Tipologia: Protocollo RLS
Data firma: 28 maggio 2010
Parti: AUSL Modena e Rappresentanze sindacali
Settori: P.A., SSN, AUSL Modena
Fonte: ausl.mo.it

Sommario:


Protocollo di intesa tra l'Azienda USL di Modena e le rappresentanze sindacali di area dirigenza medica e veterinaria per la definizione delle modalità di individuazione delle funzioni e delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Le parti
Premesso:
che l’art. 47 del Dlgs. n. 81/2008:
- dispone che in tutte le Aziende o unità produttive debbano essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- demanda alla contrattazione collettiva la determinazione del numero dei rappresentanti, le modalità di designazione o elezione degli stessi, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni
• che l’art. 50 dello stesso decreto precisa le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di detti Rappresentanti,
• che il testo di riferimento per la contrattazione collettiva applicabile è costituito dal CCNQ del 10/07/1996.
Concordano quanto segue:

Art. 1 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro il D.Lgs. 81/2008 individua la figura del RLS in ambito aziendale.
Tale figura ha una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni attribuite dall'art. 50 dello stesso decreto legislativo.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 2 - Individuazione del numero dei RLS
Per l'area di contrattazione del personale della dirigenza medica e veterinaria, in considerazione:
• della tipologia e della complessità delle strutture dell’Azienda Sanitaria;
• del numero dei dipendenti;
• della molteplicità di figure professionali esistenti; il numero dei RLS è fissato in n. 11 unità.

Art. 3 - Modalità di individuazione nominativa dei RLS
Per l’area di contrattazione collettiva del personale della dirigenza medica e veterinaria i nominativi dei RLS vengono individuati tramite designazione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.

Art. 4 - Durata in carica dei RLS
I RLS dell’area di contrattazione collettiva del personale della dirigenza medica e veterinaria durano in carica di norma tre anni.
Nel caso in cui uno o più RLS non potessero, per sopravvenuti impedimenti, revoca del mandato o per cessazione dal servizio, esercitare le funzioni attribuite, si procede alla sostituzione mediante designazione a cura della sigla che aveva provveduto alla nomina.
Con le stesse modalità si procede alla sostituzione nell'eventualità uno o più RLS rassegnassero volontarie dimissioni dall'incarico conferito.
Al termine del triennio d'incarico, i RLS sono ridesignabili.

Art. 5 - Permessi retribuiti per l’assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall’ art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le suddette funzioni sono riconducibili nell’ambito delle categorie sotto descritte:
A) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Organo di vigilanza, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, etc..);
B) funzioni rimesse esclusivamente all'iniziativa dei RLS
Sono funzioni sub A):
• la consultazione;
• la formazione;
• la partecipazione alle riunioni periodiche;
• la partecipazione ai sopralluoghi dell’organo di vigilanza;
Sono funzioni sub B):
• la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione previste ai punti b), c), d), g), i), l), m) del citato art. 50 D.Lgs. 81/2008 attraverso anche lo studio della documentazione trasmessa;
• l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione;
• la segnalazione al responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
• l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e proiezione dai rischi adottate dall'azienda ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
• la partecipazione alle iniziative di informazione ai lavoratori sulle materie contemplate dal presente documento e realizzate dagli organismi istituzionali.
Per l'esercizio delle funzioni rimesse alla propria iniziativa, ai RLS viene assegnato un Monte Ore annuo pari a 150 ore per singolo RLS non cumulabili.
Non viene imputato a tale Monte Ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub A), in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali.
I permessi utilizzati sia per l'esercizio delle funzioni sub A) che per l'esercizio delle funzioni sub B) sono assimilabili all’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l'intero trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.
Nel caso di fruizione di permessi per l’assolvimento delle funzioni di cui sub A), vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento di cui all’art. 6.
Nel caso di fruizione per l'assolvimento delle funzioni di cui sub B), le ore utilizzate vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto per quel giorno e comunque non danno luogo a recuperi e a liquidazioni di ore di straordinario.

