Tipologia: Accordo
Data firma: 1° luglio 2010
Parti: OPR Veneto (Cgil, Cisl, Uil e Confindustria)
Settori: Industria, Veneto
Fonte: cislveneto.it
Organismo Paritetico Regionale perla sicurezza nei luoghi di lavoro
Accordo in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Premessa
Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 (cosiddetto Testo unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro):
a- dispone che "il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi" (art. 37, comma 10 del D.Lgs. n. 81/2008).
b- indica in via transitoria ¡ contenuti e la durata minima della formazione del RLS, nonché la durata minima dell'aggiornamento, rimandando ad un successivo accordo a livello di contrattazione collettiva nazionale l'Individuazione della durata e dei contenuti specifici della formazione di tali soggetti (art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008).
c- stabilisce che "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008);
d- attribuisce agli organismi paritetici competenza in materia di programmazione e promozione in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (artt. 2, comma 1, lett. ee) e 51 comma 3 bis).
Preso atto che alla data odierna in sede di Contrattazione Collettiva Nazionale non è stato siglato l’accordo di cui all'art. 37, comma 11 e che nonostante ciò permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
l'Organismo Paritetico Regionale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ritenendo la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti elemento di primaria importanza ai fini della prevenzione dei rischi infortunistici, con il presente accordo adotta le seguenti linee di indirizzo (allegato A) per la programmazione e la realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per RLS, elaborate secondo i contenuti indicati dal D.Lgs. n. 81/2008.
Tali Linee di Indirizzo:
- saranno riesaminate alla luce dei contenuti degli accordi di cui all'arte 37, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008;
- salvaguardano gli accordi e le buone prassi sottoscritte a livello territoriale non in contrasto con le presenti linee guida;
L'OPR Veneto per la sicurezza si impegna a:
- dare diffusione alle presenti Linee di Indirizzo presso gli OPP, presso le aziende del territorio regionale appartenenti al settore dell'industria e presso gli altri soggetti interessati alla materia al fine di far conformare ad esse i futuri percorsi formativi;
- verificare ad un anno dalla sottoscrizione del presente accordo i risultati dell'applicazione delle linee di indirizzo allegate al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alle stesse.
Il presente accordo verrà inoltrato, per opportuna conoscenza, alla Regione del Veneto e all'Inail - Direzione regionale per i1 Veneto.
Allegato A
Linee di indirizzo per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1-Finalità delle linee dì Indirizzo e criteri per la realizzazione dei percorsi formativi
Con le presenti linee di indirizzo si intende fornire indicazioni atte a promuovere uniformemente sul territorio regionale la realizzazione di percorsi formativi che, nel rispetto delle previsioni del cosiddetto Testo Unico in materia di sicurezza, permettano ai RLS di esercitare le funzioni indicate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, in funzione della valorizzazione del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, si ritiene che ciascun percorso formativo debba prioritariamente essere orientato a rendere consapevole il discente delle attribuzioni proprie del RLS, sia relativamente ai diritti (di consultazione in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e all'organizzazione della formazione, di accesso alle documentazioni aziendali in tema di sicurezza, di accesso ai luoghi di lavoro ed ai lavoratori, di ricevere informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali, di ricorso alle autorità competenti ecc.), sia relativamente ai doveri ad esso spettanti (sensibilizzazione proattiva presso i lavoratori per una gestione partecipata della sicurezza, rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, rispetto del segreto ih ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni, rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ecc.).
Tra le attribuzioni proprie del RLS particolare attenzione nella programmazione e nella realizzazione della formazione deve essere prestata relativamente alle funzioni concernenti il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 in considerazione della fondamentale importanza dello stesso ai fini della prevenzione degli infortuni.
In particolare, precisato che spetta al datore di lavoro individuare, secondo le modalità indicate dall'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi presenti all'interno dell'azienda e di conseguenza definire le misure per farvi fronte, si ritiene indispensabile che al termine del percorso formativo il RLS conosca le funzioni del DVR e abbia acquisito adeguate capacità di lettura e di utilizzazione dello stesso.
Si ritiene, infine, che nell'arco del percorso formativo debba essere sottolineata l'importanza del dialogo tra il RLS e gli altri soggetti operanti in azienda in materia di sicurezza in particolar modo il RSPP.
2-Rapporto con gli Organismi Paritetici
Posto che ai sensi dell'art. 37, comma 12 la formazione del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere svolta in collaborazione con gli organismi paritetici, i progetti formativi, elaborati in conformità alle presenti linee di indirizzo, devono essere trasmessi all'Organismo Paritetico Provinciale di competenza e ove non presente all'Onanismo Paritetico Regionale per la sicurezza che potranno, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della documentazione, formulare indicazioni di cui il soggetto formatore (datore di lavoro o ente di formazione) dovrà tenere conto nella programmazione e nella realizzazione dell'attività di formazione. Trascorso tale termine, in assenza di riscontro da parte dell'organismo paritetico interessato, l'attività formativa potrà avere luogo secondo modalità e contenuti comunicati e dovrà concludersi con rinvio all'OP di cui sopra della comunicazione attestante l'effettuazione del percorso.
3-Metodofogia di insegnamento
Nell'articolazione dei percorsi formativi deve essere realizzato un corretto equilibrio tra lezioni frontali e le metodologie cosiddette "attive" (esercitazioni, lavori di gruppo, simulazioni in aula, dimostrazioni, testimonianze, prove pratiche ecc.) al fine di promuovere quanto più possibile la partecipazione dei RLS alle attività formative e favorire un apprendimento non solo di natura teorica ma anche di natura pratica.
