Tipologia: Ipotesi di accordo integrativo
Data firma: 23 novembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Micron Semiconductor Italia/AssolombardaConfindustria e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Micron Semiconductor
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

 

Premessa
1. Relazioni sindacali
1.1. TAR per incontri nazionali con la Direzione Aziendale e perii coordinamento nazionale RSU
1.2. Dotazione informatica per le RSU
1.3. Bacheca elettronica
1.4 Decorrenza delle regolamentazioni in materia di relazioni sindacali
2. Orario di lavoro e lavoro occasionale da remoto
2.1. Flessibilità dell'orario di lavoro per lavoratori in orario giornaliero
2.1.1 Lavoratori senza obbligo di timbratura
2.1.2 Lavoratori con obbligo di timbratura
2.2. Lavoro occasionale da remoto (“smart working”)
2.3 Decorrenza e periodo sperimentale di applicazione delle modifiche introdotte in tema di orario di lavoro e lavoro occasionale da remoto
3. Permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL
 

 

3.1. Congedo parentale per i lavoratori padri
3.2. Fruizione a ore del congedo parentale
3.3. Integrazione della disciplina da CCNL in materia di aspettativa non retribuita
4. Maggiorazioni lavoro su turni, lavoro e straordinario in giorni festivi
5. Trasferte e viaggi aziendali

5.1. Trasferte
5.2. Ore viaggio
6. Reperibilità
7. Premio di risultato
8. Voci aggiuntive della retribuzione fissa
9. Piano sanitario, welfare integrativo aziendale, copertura vita

9.1 Piano sanitario
9.2 Welfare integrativo aziendale
9.3Assicurazione sulla vita
9.4 Decorrenza del Piano sanitario, del welfare integrativo e della copertura vita
10. Vigenza dell'Accordo


Ipotesi di accordo integrativo Micron Semiconductor Italia srl

In data 23 novembre 2015 in Monza si sono incontrate: la direzione aziendale di Micron Semiconductor Italia srl […], assistiti da AssolombardaConfindustria Milano, Monza e Brianza e Confindustria Catania […], da una parte e Fim, Fiom e Uilm nazionali […], Fiom di Monza e Brianza e di Catania […], Fim di Catania […], Uilm di Catania […], le RSU di Agrate Brianza/Vimercate, Arzano, Avezzano e Catania, dall'altra parte

Premesso che:
Il presente Accordo Integrativo (di seguito “l'Accordo”) ha lo scopo di recepire i cambiamenti organizzativi e di mercato che hanno interessato il Gruppo Micron, rendere organici i trattamenti previsti nei vari accordi di secondo livello stratificatisi nel tempo, accrescere la flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e rendere omogenei i trattamenti aziendali di retribuzione variabile in uso nel Gruppo Micron.
L'Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo o prassi aziendale esistenti.
Micron Semiconductor Italia srl (la “Società'“), le RSU e le OO.SS. riconoscono che il benessere dei lavoratori, sia sul luogo di lavoro che nell'ambito familiare, è una condizione imprescindibile per il successo dell'organizzazione nel suo complesso. In tale ottica il presente accordo ha lo scopo di migliorare l'organizzazione aziendale favorendo una migliore conciliazione dei tempi di vita con il tempo di lavoro dei dipendenti e contribuendo a dare risposta, a loro ed al loro nucleo familiare, ai bisogni primari attraverso l'offerta di beni e servizi.
Le Parti si danno atto che l'Accordo realizza, nel suo complesso, un trattamento di maggior favore rispetto alla disciplina normativa ed economica del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (“CCNL”).
Le Parti potranno valutare, in futuro, eventuali integrazioni all'Accordo relative a temi ed istituti non trattati dal medesimo.
Le Parti concordano quanto segue:

