Benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto.

 

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, l. 24 dicembre 2003 n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito, con modificazioni, nella l. 24 novembre 2003 n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 l. 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

Pubblicata in Giustizia civile. Massimario, 2005, p. 7-8