Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2018, n. 38363 - Morte per asfissia nella cella frigorifera. Sensibile risparmio di spesa per la mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche e realizzazione di un effettivo vantaggio dell'ente


 

 

"Devono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto.
In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell'oggettivo e concreto vantaggio derivato all'ente dall'agire del reo come conseguenza del reato.
In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all'evento del reato.
In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata.

Tutto ciò premesso e considerato, è evidente come, nel caso di specie, il Consorzio Melinda abbia ritratto un oggettivo vantaggio dalla sistematica e reiterata violazione delle norme antinfortunistiche, come emerge dalle contestazioni mosse ad O.M. e, soprattutto, a G.F., direttore di stabilimento e dunque soggetto di vertice a norma dell'art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, e come è stato acclarato dal materiale probatorio in atti. Emerge infatti chiaramente che le previsioni del Consorzio Melinda in tema di sicurezza del lavoro fossero estremamente lacunose, mancanza tanto più grave ove si consideri che attenevano ad ambienti di lavoro dove si creavano condizioni incompatibili con la vita.
Il materiale probatorio, infatti, aveva permesso di ricostruire le complessive condizioni di sicurezza presenti nello stabilimento di Cles, rilevando come non vi fosse alcuna possibilità per il frigorista di controllare a distanza né le condizioni delle celle, né l'afflusso di azoto; come non fosse imposta alcuna procedura di sicurezza al riguardo, prevista soltanto per l'apertura delle celle alla fine del ciclo di lavorazione; come non fosse installato alcun sistema di controllo e di allarme per segnalare la presenza accidentale di atmosfere pericolose in tutto il volume delle celle; come non fosse stata indicata alcuna procedura per l'accesso alle celle di lavoratori estranei al ciclo produttivo; come fossero pessime le condizioni delle valvole che regolavano l'adduzione dell'azoto nelle celle da 32 a 35, i cui numeri di riferimento, scritti a pennarello, erano difficilmente leggibili in quanto sbiaditi; come il comando delle valvole medesime fosse esclusivamente manuale; come, infine, non vi fosse alcuna considerazione di tale situazione critica nei vari documenti di valutazione dei rischi.
Tutte queste carenze e la generale insensibilità verso la tematica della sicurezza dimostrata dai responsabili individuali, rendono evidente, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, l'atteggiamento di noncuranza dei vertici societari. Tale noncuranza era evidentemente funzionale a privilegiare esigenze di profitto, e la condotta posta in essere dai coimputati persone fisiche ha permesso effettivamente il concretizzarsi per l'ente di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione. Risparmio, peraltro, stimato in almeno 20.000,00 euro.
Al contrario, del tutto illogico sarebbe ritenere che il solo risparmio di spesa sicuro ricavato dall'ente sia quello della mancata elaborazione del DUVRI, in quanto, come affermato dai giudici di secondo grado, è del tutto evidente che sui garanti della sicurezza dei lavoratori non gravi solamente l'obbligo di valutare i rischi, ma anche quello, di sicuro non arginabile semplicemente omettendo di redigere un documento, di fronteggiare detti rischi, adottando le misure più idonee. Non è infatti seriamente sostenibile che basti non redigere il documento di valutazione del rischio (interferenziale o meno) per evitare che la società risponda a norma del d.lgs. n. 231/2001 adducendo che non vi sarebbe alcun concreto vantaggio economico per l'ente solamente perché manca la base di valutazione dei costi da sostenere per la sicurezza sul lavoro.
Deve dunque concludersi per la realizzazione di un effettivo vantaggio, rappresentato da un non trascurabile risparmio di spesa in termini di sicurezza sul lavoro, realizzato dal Consorzio Melinda grazie alla sistematica e comprovata violazione della normativa antinfortunistica da parte dei suoi organi di vertice, in particolare dell'O.M., del G.F. e dello Z.."


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 23/05/2018

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 5 aprile 2017, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento del 12 marzo 2015, dichiarava il Consorzio Melinda S.C.A. responsabile dell'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25-septies, commi 1 e 2, d.lgs. 231/2001, per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.A., commesso da O.M., in qualità di legale rappresentante, e da G.F., quale dirigente dell'unità locale di Cles (entrambi giudicati separatamente), anche a vantaggio dell'ente, consistito nel sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare dalla mancata redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), in relazione alle lavorazioni appaltate alla società Longofrigo S.r.l., di cui era dipendente la persona offesa. Il Consorzio Melinda veniva condannato alla sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 e veniva disposta la confisca del profitto conseguito, pari ad euro 20.000,00. Veniva invece confermata l'assoluzione nei confronti dell'imputato T.A., operaio specializzato con mansioni di frigorista alle dipendenze della Melinda, per non avere commesso il fatto.
2. Il fatto veniva pacificamente ricostruito dai giudici di merito. Il 3 ottobre 2013, L.M. e B.A., dipendenti della Longofrigo S.r.l., consegnavano presso lo stabilimento dell'unità locale n. 6, sita in Cles, del Consorzio Melinda S.C.A., un ventilatore, che il B.A. doveva installare, in sostituzione di un altro non funzionante, alla sommità della cella frigorifera n. 34, alta 9,97 metri, in quel momento vuota e non funzionante. Per compiere l'operazione si era servito della piattaforma elettrica semovente AIRO in dotazione allo stabilimento, che in passato aveva già utilizzato per lavori simili, ed aveva lavorato in solitudine, essendo il collega L.M. impegnato in altre operazioni. Trascorsa un'ora, non vedendo il collega tornare, il L.M. si era affacciato allo sportello di ispezione della cella in questione, vedendo la piattaforma in posizione elevata, ma non il collega, che non rispondeva ai richiami. Aveva allora contattato il T.A., che lo aveva raggiunto ed aveva abbassato manualmente l'elevatore, su cui veniva rinvenuto il B.A. esamine. Il lavoratore veniva immediatamente sottoposto a tentativi di rianimazione, purtroppo inutili.