1. Relazioni sindacali
1.1. TAR per incontri nazionali con la Direzione Aziendale e perii coordinamento nazionale RSU

Per ciascun incontro delle RSU con la Direzione Aziendale a livello nazionale, sarà approvata 1 (una) TAR (Travel Authorization Request = richiesta di autorizzazione di viaggio) per sigla di appartenenza dei delegati per ciascuna sede di Micron, fino a un massimo complessivo di cinque TAR a livello nazionale.
Analogamente, per ciascun coordinamento nazionale delle RSU, che si terrà entro un limite massimo di 3 (tre) incontri annuali, sarà approvata 1 (una) TAR per sigla di appartenenza dei delegati per ciascuna sede aziendale, fino a un massimo complessivo di 5 (cinque) TAR a livello nazionale.
Una volta concordata la data dell'incontro - nel caso degli incontri con la Direzione Aziendale - o una volta comunicata dalle OO.SS. la data del coordinamento nazionale delle RSU, sarà cura delle medesime RSU indicare tempestivamente via email alla Direzione Aziendale i nominativi dei delegati per i quali si richiede l'approvazione delle TAR. Le RSU e le OO.SS. saranno responsabili di garantire il rispetto dei limiti massimi complessivi nazionali, sopra indicati, per le richieste di TAR inoltrate alla Società.
I rimborsi spese per gli incontri con la Direzione Aziendale e i coordinamenti nazionali delle RSU avverranno secondo le condizioni, le voci di spesa consentite e i massimali previsti dalla Travel Policy Micron per i viaggi effettuati per ragioni di servizio.
La corresponsione dell'indennità di missione (di cui al successivo Articolo 5) si applicherà soltanto ai viaggi finalizzati agli incontri dei delegati delle RSU con la Direzione Aziendale - essendo tali viaggi assimilati a quelli effettuati per ragioni di servizio - e non ai viaggi effettuati dai delegati medesimi per il coordinamento nazionale delle RSU.
Gli incontri con la Direzione Aziendale e per il coordinamento nazionale RSU si terranno in prossimità delle sedi Micron di Vimercate e di Catania. Su richiesta della Direzione Aziendale, gli incontri fra la Società e RSU potranno avvenire, altresì, presso altre località nel territorio italiano. In tal caso l'azienda derogherà ai limiti sopra menzionati, portando a 7 (sette) il numero massimo di TAR approvabili a livello nazionale.
La Direzione Aziendale e/o la parte sindacale potranno organizzare incontri nazionali utilizzando il sistema di videoconferenza aziendale, qualora ciò sia ritenuto compatibile con contenuti, tempi e modalità degli incontri medesimi.

1.2. Dotazione informatica per le RSU
In deroga a quanto previsto dall'art. 4 - Sezione II del CCNL, le RSU delle sedi che superano i 200 dipendenti avranno in dotazione un personal computer dotato di connessione ad internet ed una stampante multifunzione per finalità legate all'attività sindacale.
Nelle sedi il cui organico è inferiore o uguale a 200 dipendenti, i delegati della RSU potranno utilizzare, al di fuori dell'orario di lavoro, la dotazione IT a loro assegnata anche per attività strettamente legate al proprio ruolo sindacale.
Tali strumenti di lavoro, ad esclusione dei suddetti fini sindacali, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività lavorative, fermo restando la responsabilità degli utilizzatori per eventuali usi impropri dei suddetti strumenti, così come previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.

1.3. Bacheca elettronica
Sulla intranet aziendale sarà disponibile un'area dedicata nella quale saranno archiviati e resi disponibili alla consultazione dei dipendenti Micron tutti i documenti riguardanti l'attività sindacale della RSU (contrattazione aziendale, comunicati, avvisi, ecc.) così come l'attività delle OO.SS. territoriali e nazionali (accordi nazionali e territoriali, CCNL, comunicati, volantini, ecc.).
La suddetta area intranet sarà organizzata per sede e area tematica e sarà accessibile alla totalità del personale della Società. I documenti, in formato pdf e con l'indicazione dell'area tematica di destinazione, saranno inviati dai componenti della RSU ad un referente indicato dalla Direzione Aziendale, che provvederà alla loro pubblicazione sulla intranet entro 24 ore, esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi.

1.4 Decorrenza delle regolamentazioni in materia di relazioni sindacali
Le suddette regolamentazioni in materia di relazioni sindacali (questo Articolo 1) decorreranno a partire dal 1° gennaio 2016.

2. Orario di lavoro e lavoro occasionale da remoto
2.1. Flessibilità dell'orario di lavoro per lavoratori in orario giornaliero

L'orario di lavoro normale da CCNL applicato è pari a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. La pausa pranzo, non retribuita, ha la durata di un'ora, da effettuarsi nella fascia compresa tra le 12.00 e le 15.00.