Il progetto formativo deve indicare le modalità con cui si intende realizzare la o le verifiche di apprendimento di cui al comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il percorso formativo considerato nel suo complesso (formazione in aula, esercitazioni, verifiche di apprendimento ecc.) non può essere inferiore al monte ore complessivo indicato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ed integralmente ripreso dalle presenti linee di indirizzo, nonché da eventuali CCNL e Accordi Aziendali che t prevedano ulteriore formazione.
4-Organizzazione dei percorsi formativi
Al fine di promuovere una formazione caratterizzata da elementi di qualità, per ciascun percorso formativo devono essere assicurate le seguenti condizioni;
1- individuazione di un responsabile del progetto di formazione (tutor);
2- impiego di docenti dotati di comprovata competenza ed esperienza in materia dì sicurezza nei luoghi di lavoro;
3- obbligo di frequenza del RLS pari al 100% del monte ore complessivo da registrare in un apposito registro delle presenze; nel caso di mancato raggiungimento di tale obbligo il RLS, senza dover ripetere integralmente la formazione, potrà recuperare gli argomenti per cui è stato assente in occasione di un successivo corso di formazione;
4- numero massimo di partecipanti pari a 25 unità per le attività di formazione iniziale sui rischi specifici (12 ore).
L'utilizzo della Formazione a Distanza (FAD) è permesso unicamente per i corsi di aggiornamento di cui al punto 5.2 delle presenti linee di indirizzo.
5- il percorso formativo per RLS.
Il percorso formativo per RLS, ai sensi dell'art. 37, comma 11, deve articolarsi in:
A- una formazione iniziale della durata complessiva di 32 ore, 12 delle quali devono riguardare i rischi specifici in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
B- un aggiornamento annuale della durata di:
- 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
- 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
5.1-Formazione Iniziale
La formazione iniziale deve essere centrata sul ruolo del RLS e comprendere le seguenti argomentazioni indicate all'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Con riferimento alle modalità organizzative dei corsi si ritiene che, in conformità alle previsioni dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione iniziale debba essere distinta in:
A- una parte generale della durata di 20 ore complessive che potrà essere suddivisa in 5 moduli da 4 ore ciascuno.
Alla parte generale potranno partecipare i soggetti che svolgono o che devono svolgere la funzione di RLS per aziende appartenenti a qualunque comparto produttivo.
La parte generale, essendo di fatto formazione base, costituisce credito formativo permanente.
B- una parte speciale della durata di 12 ore complessive, concernente i rischi specifici dell'azienda/e per cui Si svolge o si deve svolgere la funzione di RLS che può essere organizzata in 3 moduli da 4 ore ciascuno.
Al fine di adeguare i percorsi formativi alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro per cui si svolge o si intende svolgere la funzione di RLS si individuano i seguenti comparti che raggruppano per rischi omogenei i principali settori produttivi presenti sul territorio regionale.
Ciascun corso, pertanto, può essere organizzato suddividendo i partecipanti secondo il comparto di appartenenza.
Comparto 1 |
- estrazione minerali |
Comparto 2 |
- alimentare |
Comparto 3 |
- produzione e lavorazione dei metalli |
Comparto 4 |
- industrie appartenenti ad altri settori produttivi (ad es. servizi, attività commerciali e direzionali ecc.) |
Per quanto riguarda le aziende appartenenti al comparto 4, il responsabile del progetto formativo, a seconda degli specifici rischi dell'azienda per cui il soggetto svolge o deve svolgere la funzione, valuterà l'opportunità di provvedere ad una formazione ad hoc o far partecipare il soggetto ai corsi organizzati per un altro dei comparti indicati.
Il RLS che ha portato a termine il percorso formativo per un settore produttivo appartenente ad un comparto e dovesse svolgere il proprio ruolo per un settore produttivo appartenente ad un diverso comparto non dovrà ripetere per intero la formazione (parte generale e parte speciale), bensì dovrà frequentare unicamente la parte speciale del corso riservata al comparto di interesse.
Sono esonerati dalla frequenza alla formazione iniziale gli RLS che hanno partecipato a corsi di formazione svolti in conformità all'Accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
5.2- Aggiornamento
In assenza di indicazioni da parte del D.Lgs. n. 81/2008 relative ai contenuti dei corsi di aggiornamento si ritiene, a livello puramente indicativo, che gli stessi possano concernere:
A- le novità della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro correlate alle specifiche attribuzioni proprie dei RLS;
B- approfondimenti circa le tematiche di interesse per lo svolgimento della funzione di RLS (in particolare con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi);
C- formazione specifica relativa ai rischi e alle misure di prevenzione dell'azienda in cui si riveste il ruolo di RLS.
Per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento si ritiene che gli stessi possano essere suddivisi in 2 moduli di 4 ore ciascuno:
1- un modulo generale riservato ai RLS che ricoprono la funzione in un’azienda di qualsiasi dimensione (4-ore);
2- un modulo specifico destinato a RLS che rivestono la funzione in aziende con più di 50 lavoratori (4 ore).
L'effettuazione delle ore di aggiornamento vanno certificate con gli stessi criteri della formazione di base e prevedono il rilascio del relativo attestato Si ritiene, inoltre, che ai fini dell'aggiornamento sia possibile adempiere all’obbligo formativo non obbligatoriamente in un'unica soluzione ma anche distribuendo nell'arco dell'annualità di riferimento le ore di formazione obbligatorie.
In tale contesto si ritiene che ai fini dell'aggiornamento sia possibile, previa attestazione, fruire della partecipazione a convegni e seminari aventi ad oggetto le tematiche sopra indicate.
Tra le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento si ritiene possibile, infine, il ricorso alla Formazione a Distanza (FAD), previa comunicazione all'OPP o qualora non presente all'OPR Veneto del relativo progetto.
Mestre, 1° luglio 2010