3. Le cause della morte del B.A. venivano compiutamente accertate all'esito dell'attività probatoria, risultando che il lavoratore era deceduto per asfissia, dovuta ad una concentrazione di ossigeno inferiore al 10% nell'aria della sommità della cella n. 34, concentrazione incompatibile con la vita e capace di portare a perdita di coscienza ed a morte in pochissimi secondi. La riduzione dell'ossigeno all'interno della cella doveva considerarsi conseguenza dell'immissione di azoto dall'apposito condotto, nonché dell'assenza di afflusso di aria calda dal corridoio tecnico alla cella n. 34, determinata dall'accensione della cappa di aspirazione forzata soprastante il generatore di azoto, Isocell Mistral 1800, n. 3, proprio per abbassarne la temperatura. Di conseguenza, la concentrazione di ossigeno alla sommità della cella era inferiore al 9%. L'immissione dell'azoto si era determinata a causa dell'accensione, tra la sera del 29 settembre ed il successivo 1^ ottobre, di due generatori di azoto, per la predisposizione di celle frigorifere per lo stoccaggio della frutta. L'azoto aveva potuto confluire nella cella n. 34, la quale era teoricamente vuota e non in funzione, perché, evidentemente, la valvola di immissione dello stesso era aperta. La valvola poteva essere stata dimenticata aperta fin dalla primavera precedente - dato che la cella in questione era stata l'ultima del gruppo ad essere utilizzata ed in seguito i generatori di azoto dovevano essere stati spenti - senza tuttavia conseguenze fino alla nuova accensione dei generatori; ovvero poteva essere stata aperta per predisporre la cella all'utilizzo per il prossimo arrivo della frutta.
4. Ricostruita in questo modo la dinamica dell'incidente, il primo giudice mandava assolto il frigorista T.A. - al quale si imputava di avere per colpa consentito al B.A. di effettuare il lavoro e di utilizzare la piattaforma elevatrice in solitudine, nonostante ne fosse prescritto l'uso sempre in due, non potendo in tal modo evitare che a causa della carenza di ossigeno la persona offesa decedesse - per mancanza di concreta evitabilità dell'evento. La Corte distrettuale condivideva tale conclusione. La carenza di ossigeno alla sommità della cella al momento del fatto, infatti, era tale da causare la morte pressoché immediata del lavoratore, senza alcuna possibilità per il frigorista, che avrebbe dovuto trovarsi alla base della piattaforma, di salvare la vita del collega. Se la pedana avesse avuto una movimentazione lenta, infatti, la non riconoscibilità della presenza dell'azoto (inodore ed insapore) non avrebbe comunque consentito al B.A. di accorgersi del pericolo, se non che nel momento in cui vi si fosse, irrimediabilmente, trovato, ed avrebbe in ogni caso ritardato fatalmente le operazioni di rianimazione. Viceversa, in caso di movimentazione veloce, la vittima si sarebbe comunque venuta a trovare, in tempi brevi, in condizioni non più compatibili con la vita, e non si sarebbe comunque potuto intervenire tempestivamente.
5. Quanto alla posizione del Consorzio Melinda S.C.A., per affermarne la responsabilità ex d.lgs. 231/2001, era necessario dimostrare il collegamento fra la condotta omissiva dei responsabili di vertice (O.M. e G.F.) ed il vantaggio o interesse dell'ente, nel senso che la condotta stessa doveva rivelare la consapevole volontà di conseguire un vantaggio oggettivo, risparmiando una somma significativa nella predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza. Posto che veniva, innegabilmente, rilevata la carenza del valido modello organizzativo di cui all'art. 6, d.lgs. 231/2001, e posto che, seppure solo in via incidentale, avendo gli imputati prescelto il rito dibattimentale, poteva con assoluta evidenza affermarsi la non esclusione della responsabilità di O.M. e G.F., rimaneva da indagare la sussistenza o meno del vantaggio od interesse dell'ente.
5.1. Secondo il primo giudice, la tesi avanzata dall'accusa al riguardo non poteva essere accolta. Risultava infatti accertata l'omessa previsione delle necessarie misure antinfortunistiche nel DUVRI commissionato al RSPP, l'imputato Z., in particolare di quelle indicate nella relazione UOPSAL del 9 dicembre 2013 in relazione ai rischi respiratori interferenziali, cioè connessi a prestazioni svolte da altre imprese presso gli impianti gestiti da Melinda, ma non era possibile da tale omissione dedurre che l'ente ne avesse tratto un guadagno significativo, né che fosse sussistente un'intenzione di illecito risparmio sulle spese per la sicurezza, e quindi un oggettivo interesse patrimoniale per la società. Emergeva infatti dalla relazione UOPSAL del 31 gennaio 2014 che la somma relativa allo studio delle misure in questione era pari a circa 250-700 euro, importo quindi assolutamente modesto. A tale somma, tuttavia, veniva aggiunta quella di circa 20.000,00 euro, necessaria per l'installazione degli impianti, considerati necessari, in tutti gli stabilimenti di conservazione della frutta delle società consorziate. Il GUP, tuttavia, riteneva che tale somma non potesse prendersi in considerazione, perché il risparmio "noto" era solamente quello che la società poteva avere presente al momento dell'omissione, ossia quello della redazione del documento, non essendo le altre spese mai state previste.