2.1.1 Lavoratori senza obbligo di timbratura
Nel corso del periodo sperimentale di cui al successivo Articolo 2.3, i lavoratori inquadrati nella categoria ottava (quadri), stante la natura direttiva della relativa posizione professionale, non timbreranno né in ingresso né in uscita. Al termine del suddetto periodo, ove la sperimentazione non evidenziasse criticità di natura gestionale e/o operativa, l'esonero dalla timbratura oltre ad essere confermato per i lavoratori inquadrati all'ottava categoria, sarà esteso anche ai lavoratori inquadrati nella settima categoria. Qualora viceversa dovessero emergere difficoltà, i lavoratori inquadrati nell'ottava categoria torneranno a timbrare sia in ingresso che in uscita e ad essi si applicherà quanto previsto per i lavoratori con obbligo di timbratura di cui al successivo Articolo 2.1.2.

2.1.2 Lavoratori con obbligo di timbratura
La disciplina dell'orario di lavoro qui descritta si applica ai lavoratori con obbligo di timbratura e più precisamente ai lavoratori fino alla settima categoria inclusa durante il periodo sperimentale e successivamente, fino alla sesta, se la sperimentazione dovesse avere buon esito. In caso contrario, le regole previste dal presente Articolo 2.1.2, si applicheranno a tutti i dipendenti inquadrati fino all'ottava categoria inclusa.
Anche al fine di rispondere positivamente alle richieste di flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti, si attribuisce a tutti i lavoratori in orario giornaliero a full-time con obbligo di timbratura (non turnisti), un regime di flessibilità dell'orario di lavoro su base trimestrale, considerando come periodo per il calcolo dell'orario medio di lavoro i trimestri: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio- settembre, ottobre-dicembre (“Trimestri di Riferimento”).
In questo quadro, la durata dell'orario di lavoro, sia giornaliero sia settimanale, è computata quale media multiperiodale su un periodo di tre mesi.
Relativamente ai lavoratori a part-time, l'eventuale applicazione del suddetto regime di flessibilità sarà valutata caso per caso, compatibilmente con le esigenze organizzative della funzione di appartenenza e con la normativa vigente in materia di part-time.
All'orario di lavoro dei dipendenti a full-time (non turnisti) con obbligo di timbratura, vengono applicate le seguenti previsioni:
a) Fermo restando il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive nonché la pausa, come previsto dalla legge e dal CCNL applicato, il lavoratore in orario giornaliero dovrà prestare la propria attività per un tempo minimo giornaliero pari a 6h30' (sei ore e trenta minuti) dal lunedì al giovedì e di 6h (sei ore) il venerdì, da effettuarsi, compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura delle unità operative, nella fascia compresa tra le ore 6.00 e le ore 20.00, garantendo in ogni caso, il rispetto delle 40 ore settimanali, quale media calcolata nel Trimestre di Riferimento.
b) Nel rispetto dell'orario lavorativo minimo giornaliero previsto nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 20.00, la maggiore o minor presenza rispetto alle 8 ore giornaliere contrattuali sarà registrata da un apposito contatore orario nel sistema di rilevazione presenze aziendale, rispettivamente come “flessibilità positiva” e “flessibilità negativa”. Le ore cumulate di flessibilità positiva e flessibilità negativa si compenseranno automaticamente.
c) Nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera dovesse scendere al di sotto dell'orario minimo giornaliero previsto dal precedente punto a), il lavoratore sarà tenuto a giustificare, entro la prima settimana del mese successivo all'evento, la minor presenza rispetto al suddetto orario minimo. Tra i vari giustificativi disponibili, il lavoratore potrà utilizzare anche il permesso orario retribuito con la voce “Recupero orario”, in tal caso la minor presenza verrà complessivamente registrata nel contatore orario come flessibilità negativa.
d) All'inizio di ciascun Trimestre di Riferimento il contatore orario verrà azzerato. Compatibilmente con le esigenze operative, sarà cura ed interesse del lavoratore compensare l'eventuale flessibilità positiva o negativa entro il Trimestre di Riferimento. Se per inerzia del lavoratore, il contatore orario dovesse registrare alla fine del Trimestre di Riferimento un saldo negativo, al lavoratore verrà trattenuto in busta paga un importo equivalente alle ore di minor presenza registrate dal contatore orario e non compensate.

