Cassazione Penale, Sez. 4, 08 ottobre 2018, n. 44890 - Mobbing e reato di lesioni personali


 

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza resa il 4 luglio 2017, la Corte d'appello di Trieste ha parzialmente riformato, modificandone in mitius il trattamento sanzionatorio e confermandola nel resto, la condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Pordenone nei confronti di RB , in relazione al reato di lesioni personali colpose, contestato come commesso in danno del dipendente GD dal 2008 in poi e consistito, secondo l'imputazione, nell'avere cagionato al D. una marcata patologia psichiatrica nell'ambito del posto di lavoro, ponendo in essere le condotte ivi descritte.
Più in particolare si contesta al B di avere tenuto, nei confronti del suddetto dipendente, una serie di comportamenti vessatori e persecutori, sia mediante espressioni ingiuriose, sia mediante pressioni per lo svolgimento di attività lavorative dopo che il D era rimasto in regime di malattia per alcuni periodi, sia mediante continue e ripetute contestazioni disciplinari spesso a contenuto del tutto pretestuoso. Ne derivava a carico del lavoratore, sempre secondo la contestazione, l'insorgere dapprima di una sindrome ansioso depressiva su base reattiva, indi il manifestarsi di un disturbo depressivo maggiore.
I comportamenti tenuti dal B nei confronti del D sono stati confermati, secondo la Corte di merito, da una pluralità di fonti di prova anche dichiarative; gli esiti patologici che, secondo imputazione, ne derivavano sono stati confermati attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi probatori (diagnosi del Centro di Salute Mentale di Trieste, provvedimenti dell'INAIL e dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Pordenone, consulenze del P.M, e della parte civile, affidate rispettivamente al dott.Omissis e al dott. Omissis, deponenti altresì per la riferibilità causale delle patologie riscontrate sul D. ai comportamenti tenuti dal B nei suoi confronti.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il B ; il ricorso é affidato a tre motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive. Ciò, in primo luogo, con riferimento al fatto che l'affermazione di penale responsabilità non trova corrispondenza logica e argomentativa nelle prove testimoniali raccolte, per lo più soggetti che dipendevano dal B in epoca antecedente rispetto ai fatti di causa (ossia i testi F , che lavorò per il B fino al 2007, o R che dipendeva dal B fino al 2003, e A suocero della persona offesa - che lavorò per il B fino al 2004); tali testimonianze, quindi, non forniscono riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile; di contro, non e stato dato ingresso a prove decisive, costituite dall'esame degli altri dipendenti dell'azienda operanti all'epoca dei fatti. Quanto alla documentazione acquisita agli atti, essa nell'essenziale si riferisce alle condizioni di salute della persona offesa, e non alla condotta del B o al nesso causale tra essa e l'evento: al riguardo, la relazione del Servizio di Medicina del Lavoro richiamata in sentenza collega il manifestarsi della patologia a molestie in ambito lavorativo "sulla base di quanto riferito" dal D.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento: viene in particolare evidenziato che il consulente medico del P.M., dott. L , ha lamentato l'indisponibilità del D. a sottoporsi ai test e ha riferito di non avere rilevato elementi autenticamente depressivi, traendone la conseguenza che non fosse condivisibile la diagnosi di depressione maggiore, e che si fosse piuttosto in presenza di una "sindrome ansiosa, in buona parte reattiva, ma con buona probabilità di tipo costituzionale"; quanto alla rilevanza causale delle condotte lamentate dal D., il dott. L. ha ravvisato discrepanze tra le dichiarazioni della persona offesa e gli atti e documenti in suo possesso, giungendo a parlare anche di un comportamento teatrale e non del tutto spontaneo dello stesso D . Su tale apporto tecnico al sapere processuale la motivazione della sentenza impugnata si appalesa del tutto carente.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano infine violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatone, motivato con formule di stile, specie se si considera che esso si approssima al massimo edittale; pressoché immotivate sono poi le statuizioni circa il diniego delle attenuanti generiche e il rigetto della riduzione della provvisionale. Infine si censura quanto asserito dalla Corte triestina circa la prescrizione del reato, che secondo la sentenza impugnata decorrerebbe dalla cessazione del rapporto di lavoro, laddove in realtà consta in atti che le condotte contestate al B. si esauriscono assai prima (2008-2009).
 

