Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2018, n. 20080 - Infortunio sul lavoro e mutamento di mansioni


 

 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: DE GREGORIO FEDERICO Data pubblicazione: 30/07/2018

 

 

 

 

Fatto

 


B.M. convenne in giudizio davanti al giudice del lavoro di IVREA la S.p.A. SATA, sua datrice di lavoro, alle dipendenze della quale risultava inquadrato come operaio metalmeccanico 4° livello, per cui aveva riportato infortunio sul lavoro, a seguito del quale era stato assente per diverso tempo. Al rientro era stato adibito a mansioni di portineria. Successivamente, era stato impiegato sulla linea di produzione come addetto al carico e allo scarico di bielle, attività per la quale assumeva di essere fisicamente inidoneo. Infatti, a seguito del suddetto infortunio aveva riportato un'invalidità permanente del 18% riconosciuta dall'INAIL, con conseguenti notevoli limitazioni funzionali alla spalla e al braccio destro. Pertanto, aveva dedotto la illegittimità del mutamento di mansioni e chiesto, quindi, la condanna della società convenuta a reintegrarlo nelle mansioni di addetto alla portineria, precedentemente svolte, o in subordine all'assegnazione di altre mansioni equivalenti a queste ultime.
Il giudice adito rigettava la domanda e la relativa decisione veniva appellata da B.M., il cui gravame veniva respinto dalla Corte di Appello di Torino, come da sentenza n. 9 in data 8 gennaio - febbraio 2013, secondo la quale il demansionamento andava valutato avuto riguardo al livello professionale, alle specifiche competenze del lavoratore e alla prospettiva di miglioramento; ciò al fine di tutelare la professionalità, essendo questo l'ambito di operatività dell'articolo 2103 c.c.. Per contro, l'appellante continuava sovrapporre la fattispecie degli articoli 2103 e 2087 c.c., per arrivare a sostenere la tutela del diritto alla salute in base alla disciplina dettata dall'articolo 2103, confondendo il pregiudizio alla professionalità acquisita con quello alla salute. Non si comprendeva, inoltre, in cosa fosse consistito il demansionamento, posto che le mansioni di addetto alla portineria non erano aderenti alla competenza di un operaio specializzato di 4° livello.
D'altro canto, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato l'impossibilità per il giudice adito di emendare un'impostazione errata della domanda, ciò che era ben diverso dalla doverosa applicazione delle norme confacenti in luogo di quelle invocate, attesa la irrilevanza del nomen juris attribuito dalle parti. Nella specie l'appellante aveva chiesto, in primo grado, e reiterato, in appello, l'assegnazione alle mansioni di addetto alla portineria, svolgendo una domanda strettamente connessa con il dedotto demansionamento (in relazione al quale nulla era stato allegato). La riqualificazione richiesta, pertanto, era inammissibile, poiché avrebbe comportato un vero e proprio mutamento della domanda.
Avverso l'anzidetta decisione ha proposto ricorso per cassazione B.M. come da atto notificato il 3 aprile 2013, con tre motivi, cui ha resistito la S.p.A. SATA mediante controricorso del 10-13 maggio 2013.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c..
Il ricorrente ha lamentato di essere stato rimosso da mansioni di portineria, che era in grado di svolgere compiutamente e per le quali aveva frequentato un corso di addestramento nonché acquisito specifica professionalità, suscettibile di ulteriori sviluppi e progressi, per essere stato assegnato allo svolgimento di attività lavorativa del tutto diversa nei contenuti professionali, che però non era in grado di svolgere compiutamente perché inidoneo sul piano fisico, rispetto alla quale di conseguenza non poteva acquisire alcuna professionalità così come emergeva dal suo affiancamelo ad altro operatore.
Erroneamente la Corte territoriale nella specie aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. sulla base del rilievo che il mutamento di mansioni era <<stato causa di lesione, oltre che della professionalità, del diritto alla salute del lavoratore>>, essendo evidente che la lesione dell'integrità psicofisica, oltre che della professionalità, non potesse valere come causa di esclusione della norma ex art. 2103 c.c..