2.2. Lavoro occasionale da remoto (“smart working”)
Il lavoro da remoto (c.d. “smart working”) costituisce un'alternativa occasionale e motivata alla presenza del lavoratore presso la sede di appartenenza.
Tale modalità lavorativa consente ai dipendenti di svolgere le funzioni inerenti al proprio ruolo da un luogo esterno alle sedi Micron.
La richiesta dì lavorare da remoto dovrà essere avanzata e motivata dal lavoratore al suo diretto supervisore, il quale, valutata la motivazione, l'improrogabilità della prestazione lavorativa e la compatibilità della stessa con la modalità lavorativa fuori sede, potrà autorizzare il lavoro da remoto. A copertura dell'orario lavorativo, per tutta la giornata o parte di essa, sarà utilizzato il giustificativo di “smart working”, da inserire nello strumento aziendale di rilevazione delle presenze.
Resta inteso che il lavoro da remoto costituisce una modalità lavorativa non abituale, né prevalente, rispetto alla presenza presso la naturale sede aziendale di appartenenza dei lavoratori.
La Direzione Aziendale e la parte sindacale si incontreranno entro il mese di marzo 2016 per specificare le condizioni di applicazione dello “smart working”, coerentemente con le innovazioni legislative eventualmente introdotte nel frattempo.

2.3 Decorrenza e periodo sperimentale di applicazione delle modifiche introdotte in tema di orario di lavoro e lavoro occasionale da remoto
L'applicazione delle suddette modifiche - relative alla flessibilità dell'orario di lavoro, alla compensazione trimestrale dell'orario di lavoro e al lavoro occasionale da remoto - decorrerà dal 1° aprile 2016 e sarà oggetto di verifica e validazione nel corso di un “periodo sperimentale” che si estenderà per i 12 (dodici) mesi successivi a quella data. Durante tale periodo, la Direzione Aziendale e le RSU delle sedi Micron si incontreranno al fine di verificare eventuali criticità, l'efficacia, i costi e benefici dei suddetti istituti. Entro questo periodo, qualora insorgessero controindicazioni all'utilizzo di uno o più degli istituti in questione, sulla scorta dell'esperienza effettuata nell'organizzazione aziendale e su segnalazione sia della Società che da parte sindacale, gli stessi potranno non essere confermati. In tal caso, le parti si incontreranno per definire eventuali modifiche all' Accordo, entro 6 (sei) mesi. Durante tale periodo, resteranno in vigore le previsioni dell'Accordo.

3. Permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL
A far data dal 1° aprile 2016, in aggiunta ai permessi previsti dal CCNL e dalla normativa in vigore, ciascun dipendente disporrà per anno di calendario (gennaio-dicembre), di un ammontare massimo di 8 (otto) ore di permessi retribuiti. Per l'anno 2016, il monte di 8 ore sarà riproporzionato ai mesi di effettiva applicazione dei permessi introdotti. Tali permessi potranno essere utilizzati dai dipendenti previa comunicazione al proprio diretto responsabile e sono applicabili nelle seguenti fattispecie:
a. visita medica specialistica/esami medici/procedure diagnostiche effettuate presso studi medici privati, ospedali e/o istituti medici convenzionati presso il SSN;
b. indisposizione (qualora, per ragioni di salute, il lavoratore già presente in azienda non sia in grado di continuare a prestare servizio per la restante parte della giornata);
c. cure termali.
Nelle fattispecie sopra elencate dovrà essere prodotta idonea documentazione. Rispettivamente:
a: certificazione del medico o dell'ospedale o dell'istituto convenzionato attestante la presenza del lavoratore presso lo studio o la struttura per effettuare la visita o le procedure diagnostiche;
b. certificato del medico aziendale o dell'infermeria aziendale ove tali presidi siano presenti in azienda;
c. documento attestante la fruizione delle cure termali.
I suddetti permessi aggiuntivi potranno essere utilizzati, anche in forma frazionata (minimo un'ora) solo nell'anno di competenza: pertanto, i permessi non fruiti non saranno più disponibili alla data del 1° gennaio dell'anno seguente, allorché sarà disponibile un nuovo monte di otto ore.
I casi di dipendenti con gravi patologie certificate verranno valutati con la massima attenzione.
Le parti si danno espressamente atto che i lavoratori non avranno diritto ad alcun altro permesso retribuito in aggiunta a quelli previsti dal presente Articolo 3), dal CCNL e dalle leggi applicabili.

6. Reperibilità
Come indicato dal CCNL, si definisce reperibilità “un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione Aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti”.
Le ore di reperibilità non vanno considerate ai fini del computo dell'orario lavorativo legale e contrattuale.
Per ogni turno di 8 (otto) ore di reperibilità effettuato, al lavoratore sarà corrisposta una indennità di reperibilità […]