Tribunale di Pordenone, Sez. Lav., ud. 26 gennaio 2017 - Infortunio in cantiere e risarcimento del danno


REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI PORDENONE
 Sezione Lavoro
  
 Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
  
 SENTENZA
  


nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso depositato il 17 aprile 2014 DA P. E. rappresentato e difeso dall' avv. G. D. M. RICORRENTE - CONTRO - M. A. (impresa individuale) rappresentato e difeso dall'avv. M. D. B. RESISTENTE - NONCHÉ CONTRO - 1) ING. V. F. rappresentato e difeso dall'avv. F. M. 2) ING. F. C. G. rappresentata e difesa dagli avv.ti M. T. N. e R. S. 3) U. A. S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti E. P. e A. P. TERZE CHIAMATE. 

Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA INFORTUNIO Causa discussa e decisa all'udienza del 26 gennaio 2017 sulle seguenti CONCLUSIONI: PER IL RICORRENTE Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della convenuta ditta individuale M. A. nella causazione dell'infortunio sul lavoro oggetto del contendere, condannarsi questa al risarcimento del danno determinato, al netto dell'acconto € 10.000,00 corrisposto dall'assicurazione A. Spa, IN VIA PRINCIPALE senza alcuna decurtazione della rendita Inail per difetto dei presupposti, in €  X ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge anche ex art. 429 cpc; IN VIA SUBORDINATA con decurtazione della rendita Inail, ancorché illegittima ed infondata, in € X ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre allarivalutazione monetaria ed agli interessi di legge anche ex art. 429 cpc; IN OGNI CASO oltre agli oneri di ctp nella ctu (€ X) ed oltre alle spese/competenze di lite con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. PER IL RESISTENTE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui innarrativa, respingere tutte le avverse domande o ridurre le stesse a giustizia, giusta anche eccezione ex art. 1227, I co., c.c. e detratto quanto di competenza INAIL; con integrale rifusione di spese di lite e compensi professionali; IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, accertare la concorrente responsabilità dell'ing. G. F. C. C.F. , dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa con studio in Pisa, e dell'ing.F. V., dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, con studio in Albignasego (PD) , nella causazione dell'evX nonché il grado della stessa,
 condannando altresì questi ultimi a tenere indenne e/o rimborsare l'odierno resistente per quanto ad esso non attribuibile o riconducibile, giusto regresso; con rifusione integrale o almeno parziale, delle spese e dei compensi di procedura. PER IL TERZO CHIAMATO ING. V. F. NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per l'indeterminatezza delle domande formulate. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ing. V.. IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato che l'ing. V. F. non è responsabile nella causazione del sinistro de quo, rigettarsi ogni domanda del sig. M. A. nei confronti dell'odierno chiamato in causa in quanto infondata in fatto e in diritto, sai nell'an che nel quantum, per tutti i motivi indicati in premesse e, conseguentemente, rigettarsi ogni domanda avversa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui l'ing. V. dovesse essere tenuto responsabile nella causazione del sinistro de quo: - condannarsi la società U. A. Spa con sede in Bologna, in persona del suo legale rappresentante p. t., a manlevare e tenere indenne l'ing. F. V. da ogni condanna, a qualsiasi titolo, anche parziale, che dovesse derivare dal presente giudizio, anche per spese legali. Dichiarare e condannare altresì la suddetta terza assicuratrice U. A. Spa con sede in Bologna, in persona del suo legale rappresentante p. t., al pagamento diretto in favore del ricorrente ex art. 1917 II comma c.c. per richiesta dell'assicurato; - ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto dal ricorrente per il concorso del fatto colposo del danneggiato, per il fatto colposo dell'ing. G. F. C., quale responsabile della sicurezza, nonché per il risarcimento ottenuto dal ricorrente dall'Inail competente che dovrà essere detratto dal dovuto e per tutte le motivazioni indicate in narrativa. PER LA TERZACHIAMATA ING. F. C. G. Preliminarmente in rito in accoglimento dell'eccezione svolta dalla terza chiamata Ing. G. F.- C., disporne l'estromissione dal processo per assoluta carenza dei presupposti di cui all'art. 106 cod. proc. Civ.; - In subordine, nel merito, respingere la domanda di garanzia azionata dal datore di lavoro sig. M. A. nei confronti dell'Ing. G. F.- C. perché inammissibili, improponibili, infondate o come meglio, con integrale assoluzione della terza chiamata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. PER LA TERZA CHIAMATA U. A. SPA 1) In via preliminare, nel rito, Voglia dichiararsi  l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti dell'ing. V. per le ragioni esposte in narrativa. 2) In subordine, nel merito, Voglia rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti dell'ing. V. perché infondata sia nell'an sia nel quantum per le causali di cui in narrativa. 3) In via ulteriormente subordinata, nelladenegata ipotesi in cui si dovesse ritenere esistente una qualche responsabilità dell'ing. V. per il sinistro per cui è lite, Voglia ridursi la condanna entro i limiti di quanto risulterà essere effettivamente dovuto in corso di causa, dedotto quanto riconosciuto dall'Inail e contenendo la domanda di manleva svolta nei confronti
 di U. A entro il massimale previsto in polizza, dedotte le franchigie previste in contratto, tenuto conto che la polizza U. A. copre esclusivamente la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, ai sensi dell'art. 3.9 delle condizioni di polizza, ferme, comunque e in ogni caso, tutte le limitazioni di polizza. 4) Spese rifuse.


