Tribunale Ordinario di Vicenza, Sez. Lav., 13 aprile 2017, n. 296 - Caduta dal ponteggio: rigetto del ricorso del lavoratore per aver rimosso le barriere di protezione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA - PRIMA SEZIONE CIVILE

 

Settore delle controversie di lavoro e di previdenza
 

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
 

 

SENTENZA
 

 

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. X/2016 RG Lav. promossa da: L. A. , con l'avv. F. ricorrente contro E. I. SAS DI C. L. , con l'avv. T. resistente.  Premesso che: - il ricorrente domanda l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorsogli in data 28.5.2004, e per l'effetto la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di euro 30.000,00. Con vittoria di spese di lite; - parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite; rilevato che: - il 28 maggio 2004 il ricorrente è caduto dal ponteggio del cantiere presso cui lavorava mentre scaricava del materiale idraulico (pag. 1 ricorso, pag. 3 memoria); - il lavoratore è stato inviato nel cantiere, volto alla realizzazione da parte della società S. srl di un complesso residenziale, in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato tra la società resistente, datrice di lavoro del ricorrente, e T. S. s.n.c. (docc. 5 e 6 resistente); - il lavoratore sostiene di essere precipitato a terra "a causa della irregolare installazione della pedana di appoggio" (pag. 1 ricorso), e addebita al datore di lavoro di "non aver posto in sicurezza il cantiere e/o accertato la sicurezza dello stesso e non aver fornito agli operai tutte le attrezzature necessarie alla propria sicurezza "(pag. 2 ricorso); - è pacifico in causa che tra le mansioni del ricorrente non figurasse quella di scaricare il materiale, ma soltanto quelle di installazione di impianti idraulici all'interno dei cantieri; - in base alle stesse allegazioni attore, inoltre, non è chiaro chi nella giornata dell'infortunio avrebbe dato ordine al lavoratore di scaricare il materiale avvalendosi del ponteggio, nè è provato dall'istruttoria orale, svolta così come richiesta, che tale ordine sia stato effettivamente impartito; - ne deriva che, considerate le mansioni del ricorrente, nessuno specifico dpi avrebbe dovuto essere a lui fornito a protezione del rischio caduta dall'alto; - dall'istruttoria è emerso poi che nello svolgimento della predetta attività di scarico il lavoratore ha rimosso "le due bacchette di protezione" del ponteggio (teste M., verbale udienza del 10.1.2011); - è quindi evidente che la caduta del ricorrente è ricollegabile non alla "irregolare installazione del ponteggio", tanto meno da parte della resistente, ma alla rimozione delle barriere di protezione effettuata dallo stesso lavoratore nell'esercizio di un'attività a lui non demandata; - a nulla rileva, peraltro, la circostanza che la rimozione delle barriere fosse "stata fatta già altre volte", considerato che il teste M., che ha riferito il fatto, è dipendente di S., che dalle sue dichiarazioni non emergono le circostanze di tempo e di luogo di tali precedenti e soprattutto che non si comprende quali siano stati i soggetti coinvolti. Va rilevato che, in ogni caso, "i lavoratori venivano ripresi in casi del genere, a volte sono stati anche buttati fuori dal cantiere"; - l'inchiesta effettuata dalla Direzione Provinciale del lavoro in relazione all'infortunio, infine, non ha comportato alcuna contestazione a carico della resistente (doc. 8 parte resistente); - nessun obbligo di legge è quindi stato violato dal datore di lavoro; - ogni ulteriore questione è assorbita; - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 

 

PQM

 

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita: - rigetta il ricorso; - pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu; - condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 oltre spese generali, iva e cpa. Vicenza, 13/04/2017. Il Giudice dott.ssa Beltrame Giulia