- Datore di Lavoro
- Delega di Funzione
Responsabilità oggettiva dell'amministratore unico di una srl per infortunio di un lavoratore che non aveva praticato la tecnica giusta per una determinata lavorazione - Sussiste.
Ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte afferma che: "le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono poste a tutela del lavoratore anche in previsione di condotte, dallo stesso volontariamente poste in essere, che siano pericolose per la propria e la altrui incolumità; e quindi la garanzia di far lavorare i dipendenti dell'impresa in condizioni di sicurezza mette al riparo prima di tutti lo stesso lavoratore dal rischio di comportamenti errati".
A cominciare della norma generale sul tema, introdotta dall'art. 2087 cod. civ. ("l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolaràtà del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro") per poi riferirsi alla normativa di settore, quale imposta dal D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, artt. 4 , 5 e 6 e dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art.4, 5 e 21, non è sostenibile, come vorrebbe il ricorrente, che possa bastare una lunga esperienza accumulata nel tempo dal singolo lavoratore nel settore specifico, per escludere ogni configurabilità di colpa nella causazione dell'evento di danno, sia in capo al datore di lavoro che in capo al prestatore d'opera ovvero al lavoratore subordinato."
Per quanto poi concerne la delega di funzioni, la Corte afferma che: "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro.
Tuttavia, secondo assunto interpretativo pacifico, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie acquisizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente, la delega secondo quanto la legge prescrive."
"Per quanto concerne le caratteristiche della delega, va rilevato che per la sua efficacia e operatività, è necessario che:
a) l'atto di delega abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite;
b) il delegato abbia espressamente accettato gli incombenti connessi alla funzione;
c) il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta;
d) il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità.
Tutto ciò, peraltro, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro delegante di vigilare e controllare l'attività del delegato e il concreto esercizio della delega. "
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
G.A.;
avverso Sentenza emessa in data 15.05.2007 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 18.07.2005 con la quale il G. veniva condannato alla pena di Euro 400,00 di multa perchè riconosciuto colpevole - nella sua qualità di amministratore unico della "Padovani s.r.l." di Ravenna - del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di M.D. dipendente della citata società (in (OMISSIS)).
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato - avv. Sgubbi F. - che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
1. - Avverso la sentenza in epigrafe proponeva ricorso per cassazione G.A., articolandolo in due motivi.
1.1. Con il primo motivo, lamentava la erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche connesse ( D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21) che avevano condotto la Corte di Appello ad affermare, a carico dell'amministratore unico della "Padovani s.r.l.", una sorta di responsabilità penale oggettiva.
Ad avviso del difensore, non solo nel caso di specie non esistono protocolli operativi da seguire per esonerarsi da colpa, ma lo stesso dipendente, con valutazione ex ante, forte della propria esperienza nel campo specifico, aveva ritenuto di adottare la scelta tecnica più opportuna per condurre a termine l'operazione.
Sostiene che l'addebito di colpa non risulta giuridicamente configurabile e, comunque, difetta la motivazione proprio sulla colpa, sia su quella generica, che sulla colpa specifica rappresentata dalla pretesa violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11.
Carente in ogni caso si presenta la motivazione tra la contestata condotta omissiva dell'imputato e l'evento, considerato anche che il M. aveva scelto la soluzione tecnica da seguire, sulla base della propria solida scienza ed esperienza e sulla base di regole tecniche che, nel caso concreto, facevano ragionevolmente ritenere quella adottata come la soluzione di minore pericolosità.
Un altro aspetto della violazione degli artt. 40 e 42 cod. pen. è rappresentato dalla impossibilità della imputazione soggettiva dell'evento in capo al presidente della società in argomento, una volta che questi abbia conferito, con delega scritta al direttore tecnico della società, signor A.O., i compiti di prevenzione sul cantiere Fiume (OMISSIS).
1.2. Nel secondo motivo di ricorso si eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il capo di accusa contiene una serie di addebiti omissivi, mentre la condanna risulta impostata come causazione attiva colposa.
