Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 3 febbraio 2015
Validità: 01.02.2015 - 31.01.2017
Parti: Club Mediterranée e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Turismo, Club Mediterranée
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Premesse ed allegati
2. Definizione della figura del GO®
3. Classificazione professionale dei GO®
4. Pacchetto ospitalità
  5. Orario di lavoro e convivialità
6. Formazione professionale
7. Stagionalità
8. Decorrenza e durata

Accordo aziendale relativo alla figura professionale del GO®

Roma, 3 febbraio 2015 tra la società Club Mediterranée S.A. Sede Secondaria in Italia […], di seguito “Società” o “Club Med"), […] e le Organizzazioni Sindacali: Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], Filcams-Cgil […], ed insieme le “Parti”

Premesso che
a) la Società svolge attività di gestione di villaggi vacanze (di seguito “Villaggi”); in Italia tali strutture sono attualmente site nei comuni di Cervinia, Pragelato, Pizzo Calabro e Ragusa.
b) l’attività dei Villaggi è un’attività stagionale, ai sensi del DPR 378/1995, osservando i Villaggi un periodo di chiusura di oltre 70 giorni consecutivi nell’anno solare;
c) la Società all’interno dei Villaggi impiega personale c.d. “Operatore Turistico” (di seguito “GE”), ovvero personale che svolge tipiche funzioni alberghiere, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dell’Industria Turistica”), e il cui svolgimento dell’attività lavorativa non richiede l'interazione con la clientela (di seguito “GM”);
d) i Villaggi offrono ai GM una vasta gamma di servizi, tutti caratterizzati dalla multiculturalità, convivialità e dalla professionalità dei propri dipendenti. La Società intende puntare sempre di più su tali caratteristiche, creando nuovi posti di lavoro, e dotandosi di personale svolgente le mansioni di animatore turistico, in grado di unire alle competenze specifiche di settore dei GE,
attività di animazione, interazione e intrattenimento della clientela (di seguito “GO®”);
e) nel corso degli anni passati i GO® sono stati assunti in Francia, ove ha sede legale l'impresa, secondo le normative e contratti di lavoro ivi vigenti, nonché assoggettati ai regimi fiscali e previdenziali francesi e successivamente distaccati, in regime di distacco intraeuropeo nei villaggi turistici in Italia ed in Europa.
f) la classificazione dei GO® e i relativi profili professionali non sono disciplinati dal Contratto Collettivo dell’Industria Turistica;
g) la Società intende dare riconoscimento alla suddetta nuova figura professionale, definendone le caratteristiche e regolamentando i necessari istituti contrattuali (inquadramento, declaratorie professionale, etc).
h) Le Parti si danno atto che il presente accordo aziendale viene sottoscritto con l’intento di creare nuovi posti di lavoro e favorire l’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile, consentendo tra l’altro a questi lavoratori, l'accesso a forme di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indennità di sostegno al reddito nei periodi di inattività (Naspi), il trattamento economico di malattia ed infortunio.
Con il presente accordo aziendale (di seguito “Accordo”), specificatamente dedicato al riconoscimento della figura professionale dei GO®, le Parti intendono integrare le disposizioni normative di cui al Contratto Collettivo dell’Industria Turistica, che troverà integrale applicazione per quanto non qui di seguito previsto, disciplinando:
a) la definizione e la classificazione professionale dei GO®;
b) il pacchetto ospitalità dei GO®;
c) la formazione professionale dei GO®;
d) stagionalità dell'attività dei Villaggi.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Definizione della figura del GO®
Il GO® (Gentile Organizzatore), figura centrale del villaggio “Club Med” è l’ambasciatore dello spirito “Club Med”.
La professione di GO® è un'invenzione di Club Méditerranèe, risalente alla sua creazione negli anni ’50. È un mestiere unico, un’esperienza di vita e un percorso di formazione e apprendimento continuo.
Mentre i GE svolgono esclusivamente le tipiche funzioni di natura alberghiera (tipiche dei Contratto Collettivo dell’Industria Turistica), ed il contatto con i GM (i clienti) è residuale e, comunque, esclusivamente funzionale all’esercizio di dette funzioni, il GO® esplica la propria attività lavorativa quotidiana nella costante ed indispensabile relazione con i GM. Tale attività di relazione, interazione ed integrazione, costituisce la peculiarità della professionalità dei GO® ed assume un ruolo preponderante e altamente qualificante.
In alcune figure di GO®, l’attività di relazione, interazione ed integrazione si associa all’esercizio delle comuni funzioni di natura alberghiera (quali, ad esempio, barman, chef, ecc.).
Le Parti ribadiscono che alle figure professionali che non svolgono attività di relazione, interazione ed integrazione con i GM continuerà ad applicarsi il Contratto Collettivo dell’Industria Turistica e l’inquadramento professionale.
Il GO® vive, infatti, nei Villaggio con i GM (i clienti) e condivide con loro molte delle attività ludiche quotidiane che sono l'essenza della vita nel Villaggio e ragione di frequentazione da parte dei GM.
A differenza dei GE, che generalmente risiedono all’esterno del Villaggio e consumano i pasti in una mensa a loro dedicata, il GO® vive e consuma i suoi pasti nei ristoranti aperti ai clienti, pratica attività sportive con loro e condivide momenti di svago e convivialità.
Il GO®, è, in definitiva, un creatore di legami, che ha come missione professionale quella di apportare momenti di svago per i clienti attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti specificamente acquisiti e che caratterizzano, proprio, la professionalità del GO®.