Inoltre, il ricorrente ha richiamato vari precedenti giurisprudenziali, tra cui in particolare la sentenza n. 25033 del 24/11/2006 delle Sezioni civili di questa Corte secondo la quale ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, riportandone vari passaggi della motivazione: «...la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti - che legittima lo jus variandi del datore di lavoro - deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto. Ed ha poi precisato la medesima giurisprudenza che il divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (cfr. in particolare Cass,, sez. lav,, 2 ottobre 2002, n. 14150, cìt., che ha ribadito tale principio proprio con riferimento ed analoga fattispecie di mutamento di mansioni impiegatizie in mansioni di recapito di una dipendente della società Poste Italiane). Anche in passato, con riferimento ad una similare fattispecie di reinquadramento o riclassificazione, costituita dall'inquadramento unico di impiegati ed operai, introdotto dalla contrattazione collettiva dell'epoca, questa Corte (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1985, n. 5098) ebbe a precisare che "il passaggio da impiegato ad operaio è in astratto configurabile purché non si trasformi in un mutamento peggiorativo"; ed aggiunse: "In concreto si tratta soltanto quindi di stabilire se la variazione di mansioni provochi un qualsiasi pregiudizio per il lavoratore, e quindi si traduca in un mutamento in pejus delle mansioni".
Analogamente queste Sezioni Unite (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572) hanno affermato che "il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità". Altresì queste Sezioni Unite (Cass, sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12699) hanno identificato la ratto della norma in esame nell'eliminazione di situazioni di dequalificazione professionale.
In particolare queste Sezioni Unite (Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755) hanno precisato — e qui ulteriormente ribadiscono - che "le mansioni «equivalenti» alle attuali (art. 2103 cit.) sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che, soggettivamente, esse debbono armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalificazione o la mortificazione". ...>>]. Si trattava, dunque, soltanto di stabilire se l'anzidetta variazione avesse provocato un qualsiasi pregiudizio per il lavoratore e quindi se si fosse tradotta in un mutamento in pejus delle stesse mansioni. Ne derivava la erroneità dell'impugnata sentenza che, disconoscendo l'avvenuto mutamento di mansioni in questione, riteneva che la fattispecie concreta potesse essere ricondotta soltanto alla disciplina dettata dall'articolo 2087 c.c., alla stregua di una ipotetica sopravvenuta inidoneità finirà del lavoratore rispetto alle mansioni svolte dallo stesso in passato. In particolare, erroneamente si era ritenuto che la violazione dell'articolo 2087 escludesse di per sé la violazione della disciplina di cui all'articolo 2103, di modo che nel caso in esame fosse applicabile soltanto la regolamentazione di cui all'articolo 2087. 
Tale assunto era errato, in quanto la violazione dell'articolo 2103 sussisteva ancorché il datore di lavoro, esercitando lo jus variandi, avesse violato, oltre che la professionalità, anche il diritto alla salute del lavoratore tutelato a norma dell'articolo 2087.
L'adempimento degli obblighi posti dalla norma ex art. 2087 c.c. a tutela del diritto alla salute non garantisce al lavoratore l'assegnazione a mansioni diverse da quelle che incidono sul suo stato di salute, in quanto non impone a carico di parte datoriale la riorganizzazione aziendale.
Nella specie, inoltre, emergeva lo scopo fraudolento di parte datoriale, volto a mortificare la dignità del lavoratore, emarginandolo dal contesto produttivo, siccome a differenza di tutti gli altri operatori, la sua attività era limitata alla sola fase di scarico delle bielle, il cui carico più gravoso veniva eseguito da altro dipendente, che invece avrebbe potuto svolgere in autonomia l'intero ciclo produttivo. Infatti, il mutamento di mansioni era stato attuato a seguito dell'iniziativa del B.M., che si era rivolto all'INAIL con relativo procedimento, deducendo le reali modalità di accadimento dell'infortunio, verificatosi il 27 febbraio 2007, e le relative responsabilità.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Infatti, l'impugnata sentenza aveva operato il giudizio di equivalenza tra le prestazioni considerando non le mansioni di portineria, in quanto ultime effettivamente svolte, ai sensi dell'articolo 2103 c.c., ma quelle di operaio specializzato di 4° livello, in relazione alle quali era stato assunto, giungendo così ad affermare, in spregio anche ai richiamati principi in tema di equivalenza tra prestazioni, che risultava incomprensibile in cosa fosse consistito il demansionamento, posto che le mansioni di addetto alla portineria non erano aderenti alla competenza di un operaio specializzato di 4° livello, sicuramente accrescendone o mantenendone le capacità professionali.
