Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Faci e Fiudac/s
Settori: Sacristi
Fonte: sacristiassociazione
Sommario:
Premessa |
Art. 9 - Gratifiche |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2018-2021
Premessa
Il giorno 18 luglio 2018 a Roma, presso la sede della Faci (Federazione tra le Associazione del Clero in Italia) è stato siglato il nuovo contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.
Sono presenti: per la Faci, il Presidente […], per la Fiudac/s il Presidente […].
Il Contratto, in vigore dal Io gennaio 2018, avrà scadenza il 31 dicembre 2021.
Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi principalmente di preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, allestendo diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa, e che svolge contestualmente anche le seguenti mansioni:
• Provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
• Attendere alle attività che si svolgono all'Interno della chiesa;
• Provvedere alla pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della Chiesa, della Sacrestia, del sagrato e delle altre pertinenze;
• Adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale, indicate nella lettera di assunzione.
Art. 2 - Inquadramento e classificazione
[…]
Note a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che è volontà condivisa favorire la emersione del lavoro sommerso e la conseguente agevolazione delle assunzioni e che anche a tal fine è concepita la esistenza del secondo livello.
Art. 5 - Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro giornaliero è concordato con il datore di lavoro.
2. L'orario di lavoro ordinario è di 44 ore settimanali, distribuite in 6 giornate.
3. L'orario settimanale non può normalmente superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a dieci mesi.
4. Nel rispetto delle consuetudini locali e dell'organizzazione del lavoro, la distribuzione dell'erario di lavoro avverrà preferibilmente su cinque giornate da 8 ore e una da 4 ore.
5. Come previsto dall'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.Lgs citato non si applicano al personale di cui al presente CCNL.
Art. 6 - Lavoro straordinario e supplementare
L'eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.
[…]
Art. 7 - Riposo settimanale
Nel rispetto delle consuetudini locali e dell'organizzazione del lavoro, il sacrista ha diritto a 1,5 giorni di riposo settimanale, concordati con il datore di lavoro, anche non consecutivi e generalmente non coincidenti con la domenica, con la festività del Santo Patrono e le altre festività, fatte salve le condizioni di miglior favore e le intese individuali/locali. Il lavoro svolto nelle festività indicate nell'articolo 8 è retribuito come previsto all'art. 6.
Art. 19 - Ente Bilaterale
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti costituiscono l'Ente Bilaterale come da allegato A […]