  

FattoDiritto

  
 A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato in data 17/4/2014 il signor P. E., assunto l'11 febbraio 2008 in quel di Maniago presso l'Impresa individuale M. A. con mansioni di operaio specializzato e carpentiere, evocava in giudizio quest'ultima per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, dal primo subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il giorno 23 giugno 2011. Si costituiva la ditta datrice che, concludendo nel merito per il rigetto della pretesa avversaria, chiedeva in via preliminare al fine di essere manlevata la chiamata in causa debitamente autorizzata degli Ingegneri V. F. e F. C. G. nelle rispettive qualità di direttore tecnico di cantiere il primo e coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per la sicurezza la seconda. A propria volta l'Ing. V. instava e otteneva l'estensione del contraddittorio, sempre a fini di garanzia, della U. A. Spa. L'istruttoria aveva corso attraverso l'audizione di uno dei due Ufficiali Accertatori del Dipartimento di Sicurezza intervenuti sul posto L. E., dell'operaio presente all'infortunio signor L. S. nonché della moglie del ricorrente con contestuale espletamento di CTU medico legale affidata al Dott. E. B..                                                                                                              

B) LA DINAMICA DELL'INCIDENTE. Alla luce della copiosa produzione documentale acquisita in forza della complessa attività di indagine posta in essere dall'autorità inquirente su delega della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze (vedasi in tal senso rapporto Azienda USL11 Empoli) e delle deposizioni raccolte nel presente giudizio può essere così ricostruita ladinamica dell'infortunio che ha visto coinvolto l'odierno attore P. E.. Quest'ultimo in particolare il giorno 23 giugno 2011 prestava la propria attività lavorativa nel cantiere di San Pierino - Fucecchio (FI) unitamente al signor M. A. e al collega L. S. in quanto incaricato, con apposito contratto di subappalto, della realizzazione dell'impalcatura in acciaio e calcestruzzo di un ponte in costruzione sul fiume Arno presso il cantiere A. Spa, Compartimento di Firenze SS346. Il committente dell'opera era l'A. Spa, l'appaltatore principale era una Ati con capogruppo la C. Srl. e con associata la V. C. Srl; aveva subappaltato alla impresa individuale convenuta i lavori di realizzazione dell'impalcato in acciaio- calcestruzzo e la relativa posa in opera in cantiere con completamento delle sottostrutture. Orbene in quella specifica occasione i tre menzionati soggetti erano intenti all'assiemaggio di due tronconi di trave della fila centrale della struttura in acciaio del ponte. L'assiemaggio avveniva mediante installazione su entrambi i lati del concio di piastre forate opportunamente sagomate e successiva imbullonatura. Per svolgere questo tipo di lavoro il ricorrente ed il collega erano posizionati su due scale poste su entrambi i lati del concio mentre il titolare era intento a manovrare il mezzo di sollevamento denominato M. posto a qualche metro e dotato di un braccio telescopico configurato da due forche sporgenti. Dopo aver installato la piastra forata nella parte superiore del concio in lavorazione sul lato ove operava il collega S. era necessario installare la contro piastra sottostante l'asola e per far ciò, come per il fissaggio della piastra superiore, veniva utilizzato un magnete attaccato al braccio telescopico del mezzo di sollevamento M. mediante una braca di materiale sintetico che permetteva il sollevamento a sbalzo della contro piastra al fine di poter avvicinare la stessa al concio e poterla bloccare con bullone e dado. Il magnete che veniva utilizzato e che, come detto, tratteneva la contro piastra, era dotato di una leva che inseriva e disinseriva il magnetismo permettendo così di sganciare il carico quando