5.2. La Corte d'Appello, tuttavia, accoglieva il gravame del P.M., e riteneva responsabile la Melinda dell'illecito amministrativo contestato. Il giudice perveniva a tale conclusione all'esito della valutazione sulle complessive condizioni di sicurezza presenti nello stabilimento di Cles, che si erano rivelate alquanto deficitarie. A differenza del GUP, infatti, la Corte distrettuale riteneva che le carenze addebitate ai dirigenti della Melinda non si limitassero alla mancata adozione di un adeguato e completo DUVRI, ma riguardassero anche tutte le altre omissioni in tema di sicurezza del lavoro. Del tutto illogica veniva ritenuta la decisione del primo giudice di considerare il vantaggio o l'interesse dell'ente limitato alla spesa attinente alla formazione del documento di valutazione del rischio, come se gli organi di vertice imputati, tutti ed ognuno nel proprio ruolo, non avessero un obbligo specifico non solo di valutazione del rischio, ma anche di adozione delle misure necessarie per evitarlo. Di conseguenza, il giudice riteneva che il summenzionato risparmio di circa 20.000,00 euro dovesse essere considerato come interesse realizzato per l'ente a seguito dell'omissione delle adeguate precauzioni antinfortunistiche, risultando del tutto provata la colpa d'organizzazione della persona giuridica.
6. L'ente, in persona del proprio legale rappresentante ed a mezzo dei propri difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo tre ampi motivi.
7. Con il primo motivo, l'ente ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., violazione del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, ha omesso di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., con riferimento alle prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe, del tutto apoditticamente, trasformato asserite carenze colpose nella predisposizione di talune misure antinfortunistiche nella prova di un consolidato atteggiamento, genericamente riferibile ai vertici societari, di dolosa e consapevole sottovalutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro, finalizzata all'ottenimento di risparmi di spesa. In particolare, il secondo giudice sarebbe pervenuto a tale conclusione rivalutando le relazioni provenienti dall'UOPSAL, a suo tempo valorizzate dal primo giudice come prova della mancanza di una condotta della società finalizzata a realizzare un risparmio di spesa a scapito delle esigenze di sicurezza dei lavoratori, affermando l'esatto opposto. Evidentemente, in accordo all'orientamento più volte ribadito dalle Sezioni Unite, il giudice d'appello avrebbe dovuto quantomeno procedere all'ascolto diretto dei redattori di quelle relazioni, al fine di consentire anche alla difesa l'esercizio del pieno contraddittorio, non meramente cartolare, su tale prova decisiva. Il ricorrente elenca poi diffusamente i dati dichiarativi pretermessi dalla Corte territoriale, in particolare la mancata rinnovazione delle dichiarazioni dei Vigili del Fuoco, del teste L.M. e del coimputato T.A..
8. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'ente per il reato di omicidio colposo incidentalmente accertato a carico dei suoi esponenti apicali. In via preliminare, il ricorrente sottolinea che, anche a non voler considerare l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata avrebbe dovuto quantomeno confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della propria decisione assolutoria, in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. "motivazione rafforzata". Al contrario, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello si era limitata a richiamare genericamente l'appello del PM e ad affermare che le carenze sul piano della sicurezza del lavoro non erano limitate agli specifici aspetti indicati nella relazione dell'UOPSAL, ma erano invece diffuse e generalizzate. Di ciò, tuttavia, non vi sarebbe prova nel materiale probatorio a disposizione del giudizio, né la motivazione della sentenza impugnata può dirsi esaustiva sul punto, laddove si riferisce genericamente alle deficienze in tema di controllo dell'atmosfera delle celle riscontrabili in altri stabilimenti del gruppo, dalle quali mancanze non è assolutamente deducibile l'esistenza di analoghe problematiche anche nello stabilimento di Cles.
8.1. In secondo luogo, il ricorrente si sofferma sui concetti di interesse e vantaggio rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, richiamando lo sviluppo giurisprudenziale al riguardo. Nei reati colposi, infatti, occorre dimostrare che la violazione della regola cautelare che ha dato luogo all'evento sia stata dolosa, in quanto riconducibile ad una precisa strategia dell'ente finalizzata ad eludere la normativa antinfortunistica in vista del perseguimento di altri interessi aziendali. Le eventuali carenze nell'organizzazione del sistema antinfortunistico aziendale, infatti, devono derivare - affinché sussista la responsabilità dell'ente - non da mera colpa di organizzazione, ma bensì da una deliberata e consapevole scelta, finalizzata a far prevalere interessi di carattere economico su quelli relativi alla tutela dei lavoratori. Sarebbe pertanto stato necessario accertare, nel caso di specie, che l'omessa installazione delle specifiche cautele antinfortunistiche che avrebbero impedito l'evento non deriverebbe dal mero concorso colposo fra la condotta di Z. e di O.M., ma da una deliberata scelta degli esponenti apicali dell'azienda di non installare i suddetti presidi al fine di ottenere un risparmio di spesa. Tale valutazione non sarebbe stata affatto compiuta dalla Corte distrettuale.