Art. 6 - Modalità di fruizione dei permessi
1. Permessi per espletamento delle funzioni sub A)
• Attività programmate o programmabili.
Nel caso di attività programmate, gli organismi istituzionali competenti (Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, etc..) sono tenuti a fornire, di norma con cadenza mensile, il calendario delle suddette attività ai RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale. I RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario in questione ai Responsabili delle Unità Operative di afferenza, onde consentire loro la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione delle assenze previste.
• Attività non programmate o non programmabili.
Gli organismi istituzionali competenti sono tenuti a fornire notizia delle attività di cui si rende necessario l’espletamento con un preavviso minimo, di norma, pari a 5 giorni. Tale notizia è comunicata ai RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale. I RLS, anche in questo caso, devono, a loro volta, farsi carico di avvisare il Responsabile dell'Unità Operativa di afferenza almeno 48 ore prima.
2. Permessi per espletamento delle funzioni sub B).
I RLS programmano la propria attività e formulano un piano di lavoro di norma trimestrale da comunicare:
• alla Direzione Aziendale
• al Servizio di Prevenzione e Protezione
• ai Responsabili delle Unità Operative di afferenza dei RLS
• alle Organizzazioni Sindacali
La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere di norma al non frazionamento dell’attività, concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.
È fatta salva la possibilità di derogare ai limiti temporali di preavviso fissati per tutti i tipi di attività in caso di eventi eccezionali, gravi e non preventivabili in alcun modo.
I responsabili delle Unità Operative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a favorire l'attività di questi ultimi, agevolando la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, rappresentate in forma scritta.
Del l'avvenuto utilizzo del Monte Ore per l'esercizio delle funzioni sub B) nonché dell'effettiva attività svolta, sulla base di una modulistica ad hoc predisposta dall’Azienda USL tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, ciascun RLS deve rendere apposita rendicontazione ed attestazione mensile, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità. Dette attestazioni devono essere consegnate al Responsabile dell'Unità Operativa di afferenza.
Per le funzioni sub A), gli organismi istituzionali competenti su iniziativa dei quali sono state effettuate le attività, inviano di norma trimestralmente alla Direzione aziendale e al Servizio personale un resoconto nominativo dei RLS che hanno partecipato alle attività medesime, con l’indicazione delle ore dagli stessi impiegate.

Art. 7 - Individuazione nominativa dei RLS
I RLS sono designati così come di seguito esposto:
Corona Graziella, D’Arienzo Lorenzo, Goldoni Carlo Alberto, Lo Monaco Beniamino, Mazzi Fausto, Zini Dante. Ai suddetti nominativi se ne aggiungono altri cinque (di cui uno da sostituire e gli altri quattro da nominare) che verranno comunicati successivamente dalle Rappresentanze sindacali.

Art. 8 - Organizzazione dei RLS
Ai fini dell’ottimizzazione dell’attività, per favorire una rappresentanza effettivamente presente e maggiormente informata sulle problematiche specifiche delle singole unità operative, l’azione dei RLS si svolge nelle macroarticolazioni che ricadono nell’ambito territoriale del Distretto socio-sanitario in cui ha sede il posto di lavoro.
Entro 10 giorni dalla formale designazione il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione convoca la prima riunione dei RLS designati o eletti, al fine di procedere:
• alla predisposizione di un piano di lavoro da presentare alla Direzione Aziendale ed alle Organizzazioni Sindacali entro 30 giorni;
• all'individuazione degli strumenti utilizzabili per informare i lavoratori;
• all’individuazione delle modalità di partecipazione dei RLS in qualità di relatori ai corsi di formazione per la sicurezza rivolti ai lavoratori;
• alla ricognizione delle esigenze di formazione dei RLS.
L'Azienda si fa carico di comunicare, con opportune e capillari modalità, a tutti i dipendenti i nominativi dei RLS, nonché il recapito aziendale degli stessi. Tali informazioni vengono fomite anche al momento dell'assunzione.

Art. 9 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa secondo le competenze territoriali di cui all’art. 8.

Art. 10 - Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione dei RLS questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.
Ai RLS, in occasione della consultazione, è concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Per ogni consultazione deve essere redatto apposito verbale ove sono riportate le osservazioni e le proposte dei RLS Questi ultimi confermano l'avvenuta consultazione, apponendo la propria fi mia sul verbale della stessa.

Art. 11 - Informazione e documentazione aziendale
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e le informazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma l dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Hanno diritto, inoltre, a ricevere, su richiesta, la documentazione sulla valutazione dei rischi.
Ai RLS vengono, altresì, comunicati dal Medico Competente, in occasioni delle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.
L'Azienda fornisce, anche su istanza dei RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia, anche per cambiamenti inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, nonché l'introduzione di nuove tecnologie.
I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a fame un uso strettamente connesso alla loro funzione ed al particolare rispetto delle disposizioni del comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 12 - Strumenti per l’espletamento dell’incarico
In ottemperanza all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 l'Azienda fornisce ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni.
Le sedi di espletazione dell’attività coincidono di norma con i locali assegnati alle OO.SS.

Art. 13 - Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 50 - comma 1, punto g) del D.Lgs. 81/2008.
La formazione si connota quale attività istituzionale sub A) i cui oneri, ai sensi del decreto medesimo, sono a totale carico dell'Azienda.
Tale formazione deve essere concordata tra l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali, in particolare per quanto riguarda:
• progettazione dei corsi;
• scelta e verifica congiunte degli esperti e dei docenti;
• verifica congiunta dei risultati.
Dopo un primo corso di formazione base, devono essere altresì previsti corsi periodici su temi specifici; inoltre, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilievo ai fini della tutela e della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro provvede a un'integrazione della formazione.

Art. 14 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno definito.
I RLS possono richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro.
Della riunione viene redatto apposito verbale.