 

Diritto

 


1. Va in primo luogo evidenziato che è, ad oggi, decorso il termine di prescrizione del reato.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e come del resto riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, nel reato di lesioni personali colpose (anche in ambito lavorativo) la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'evento, ovvero dal momento di insorgenza della malattia in fieri anche se non ancora stabilizzata o divenuta irreversibile o permanente (Sez. F, n. 3148 del 09/09/2014 - dep. 2015, Ravelli ed altro, Rv. 261991; Sez. 4, Sentenza n. 8904 del 08/11/2011 - dep. 2012; Torrelli, Rv. 252436; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti e altri, Rv. 225989).
Non é perciò condivisibile il riferimento della Corte di merito alla data di cessazione del rapporto (8 dicembre 2011) che non risulta invero ancorata né ad alcuna specifica condotta ulteriormente lesiva dell'odierno ricorrente, né ad alcuna specifica interferenza con il progredire della patologia psichica da cui fu colpito il D ; vi si dà invece atto, quale ultima fase documentata del progredire della patologia, di una "evoluzione dell'evento patologico nel senso dell'aggravamento" in data 6 agosto 2010 (data dalla quale sarebbe ad oggi comunque decorso il termine prescrizionale); senza contare che é perlomeno dubbia, alla luce delle considerazioni medico-legali del consulente del P.M., l'evoluzione del quadro diagnostico in termini riconducibili al disturbo depressivo maggiore.
Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, e considerato che - per come si vedrà - il ricorso non può dirsi manifestamente infondato, deve constatarsi l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali.
Ciò premesso, si procede nell'esame dei motivi di ricorso.
2. Il primo e il secondo motivo sono infondati.
2.1. Quanto al primo motivo, a prescindere dalle osservazioni del ricorrente circa il fatto che alcuni dei testimoni dell'accusa avrebbero cessato di lavorare alle dipendenze del B da epoca antecedente rispetto ai fatti di causa, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata fornisce anche altri e non meno significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, con particolare riguardo alle documentazioni disciplinari, relative alle contestazioni mosse alla stessa p.o., e a quelle sanitarie riguardanti le condizioni del D ; nonché ai contributi dichiarativi del teste Omississ e degli stessi consulenti di parte, che hanno dato conto de! disagio manifestato dallo stesso D nell'ambito dell'ambiente lavorativo. Quanto poi alla lagnanza riferita alla mancata escussione di altri dipendenti dell'impresa del B , essa non offre contezza della decisività dell’assunzione di tali fonti di prova orali; ed é noto che per "prova decisiva", ai sensi e ai fini di cui all'art. 606, comma 1, lettera d), cod.proc.pen., deve intendersi la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (tra le tante vds. Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105). La mancata dimostrazione della portata decisiva delle prove non assunte in appello, che costituiva onere dell'odierno ricorrente, svuota quindi di contenuto la lagnanza espressa sul punto.
2.2, Con precipuo riguardo al secondo motivo di ricorso, esso é a sua volta infondato: una volta ravvisata l'astratta riferibilità causale delle patologie psichiche (integranti sicuramente la nozione di ''lesioni") alle condizioni cui la persona offesa era sottoposta dal datore di lavoro (con condotte delle quali e stata data comunque dimostrazione, anche per via documentale), la sentenza impugnata pone l'accento sull'assenza di dimostrazione circa ipotetici decorsi causali alternativi e sulla non emersione di eventuali fattori causali sopravvenuti, idonei a interrompere il nesso eziologico nei termini stabiliti dall'art. 41, comma 2, cod.pen.. Su tale assunto non riverbera effetto il mancato riconoscimento del disturbo depressivo maggiore da parte del consulente del P.M.: peraltro il dott. L. ha invece confermato che la p.o. era affetta da una sindrome ansiosa su base "reattiva", che quindi non presenta andamento esclusivamente "endogeno" e meglio si attaglia sul piano della riconducibilità causale - alle condizioni vessatorie cui il D era sottoposto dal B , delle quali la sentenza impugnata riferisce ampiamente e dettagliatamente, e che lo stesso consulente del P.M. sostanzialmente conferma sulla base di quanto a lui riferito dal D.
3. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatone e alle statuizioni civili.
Pur a fronte del peculiare onere motivazionale che grava sul giudice che applica una sanzione prossima al massimo edittale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356), deve riconoscersi che tale onere é stato, nel complesso, convenientemente assolto dalla Corte triestina, la quale ha fatto ampio riferimento sia alla gravità del fatto, sia alla reiterazione e alla vessatorietà delle condotte, sia agli esiti lesivi riportati dalla persona offesa. Circa il diniego delle attenuanti generiche, vi é espresso riferimento, da parte della Corte di merito, ai precedenti anche specifici dell'imputato (riferimento pienamente idoneo, sul piano motivazionale, a giustificare il diniego delle suddette attenuanti: cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Infine, va ricordato che non é impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).
4, Tanto premesso, va considerato peraltro quanto già rilevato circa la data di commissione del reato e il decorso del termine di cui agli arti. 157 e ss. cod.pen.; ed invero, non potendosi affermare che il ricorso sia manifestamente infondato e perciò inammissibile (cfr. a contrario, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali perché il reato é estinto per prescrizione; va invece rigettata la sentenza agli effetti civili.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Cosi deciso in Roma, il 18 settembre 2018.