8.2. In terzo luogo, il ricorrente censura anche il travisamento, da parte del secondo giudice, di diversi elementi di prova, puntualmente elencati. In particolare, si censura l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle misurazioni del livello di ossigeno, compatibili con la vita e pari al 17,5%, riscontrate dai VV.FF. la sera stessa dei fatti, a 6 metri di altezza all'Interno della cella, mentre nessuna simulazione sarebbe stata effettuata il giorno seguente all'incidente, a differenza di quanto si trova affermato in sentenza. Si censura altresì il mancato approfondimento sull'avvenuto azionamento o meno della cappa aspiratrice ed in generale sui livelli di ossigeno riscontrabili in caso di funzionamento dei generatori di azoto e della predetta cappa; nonché il mancato approfondimento circa l'avvenuta apertura o meno della valvola di immissione dell'azoto nella cella n. 34. Infine, si evidenzia il travisamento delle spese sostenute dal Consorzio per la sicurezza, pari a circa 300.000,00 euro all'anno, da sempre e da prima dell'infortunio, e non solamente a seguito di esso, come sostenuto erroneamente dalla sentenza impugnata. 
9. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione di legge processuale in ordine alla nullità, ex art. 178, c. 1, lett. c), cod.proc.pen., determinata dalla mancata presa in considerazione di tutti i contributi difensivi depositati nel giudizio di primo grado. Il ricorrente, infatti, dà conto di come, in primo grado, fosse stata svolta un'articolata attività di investigazione difensiva, i cui esiti venivano compendiati in una diffusa memoria, depositata in sede di udienza preliminare. Nel momento in cui la sentenza d'appello si era discostata, nel valutare la responsabilità del Consorzio, dalla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto riconsiderare tutti i documenti presenti nel fascicolo dell'udienza preliminare, fra cui la predetta memoria difensiva, al fine di dare risposta a tutti i decisivi argomenti formulati dalla difesa. Nella memoria, infatti, trovavano posto, in particolare: la confutazione delle risultanze della consulenza medico-legale sulla morte del lavoratore; l'esame analitico dei rilievi ed esperimenti condotti dai VV.FF.; l'esame analitico dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, dai quali si evince che in azienda era in vigore un'apposita procedura PS 02, denominata "celle frigorifere ad atmosfera controllata", che nessun incidente collegato all'operatività delle celle in atmosfera controllata si era mai verificato prima in azienda, che il frigorista T.A. aveva ricevuto dall'azienda una preparazione senz'altro adeguata rispetto ai compiti demandati e che anche la Longofrigo S.r.l. aveva ricevuto idonea e specifica informativa circa i rischi relativi all'operatività delle celle; l'esame del nesso causale e della colpa. Il ricorrente, pertanto, sostiene che la mancata valutazione della memoria difensiva, secondo giurisprudenza di legittimità, determina la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, c. 1, lett. c), cod.proc.pen.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto rinnovare alcune prove dichiarative assunte in primo grado, avendole valorizzate, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, per sostenere la responsabilità del Consorzio Melinda, senza tuttavia risentire i testimoni che le avevano rese, così contraddicendo la consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.1. Tale asserzione è priva di pregio. È noto il diritto vivente formatosi attorno alla necessità della rinnovazione dell'istruttoria testimoniale in caso di ribaltamento in appello di una precedente sentenza di assoluzione. Questa Corte afferma infatti ormai pacificamente che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. Un., n. 18620 del 19 gennaio 2017, Patalano, Rv. 269785). Come è stato quindi correttamente chiarito, affinché sussista l'obbligo per il giudice di rinnovare le dichiarazioni, sono necessarie due condizioni: in primo luogo che si sia in presenza di una vera e propria diversa "valutazione" delle prove dichiarative, ed in secondo luogo che tali prove siano state ritenute "decisive" ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. Un., n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267487).
Tale diritto vivente ha ricevuto definitiva cristallizzazione normativa ad opera della legge n. 103/2017, la quale ha infatti inserito, all'art. 603 cod.proc.pen., il comma 3-bis, il quale dispone che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2.2. Ne consegue che, come è stato correttamente affermato, nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9 maggio 2017, Fazzini, Rv. 271012), ossia laddove l'attendibilità della deposizione sia stata valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si è limitato a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28 marzo 2017, Carosella, Rv. 270471). Correlativamente, la rinnovazione risulta del pari non necessaria in presenza di prove non decisive, dovendosi ritenere "decisiva" la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23 gennaio 2014, Di Meglio, Rv. 259323). Nello specifico, costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. Un., n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267491).
2.3. Tanto chiarito, nel caso odierno non sussiste alcuna delle condizioni necessarie per procedere alla rinnovazione delle dichiarazioni acquisite in primo grado. Le prove indicate dal ricorrente, infatti, non sono affatto state valutate diversamente dal giudice d'appello, né sono risultate decisive ai fini dell'assoluzione in primo grado. L'accertamento dei fatti è stato infatti il medesimo sia nel primo sia nel secondo giudizio, così come la ricostruzione delle condizioni di lavoro nello stabilimento di Cles, senza che sia possibile cogliere una diversa valutazione del compendio probatorio da parte della Corte territoriale. La riforma dell'assoluzione è intervenuta, infatti, non già perché i giudici d'appello avessero considerato diversamente le condizioni della sicurezza nello stabilimento, ma solamente perché avevano ritenuto di trarre da tali condizioni la conclusione - che il Collegio, come si dirà, ritiene di condividere - che sussistessero tutti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, conclusione invece non condivisa dal primo giudice.
3. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, dal materiale probatorio in atti, emergeva pacificamente l'assenza di ogni considerazione circa lo specifico rischio atmosferico nei documenti di valutazione dei rischi predisposti dall'azienda, la mancata adozione di ogni presidio volto a garantire i lavoratori non solo da manovre errate o dimenticanze, ma anche da guasti accidentali, nonché le pessime condizioni delle valvole adduttrici di azoto e l'assenza di ogni norma di comportamento per l'accesso alle celle di personale estraneo allo stabilimento. In definitiva, risultava pienamente provata la carenza dei minimi presidi di sicurezza per garantire i lavoratori dai rischi specifici di un ambiente quale quello delle celle frigorifere. Tuttavia, da tale quadro probatorio, il GUP era giunto a negare la responsabilità del Consorzio Melinda, sottolineando come la negligenza dello Z., che aveva omesso di prendere in considerazione i rischi interferenziali, non potesse costituire prova dell'intenzionale illecito risparmio sulle spese per la sicurezza necessario per ritenere integrato l'oggettivo interesse della società di cui al decreto 231, ritenendo che il solo vantaggio di spesa dovesse considerarsi quello, irrisorio, relativo alla mancata redazione del DUVRI. Dal canto suo, invece, la Corte d'Appello aveva ritenuto che tutte le omissioni in tema di sicurezza del lavoro dovessero essere considerate decisive ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente. 
Quanto esposto consente di affermare l'infondatezza del motivo attinente al dedotto travisamento della prova, noti essendo i limiti di rilevabilità del vizio in caso di conferme apprezzamento, da parte dei giudici di merito, dei dati probatori acquisiti al giudizio ( cfr Sez. 2, n.5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130).
4. Infondato è anche il motivo relativo alla responsabilità dell'ente. È opportuno procedere ad una generale ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento ai reati colposi.
4.1. Tradizionalmente estranea al nostro ordinamento, la responsabilità penale degli enti è stata introdotta dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale ha previsto un sistema di responsabilità amministrativa dipendente da reato gravante direttamente sull'ente. Il d.lgs. n. 231/2001 realizza una flessione del tradizionale principio espresso dal brocardo societas delinquere non potest, in favore di una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, ma connessa, legata ad un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato (sempre che esso rientri fra quelli previsti dal decreto) a sua volta perpetrato da una persona fisica.
La connessione in discorso è duplice. Dal punto di vista oggettivo, infatti, l'art. 5 del decreto richiede che la persona fisica abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, il medesimo articolo richiede la sussistenza di un rapporto fra la persona fisica e l'ente. In particolare, due possono essere i rapporti rilevanti: ex art. 5, c. 1, lett. a), la persona fisica può trovarsi in posizione apicale all'interno dell'organizzazione dell'ente, ovvero, ex art. 5, c. 1, lett. b), può essere sottoposta all'altrui direzione.
La lettera a) tipizza il c.d. principio di identificazione, per il quale l'ente si identifica nel soggetto in posizione apicale e così, dunque, è come se avesse direttamente commesso il reato. È tuttavia previsto un contemperamento: l'ente non risponde se prova la sussistenza di tutti e quattro i criteri appositamente previsti dal successivo art. 6, c. 1, ossia l'esistenza e la corretta attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.
Nel caso dei soggetti di cui alla lettera b), invece, ci troviamo di fronte ad una vera e propria fattispecie colposa, prevista dall'art. 7 del decreto, a norma del quale l'ente risponde se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o di vigilanza, i quali fanno capo al modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto e considerato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7.
4.2. La responsabilità degli enti può dunque essere definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione, caratterizzata dal malfunzionamento della struttura organizzativa dell'ente, la quale dovrebbe essere volta - mediante adeguati modelli - a prevenire la commissione di reati. Le Sezioni Unite hanno infatti al riguardo affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261114).
4.3. Quanto alla natura, penale od amministrativa, della responsabilità ex decreto 231, la giurisprudenza ha ormai chiarito che si è in presenza di un tertium genus, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261112). Parimenti, si è chiarita anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi dell'art. 8 del decreto, rubricato per l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità dell'ente deve essere, infatti, affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo- penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica.
5. Tanto chiarito in generale sul sistema di responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, occorre soffermare l'attenzione sulla sua compatibilità rispetto alla commissione di reati colposi. Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato dal fatto che, come noto, il modello repressivo previsto dal d.lgs. 231/2001 è un modello c.d. chiuso, dal momento che la commissione non di qualsiasi reato importa altresì la responsabilità dell'ente, ma solamente quella dei reati tassativamente e nominativamente previsti dalla Sezione III del Capo I (artt. 24 ss.) del decreto medesimo. 
Originariamente, i delitti colposi di omicidio e lesioni personali sul lavoro non facevano parte dell'elenco. Successivamente, l'art. 9, c. 1, legge 3 agosto 2007, n. 123 ha inserito al decreto l'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), poi ulteriormente modificato, nell'attuale configurazione, dall'art. 300, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In questo modo, lo schema di responsabilità degli enti è stato esteso anche alla commissione dei delitti colposi contro la vita e l'incolumità personale.
5.1. Fin dall'introduzione dell'art. 25-septies, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla compatibilità del modello di imputazione obiettiva previsto dall'art. 5 con il paradigma dei delitti colposi. Ci si è in particolare domandati come fosse possibile che potesse sussistere la responsabilità dell'ente in presenza di morte o lesioni colpose causate dalle persone fisiche previste dal decreto se il criterio oggettivo indispensabile per ritenere la sussistenza di tale responsabilità è quello della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per loro stessa natura, i reati colposi causalmente orientati, fondati sulla mancata volontà dell'evento lesivo, appaiono radicalmente inconciliabili con l'idea stessa di interesse o vantaggio dell'ente. È evidente, infatti, che nessun interesse o vantaggio può essere perseguito dalla persona fisica che si renda autrice di un delitto colposo, in cui l'evento non soltanto è involontario, ma è anche assolutamente in contrasto, per sua stessa natura, con qualsivoglia interesse per l'ente. Dalla morte o dalle lesioni dei propri lavoratori, infatti, l'ente non ha assolutamente nulla da guadagnare, né sul piano economico, né su quello di immagine.
