Cassazione Penale, Sez. 4, 12 ottobre 2018, n. 46395 - Infortunio con la macchina "isola di saldatura". Posizione di garanzia del soggetto delegato alla sicurezza
Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 12/06/2018
Fatto
1. La Corte di Appello di Trento con sentenza pronunciata in data 26 Maggio 2017 confermava la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva riconosciuto M.L., procuratore speciale con delega alla sicurezza sul lavoro, della azienda "Aristón Thermo s.p.a." colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravate dalla inosservanza della disciplina infortunistica, per le lesioni occorse al dipendente C.T. che aveva subito la sub amputazione apicale del secondo dito della mano destra mentre era intento ad operatore su macchina denominata "isola di saldatura".
2. Il giudice distrettuale riconosceva la posizione di garanzia dell'imputato quale soggetto delegato dal datore di lavoro alla sicurezza sui luoghi di lavoro in base a delega prepositurale rilasciata in data 6.9.2011 la quale rendeva inefficaci le eventuali deleghe precedentemente impartite, assumeva la inosservanza da parte del delegato di specifiche disposizioni antinfortunistiche in materia di sicurezza delle macchine in presenza di comando non adeguatamente protetto, posizionato in punto scomodo e suscettibile di essere attivato a seguito di fortuito contatto dell'operatore.
Riconosceva altresì la relazione causale tra la omessa predisposizione della condotta conforme alla regola cautelare disattesa con il verificarsi dell'infortunio, escludendo ipotesi di interruzione del rapporto di causalità in ragione della condotta avventata ed eccentrica del lavoratore.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato il quale articolava quattro motivi di ricorso:
con il primo motivo deduceva violazione di legge con riferimento all'art.16 D.Lgs. 81/2008 in relazione alla asserita delega di funzioni e alla individuazione della posizione di garanzia nella persona dell'imputato, atteso che le argomentazioni utilizzate dal giudice distrettuale risultavano errate e travisanti a fronte di mero conferimento di procura speciale che, se da un lato investiva il ricorrente delle responsabilità del datore di lavoro, dall'altra limitava il suo ruolo di garanzia a quello di vigilanza dell'operato degli altri soggetti i quali, per specifiche deleghe o di fatto, esercitavano funzioni apicali all'interno dei vari reparti operativi.
Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge con riferimento all'art.71 comma I D.Lgs.81/2008 e all'art.43 cod.pen., assumendo l'assenza di colpa del prevenuto in relazione alla specifica contestazione dell'inadeguatezza, sotto il profilo della sicurezza, della macchina messa a disposizione del dipendente, atteso che nessun addebito era ascrivibile alla condotta del prevenuto, trattandosi semmai di anomalie e di disfunzioni che non cadevano sotto la diretta percezione del ricorrente, a fronte di azienda strutturata in diversi reparti e con almeno cento operai, ma che avrebbero dovuto essere segnalate dagli eventuali preposti alle singole lavorazioni e che in concreto nessuna vigilanza poteva essere utilmente attivata in assenza di tali segnalazioni;
con un terzo motivo di ricorso lamentava violazione di legge in relazione all'art.43 cod.pen. con riferimento alla corretta valutazione delle concrete modalità dell'infortunio, dell'apporto causale offerto dalla persona offesa in ragione di una condotta di lavoro maldestra e inosservante delle prescrizioni impartite sul corretto utilizzo del macchinario;
con una quarta articolazione il M.L. assumeva vizio motivazionale in ragione della omessa considerazione dell'esito della prova contraria, analiticamente richiamata con rinvio alle trascrizioni dei verbali di assunzione, secondo le quali risultava del tutto errata la ricostruzione dell'infortunio operata dal giudice distrettuale, soprattutto in contrasto con una serie di evidenze fattuali e tecniche relative al posizionamento dei comandi, alla sussistenza di una balaustra di protezione e alle operazioni compiute dal lavoratore.