Con il terzo motivo il ricorrente si è doluto della violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., laddove l'impugnata sentenza aveva erroneamente ritenuto che sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se i fatti dedotti in giudizio fossero stati qualificati ex articolo 2087 c.c., poiché le conclusioni formulate inerivano al dedotto mutamento di mansioni. Per contro, la Corte territoriale ben avrebbe potuto procedere ad una valutazione dei fatti dedotti inquadrandoli nella fattispecie di cui aN'articolo 2087 c.c., atteso che il giudice di merito ha il potere di inquadrare nella esatta
disciplina giuridica i fatti e gli atti formanti oggetto della contestazione, tale potere incontrando esclusivamente il limite dell'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto (all'uopo richiamando Cass. Ili 24 giugno 2003 n. 10009 -secondo cui il principio fissato dall'articolo 112 c.p.c. va armonizzato con quello, secondo il quale iura novi curia di cui al successivo articolo 113- nonché Cass. 16 luglio 1997 n. 6476 e n. 18236 del 29 gennaio 2003).
In particolare, nella specie la Corte territoriale, investita della questione avente per oggetto la lesione all'Integrità psicofisica del lavoratore, ritenendo che si versasse non già in tema di mutamento di mansioni, ma di violazione degli obblighi posti in capo al datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., ben avrebbe potuto inquadrare in tal modo la controversia, rimanendo nell'ambito rigoroso del contenuto dei fatti prospettata dalle parti, accogliendo quindi le conclusioni formulate dal ricorrente. E costui aveva dedotto come fatti costituiti della reiterata causazione di lesioni e quindi la violazione del diritto alla salute, oltre che della professionalità, in conseguenza del mutamento di mansioni, sicché la Corte territoriale ben avrebbe potuto qualificare i fatti dedotti ai sensi dell'articolo 2087 e accogliere le conclusioni formulate dallo stesso di <<assegnazione a mansioni equivalenti a quelle di portineria>>, nel senso di mansioni compatibili con le condizioni fisiche dello stesso attore.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, per quanto di ragione, limitatamente al solo terzo motivo, nei termini che seguono, dovendo invece ritenersi l'inammissibilità delle altre doglianze.
Ed invero, quanto al primo motivo, nel caso di specie risulta correttamente applicata dalla Corte territoriale la disciplina dettata in materia dall'art. 2103 c.c., di cui non è ravvisabile alcuna specifica violazione. La sentenza impugnata ha esaurientemente esaminato tutti gli sviluppi della vicenda di fatto ed il successivo iter processuale, osservando in particolare poi che l'attore aveva ribadito l'incompatibilità delle limitazioni funzionali riportate in seguito all'infortunio occorsogli nel 2007 con lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la linea di produzione bielle 8 HP, ciò che avrebbe comportato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute. L'appellante aveva, altresì, sostenuto che l'adibizione alla produzione avrebbe determinato una variazione in pejus rispetto alle mansioni precedentemente svolte, di addetto alla portineria, donde la richiesta di essere reintegrato in queste ultime.
In proposito la Corte ha confermato, tuttavia, la decisione di primo grado, secondo cui il (preteso) demansionamento deve essere valutato avuto riguardo al livello professionale, alle specifiche competenze ed alla prospettiva di miglioramento. Tutto ciò al fine di tutelare la professionalità dell'interessato, essendo questo l'ambito di operatività dell'art. 2103 c.c., laddove inoltre tutti i precedenti giurisprudenziali citati a sostegno dell'interposto gravame risultavano diretti a tutelare la professionalità maturata dal lavoratore e miravano ad evitare un qualsiasi pregiudizio della stessa. Tra l'altro, l'appellante continuava a "sovrapporre la fattispecie degli artt. 2103 e 2087 c.c.". Egli per giunta rivestiva la qualifica di operaio (metalmeccanico) di 4° livello, per cui sin dall'anno 1991 era stato assegnato alle linee produttive. Pertanto, non si comprendeva in cosa si sarebbe concretizzato /'asserito demansionamento, posto che le mansioni di addetto alla portineria risultavano <<non aderenti alla competenza di un operaio specializzato di 4° livello (sicuramente non ne accrescono o mantengono le capacità professionali)>>.
Alla stregua dell'anzidetto accertamento in punto di fatto compiuto dalla Corte di merito con pertinenti argomentazioni, insindacabili quindi in sede di legittimità, circa in effetti l'escluso demansionamento, neppure sono ravvisabili errori di diritto, almeno per quanto concerne la denunziata violazione dell'art. 2103 c.c., oggetto del primo motivo di ricorso, laddove peraltro come visto si rileva una commistione di deduzioni tra la disciplina dettata dal suddetto articolo e quella di cui all'art. 2087 c.c., trattandosi peraltro di norme che operano su piani diversi.
