Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture
Comunicato stampa 6 novembre 2001
SICUREZZA NEI CANTIERI

 

Al Responsabile del procedimento il compito di garantire il rispetto delle norme
 

Il Consiglio dell'Autorità, tenuto conto che:
- alcune amministrazioni pubblicano ancora bandi di gara privi della necessaria indicazione dell'importo destinato agli oneri per la sicurezza nei cantieri;
- l'indicazione degli oneri per la sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta, è obbligatoria in tutti i bandi di gara di lavori pubblici;
- la mancata previsione degli oneri per la sicurezza, così come un loro inadeguato calcolo, comporta una grave elusione delle prescrizioni normative comunitarie in materia,
ha nominato un gruppo composto da tre funzionari del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio e dell'Ufficio Affari Giuridici, per l'esame e la valutazione delle fattispecie di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza.
Il Consiglio, ha incaricato, inoltre, l'Osservatorio perché accerti la utilizzabilità della banca dati per far emergere tempestivamente dette inosservanze.
L'Autorità ha ritenuto necessario richiamare tutti i responsabili della predisposizione di bandi di gara di lavori pubblici all'osservanza dell'obbligo di individuare ed evidenziare gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, di cui ha ribadito la non sottoposizione a ribasso d'asta, oneri che dovranno essere determinati dall'amministrazione tenendo conto delle esigenze specifiche di cantiere e che dovranno essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni normative in conformità alle seguenti norme:
- direttive n. 89/391/CEE e n. 92/57/CEE del Consiglio;
- decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, art. 2 comma 1, art. 4 comma 1, lettere a) e b) e art. 5 lettere a), b), e), f), art. 12 comma 1 e art. 13 comma 1, lettera s);
- legge n. 109 del 11 febbraio 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, art. 31;
- decreto legislativo n. 528 del 19 novembre 1999, art. 2, lettere e), f), f bis) e f ter), art. 4 comma 1, lettere a) e b), e comma 3, art. 5 comma 1, lettere a) e b), art. 9 comma 1, lettera c bis), artt. 12, 13, 14, 15 e 17, art. 25, comma 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, art. 35, lettera f) e art. 41;
- decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, art. 7.
Le norme sono molte, ma l'Autorità per una loro più agevole applicazione ha emanato varie determinazioni: la n. 12 del 15 dicembre 1999, la n. 37 del 26 luglio 2000, la n. 2 del 10 gennaio 2001 e la n. 11 del 29 marzo 2001, il cui testo integrale può essere consultato sul sito web dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) alla voce "Atti di regolazione e deliberazioni". Queste determinazioni sono di aiuto per l'interpretazione dei sopraindicati atti normativi comunitari e nazionali.
Con questa iniziativa l'Autorità, data l'estrema importanza della tutela dei lavoratori operanti nei cantieri, intende dare seguito alla sua azione di vigilanza.
Con intimazioni alle stazioni appaltanti che non osservano le regole perché modifichino i bandi di gara, integrino i fondi da destinare alla sicurezza, intervengano nei cantieri.

Roma lì, 6 novembre 2001

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa: Dr. Francesco NADDEO