4. Pacchetto ospitalità
Al fine di permettere ai GO® di espletare al meglio la propria attività lavorativa, ed al fine di creare un ambiente di lavoro ottimale, la Società fornisce ai GO® un significativo “Pacchetto Ospitalità”, che all’atto dell’assunzione dovrà essere espressamente accettato. In particolare, la Società fornirà ai GO®:
- un alloggio in condivisione con colleghi all’interno o in prossimità dei Villaggi (per le figure professionali C1; C2; C3);
- un alloggio individuale all’interno o in prossimità dei Villaggi (per le figure professionali A1; A2; B1; B2);
- un servizio di vitto costituito da n. 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) presso i ristoranti dei Villaggi, il cui menù è lo stesso di quello offerto ai GM;
- libero accesso ai bar dei Villaggi, presso i quali i GO® potranno consumare qualsiasi tipo di soft drink;
- il libero accesso alle infrastrutture dei Villaggi (a titolo esemplificativo: palestra, piscina, spiaggia, attrezzature sportive, etc..); connessione internet (qualora esistente);
- assistenza medica all’interno delle infermerie dei Villaggi;
- permanenza nei Villaggi anche durante i periodi non lavorativi.
A fronte della fruizione di tali servizi, la Società tratterrà dalla retribuzione netta […]

5. Orario di lavoro e convivialità
L’orario di lavoro dei GO® è di 40 ore settimanali e verrà svolto in conformità del D.Lgs 66/2003 e del Contratto Collettivo dell’Industria Turistica. La prestazione di lavoro straordinario, che deve essere espressamente autorizzata, sarà compensata ai sensi dell’art. 193 del Contratto Collettivo dell’Industria Turistica. All’atto dell’assunzione, il GO® opterà per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario ovvero per il loro accantonamento e successiva fruizione di analogo periodo compensativo, fermo restando il pagamento della maggiorazione prevista dell’art. 193 del Contratto Collettivo dell’Industria Turistica.
Il carattere multiculturale e conviviale dei Villaggi caratterizza I prodotti offerti dalla Società ed identifica la specificità della attività dei GO®.
Queste caratteristiche determinano ed influenzano l’attività dei GO® nei Villaggi, rendendo a volte sovrapponibili i tempi di lavoro ai tempi di riposo degli stessi.
L'organizzazione dell'orario di lavoro nei Villaggi è una questione delicata e complessa, in quanto è necessario mantenere un equilibrio tra le aspettative dei GO® e la qualità dei servizi offerti ai GM.
Le Parti intendono definire l'orario di lavoro, nonostante le difficoltà che tale definizione presenta, in quanto le caratteristiche dell’attività lavorativa dei GO® comportano la coesistenza di attività lavorativa, di tempi di conviviali e di partecipazione libera alle attività dei Villaggi.
Le Parti concordano di mantenere la seguente definizione di orario di lavoro, pur riconoscendo che definire l’orario di lavoro è operazione complessa in considerazione delle caratteristiche dell’attività
lavorativa dei GO® e della vita dei Villaggi. Tuttavia le Parti desiderano fornire un quadro di riferimento per consentire una definizione quanto più precisa di orario di lavoro per i GO®. L’orario di lavoro è il tempo impiegato dai GO® per l’espletamento delle proprie mansioni (GO® ristoratore; GO® manutentore, GO® amministratore, GO® sportivo, GO® puericultore..), nel rispetto di quanto previsto in materia di riposi dalla normativa e dal CCNL vigenti, nonché dal Dlgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È inoltre considerato ugualmente orario di lavoro (ordinario o straordinario) il tempo impiegato dal GO® per l’espletamento dei compiti richiesti dai superiori gerarchici nell’ambito di un servizio di supporto reciproco, sostituzioni, così come la presa in carico dei GM nelle stazioni e aeroporti, e la permanenza all’accoglienza dei GM.
Le forme libere, volontarie e spontanee di partecipazione dei GO® alla vita di Villaggio, ovvero i tempi di convivialità con i clienti, non possono essere considerate orario di lavoro effettivo.

8. Decorrenza e durata
[…]
Le Parti concordano che l’Accordo è da ritenersi, anche alla luce delle innovazioni introdotte, sperimentale e soggetto a costante monitoraggio. Le Parti pertanto si incontreranno con tempestività a fronte dell’insorgere di eventuali criticità applicative.
Al termine del primo anno di applicazione sarà in ogni caso previsto un incontro a livello nazionale per effettuare una valutazione complessiva.
In quella sede ed al fine di promuovere e facilitare un confronto di merito, la Società fornirà alle organizzazioni sindacali a livello nazionale informazioni relative a:
- Numero di rapporti di lavoro accesi e loro durate divisi per villaggio,
- Andamento della formazione impartita e risultati conseguiti
- Diritto di precedenza
- Ore di lavoro supplementare e/o straordinario effettuate e/o accantonate.
Qualora dovessero intervenire modifiche legislative riguardanti le materie oggetto del presente Accordo, le Parti s’impegnano sin da ora a valutare l’opportunità di incontrarsi per modificare l'Accordo, al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le Parti rimandano al contratto collettivo dell’Industria Turistica.