3.1 Con memoria pervenuta in cancelleria in data 26 Maggio 2018 la difesa del ricorrente articolava due motivi nuovi i quali, sviluppando l'ordine di censure sopra indicato, si appuntava sul difetto di ragionamento del giudice di appello in punto di elemento soggettivo stante l'assenza di colpa per inesigibilità della condotta e sotto diverso profilo si doleva di una mancata correlazione tra contestazione e sentenza dove quest'ultima si era fondata su una carente valutazione del rischio relativo alla macchina in oggetto piuttosto che alla contestata messa a disposizione di macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza.
Diritto
1. I motivi di ricorso sono infondati e vanno disattesi.
La distinzione operata dal ricorrente sugli effetti della procura rilasciata al ricorrente dai vertici dell'azienda, disciplinata dall'art. 16 L.2008/81, a fronte della ricorrenza di posizioni di garanzia intermedie, preposte alla gestione del rischio specifico derivante da un non corretto funzionamento ovvero da una non corretta utilizzazione della postazione di lavoro assegnata al lavoratore, risulta invero poco pertinente e, comunque ininfluente ai fini del decidere.
2. Sotto un primo profilo la rinnovazione della ermeneusi operata dai giudici di merito del documento che investiva il M.L. di una posizione di garanzia quale responsabile dello stabilimento ove l'infortunio si è verificato, , risulta precluso in questa sede in assenza di vizi logico giuridici tali da minare il costrutto argomentativo del giudice di appello.
2.1 Invero il giudice distrettuale ha ben rappresentato come, al di là della formale formulazione del mandato, al M.L. era stata assegnata la responsabilità in materia di "puntuale applicazione di tutte le norme e cautele dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla sicurezza delle persone" e pertanto risulta del tutto artificioso e inconcludente discettare se l'oggetto del mandato assorbisse la stessa posizione datoriale, ovvero i singoli momenti applicativi della sicurezza laddove, come coerentemente rappresentato dai giudici di merito, il M.L. non solo aveva accettato siffatta investitura ma aveva già operato sul campo, procedendo alla predisposizione del DVR e, al contempo era dotato di autonomia patrimoniale fino alla concorrenza di importi considerevoli, certamente sufficienti alla messa in sicurezza della postazione suddetta.
2.2 Invero il giudice di legittimità, pur distinguendo la posizione del preposto sul luogo di lavoro dalla delega di funzioni, ha ampiamente esplicitato che, pur in presenza di un esercizio di fatto di una posizione di garanzia all'interno del luogo di lavoro, sia essa determinata da un atto di ingerenza piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati, giammai si realizza una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, ma semmai si costituisce una figura alternativa di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall'art.299 D.Lgs.vo 81/2008 (sez.IV, 28.2.2014 Consol rv 259224, 18.12.2012 Marigioli rv 226339, 9.2.2012 Pezzo rv 253850), e d'altro canto il giudice di appello ha correttamente evidenziato come, a seguito della investitura del M.L. nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, non fossero state operate ulteriori deleghe in favore di dirigenti di specifici reparti di lavorazione, di talché il ruolo di garanzia del M.L. doveva ritenersi immanente e non trasferito ad altre figure prepositurali.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il profilo soggettivo della colpa ascritto al M.L. e la carenza motivazionale con particolare riferimento al profilo della esigibilità della osservanza della condotta richiesta dalla norma cautelare che si assume violata (corretta predisposizione e manutenzione in sicurezza di una postazione di lavoro), va affermato che la Corte di Appello non si è sottratta al compito di enucleare l'ambito soggettivo del rimprovero rilevato in capo al prevenuto.
3.1 Invero da una parte ha escluso che tale rimprovero fosse limitato ad un difetto di controllo sulla manutenzione del macchinario e a un deficit di vigilanza sulla idoneità della postazione di lavoro (isola di saldatura) ove il lavoratore era chiamato a operare, addebiti in relazione ai quali il M.L. ha dedotto l'impossibilità di un comportamento alternativo lecito in ragione della mancata segnalazione della criticità da parte dei preposti, ma ha al contrario evidenziato, con motivazione logica e non contraddittoria, come l'infortunio fosse riconducibile ad una mancata messa a norma della macchina che presentava dei deficit di sicurezza strutturali, tali da richiamare direttamente la posizione di garanzia del M.L., delegato alla sicurezza e artefice di un documento di valutazione dei rischi incompleto e carente sulla specifica questione.