si era raggiunta la posizione desiderata. Non appena sollevata la contro piastra ed averla bloccata con bullone e dado, sotto l'asola del concio, sia il ricorrente che il collega S. notavano che a causa del posizionamento troppo centrale del magnete sulla contro piastra la leva per svincolare il magnete non poteva essere manovrata in quanto dallo stesso ostacolata. Pertanto entrambi decidevano di rimuovere la contro piastra togliendo il bullone ed il dado al fine di arretrare la posizione del magnete sulla contro piastra e successivamente riposizionare il tutto, avendo così la possibilità di manovrare agevolmente la leva di sgancio magnetismo, dopo aver reinserito il bullone ed il dado di bloccaggio. Il convenuto, posto a qualche metro dai due operai in posizione sopraelevata, per consentire un tanto sollevava col braccio telescopico del M. il magnete e contro piastra per posarli a terra ma il ricorrente, che si trovava sul colmo del concio in lavorazione nella posizione che gli permetteva il raggiungimento della zona di bloccaggio della contro piastra, si accorgeva che il foro di inserimento bullone della contro piastra non era perfettamente allineato con il foro di inserimento della piastra superiore già installata, sempre a causa del magnete ivi presente. Il P. faceva così cenno al M., che stava manovrando il M., di abbassare il braccio per effettuare piccoli spostamenti della contro piastra e del magnete per inserire nuovamente il bullone e bloccare il tutto con il dado. Senonchè durante la discesa del braccio il ricorrente, che in quel preciso momento si trovava sul colmo in posizione di sporgenza verso la zona di montaggio della contro piastra per rimuovere ilbullone che era stato inserito in precedenza e non totalmente entrato nell'alloggio, veniva colpito alla schiena dalla forca sinistra del M. diretta a terra (quella destra aveva agganciato con la braca il magnete e la contro piastra) riportando gravi lesioni.
 

C) SULL'AN DEBEATUR Rileva l'adito Tribunale come molteplici ragioni militino responsabilità esclusiva della convenuta impresa individuale nella P.. Segnatamente: 1) Appare innanzitutto significativo evidenziare come IN SEDE DI INDAGINE PENALE e all'esito dell'attività istruttoria posta in essere dall'autorità inquirente su delega della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze venivano contestati al soggetto datoriale: - il reato previsto dall'art. 100/3 D. Lvo N. 81/08 in quanto l'apparecchio di sollevamento utilizzato non era del tipo previsto (gru) nell'integrazione del POS redatta il 14/6/2011 con conseguente prescrizione e regolarizzazione per la prosecuzione con  apparecchio di sollevamento non dotato di forche anteriori o di altri accessori suscettibili di interferire e provocare danni a cose e/o persone durante le lavorazioni; - in sede di decreto di citazione a giudizio l'imputazione di cui all'art. 590 2 cpv. c. p. addebitando profili di colpa e violazione di norme antinfortunistiche consistenti nell'aver utilizzato il mezzo di sollevamento - al cui braccio telescopico era agganciato un magnete nella configurazione con due forche sporgenti - non idoneo ai fini della sicurezza né adeguato al lavoro da svolgere o adattato a tali scopi, avuto riguardo alle condizioni e caratteristiche specifiche delle operazioni (art. 71/1 e 2 co D. Lvo 9/4/08 N. 81). 