5.2. Ritenere, tuttavia, che i delitti colposi siano radicalmente inconciliabili con l'art. 5, d.lgs. n. 231/2001 avrebbe significato abrogare di fatto l'art. 25- septies. Perciò, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità che, in mancanza di una riformulazione del tessuto normativo in senso maggiormente conferente alle "esigenze" dei delitti colposi, ha permesso di ritenere operativo il suddetto articolo. Si fa riferimento, come noto, al criterio per cui, nei delitti colposi, l'interesse o vantaggio per l'ente, di cui all'art. 5, non deve riferirsi alla commissione dell'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261115). È chiaro, infatti, che un interesse per l'ente può essere ottenuto dalla violazione delle norme antinfortunistiche solamente al momento della condotta ed al netto dell'evento, sub specie di risparmio di spesa o di accelerazione e massimizzazione della produzione. Valutando il comportamento del soggetto agente del reato, infatti, è al momento della condotta che si realizza quell'intento finalistico di procurare un vantaggio all'ente necessario a ritenere anche quest'ultimo responsabile, essendo l'evento del reato non voluto.
6. Ulteriore nodo problematico del rapporto fra d.lgs. n. 231/2001 e delitti colposi è rappresentato dal configurarsi dei criteri di "interesse" o "vantaggio" in relazione alla colpa. Occorre al riguardo ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale relativo ai due parametri di imputazione obiettiva di cui all'art. 5. Nonostante esistano teorie c.d. unitarie, per cui interesse e vantaggio incarnerebbero sostanzialmente un unico criterio, trattandosi di tautologica ripetizione del medesimo concetto tramite due termini differenti, in giurisprudenza si è affermata la più corretta teoria per cui si tratterebbe, invece, di criteri diversi ed alternativi. In particolare, si è affermato che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale (Sez. 2, n. 3615 del 20 dicembre 2005, D'Azzo, Rv. 232957).
6.1. Come si vede, i due criteri vengono tenuti nettamente distinti, vale a dire operanti su piani diversi, uno (l'interesse) su quello soggettivo e l'altro (il vantaggio) su quello oggettivo. Così, l'interesse è il criterio soggettivo (indagabile ex ante) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno. Il vantaggio, al contrario, è il criterio oggettivo (da valutare ex post), consistente nell'effettivo godimento, da parte dell'ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato. In altri termini, il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post (Sez. 5, n. 10265 del 28 novembre 2013, Banca Italease S.p.a., Rv. 258575). Le Sezioni Unite, a loro volta, hanno abbracciato tale impostazione, statuendo che, in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 all'"interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del 
vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261114).
6.2. Ultimo tassello del ragionamento è dato dall'applicazione di tali criteri ai reati colposi. È proprio su questo punto che il ricorrente incentra le proprie doglianze, ed è proprio su tale profilo che le due sentenze di merito divergono. Sulla scorta dell'impostazione tracciata dalle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, e dunque sulla base della distinzione dei due criteri che si è sopra riportata, la giurisprudenza ha stabilito come debbano essere intesi l'interesse ed il vantaggio in riferimento ai delitti colposi di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001. Si è chiarito che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17 dicembre 2015, Gastoldi ed altri, Rv. 268065; Sez. 4, n. 24697 del 20 aprile 2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066).
7. Tanto premesso, è propriamente sulla corretta interpretazione dei requisiti dell'interesse e del vantaggio che le sentenze di merito nel caso odierno differiscono. Il GUP, infatti, non ha ritenuto che tali requisiti, peraltro considerati unitariamente, risultassero integrati. Come si è già avuto modo di dire, il primo giudice - pur ritenendo accertata l'omessa previsione delle necessarie misure antinfortunistiche nel DUVRI commissionato al RSPP, l'imputato Z., in particolare di quelle indicate nella relazione UOPSAL del 9 dicembre 2013 in relazione ai rischi respiratori interferenziali, cioè connessi a prestazioni svolte da altre imprese presso gli impianti gestiti da Melinda - ha escluso che da tale omissione fosse possibile dedurre che l'ente ne avesse tratto un guadagno significativo, né che fosse sussistente un'intenzione di illecito risparmio sulle spese per la sicurezza, e quindi un oggettivo interesse patrimoniale per la società. Emergeva infatti dalla relazione UOPSAL del 31 gennaio 2014 che la somma relativa allo studio delle misure in questione era pari a circa 250-700 euro, importo quindi assolutamente modesto. A tale somma, tuttavia, veniva aggiunta quella di circa 20.000,00 euro, necessaria per l'installazione degli impianti, considerati necessari, in tutti gli stabilimenti di conservazione della frutta delle società consorziate. Il GUP, tuttavia, ha ritetuto che tale somma non potesse prendersi in considerazione, perché il risparmio "noto" era solamente quello che la società poteva avere presente al momento dell'omissione, ossia quello della redazione del documento, non essendo le altre spese mai state previste.
Secondo il giudice di primo grado, quindi, affinchè sia integrato il requisito dell'interesse, l'agente deve rappresentarsi un risparmio di spesa significativo e consistente. Quanto al profilo del vantaggio, il GUP mostra di non applicare il criterio secondo la prospettiva ex post (considerando, cioè, il risparmio effettivo conseguente all'omissione, pur se non rappresentato o conosciuto dall'agente).