Esula infatti dei poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (peraltro conforme a quella di primo grado) la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice del merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno indotto ad emettere il provvedimento contestato (cfr. Cass. Sez. 2^, 27.06.1998, n. 3438 rv. 210938).
La valutazione necessariamente unitaria e globale che spetta alla corte di legittimità attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa, in questa sede, la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass. Sez. 6^, 26.04.2006 n. 22256, CED 234148; Sez. 6^, 06.06.2006 n. 23528, CED 234155).
Alla luce di detti principi va rigettato, perchè destituito di fondamento, il primo motivo di ricorso.
Risulta, invero, ineccepibile la contestata motivazione della Corte di merito, là dove viene affermato che "le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono poste a tutela del lavoratore anche in previsione di condotte, dallo stesso volontariamente poste in essere, che siano pericolose per la propria e la altrui incolumità;
e quindi la garanzia di far lavorare i dipendenti dell'impresa in condizioni di sicurezza mette al riparo prima di tutti lo stesso lavoratore dal rischio di comportamenti errati".
A cominciare della norma generale sul tema, introdotta dall'art. 2087 cod. civ. ("l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolaràtà del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro") per poi riferirsi alla normativa di settore, quale imposta dal D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, artt. 4 , 5 e 6 e dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art.4, 5 e 21 non è sostenibile, come vorrebbe il ricorrente, che possa bastare una lunga esperienza accumulata nel tempo dal singolo lavoratore nel settore specifico, per escludere ogni configurabilità di colpa nella causazione dell'evento di danno, sia in capo al datore di lavoro che in capo al prestatore d'opera ovvero al lavoratore subordinato.
Proprio la realtà fattuale ha dimostrato il contrario e, cioè, quanto fosse necessaria, nel caso di specie, l'adozione di tecniche operative, ovvero di idonei dispositivi di protezione individuali tali da evitare ogni rischio di danno. Misure di protezione e tecniche operative che devono essere imposti come obbligo al lavoratore anche il più esperto, al quale vanno comunque impartite disposizioni ed istruzioni ai fini della protezione individuale e collettiva (cfr. D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art.5).
Non ha pregio dunque la doglianza sulla presunta mancanza di motivazione della Corte di merito che "ha deciso di disattendere la soluzione in concreto adottata dal M. di non effettuare la tacca direzionale, soluzione che - secondo tecniche d'esperienza - era reputata dal M. stesso come dotata di minore pericolo rispetto all'effettuazione della tacca".
Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di merito ha disatteso (con motivazione immune da censure) la prospettazione secondo la quale il M., lavoratore esperto, se avesse ricevuto, in merito alle procedure da seguire per il taglio delle piante in condizioni di sicurezza, adeguate informazioni, non le avrebbe seguite perchè era convinto che la procedura da lui adottata fosse adeguata al caso concreto.
I fatti stessi hanno dimostrato che, nel caso specifico, la tacca di direzione avrebbe dovuto essere adottata insieme con l'uso delle funi di acciaio, proprio per conseguire due risultati concreti:
accompagnare l'inclinazione del salice verso la parte del fiume e fare ciò graduando la forza esercitata attraverso l'uso delle funi d'acciaio; perchè tale inclinazione fosse non troppo rapida, così da evitare rotture verticali improvvise del tronco (la cosiddetta scosciatura) pericoli concreti, questi ultimi, perchè il movimento rotatorio impresso al tronco impedisce di valutare la direzione della caduta della parte di legno che da questo si distacca Anche alla luce della consulenza tecnica richiamata in atti, non può dunque, fondatamente sostenersi che la Corte di merito non abbia fornito logica ed esauriente motivazione del proprio convincimento sulla assoluta carenza, nel caso di specie, di adeguate misure per garantire la protezione del lavoratore infortunato, indicando nel contempo quali misure preventive si sarebbero dovute adottare.
Con ciò concretizzandosi, accanto alla colpa generica contestata al prevenuto, anche gli elementi di colpa specifica da ravvisarsi nella mancata adozione di cautele nel caso concreto ( D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11 comma 1 e 2 ) e di omessa predisposizione di una adeguata informazione e formazione del lavoratore ( D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21) fattori tutti che, se adottati, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento lesivo.