2) Risulta assodato dal rapporto dell'Azienda USL 11 di Empoli, dalla testimonianza resa nel presente giudizio dall'agente sig. L. E. nonché dalla deposizione del collega di lavoro che IL P. SI TROVAVA IN POSIZIONE DI SPORGENZA SUL COLMO DEL CONCIO, DOPO AVER DATO ORDINE AL M. DI ABBASSARE IL BRACCIO DEL M. "PERCHÉ DOVEVA TOGLIERE UN BULLONE RIMASTO LÌ FACENDO UN PO' DI PULIZIA" (teste L. S.) nel momento in cui veniva colpito alla schiena. È stato altresì appurato alla luce di altrettanto convergenti riscontri (relazione Azienda USL 11 di Empoli e deposizione teste oculare) che ERA IL M. A MANOVRARE IL M. TROVANDOSI VICINISSIMO AL RICORRENTE. In proposito il L. ha affermato che "la distanza tra il manovratore del M. e l'infortunato era di circa 4-5 metri" mentre a detta del L. "la distanza tra il manovratore e il P. poteva aggirarsi approssimativamente intorno a 4 metri ... NON VI ERANO OSTACOLI ALLA VISTA DELM. ... IL MANOVRATORE DEL M., DOPO QUESTI PICCOLI SPOSTAMENTI, AVREBBE DOVUTO ABBASSARE IL BRACCIO FUORI DALLA PORTATA DELLE PERSONE ... LA PIASTRA AVREBBE DOVUTO ESSERE CALATA DALLA PARTE DOVE LAVORAVO IO COSÌ ERA STATO DECISO DI COMUNE ACCORDO. IL BULLONE DA TOGLIERE ERA DA PARTE DI P.... Il P. non ha ricevuto disposizioni da alcuno nel momento in cui ha rimosso il bullone. Come avrei fatto io se fosse capitato dal mio lato". Risulta pertanto IN PRIMO LUOGO EVIDENTE L'ERRATA E NEGLIGENTE MANOVRA DI ABBASSAMENTO DELLA PIASTRA A TERRA DA PARTE DEL M., il quale ha azionato il braccio del M. avendo davanti a sé e a  pochissima distanza l'odierno attore ed incurante del fatto che quest'ultimo si era sporto sul colmo travolgendolo così con la forca. In definitiva la condotta del resistente è quindi da ritenersi colpevole in quanto del tutto contraria alle norme di diligenza, prudenza e perizia. Ciò, ripetesi, in quanto il titolare della ditta -invece di far scendere la piastra a terra (per consentire la sistemazione sulla calamita in modo preciso calando il braccio con la calamita e la piastra agganciata alle due forche) FUORI DALLA PORTATA DEI DUE OPERAI O quantomeno A DISTANZA DI SICUREZZA ADEGUATA dall'area in cui gli stessi manovravano e stazionavano - inopinatamente l'ha fatta scendere nei loro pressi rendendo inevitabile lo schiacciamento del P.. Accorgimenti questi tanto più doverosi in rapporto alla pericolosità conferita a quella manovra dalla vicinanza del pesante manufatto agli operai. 3) Per altro verso il SEGNALE DI ABBASSARE IL BRACCIO VERSO TERRA E IL CONTEMPORANEO SPORGERSI SUL COLMO DEL CONCIO INTEGRA CONDOTTA TUTTALTRO CHE SUICIDA ED ABNORME QUANTO INVECE DEL TUTTO NORMALE, VISIBILE E PREVEDIBILE posto che: - la piastra non doveva essere abbassata sul colmo MA A TERRA; - vi era il ragionevole convincimento che detta manovra avvenisse NON SOLO DALL'ALTRA PARTE DEL CONCIO MA ANCHE AD ADEGUATA DISTANZA DI SICUREZZA COME NELLE PRECEDENTI OPERAZIONI. Sotto diverso profilo l'esclusione del concorso di colpa in condotte del tutto normali e prevedibili trova costante riscontro nella stessa giurisprudenza di legittimità con l'affermare che IL SOGGETTO DATORIALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE È INTERAMENTE RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO CHE NE SIA CONSEGUITO E NON PUÒ INVOCARE IL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO, AVENDO EGLI IL DOVERE DI PROTEGGERE L'INCOLUMITÀ DI QUEST'ULTIMO NONOSTANTE LA SUA IMPRUDENZA O NEGLIGENZA; PERTANTO LA CONDOTTA IMPRUDENTE DEL LAVORATORE ATTUATIVA DI UNO SPECIFICO ORDINE DI SERVIZIO, INTEGRANDO UNA MODALITÀ DELL'ITER PRODUTTIVO DEL DANNO IMPOSTA DAL REGIME DI SUBORDINAZIONE, VA ADDEBITATA AL DATORE IL QUALE, CON L'ORDINE DI ESEGUIRE UN'INCOMBENZA LAVORATIVA POTENZIALMENTE PERICOLOSA, DETERMINAL'UNICO EFFICIENTE FATTORE CAUSALE DELL'EV. DANNOSO. Cass. Civ. N. 2512/13. 4) La responsabilità del M. deve comunque ritenersi sussistente ANCHE PER IL RUOLO DALLO STESSO RICOPERTO NEL CANTIERE DI CUI È CAUSA. Il convenuto invero, come dallo stesso dichiarato e sottoscritto nell'aggiomamento N. 2 del POS (all. 3 e 4 fascicolo V.) era "Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione" nonché "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" oltre ad essere il datore di lavoro dell'infortunato. Era compito dello stesso, quale impresa esecutrice dei lavori, redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell'art. 96 co 1 D. Lvo N. 81/08 come peraltro affermato