3.2 Sotto diverso profilo il giudice di appello ha logicamente ravvisato la consapevolezza della situazione di rischio il cui il lavoratore era chiamato ad operare nella immediata sostituzione, ancor prima dei rilievi ispettivi, della leva in questione con un sistema a pulsante a doppio comando che richiedeva che fosse azionato volontariamente dall'operatore con entrambe le mani (con ciò eliminandosi il rischio di un avvio fortuito per contatto involontario con la leva della macchina saldatrice), di talché del tutto coerentemente ha escluso che, in ragione dell'ambito dell'area di pericolo presidiata dal M.L., la idoneità funzionale della postazione di lavoro del dipendente infortunato fosse materia sottratta al controllo e alla possibilità di salvifico intervento del garante.
4. Il terzo motivo di ricorso si appalesa inammissibile, sia perché costituisce specificazione in fatto delle censure sollevate con la seconda articolazione, laddove in esso vengono indicate le operazioni che il dipendente avrebbe dovuto eseguire sulla base delle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, sia perché, in contrasto con la giurisprudenza del S.C. viene sostenuta la esenzione di responsabilità del titolare della posizione di garanzia in ragione di una asseritamente improvvida e scorretta prassi lavorativa del lavoratore infortunato.
4.1 Appare invero evidente che, anche in relazione alla natura, alle finalità e alla conformazione della cautela omessa, come correttamente argomentato dal giudice territoriale, la condotta del lavoratore offeso non possa ritenersi né eccezionale, né abnorme. 'E è stato evidenziato dal S.C. che l'eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011, Millo e altri, Rv. 250710; 10.10.2013, Rovaldi, Rv.259313; 23292; 5.3.2015, Guida, Rv.263386).
5. Il quarto motivo di ricorso si appalesa parimenti inammissibile laddove deduce travisamento della prova e violazione di legge per la mancata pronuncia assolutoria oltre ogni ragionevole dubbio sulla base di una lettura alternativa degli esiti istruttori in relazione alla dinamica del sinistro e al carattere fortuito o volontario dell'azionamento del meccanismo che aveva determinato l'infortunio.
5.1 A prescindere che nessun vizio di travisamento della prova risulta sussistere nel caso in specie laddove, dalla stessa prospettiva delle argomentazioni poste a fondamento della censura, si appalesa una mera divergenza sulla interpretazione offerta dai giudici di merito alle dichiarazioni testimoniali assunte e di quelle del consulente tecnico di parte, le doglianze difensive si risolvono nella prospettazione di una alternativa ricostruzione dell'infortunio, con il lavoratore che volontariamente elude l'applicazione di talune cautele pure esistenti (segregazione del comando che si assume volontariamente attivato), la quale è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione lineare e non contraddittoria e la cui rinnovazione, in questa sede, appare improponibile né suscettibile di ulteriore approfondimento.
6. Anche i motivi aggiunti si presentano infondati, laddove in relazione al primo che specifica la censura di cui ai motivi due e tre del ricorso principale è stata fornita adeguata risposta all'asserito profilo della inesigibilità della condotta, mentre il secondo motivo aggiunto appare inammissibile perché introduce, tardivamente, un vizio di violazione di legge mai rilevato con i motivi di ricorso principali (violazione dell'art.521 cod.proc.pen.) e comunque infondato atteso che il giudice di appello ha del tutto condiviso le argomentazioni del primo giudice in senso conforme alle contestazioni contenute nel capo di imputazione, fornendo ampia e condivisibile esplicitazione della definizione normativa di "messa a disposizione del macchinario" in una chiave funzionale e dinamica di controllo e di verifica della sua idoneità.
7. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12.6.2018