Quanto poi al lamentato "travisamento del fatto" in ordine alla attribuzione di responsabilità a carico del legale rappresentante della Padovani s.r.l., G.A., va osservato che la Corte di merito ha puntualmente esaminato, alla luce delle emergenze processuali, le argomentazioni difensive in merito all'avvenuto trasferimento di responsabilità a seguito di delega di funzioni operata dall'amministratore unico con atto del 3.12.1998 in materia di sicurezza, disattendendole con motivazione esente da vizi logici.
E' pacifico, in proposito, che in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro.
Tuttavia, secondo assunto interpretativo pacifico, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie acquisizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente, la delega secondo quanto la legge prescrive (di recente, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ 19.06.2006, n. 38425, Del Frate n. 235184).
Il persistente obbligo di controllo e vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività delegata è desumibile, in tutta evidenza, dalla particolare posizione del datore di lavoro, che è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica: ciò potendolo e dovendolo desumere non solo dagli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro (cfr, in particolare, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e , nonchè, D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art.4,), ma anche, più in generale, dalla "norma di chiusura" stabilita nell' art. 2087 cod. civ., che integra la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell'incolumità del lavoratore.
a) l'atto di delega abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite;
b) il delegato abbia espressamente accettato gli incombenti connessi alla funzione;
c) il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta;
d) il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità.
Tutto ciò, peraltro, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro delegante di vigilare e controllare l'attività del delegato e il concreto esercizio della delega.
Ciò posto e premessa consolidata giurisprudenza sul tema, il giudice di merito ha osservato, in concreto, come il contenuto del supposto atto di delega da parte del G. al direttore tecnico P. R. sia decisamente generico e non idoneo ad individuare affatto le specifiche competenze trasferite al medesimo, ovvero all'altro delegato (nella specie A.O., in carica a far data dal 1.10.1998).
Onde, risultano immuni da censure in questa sede le conclusive determinazioni del giudice di merito di seguito riportate: "Si tratta di atto dal contenuto decisamente generico, che non individua affatto le specifiche competenze trasferite all'uno o all'altro delegato: non è dato sapere, infatti, quali fossero gli oneri gravanti sull' A. e quali quelli gravanti su P., posto che ad entrambi è conferito l'identico incarico di controllare, assumendone le necessarie responsabilità, che siano rispettate le norme vigenti in materia di prevenzione e protezione e le procedure emanate dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dotandolo della necessaria disponibilità economica per raggiungere tale fine.
Nè l'atto permette di definire in concreto in quali termini i delegati fossero dotati della necessaria disponibilità economica.
Tali indispensabili informazioni, necessarie ad escludere che si trattasse di atto formale e di facciata, non sono ricavabili da alcun altro elemento istruttorio.
Inoltre l'atto non risulta portato a conoscenza di tutti i delegati, nè l'istruttoria ha consentito di apprezzare la effettività (intesa quale concreto esercizio da parte dei delegati delle attività connesse alla sicurezza) della delega stessa.
come si evince dal tenore della stessa e dall'esame dell'art. 4 del Regolamento aziendale nella stessa richiamato, le mansioni affidate non riguardano affatto i compiti inerenti la formazione dei lavoratori, rispetto ai quali si limita a proporre al proprio responsabile interventi formativi ed informativi per i lavoratori da lui dipendenti al fine di migliorare la sicurezza del cantiere.
La condotta negligente del G. ha permesso l'instaurarsi della rischiosa pratica dell'abbattimento di un albero di medio fusto e tanto, in uno con la mancanza della adeguata e specifica preparazione e sensibilizzazione del personale in ordine a modalità lavorative che garantissero di operare in sicurezza, è da ritenere causa efficiente dell'infortunio occorso al M..
2.2. Destituito di fondamento si appalesa anche il secondo motivo di ricorso fondato su una presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva ed omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato (come nel caso di specie) abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese, in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito che è rimasto sostanzialmente immutato nel suo accadimento storico fattuale (cfr. Cass., sez. 4^ 15.10. 2002 n. 7026; Sez. 4^ 06.07.2004 n. 41674).
Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008