Per completezza, infine, quanto all'ipotizzata violazione e falsa applicazione dell'art. 2103, oggetto di censura, appare del tutto inconferente il menzionato scopo fraudolento, ivi da ultimo accennato, per difetto di esaurienti e puntuali allegazioni ex art. 366 co. I c.p.c. circa la condotta mobbizzante, però vagamente prospettata e che tuttavia non sembra nemmeno corrispondente alla sola denunciata dequalificazione professionale ex art. 2103 c.c., almeno per quanto emergente dagli atti processuali, nei limiti in cui gli stessi appaiono qui ritualmente dedotti.
Il secondo motivo di ricorso, evidentemente formulato ex art. 360 co. I n. 5 c.p.c. (ancorché tale norma di legge non sia stata espressamente indicata), è chiaramente inammissibile, riguardando in effetti una quaestio juris inerente alla portata del più volte citato art. 2103 c.c., piuttosto che una quaestio facti, ossia un preciso fatto storico e decisivo per la risoluzione della controversia, come tale esclusivamente rilevante ai sensi del suddetto art. 360 n. 5, a maggior ragione poi secondo l'attuale vigente testo, qui ratione temporis applicabile, risalendo la sentenza de qua al gennaio / febbraio 2013. 
Appare, invece, in buona parte fondato il terzo motivo di ricorso, circa il rilevato error in procedendo (art. 360 co. I n. 4 c.p.c.) e per cui il giudice di legittimità è anche giudice del fatto, con conseguente possibile accesso diretto agli atti processuali -una volta osservato l'onere di cui all'art. 366, co. I n. 6, c.p.c. per quanto concerne tale specifica questione- laddove la Corte territoriale, alla stregua della complessiva formulazione della domanda, ben avrebbe potuto qualificare la pretesa azionata pure in termini di richiesta di adempimento in forma specifica, circa la tutela delle condizioni di lavoro accordata in generale dall'art. 2087 c.c.. A tal riguardo, del resto, ben possono valere, anche in tema di obblighi di protezione i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene in relazione all'art. 2103 c.c., (cfr. infatti, Cass. lav. n. 16012 del 11/07/2014, secondo cui in tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l’esistenza di un comportamento contrario all’art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell’interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l’originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente. L’obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti.
Cass. lav. n. 23493 del 19/11/2010: la violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 2103 cod. civ. e la conseguente nullità del provvedimento datoriale implicano che la condanna all’adempimento dell’obbligazione in forma specifica, per sua natura non coercibile, assume nella sostanza natura dichiarativa delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal rapporto dedotto in causa, con conseguente obbligo del datore di lavoro al ripristino della precedente situazione lavorativa in base alle regole del contratto di lavoro, senza che ostino, a tal fine, le successive vicende estintive dell’obbligo, rilevanti solo agli effetti del risarcimento del danno. In senso analogo, Cass. lav. n. 16689 del 19/06/2008, secondo cui in particolare, quindi, ove venga accertata l’esistenza di un comportamento contrario all’art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno,
può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica che -pur non essendo coercibile, né equiparabile all'ordine di reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970- ha un contenuto pienamente satisfatorio dell'interesse leso in quanto diretta a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento illegittimo. Parimenti, v. Cass. lav. n. 425 del 12/01/2006 e n. 4221 del 27/04/1999. Cfr. ancora Cass. lav. n. 9734 del 29/09/1998, secondo cui il datore di lavoro che adibisca il lavoratore a mansioni inferiori a quelle di assunzione o successivamente raggiunte o equivalenti, violando così un obbligo derivante dal rapporto di lavoro, deve essere condannato dal giudice al corretto adempimento, attraverso l'assegnazione del lavoratore alle mansioni di spettanza o a quelle equivalenti, senza che osti a tale pronuncia in sede di giudizio di cognizione la natura incoercibile della prestazione -con le relative conseguenze in punto di non utilizzabilità della esecuzione in forma specifica e di eventuale ricorso ad un risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.- nonché l'inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, contenente disposizioni di stretta interpretazione.
V., peraltro, quanto alla portata dell'art. 2058 c.c., Cass. II civ. n. 12582 del 17/06/2015: il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall’art. 2058 cod. civ., è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, in quanto rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario
Cfr. pure Cass. lav. n. 2569 del 21/02/2001, secondo cui l'art. 2058 cod. civ., dettato per la responsabilità aquiliana ma che in materia risarcitoria ha valore di principio generale, aggiungendo altresì che in materia di diritti attinenti alla integrità psico-fisica -e più in generale agli interessi esistenziali- del lavoratore il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale. Di conseguenza, vanno considerate nulle le clausole, anche collettive, che prevedano, in via esclusiva, l'indennità sostitutiva del periodo feriale. Il lavoratore che abbia subito l'evento ha, infatti, in primo luogo diritto al risarcimento in forma specifica, che può tramutarsi in diritto al risarcimento del danno per equivalente -indennità sostitutiva- ove il primo risulti eccessivamente oneroso per il datore di lavoro, secondo quanto dispone il secondo comma del citato art. 2058).
Erroneamente, pertanto, risulta disatteso il secondo motivo di appello, sicché nella specie non era in concreto ravvisabile l'ipotizzata mutatio libelli, quanto piuttosto il doveroso compiuto esercizio dei poteri di cognizione in ordine agli stessi fatti dedotti dall'attore, che indubbiamente potevano assumere rilevanza pure ai sensi del citato art. 2087 [v. Cass. III civ. n. 10009 del 24/06/2003: in materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. V. altresì Cass. III civ. n. 9875 del 10/10/1997, secondo cui, in sintesi, una decisione ultrapetita può configurarsi solo quando risulti investita una questione assolutamente non ricompresa nel "thema decidendum". In senso analogo v. pure Cass. II civ. n. 6476 del 16/07/1997 : il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi obiettivi dell'azione (" causa petendi" e " petitum "), sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (" petitum " immediato), attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (" petitum " mediato) oppure rilevi d'ufficio un’eccezione che essendo diretta ad invalidare l’avversa pretesa può essere proposta soltanto dalla parte interessata. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando il giudice di merito nell'esercizio del suo potere di interpretare l'atto di citazione dia alla domanda una qualificazione giuridica diversa "prima facie" attribuibile in base al tenore di alcune espressioni adoperate nell'atto introduttivo dei processo.
Parimenti, cfr. Cass. III civ. n. 18236 del 28/11/2003, secondo cui il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che il giudice è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge; ne consegue che non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui il giudice d'appello ritiene non fondata, per l'assenza degli elementi costitutivi dell'azione, la pretesa fatta valere dall'attore e accolta dal primo giudice.
Cfr. sul punto anche Cass. lav. n. 6326 del 23/03/2005, secondo cui qualora il lavoratore, agendo in giudizio per il danno derivante da demansionamento, chieda anche la componente di danno alla vita di relazione o cosiddetto danno biologico, deducendo sin dall'atto introduttivo la lesione della propria integrità psico - fisica in relazione, non solo al demansionamento, ma anche al globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro, la successiva qualificazione come "mobbing" del suddetto comportamento, non comporta domanda nuova ma solo diversa qualificazione dello stesso fatto giuridico, in considerazione della mancanza di una specifica disciplina del "mobbing" e della sua riconduzione alla violazione dei doveri del datore di lavoro, tenuto, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore.
V. ancora Cass. I civ. n. 16213 del 31/07/2015: la diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d'appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell'impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purché egli operi nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto. Conforme Cass. I civ. n. 19090 del 11/09/2007.
Cass. lav. n. 6757 del 24/03/2011: la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte.
Cass. II civ. n. 19502 del 30/09/2015: non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento
della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitone, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni. Pressoché conforme id. n. 23490 del 05/11/2009.