7.1. La Corte d'Appello, diversamente, ha disatteso la lettura data dal primo giudice, ritenendo che lo stesso avesse errato nel considerare che le sole carenze addebitabili ai dirigenti della Melinda potessero circoscriversi alla mancata adozione del DUVRI, dal momento che nel capo di imputazione erano contestate tutte le omissioni in tema di sicurezza sul lavoro. Secondo i giudici d'appello, era del tutto illogico limitare l'interesse o il vantaggio dell'ente alla spesa attinente alla formazione del documento di valutazione del rischio. Gli organi di vertice imputati, tutti ed ognuno nel proprio ruolo, avevano infatti un obbligo specifico non solo di valutazione del rischio, ma anche di adozione delle misure necessarie per evitarlo. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il summenzionato risparmio di circa 20.000,00 euro dovesse essere considerato come interesse realizzato per l'ente a seguito dell'omissione delle adeguate precauzioni antinfortunistiche, risultando del tutto provata la colpa d'organizzazione della persona giuridica.
7.2. Il ricorrente sostiene l'erroneità del ragionamento del giudice d'appello, in quanto totalmente carente sotto il profilo soggettivo. A detta del ricorrente, infatti, la violazione delle norme antinfortunistiche, per potere rappresentare un interesse o vantaggio per l'ente, deve essere stata realizzata dalla persona fisica autrice del reato-presupposto dolosamente, ossia con il consapevole proposito di ricavarne un risparmio di spesa, il quale, a sua volta, non potrà dunque che essere considerevole, circostanza del tutto assente in questo caso, nel quale si ritiene irrisoria la somma di 20.000 euro di cui si è detto. Ebbene, la Corte territoriale avrebbe del tutto trascurato la prova dell'intenzionale trasgressione delle normative antinfortunistiche, errando quindi nella ricostruzione giuridica della fattispecie.
8. L'interpretazione del ricorrente non può trovare accoglimento, in quanto evidentemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Occorre partire da un dato assodato, vale a dire dalla diversità ed alternatività dei criteri dell'"interesse" e del "vantaggio". Come visto, essi rappresentano due diversi criteri di imputazione obiettiva del reato all'ente, e non è dunque possibile parlare genericamente di "interesse" per l'ente onde farvi rientrare ogni tipo di profitto patrimoniale ottenuto dall'ente medesimo a seguito della commissione del reato. L'interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato. Per questo, l'interesse è indagabile solamente ex ante ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato. Ebbene, è evidente che, nei reati colposi d'evento, affinché l'interesse per l'ente sussista, sarà certamente necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente (vale a dire un risparmio di spesa). Evidentemente, la sussistenza di tale consapevole violazione potrà apparire più evidente nei casi di colpa c.d. cosciente, o con previsione dell'evento, nei quali la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261104). Egli, infatti, ripone la propria fiducia nella non verificazione dell'evento, ma, d'altra parte, è pienamente consapevole della violazione delle regole cautelari, e potrebbe porre in essere tale violazione proprio allo scopo, come spesso accade, di ottenere un risparmio di spesa. La volontà di risparmiare è dunque indispensabile affinché sussista l'interesse dell'ente.
8.1. Diversamente deve ragionarsi con riferimento al vantaggio. Esso è criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato, a differenza dell'interesse, ex post. Chiaramente, come si è detto, nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta. La condotta, nei reati colposi d'evento contro la vita e l'incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, ed è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, ex post, l'ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico. Qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto, allora potrà ravvisarsi il vantaggio per l'ente. In tale schema, marcatamente obiettivo, non è necessario che il reo abbia volontariamente violato le regole cautelari al fine di risparmiare, in quanto la mancanza di tale volontà rappresenta la sostanziale differenza rispetto all'interesse, ma solamente che risulti integrata la violazione delle regole cautelari contestate. In questo modo, il vantaggio viene rapportato alle specifiche contestazioni mosse alla persona fisica, salvaguardandosi il principio di colpevolezza, ma allo stesso tempo permettendo che venga attinto da sanzione penale anche il soggetto che, in concreto ed obiettivamente, si è giovato della violazione cautelare, vale a dire l'ente. Quanto, poi, alla consistenza del vantaggio, deve certamente trattarsi di importo non irrisorio, il cui concreto apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata. Nel caso in esame, nessuna censura può muoversi alla valutazione della Corte territoriale, che senza nessuna illogicità, ha considerato significativo e non irrisorio un risparmio di spesa pari a 20.000 euro.
9. Devono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto.
9.1. In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell'oggettivo e concreto vantaggio derivato all'ente dall'agire del reo come conseguenza del reato.
9.2. In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all'evento del reato.
9.3. In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata.
10. Tutto ciò premesso e considerato, è evidente come, nel caso di specie, il Consorzio Melinda abbia ritratto un oggettivo vantaggio dalla sistematica e reiterata violazione delle norme antinfortunistiche, come emerge dalle contestazioni mosse ad O.M. e, soprattutto, a G.F., direttore di stabilimento e dunque soggetto di vertice a norma dell'art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, e come è stato acclarato dal materiale probatorio in atti. Emerge infatti chiaramente che le previsioni del Consorzio Melinda in tema di sicurezza del lavoro fossero estremamente lacunose, mancanza tanto più grave ove si consideri che attenevano ad ambienti di lavoro dove si creavano condizioni incompatibili con la vita.
