Tipologia: Ipotesi di accordo lavoratori settore monitoring
Data firma: 26 giugno 2014
Parti: Consulmarketing e Filcams-Cgil, RSA
Settori: Servizi, Consulmarketing
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Retribuzione e inquadramento del lavoratore
2. Quattordicesima mensilità
3. Banca ore
4. Tavolo tecnico
5. Contrattualistica
6. Lavoro straordinario/supplementare
  7. Part time
8. Gestione pregresso
9.
10.
11.
Allegati

Ipotesi di accordo lavoratori settore monitoring

Addì 26 giugno 2014 presso la sede della società Consulmarketing spa si sono incontrati: la Delegazione aziendale […], la Delegazione sindacale […] Filcams Cgil Nazionale […], Filcams Cgil RSA […], Filcams Cgil Emilia Romagna

Premesso che il presente accordo si propone di realizzare le condizioni migliorative rispetto:
- alla qualità dei contratti di lavoro dei lavoratori;
- agli incrementi di competitività e di retribuzione
- all’ottimizzazione della capacità produttiva
Con riferimento ai lavoratori addetti alla B.U. rilevatori (rilevatori monitoring) attualmente inquadrati al 7 livello di cui agli accordi sottoscritti successivamente alla legge Fornero, le parti concordano quanto segue:

3. Banca ore
si stabilisce concordemente la cessazione dell'utilizzo banca ore alla data del 31/12/2014. L’eventuale utilizzo della B.O. sarà limitato a situazioni eccezionali che dovranno essere dettagliatamente circoscritte e giustificate.
Verranno inoltre contabilizzati i saldi negativi relativi alla banca ore alla data del 31/12/2013. Le modalità di addebito saranno oggetto di successivi accordi.

4. Tavolo tecnico
Le parti stabiliscono l’istituzione di un tavolo tecnico formato da rappresentanti aziendali e rappresentanti sindacali o loro delegati e la sua programmazione, che avrà per oggetto:
a) Individuazione parametri medi oggettivi e soggettivi di produttività per la riformulazione dei contratti individuali di lavoro
b) In collaborazione con l’azienda individuazione di percorsi volti al miglioramento dell’organizzazione del lavoro
Considerata la specificità e peculiarità dell’attività svolta l'orario di lavoro riferito e stabilito per ciascun lavoratore farà capo ad un monte ore annuale. Tale monte ore prevederà una flessibilità settimanale e/o mensile a compensazione su base annua, consentendo così anche una certa autonomia al lavoratore pur sempre nel rispetto puntuale della programmazione di lavoro ricevuta

5. Contrattualistica
contemporaneamente all’entrata in vigore del presente accordo concordemente i lavoratori e l’azienda procederanno alla riformulazione dei contratti nella parte relativa all’orario di lavoro. I predetti contratti saranno riformulati per tutti i lavoratori entro il 31/12/2014.

6. Lavoro straordinario/supplementare
le maggiori prestazioni costituiranno l’eccezione e dovranno essere preventivamente autorizzate dai responsabili

7. Part time
il part time sarà regolato come da CCNL TDS fatte salve situazioni specifiche riferite ad attività spot o marginali qualora compatibili con l’area geografica interessata.
Le posizioni già in essere al fine di mantenere il livello occupazionale attuale, manterranno il regime orario in essere alla data odierna; alle stesse verrà data priorità qualora si presentino nuove attività compatibilmente all'area geografica.