento che dovrà disciplinarne l’attività.
L’Organismo Paritetico si riunisce, di norma, due volte l’anno.

2 - Organismo paritetico regionale
In ciascun ambito regionale viene costituito -con le stesse modalità, anche di funzionamento, previste per l’Organismo Paritetico Nazionale- un Organismo Regionale per l’igiene e la sicurezza del lavoro:
Agli Organismi Paritetici Regionali sono attribuiti i seguenti compiti:
▪ assicurare nel territorio di riferimento la corretta applicazione degli indirizzi formulati dall’Organismo Paritetico Nazionale (OPN);
▪ articolare nelle specificità territoriali le linee guida definite dall’OPN in materia di formazione;
▪ favorire in sintonia con l’OPN l’effettuazione delle iniziative nei confronti dell’Ente Regione e degli altri soggetti istituzionali in materia di salute e sicurezza;
▪ formulare proposte all’OPN in materia di iniziative formative connesse all’applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per i RR.LL.S. che per il restante personale;
▪ formulare proposte finalizzate a favorire l’accesso ai finanziamenti regionali in materia di salute e sicurezza;
▪ garantire la tenuta dell’elenco dei nominativi dei RR.LL.S. del territorio di riferimento dandone comunicazione all’OPN;
▪ costituire sede di prima istanza per le controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all’art. 9 che segue.

Art. 7 Permessi retribuiti
In relazione all’articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun RLS può utilizzare per l’espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia.
Le ore di permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun RLS.
Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell’art. 19, 1° comma, del D.Lgs. n. 626/94.
Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all’art. 3 che precede.
Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell’art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal RLS al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione.
Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall’applicazione dell’art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora per gli spostamenti occorrenti all’espletamento delle attività previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il RLS debba sostenere delle spese, esse devono essere preventivamente autorizzate dall’Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

Art. 8 Strumenti
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 4° comma, e 19, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 626/1994, l’Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all’espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato:
▪ la facoltà di affissione dei comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori;
▪ la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax;
▪ l’utilizzo, su richiesta, dei locali delle RSU;
▪ quant’altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, ivi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria.

Art. 9 Controversie
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 626/94, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull’applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l’Organismo Paritetico Regionale (OPR), competente per territorio, di cui all’art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata.
La Parte che ricorre all’OPR ne informa senza ritardo le altre Parti interessate inviando ricorso scritto con Raccomandata A.R.
La controparte può presentare all’OPR, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, le proprie controdeduzioni.
Decorso il termine di cui al comma che precede, l’esame del ricorso avviene nella prima riunione fissata, fatta salva l’eventuale proroga decisa dall’OPR medesimo.
L’OPR, sentite le Parti congiuntamente o disgiuntamente, delibera a maggioranza.
Del procedimento viene redatto motivato verbale.
La decisione dell’OPR, dietro istanza di una delle Parti interessate, potrà formare oggetto di un ulteriore esame nell’ambito dell’OPN secondo le stesse modalità procedurali definite nei commi che precedono.

Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno entro l’anno 2004, per procedere ad una verifica congiunta del presente Accordo.