Il materiale probatorio, infatti, aveva permesso di ricostruire le complessive condizioni di sicurezza presenti nello stabilimento di Cles, rilevando come non vi fosse alcuna possibilità per il frigorista di controllare a distanza né le condizioni delle celle, né l'afflusso di azoto; come non fosse imposta alcuna procedura di sicurezza al riguardo, prevista soltanto per l'apertura delle celle alla fine del ciclo di lavorazione; come non fosse installato alcun sistema di controllo e di allarme per segnalare la presenza accidentale di atmosfere pericolose in tutto il volume delle celle; come non fosse stata indicata alcuna procedura per l'accesso alle celle di lavoratori estranei al ciclo produttivo; come fossero pessime le condizioni delle valvole che regolavano l'adduzione dell'azoto nelle celle da 32 a 35, i cui numeri di riferimento, scritti a pennarello, erano difficilmente leggibili in quanto sbiaditi; come il comando delle valvole medesime fosse esclusivamente manuale; come, infine, non vi fosse alcuna considerazione di tale situazione critica nei vari documenti di valutazione dei rischi.
Tutte queste carenze e la generale insensibilità verso la tematica della sicurezza dimostrata dai responsabili individuali, rendono evidente, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, l'atteggiamento di noncuranza dei vertici societari. Tale noncuranza era evidentemente funzionale a privilegiare esigenze di profitto, e la condotta posta in essere dai coimputati persone fisiche ha permesso effettivamente il concretizzarsi per l'ente di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione. Risparmio, peraltro, stimato in almeno 20.000,00 euro.
Al contrario, del tutto illogico sarebbe ritenere che il solo risparmio di spesa sicuro ricavato dall'ente sia quello della mancata elaborazione del DUVRI, in quanto, come affermato dai giudici di secondo grado, è del tutto evidente che sui garanti della sicurezza dei lavoratori non gravi solamente l'obbligo di valutare i rischi, ma anche quello, di sicuro non arginabile semplicemente omettendo di redigere un documento, di fronteggiare detti rischi, adottando le misure più idonee. Non è infatti seriamente sostenibile che basti non redigere il documento di valutazione del rischio (interferenziale o meno) per evitare che la società risponda a norma del d.lgs. n. 231/2001 adducendo che non vi sarebbe alcun concreto vantaggio economico per l'ente solamente perché manca la base di valutazione dei costi da sostenere per la sicurezza sul lavoro.
Deve dunque concludersi per la realizzazione di un effettivo vantaggio, rappresentato da un non trascurabile risparmio di spesa in termini di sicurezza sul lavoro, realizzato dal Consorzio Melinda grazie alla sistematica e comprovata violazione della normativa antinfortunistica da parte dei suoi organi di vertice, in particolare dell'O.M., del G.F. e dello Z..
11. Privo di pregio, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione, da parte del giudice d'appello, della memoria contenente le risultanze delle investigazioni difensive depositata in primo grado.
11.1. Occorre innanzitutto fare chiarezza e partire dalla considerazione che la memoria di cui viene lamentata l'omessa valutazione è quella depositata in data 27 gennaio 2015 presso l'Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento in vista dell'udienza del 29 gennaio 2015. Tale memoria difensiva, come risulta indubbiamente dagli atti allegati al ricorso odierno ai fini dell'autosufficienza, veniva redatta nell'interesse dei coimputati O.M. e G.F., e non già del Consorzio Melinda. Ora, come si è già avuto modo di dire, la responsabilità penale-amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 deve essere considerata, per esplicita disposizione normativa (art. 8), autonoma rispetto a quella penale degli autori del reato. Si è visto infatti che essa sussiste anche nel caso in cui non vengano accertati gli autori del reato, oltre che in alcune altre ipotesi. Né tale autonomia può venire meno per effetto della semplice separazione processuale delle posizioni degli imputati, come accaduto nel caso odierno, nel quale i coimputati persone fisiche hanno prescelto il rito dibattimentale, mentre l'ente ha richiesto quello abbreviato. È stato infatti affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente né riduce l'ambito della cognizione giudiziale, conseguendone che nemmeno dall'assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, discenda automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell'integrale contestazione dell'illecito formulata nei confronti dell'ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell'interesse o a vantaggio dell'ente (Sez. 6, n. 49056 del 25 luglio 2017, P.G. e altro in proc. Brambilla e altri, Rv. 271563).
11.2. Da quanto detto consegue che non gravava alcun obbligo sulla Corte d'Appello di valutare la memoria redatta in difesa dei coimputati del Consorzio Melinda, non essendo essa attinente all'ente, ma riguardando unicamente le posizioni degli imputati persone fisiche. Per ritenere integrata la responsabilità dell'ente è sufficiente una verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6, n. 21192 del 25 gennaio 2013, Barla ed altri, Rv. 255369), senza che occorra il pieno e definitivo accertamento della responsabilità delle persone fisiche coinvolte. Nel caso di specie, tale accertamento incidentale veniva compiuto concordemente dai giudici di merito, che ritenevano che la responsabilità di O.M. e G.F., "con assoluta evidenza", non potesse essere esclusa.
11.3. Deve dunque affermarsi il principio di diritto per cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, di cui all'art. 8, d.lgs. n. 231/2001, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del medesimo decreto. Conseguentemente, la posizione processuale dell'ente imputato deve intendersi a sua volta come autonoma rispetto a quella dei coimputati persone fisiche, non gravando sul giudice alcun obbligo di valutare, a favore dell'ente, atti difensivi prodotti in favore di altri soggetti processuali.
12. Alla luce di quanto affermato, si impone il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 maggio 2018