Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2013, n. 43987 - Lavori in quota: l'altezza superiore a due metri va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno e non al piano di calpestio del lavoratore
"L'altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore".
Presidente: MARZANO FRANCESCO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 28/02/2013
Fatto
1. Con sentenza in data 4 aprile 2012 la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 16 luglio 2010 dal Tribunale di Catanzaro, appellata da M.A. e dal responsabile civile comune di Acri, revocava la condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, confermando nel resto la gravata sentenza.
Il M.A. era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per rispondere del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di prescrizioni antinfortunistiche in danno di T.L.
2. Avverso tale decisione proponevano ricorso a mezzo dei rispettivi difensori:
2.1. M.A. deducendo la violazione di legge ex art. 606 1 comma, lett. b) e c) in relazione all'art. 521 c.p.p.; la violazione di legge ex art. 606 1 comma, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 4 D. Lgs. vo n. 235 del 2003 (art. 107 D.Lgs.vo n. 81 del 2008); la violazione di legge ex art. 606, 1 co lett. b) ed e) in relazione all'art. 36 bis co 3 D. Igs. vo n. 626 del 1994 (art. III, 3 co D. Igs. vo n. 81 del 2008).
2.2. La parte civile P.M. deducendo in relazione ai punti 6 e 7 della motivazione (revoca della condanna nei confronti del responsabile civile) l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 587 c.p.p.; l'inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 83 c.p.p. in relazione all'art. 538 c.p.p.; la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
3. Sia l'imputato che la parte civile presentavano motivi aggiunti rispettivamente in data 7 e 12 febbraio 2013. Con la memoria della parte civile si costituiva personalmente T.C. - già legalmente rappresentata dalla madre P.M.- che nelle more aveva raggiunto la maggiore età.
Diritto
4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali risultando il reato ascritto al M.A. estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
Ed invero : i fatti risalgono al 29 aprile 2004 (data del decesso del T.L.), per cui il termine massimo di prescrizione è da individuarsi in base alla disciplina della prescrizione precedente la novella intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli (nella specie il termine è quello di 7 anni e sei mesi, stante la concessione all'imputato delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate), termine ampiamente maturato, anche tenendo conto dei periodi di sospensione, al 13 luglio 2012.
5. Il ricorso del M.A. va invece rigettato agli effetti civili.
Va premesso in fatto che l'infortunio si è verificato durante i lavori di completamento degli impianti comunali sportivi siti in località "Pratore" del comune di Acri, lavori aggiudicati alla ditta SMAC di M.A. con contratto del 22 maggio 2001.
La consegna dei lavori era intervenuta il 12 dicembre 2000 ed il loro completamento era previsto per l'11 dicembre 2001; solo parte di questi erano stati ultimati, mentre l'ulteriore definitivo completamento era avvenuto il 3 luglio 2003.
In data 29 aprile 2004 il M.A. aveva ordinato all'operaio dipendente T.L. di effettuare nel cantiere, ancora di fatto esistente presso il citato impianto sportivo, lo scavo per la realizzazione di un impianto antincendio, nonché di rimuovere il cartellone - contenente la descrizione dei lavori di cantiere e dei soggetti responsabili- che era stato fissato con del filo di ferro su due pannelli della recinzione degli spalti del campo sportivo, in coincidenza con l'inizio dell'esecuzione dell'appalto.
Il T.L., per raggiungere il pesante cartello in lamiera che era posto ad oltre tre metri di quota rispetto al sottostante terreno, in assenza di impalcature ed altri strumenti di protezione, si era avvalso della scala e della tenaglia datagli in prestito da un idraulico presente nel cantiere, procedendo a tranciare i fili di ferro che sorreggevano il pannello. Nel corso dell'operazione, però, il cartello crollava verso il basso unitamente ai due pannelli di calcestruzzo cui era in origine assicurato, a causa del collasso dei pilastrini di sostegno della parte di recinzione ove era allocato.
Il T.L., travolto da quel materiale, cadeva dalla scala rovinando in terra e decedeva il giorno successivo a causa delle gravissime lesioni riportate.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. ed alla conseguente nullità della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, osserva la Corte come non possa sostenersi che il giudice di appello ed ancora prima quello di primo grado, valorizzando profili non specificamente evidenziati nel capo di imputazione sarebbe incorso nella dedotta violazione.
In particolare sostiene il ricorrente che i giudici di merito sarebbero pervenuti al giudizio di penale responsabilità in virtù della omissione (non contestata) della dotazione del casco di protezione da parte del datore di lavoro.
Come già rilevato dalla Corte territoriale, infatti, l'originaria imputazione sub B) di violazione della normativa di cui al D.Lgs.vo n. 626 del 1994- a differenza di quella sub A) relativa alla omissione dei ponteggi (capi entrambi già dichiarati estinti per intervenuta prescrizione), espressamente rimproverava all'imputato di non aver fornito al lavoratore "i necessari ed idonei mezzi di protezione" tra i quali era ovviamente ricompreso, in ragione della natura del lavoro richiesto al T.L., il casco protettivo,
minima misura di salvaguardia in tema di pericolo di precipitazione dall'alto. Peraltro nella stessa imputazione di omicidio colposo sub C) si fa riferimento alla "mancata adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la integrità fisica dei lavoratori".
Non va del resto dimenticato che, per assunto pacifico, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione,sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Del resto, decisivamente, per ulteriormente smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.
Analogamente, non sussiste la violazione dell’anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'Imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'Indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, 16 settembre 2008, Tomietto).