dal teste L. "Il POS deve essere redatto dalla Ditta M.". Orbene nella predetta integrazione POS N. 2 era previsto correttamente l'utilizzo del M. in blocco per tutte le lavorazioni con corpi appesi e senza la presenza delle forche. Tale M. in blocco doveva però essere utilizzato con il gancio a zattera come da libretto illustrativo del M. Roto (allegato 5 fascicolo V.) e non, come erroneamente effettuato dal titolare dell'impresa, con le forche. L'incidente de quo dunque è imputabile sotto altro profilo ad UN UTILIZZO IMPROPRIO DEL M. DA PARTE DEL M.. Del resto lo stesso agente L. ha dichiarato di aver "CONTESTATO A CARICO DEL M. L'ART. 100 D. LVO N. 81/08 NEL SENSO CHE NON AVEVA SEGUITO LE INDICAZIONI PRESENTI NEL PIANO DI SICUREZZA CHE PREVEDEVANO DI FARE
 QUESTE OPERAZIONI CON L'USO DI UNA GRU" (operazioni di assemblaggio delle travi in acciaio). Il teste ha dichiarato altresì che "NON ERA STATO ESEGUITO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER QUANTO RIGUARDAVA IL DISCORSO DELL'ASSEMBLAGGIO DI QUESTE TRAVI DI ACCIAIO. NEL PIANO ERA PREVISTO L'UTILIZZO DI UNA GRU, MENTRE LA DITTA M. UTILIZZAVA QUESTO MEZZO  MECCANICO MARCA M. DOTATO DI UN BRACCIO TELESCOPICO ... IL M. ERA UTILIZZATO IN ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO. NON ERA PREVISTO PERÒ PER QUESTO TIPO DI LAVORO DI ASSEMBLAGGIO DI CONCI E PIASTRE". Emerge dunque un ulteriore profilo di responsabilità dell'odierno resistente ex art. 2087 cc.
 D) SULLA POSIZIONE DEI DUE PROFESSIONISTI TERZI CHIAMATI. 1) Per quel che concerne la figura ed il ruolo dell'Ing. V. nella vicenda di cui trattasi, la stessa parte ha dimesso quale doc. 1 la "scrittura privata- collaborazione professionale e costruttiva" tral'impresa M. A. e l'odierno terzo chiamato ove i menzionati soggetti "INTENDONO REGOLARE I RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA". L'oggetto della scrittura privata riguardava "SS436 "F." - TRATTO SAN MINIATO - MONTECATINI PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPALCATO A STRUTTURA MISTA ACCIAIO CLS DEL PONTE SUL FIUME ARNO. VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FUCECCHIO TRA LA SP PISANA E SAN PIERINO". Ancora al punto 1.1: "IL PROFESSIONISTA ASSUME L'ONERE E LA RESPONSABILITÀ DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE DELL'OPERA". Pertanto l'Ing. V. aveva assunto da parte dell'impresa M. il solo compito di realizzare il progetto esecutivo del ponte mentre NESSUN RUOLO AVEVA IN MERITO ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE NÉ IN MERITO AL CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI - diversamente da quanto asserito dal M. e dall'Ing. F. C. - né tantomeno nella redazione del POS, di esclusiva pertinenza della ditta convenuta. In buona sostanza il professionista terzo chiamato assumeva nell'occasione la veste di progettista esecutivo e responsabile tecnico (non dunque di direttore tecnico) di cantiere con funzione di controllo ed organizzazione dei lavori di costruzione tra cui coordinare tutte le attività del cantiere (sia quelle eseguite dal personale dipendente che da eventuali subappaltatori), decidere le varie fasi lavorative (solo sul piano tecnico), assicurare che il lavoro del cantiere venga eseguito secondo il programma previsto e con le tempistiche in esso indicate, controllare che la costruzione segua il progetto, controllare la qualità dei lavori effettuati. Tra le menzionate funzioni non è dato rinvenire alcun compito relativo alla prevenzione e sicurezza del lavoro DEMANDATO ESCLUSIVAMENTE AL CSE, ossia al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (nel caso di specie svolto dall'Ing. G. F. C.), fermo restando che era INCOMBENTE RICADENTE SULLA SOLA DITTA M. A. REDIGERE IL POS secondo il combinato disposto degli artt. 96 co 1 e 89 co 1 lett. h) D. Lvo N. 81/08. Non a caso anche l'agente dell'USL di Empoli signor L., sentito quale teste nel presente procedimento, ha assai significativamente dichiarato che nei confronti dell'Ing. V. "NON ABBIAMO RAVVISATO O ELEVATO SPECIFICHE CONTESTAZIONI, NON RITENENDOLO COINVOLTO A LIVELLO DI RESPONSABILITÀ". 2) Ad analoghe conclusioni reputa l'adito Tribunale di dover pervenire anche con riferimento alla figura dell'Ing. G. F. C. essenzialmente per tre ordini di considerazioni. a) Ed invero è innanzitutto principio pacifico nel procedimento civile che la domanda di garanzia possa essere proposta dinnanzi al giudice specializzato competente per