Cfr. altresì Cass. lav. n. 11039 del 12/05/2006: il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al pari di quello devolutivo ex artt. 434 e 437 cod. proc. civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita - diverso da quello richiesto ("petitum mediato") - oppure di emettere qualsiasi pronuncia - su domanda nuova, quanto a "causa petendi" - che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo - anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte - ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio. Coerentemente, il principio - secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito - non trova applicazione quando si assuma che l'accertamento del giudice di merito, appunto, abbia determinato un vizio - che sia riconducibile alla violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure dell'effetto devolutivo dell'appello - trattandosi, in tale caso, della denuncia di un "error in procedendo", in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Conforme Cass. n. 21856 del 2004. Similmente, v. pure Cass. lav. n. 15496 - 11/07/2007, secondo cui di conseguenza non configurano una inammissibile domanda nuova le deduzioni di parte rese in appello, ove non comportino il mutamento del fatto costitutivo oppure del fatto impeditivo, estintivo o modificativo sul quale di fonda la domanda oppure l'eccezione, ma si limitino ad invocarne a sostegno norme giuridiche diverse]. 
La materia in esame, inoltre, va delibata alla luce, altresì, della giurisprudenza, secondo la quale lo scopo del processo è caratterizzato dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, sicché va pure evitata la lettura della normativa processuale in chiave strettamente formalistica (cfr. in proposito Cass. lav. n. 18410 - 01/08/2013, secondo cui nel rito del lavoro, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU), comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove" e si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica.
V. sul punto anche Cass. III civ. n. 3362 del 11/02/2009 in tema di firma del conferente la procura alle liti, laddove si è affermato che il princìpio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte, ovvero ispirate ad un formalismo funzionale, non già alla tutela dell'interesse della controparte, ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito).
D'altro canto, le pretese dedotte dal ricorrente -circa pure l'esigenza di essere assegnato a mansioni confacenti alle proprie condizioni di salute, e su cui non è intervenuta alcuna pronuncia di merito (con riferimento all'art. 2087 c.c. in ordine a tutela delle condizioni di lavoro) nel corso dei due gradi di giudizio- va altresì ricordato il principio, secondo il quale, nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative assegnate derivante da una patologia da esse dipendente, deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto di pretendere - e, correlativamente, affermato l'obbligo, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro di ricercare - una collocazione lavorativa non pretestuosa, ma idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale. Ciò comporta che il datore di lavoro, esercitando lo "ius variandi" nel rispetto sia dei canoni della correttezza e della buona fede sia delle regole poste a salvaguardia della salute dei dipendenti, dovrà cercare di adibire il lavoratore alle stesse mansioni o ad altre equivalenti e, solo se ciò risulti impossibile, a mansioni inferiori (che il lavoratore si sia dichiarato disponibile ad accettare), salvo restando però che la diversa attività deve essere utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, purché nel rispetto della citata normativa posta a salvaguardia della salute dei lavoratori (Cass. lav. n. 10574 del 2/8/2001. Cfr. altresì Cass. lav. n. 7755 del 07/08/1998: in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività risulti utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.
Cass. lav. n. 27845 del 30/12/2009: il datore di lavoro, pur non essendo tenuto a modificare l'assetto organizzativo dei fattori produttivi da lui insindacabilmente stabilito, è tuttavia obbligato ad assegnare all'invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni e a reperire, nell'ambito della struttura aziendale, il posto di lavoro più adatto alle condizioni di salute di tale lavoratore.
Cass. lav. n. 25883 del 28/10/2008: la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore).
Pertanto, nei sensi anzidetti va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, ex artt. 384 e 385 c.p.c., alla Corte di merito per nuovo esame della domanda, ma esclusivamente ex art. 2087 c.c., con ogni conseguente occorrente accertamento di fatto in proposito, alla stregua degli enunciati principi di diritto, nonché all'esito anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
Risultando, infine, ancorché in parte fondata la proposta impugnazione, non ricorrono i presupposti di legge per la declaratoria concernente il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
 

 

P.Q.M.

 


la Corte accoglie il 3° (terzo) motivo, nei sensi di cui in motivazione, disattesi i primi due. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso il 5 dicembre 2017