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame il M.A. sostiene che non vi era alcun obbligo da parte sua di predisporre un ponteggio od una impalcatura per eseguire la rimozione del cartello, sia in relazione alle modalità di calcolo dei lavori in quota che in ragione della breve durata deM'impegno richiesto al T.L.. Richiama a riguardo la novella di cui al D.lgs.vo n. 81/2008 che "superando ogni precedente interpretazione giurisprudenziale prevede che per lavoro in quota debba intendersi un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile", mentre secondo la tesi difensiva il T.L. avrebbe avuto bisogno per effettuare il lavoro richiestogli di sopraelevarsi di appena m. 1,50"
Il motivo è infondato. Va premesso che la novella legislativa di cui sopra è entrata in vigore successivamente ai fatti. Come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. IV, . 4, Sentenza n. 21268 del 03/10/2012 , Ciraci ed altri, Rv. 255278) tuttavia in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra l'abrogato art. 16 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, che impone di adottare misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", ed il vigente articolo 122 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prescrive l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di "lavori in quota", trattandosi di norme che fanno entrambe riferimento ad attività non svolte ad altezza d'uomo e miranti a prevenire il rischio di cadute dall'alto.
Come già rilevato dalla Corte territoriale, le modalità di calcolo "suggerite" dalla difesa del M.A. (i due metri avrebbero dovuto calcolarsi avuto riguardo alla posizione in cui si trova il lavoratore) comporterebbero che giammai potrebbe esistere il caso di lavoro in quota superiore ai due metri, essendo comunque necessario che l'oggetto sia a portata degli arti superiori. Del resto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 741 del 25 gennaio 1982, Salimbeni, RV. 151780) ha chiarito che l'altezza superiore a metri due dal suolo, tale da richiedere l'adozione di particolari misure di prevenzione, va intesa con riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore.
Quanto alla circostanza che il lavoro richiesto al T.L. fosse di breve durata tanto da non richiedere l'apprestamento di ponteggi ed impalcature è sufficiente il richiamo (operato anche nel capo di imputazione) alla norma generale dell'art. 2087 c.c. - che prevede per l'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore idonee, nella specie, a prevenire cadute dall'alto.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che sia pure per il breve lasso di tempo necessario per eseguirvi l'incombente commissionatogli dal datore di lavoro, nello svolgimento di tale incarico, avrebbe dovuto esser assicurata al lavoratore la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie ad evitare che rimanesse vittima di infortuni. In particolare, di quelle misure dirette ad evitare cadute dall'alto, essendo ben chiaro che lo smantellamento del cartello di cantiere, implicava interventi in quota nel senso sopra precisato ed in condizioni di precaria stabilità. Misure che, peraltro, non necessariamente avrebbero dovuto essere rappresentate da impalcature o da altre tra le strutture indicate nella normativa antinfortunistica ma che ben avrebbero potuto esser di diversa natura, purché idonee ad evitare cadute. Si sarebbe, ad esempio, potuto ricorrere, in un contesto di doverosa verifica dei rischi connessi con il richiamato incarico e di aggiornamento delle conseguenti misure di protezione; misure di carattere generale ed imperativo che devono obbligatoriamente essere adottate in tutti i casi i cui il lavoratore sia esposto ai rischi di caduta dall'alto.
6. Va parimenti rigettato il ricorso della parte civile con riguardo alla statuizione relativa alla revoca della condanna del responsabile civile (il comune di Acri) al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Sul punto la sentenza impugnata ha svolto un'articolata e congrua motivazione, evidenziando come i lavori oggetto dell'appalto da parte dell'ente pubblico non riguardavano la recinzione esterna dell'impianto sportivo, ma la sola recinzione metallica dei due campi sottostanti, come attestato dal bando di gara, come detti lavori fossero stati ultimati entro il termine utile contrattuale e quindi prima del verificarsi dell'infortunio, come il dipendente comunale Terranova, responsabile della manutenzione edile degli stabili dell'ente pubblico, originariamente coimputato con il M.A. fosse stato assolto.
Dette argomentazioni resistono alle avverse censure che reiterano, senza sostanziali novità di argomentazioni, le difese avverso il gravame del responsabile civile (accolto dalla Corte territoriale) espletate nel corso del giudizio di appello.
Nella concreta fattispecie, infatti, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra in sintesi riportati e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni- forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze processuali, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo.
Va in particolare ribadito (cfr. in questo senso Cass. Sez. 4, 27 maggio 2011, n. 944, Proietti) che la legittimazione passiva del responsabile civile in tanto sussiste in quanto nel processo penale sia imputato un soggetto del cui operato lo stesso debba rispondere in base alla legge civile, giusta il disposto dell'art. 185 c.p. , dovendo escludersi che risponda del fatto altrui in base ad un titolo contrattuale. Pochè il contratto di appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nello svolgimento imprenditoriale dell'opera o del servizio alla cui esecuzione si è obbligato, egli è l'unico responsabile dei danni così cagionati ai terzi, escluso di regola ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore ed a fortiori ogni rapporto di subordinazione del secondo la primo, riconducibile al disposto dell'art. 2049 c.c.
Si pongono quali eccezioni a tale disciplina generale (pacificamente insussistenti nel caso di specie), il caso di corresponsabilità di committente e di appaltatore, qualora il primo, incorrendo in culpa in eligendo, abbia affidato l'esecuzione dell'opera a chi palesemente difettava della capacità o dei mezzi tecnici indispensabili, ovvero quello in cui l'appaltatore, a seguito delle ingerenze del committente, si riveli di fatto nudus minister di quest'ultimo per aver proceduto a dare esecuzione al contratto non impiegando l'autonomia imprenditoriale ed agendo, quindi, al pari di un lavoratore subordinato, quale mero esecutore di ordini.
7. Al rigetto del ricorso della parte civile consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso di M.A. agli effetti civili. Rigetta il ricorso di P.M. che condanna al pagamento delle spese processuali»
Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2013