 materia esclusivamente NEI CASI DI GARANZIA PROPRIA, ovvero quando per legge o per contratto il garante sia obbligato verso il garantito in forza del medesimo rapporto dedotto in giudizio e non anche quando la presunta responsabilità del terzo chiamato tragga origine da un rapporto autonomo. Orbene nel caso di specie la professionista in questione - diversamente dall'Ing. V. che aveva rapporti contrattuali con la società affidataria C. C. Srl. e con la subaffidataria ditta M. - aveva avuto conferito l'incarico di Coordinatrice per la sicurezza in fase esecutiva dalla committente A. Spa Compartimento di Firenze e non dall'impresa odierna convenuta. P) L'art. 92 D. Lvo 9/4/2008 N. 81, nel fissare gli obblighi del CSE durante la realizzazione dell'opera, delinea al comma 1 lett. a), b), c) e d) quello di VERIFICA concettualmente diverso dalla vigilanza, implicando quest'ultima la frequente presenza in cantiere (anche giornaliera) edil controllo, compiti normativamente assegnati al datore di lavoro/dirigente/preposto ex art. 2 co 1 lett. b), d) ed e) D. Lvo N. 81/08. La verifica invece riguarda l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e
 comunque l'attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento dei rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere spingendosi i suoi compiti: - alla segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 co 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 ove previsto; - alla sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (co 1 lett. f) D. Lvo N. 81/08). Orbene dalla fitta corrispondenza dimessa nel relativo fascicolo emerge come l'odierna terza chiamata, quale CSE nominata dall'A., non abbia mai fatto mancare ripetute richieste di informazioni ed integrazioni relative alle fasi di realizzazione, alle modalità e alle procedure di montaggio che il sub- appaltatore M. doveva eseguire sulla base del progetto esecutivo di dettaglio predisposto e/o compilato dall'Ing. V.. Y) Costituendosi in giudizio la ditta convenuta ha precisato quanto era già emerso nell'ambito del procedimento penale, ovvero che due giorni prima dell'incidente, il 21 GIUGNO 2011, L'Ing. V. aveva consegnato in cantiere al procuratore della C. Srl. un aggiornamento della procedura N. 2 del POS nel quale era stato previsto l'utilizzo del M. Roto 38.16 al posto della gru. Senonchè all'Ing. F. C. tale aggiornamento non fu mai consegnato otrasmesso né a mano né per altra via telematica e/o postale per cui i lavori di montaggio iniziavano SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI UN MEZZO DIVERSO DALLA GRU PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE PIASTRE E DELLE SOTTO PIASTRE. Di un tanto ha dato conferma lo stesso Ufficiale di PG L. nel corso della sua deposizione: "... dai documenti che abbiamo ritirato in cantiere è emerso che il M. aveva trasmesso la modifica dellavoro da svolgere con il M., anziché con la gru, il 21 giugno, due giorni prima dell'infortunio, ma LA C. SRL. A SUA VOLTA NON L'AVEVA TRASMESSA ALL'ING. G. F. C., COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CHE QUINDI NON È POTUTA INTERVENIRE PER EVENTUALI MODIFICHE O PROPOSTE ... Il coordinatore della sicurezza era l'Ing. G. F. C., MAI CITATA DA NOI PERCHÈ NON HA MAI VISTO LA MODIFICA DEL POS CHE PREVEDEVA L'UTILIZZO DEL MEZZO DENOMINATO M. ... Il