Cassazione Penale, Sez. 7, 24 luglio 2018, n. 35171 - Attrezzature inidonee


Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 13/04/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Il Tribunale di Monza con sentenza 15.09.2017 condannava gli imputati R. e S.alla pena di 4000 € di ammenda per aver violato la previsione dell'art. 71, co. 1, in relazione all'art. 87, d. lgs,. n. 81 del 2008, non avendo messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza sul lavoro ed adeguate al lavoro da svolgere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, atteso che alcuni elementi mobili di alcune attrezzature di lavoro, meglio descritte nell'imputazione, presentavano rischi di contatto meccanico potenzialmente causative di incidenti, in quanto mancanti dei dispositivi di protezione, in relazione a fatti accertati in data 4.06.2013.
2. Con il congiunto ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge in relazione all'art. 192, c.p.p. (si censura la sentenza impugnata sostenendo che il giudice abbia desunto la colpevolezza degli imputati dall'unica dichiarazione del teste di PG in maniera illogica ed omettendo di valutare del tutto le prove a discarico fornite dai testi indotti dalla difesa; in particolare, si sostiene, le dichiarazioni dei testi A. e B., riscontrantisi tra loro, fornivano la prova che al momento del controllo i macchinari in questione non fossero in funzione ma in manutenzione, in quanto sulle stesse erano apposti cartelli "macchina fuori uso"; diversamente, il giudice, fondando il proprio giudizio sulle dichiarazioni del teste di PG (il quale aveva affermato che sulla fresatrice, pur essendo il predetto cartello, era però evidente che la stessa fosse in funzione in quanto attaccata alla corrente e presentava il vassoio pieno di detriti, dunque era desumibile che la stessa fosse utilizzata), aveva ritenuto provati i fatti contestati; si tratterebbe quindi di giudizio fondato su presunzioni e per di più omettendo di valutare le dichiarazioni rese dai testi a difesa che avevano escluso che la macchina fosse in funzione; ciò avrebbe comportato, pertanto, la violazione dell'art. 192, co. 1, c.p.p., che impone al giudice di specificare non solo il ragionamento effettuato e posti a fondamento dell'affermazione o del disconoscimento della responsabilità penale del reo, ma anche della valutazione esperita in ordine alle prove a carico e discarico emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale).
 

 

Diritto

 


3. Ciascun ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ex art. 606, co. 3, c.p.p.
4. Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004 - dep. 20/02/2004, Meta ed altro, Rv. 229159); i ricorrenti, con l'impugnazione, deducono unicamente la violazione dell'art. 192, c.p.p. sub specie della lett. c) - e non della lett. b) come erroneamente indicato nella rubrica del motivo, riferendosi la lett. b) solo agli errores in iudicando e non in procedendo -, ossia per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità di ciascun ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 aprile 2018