Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 settembre 2018, n. 21961 - Infortunio all'imbarco dei traghetti. Azioni di regresso e surrogazione
Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 10/09/2018
Fatto
1. La Corte d'appello di Genova, sezione civile, con sentenza del 23 gennaio 2013, e per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il gravame svolto dall'INAIL avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di surrogazione svolta dall'Istituto nei confronti del terzo responsabile per l'infortunio sul lavoro occorso ad A.P., socio della Compagnia unica società cooperativa, sul presupposto dell'inesistenza di un danno patrimoniale risarcibile patito dal lavoratore nell'infortunio occorso, mentre si accingeva al controllo documenti di imbarco per l'accesso ad un traghetto, in seguito all'urto da parte di un carrello semovente, di proprietà di I.M. e condotto da B.A..
2. Per la Corte di merito le azioni di regresso e surrogazione erano proponibili dall'INAIL solo entro i limiti della somma liquidata, in sede civile, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal lavoratore, previo accertamento dell'esistenza ed entità di danni patrimoniali e, nella specie, al lavoratore infortunato era stata negata qualsivoglia erogazione, a tale titolo, con statuizione neanche gravata dal lavoratore onde l’infondatezza della pretesa dell'Istituto.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale resistono, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. I.M. &C. e B.A..
4. La Compagnia Unica Società Cooperativa, l'Autorità portuale di Genova e A.P. sono rimasti intimati.
Diritto
5. Con i motivi di ricorso l'INAIL, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 2043,2056,1223 e 1226 cod.civ., si duole che la Corte di merito, nonostante la considerevole entità dei postumi permanenti riportati dal lavoratore, abbia escluso la liquidazione del danno patrimoniale in ambito civilistico per la ritenuta insussistenza di un danno patrimoniale permanente in base al rilievo per cui il lavoratore, in qualità di socio della medesima compagnia, non avrebbe subito, a seguito del grave infortunio, alcuna diminuzione della retribuzione netta percepita,omettendo di accertare la maggiore usura delle residue energie lavorative e la possibilità di svolgere attività più remunerative.
6. Quanto alla ritenuta esclusione di un danno patrimoniale per il solo fatto che il reddito del lavoratore, socio della cooperativa, sia rimasto invariato, assume l'INAIL che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere all'accertamento del danno civilistico effettivamente patito alla capacità di lavoro, intesa come estrinsecazione dell'attitudine lavorativa anche nei casi in cui l'infortunato, per particolari circostanze, come nella specie, sia in grado di conservare, dopo l'evento infortunistico, il medesimo reddito in precedenza goduto, quindi anche quando la lesione della capacità lavorativa non comporti un'eguale diminuzione della capacità di guadagno, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile. Assume, inoltre, l'erroneità della statuizione in ordine alla mancata impugnazione del lavoratore per essere tale facoltà preclusa dal precedente esercizio della surrogazione da parte dell'istituto assicuratore.
7. I motivi, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono fondati.
8. Occorre premettere che l’esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore (cfr., fra le tante, Cass. 15 luglio 2005, n. 15022 e successive conformi).
9. Come già ritenuto, da ultimo, da Cass.12 febbraio 2018, n.3296, alla quale il Collegio intende dare continuità, i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 cod.civ. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile; che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi; che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (ex multis, in tal senso, Cass. 30 agosto 2016, n. 17407).
10. L'Inail indennizza due tipi di danno, il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e il danno patrimoniale nei seguenti profili: la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16 per cento e viene liquidata); la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l'Inail indennizza col pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi dell'art. 68, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); le spese sanitarie (che l'Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. n. 1124 cit.).
11. Può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali - la riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16 per cento, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'allegato n. 6 al d.m. 12.7.2000, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera (b), del decreto legislativo n. 38 del 2000 - sia indennizzato dall'Inail anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito, o non abbia dimostrato di avere patito, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno; l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall'Inail senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza d'un danno patrimoniale, che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - presume esistente juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16 per cento.
12. L'accoglimento della domanda di surrogazione dell'Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
13. Non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall'Inail a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, e di anticipazione delle spese mediche ex art. 86 d.P.R. n. 1124 cit. giacche con tali importi, infatti, l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi.
14.Se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell'Inail, si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. n. 1124 cit.) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. d.P.R. cit.) l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita.
15. Ai fini della surrogazione a nulla rileva, pertanto, che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile (v. Cass. n. 3296 del 2018 cit.).
16. Inoltre il danneggiato, quindi anche l'Inail nell'ipotesi in cui agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., è tenuto a dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione da rendere anche tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno, in assenza di prova certa del suo ammontare, può essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei
casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue (v., da ultimo, Cass. 27 marzo 2018, n. 7534 e la giurisprudenza ivi richiamata).
17.Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla sezione della Corte d'appello di Genova che provvederà ad un rinnovato esame del merito alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, e regolerà, altresì, le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2018