M. era utilizzato in altre tipologie di lavoro. Non era previsto però per questo tipo di lavoro di assemblaggio di conci e piastre". In definitiva può dunque ragionevolmente concludersi nel senso che l'infortunio occorso al signor P. si è verificato perché l'Impresa M., anziché utilizzare una gru, HA DECISO A PROPRIA DISCREZIONE E SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CSE DI OPERARE UTILIZZANDO UN MEZZO DIVERSO, IL M. 38.16, PER GIUNTA MUNITO DI ACCESSORIO TOTALMENTE INADATTO ALL'USO (GANCIO CON FORCHE). Sicché va ribadita ad ogni effetto la totale assenza di responsabilità dell'odierna terza chiamata nell'incidente de quo. E) SUL QUANTUM DEBEATUR Premesso necessariamente che deve essere detratto quanto corrisposto dall'INAIL per danno biologico e patrimoniale NON
 ESSENDO COMPATIBILE LA SIMULTANEA PERCEZIONE DI IMPORTI AVENTI LA MEDESIMA IMPUTAZIONE, all'esito delle condivisibili conclusioni riportate nell'espletata CTU medico legale vanno riconosciute a favore dell'attore P. E. - applicate le tabelle milanesi anno 2014 - le seguenti poste: - Invalidità permanente 28% € 117.676,00 - Invalidità temporanea giorni 10 al 100% (€ 140,00 die x 10) € 1.400,00 - Invalidità temporanea giorni 50 al 75% (€ 105,00 die x 50) € 5.250,00 - Invalidità temporanea giorni 120 al 50% (€ 70,00 die x 120) € 8.400,00 - Personalizzazione 30% in forza dell'accertato elevato grado di sofferenza € 35.302,00 - Riduzione capacità lavor. specifica procedendo equitativamente all'appesantimento del punto da danno biologico permanente nella percentuale di 1/3, si ricava quale importo € 39.225,00 - Spese sostenute a vario titolo € 1.000,00 Detratto dal complessivo importo così ottenuto pari ad € 208.253,00 quanto erogato dall'Istituto previdenziale a titolo di rendita (€ 106.230,76) nonché il versato acconto di € 10.000,00, la convenuta Impresa Individuale M. A. - accollato sulla stessa il costo della CTU medica quantificato in € 1.464,00 - va conseguentemente condannata a corrispondere al ricorrente P. E. a titolo di risarcimento danni la somma capitale di € 92.022 con interessi legali decorrenti dal giorno dell'infortunio ed ulteriore rivalutazione monetaria dal 1 gennaio 2014 al saldo. Le spese di lite infine vengono regolamentate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza, fatta salva la compensazione di quelle affrontate dalla terza chiamata U. A. Spa. ricorrendo giustificati motivi.


  
 P.Q.M.


  
 Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento promosso con ricorso da P. E. e depositato in data 17/04/14, così provvede disattesa ogni diversa domanda od eccezione:
1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della ditta convenuta nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente il 23 giugno 2011 e per l'effetto 2) Condanna la resistente Impresa Individuale M. A., in persona dell'omonimo titolare, a corrispondere all'attore P. E. a titolo di risarcimento danni la capitale somma di € 92.022 con interessi legali decorrenti dalla data dell'incidente ed ulteriore rivalutazione monetaria dal 1 gennaio 2014 al saldo. 3) Respinge ogni domanda formulata nei confronti dei terzi chiamati V. F. e F. C. G.. 4) Condanna altresì la convenuta Impresa Individuale, accollato sulla stessa il costo della CTU medica quantificato in € 1.464,00 - di cui € 264,00 per IVA al 22% - a rifondere le spese di lite: - al ricorrente P. E. nella misura di € 18.000,00 per compensi oltre spese generali 15% ed ulteriori accessori; - ai terzi chiamati V. F. e F. C. G. nella misura di € 16.000,00 a favore di ciascuna parte oltre spese generali 15% ed ulteriori accessori dichiarandosi compensate quelle con riferimento alla Compagnia terza chiamata U. A. Spa. Fissa per il deposito della
 motivazione il termine di 60 giorni dall'odierna pronuncia. Così deciso in Pordenone il 26/01/17 IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci.