Tipologia: CCNL
Data firma: 16 aprile 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma
Settori: Trasporti, FS
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Capitolo I - Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 1 - Sistema delle relazioni industriali.
• A) Organismi paritetici
o Osservatorio nazionale

o Comitato per le pari opportunità
• B) Livelli, fasi e materie dell'informativa sindacale
o Informativa a livello nazionale
• Relazioni industriali di 2° livello
• Informativa a livello aziendale
Art. 2 - Comitati aziendali europei.
Art. 3 - Assetti contrattuali - Procedura di rinnovo del CCNL.
Art. 4 - Procedura di rinnovo dell'accordo aziendale.
Art. 5 -Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Art. 6 - Assemblea.
Art. 7 - Diritto di affissione.
Art. 8 - Locali.
Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 10 - Contributi sindacali.
Art. 11 - Appalti.
Art. 12 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 13 - Trasferimento d'azienda.
Capitolo 2 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzione.
Art. 15 - Periodo di prova.
Art. 16 - Contratto a tempo parziale.
Art. 17 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 18 - Contratto di apprendistato.
Art. 19 - Contratto a tempo determinato.
Art. 20 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Capitolo 3 - Classificazione professionale
Art. 21 - Classificazione professionale.
Capitolo 4 - Orario di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro.
• 1) Disciplina generale.
• 2) Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo.
• 3) (Commissione tecnica paritetica)
• 4) Personale navigante.
Art. 23 - Lavoro straordinario.
Art. 24 - Riposo settimanale e giorni festivi.
• 1) Riposo settimanale.

• 2) Giorni festivi.
Art. 25 - Ferie.
Capitolo 5 - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 26 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità.
• 1) Congedo di maternità e congedo parentale.

• 2) Trattamento economico.
• 3) Malattia del bambino.
• 4) Riposi giornalieri.
• 5) Adozione e affidamento.
• 6) Disposizioni varie.
Art. 29 - Tossicodipendenza e alcoldipendenza.
Art. 30 - Persone con handicap.
Art. 31 - Lavoratori affetti da virus HIV.
Art. 32 - Volontariato.
Art. 33 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 34 - Congedi per formazione e per formazione continua.
Art. 35 - Congedo per gravi motivi familiari.
Art. 36 - Permessi.
Art. 37 - Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo.
Art. 38 - Servizio militare o servizio civile sostitutivo.
Art. 39 - Assenze non retribuite.
Art. 40 - Trasferimenti individuali.
Art. 41 - Mobilità individuale.
Art. 42 - Trasferimenti individuali interaziendali.
Art. 43 - Formazione professionale.
Art. 44 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 45 - Divisa.
Art. 46 - Pasti aziendali.
Art. 47 - Tutela legale e copertura assicurativa.
Art. 48 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso.
Art. 49 - Fondo pensione complementare.
Art. 50 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 51 - Doveri del personale.
Art. 52 - Sanzioni disciplinari.
Art. 53 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.
Art. 54 - Mancanze punibili con la multa.
Art. 55 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 4 giorni.
Art. 56 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 a 7 giorni.
Art. 57 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 8 a 10 giorni.
Art. 58 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.
Art. 59 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso,
Art. 60 - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 61 - Procedimento disciplinare.
Art. 62 - Collegio di conciliazione e arbitrato.
Capitolo 6 - Retribuzione
Art. 63 - Retribuzione.
• 1) Elementi della retribuzione.
• 2) Assegno per il nucleo familiare.
• 3) Modalità di corresponsione della retribuzione.
• 4) Minimi contrattuali.
• 5) Assegni 'ad personam' pensionabili.
• 6) Elemento distinto dalla retribuzione (EDR).
• 7) Retribuzione giornaliera e oraria.
Art. 64 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 65 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 66 - Indennità di funzione.
Art. 67 - Salario professionale.
Art. 68 - Premio di risultato.
Art. 69 - Compenso per lavoro straordinario.
Art. 70 - Indennità per lavoro notturno.
Art. 71 - Indennità per lavoro domenicale o festivo.
Art. 72 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede.
• 1) Trasferta.
• 2) Assenza dalla residenza.
• 3) Indennità di linea.
Art. 73 - Indennità di trasferimento.
Art. 74 - Reperibilità e disponibilità.
Art. 75 - Indennità di maneggio denaro.
Art. 76 - Indennità di turno.
Art. 77 - Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
• 1) Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche.

• 2) Indennità per lavori in galleria o sottosuolo.
Art. 78 - Indennità diverse.
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Allegati
Allegato Una tantum.
Protocollo 31.7.92 (sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro);
Protocollo 23.7.93 (sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo);
Patto 23.12.98 (sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti);
Patto per l'Italia 5.7.02 (Contratto per il lavoro - Intesa per la competitività e l'inclusione sociale);
Accordo 19.6.03 (per lo sviluppo, l'occupazione e la competitività del sistema economico nazionale: priorità condivise in materia di politiche per la ricerca, la formazione, le infrastrutture e il Mezzogiorno);
Legge 7.11.00 n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto), art. 1;
DL 4.12.95 n. 515 (disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione), art. 4;
DM 26.1.96 (determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica di cui all'art. 4, comma 16, DL 4.12.95 n. 515, per l'assicurazione all'Inail del personale ferroviario delle Ferrovie dello Stato SpA), artt. 1, 2 e 3;
Legge 28.11.96 n. 608 (conversione in legge, con modificazioni, del DL
1.10.96 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), art. 9-bis;
D.lgs. 19.12.02 n. 297 (disposizioni modificative e correttive del D.lgs. 21.4.00 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a, legge 17.5.99 n. 144);
D.lgs. 2.4.02 n. 74 (attuazione della direttiva del Consiglio del 22.9.94, n. 45/CE, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie);
DPCM 21.7.00 n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4, legge 8.3.00 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari);
  D.lgs. 18.8.00 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), artt. 79, 80 e 81;
Direttiva n. 70/CE del Consiglio del 28.6.99 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra Unice, Ceep e Ces;
D.lgs. 6.9.01 n. 368 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso da Unice, Ceep e Ces;
Circolare n. 42 dell'1.8.02 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.lgs. n. 368/01 recante la nuova disciplina giuridica del lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative);
Legge 28.2.87 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), art. 23;
Legge 24.6.97 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione), art. 13;
Direttiva n. 81/CE del Consiglio del 15.12.97, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso da Unice, Ceep e Ces;
D.lgs. 25.2.00 n. 61 (attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso da Unice, Ceep e Ces;
Legge 19.1.55 n. 25 (Disciplina dell'apprendistato. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 8.7.56 n. 706 e dalla legge 2.4.68 n. 424);
DPR 30.12.56 n. 1668 (approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato);
Legge 28.2.87 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
Regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20.7.93 che modifica il Regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle misure dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
Legge 24.6.97 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);
DM 8.4.98 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti);
DM 20.5.99 n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti);
DM 7.10.99 (disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196 e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione");
Legge 19.12.84 n. 863 (conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.10.84 n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), art. 3;
Accordo interconfederale 18.12.88 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil sui progetti di contratto di formazione e lavoro - testo coordinato con le modifiche apportate dall'Accordo interconfederale 31.1.95;
Legge 24.6.97 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione), artt. 15 e 18;
Legge 24.6.97 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione - con le modifiche introdotte dall'art. 64, legge n. 488/99);
Accordo interconfederale 16.4.98 (per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, legge 24.6.97 n. 196);
Artt. 2087 CC (Tutela delle condizioni di lavoro) e 2105 CC (Obbligo di fedeltà);
Legge 16.1.03 n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), art. 51;
Legge 27.5.49 n. 260 (disposizioni in materia di ricorrenze festive);
Legge 31.3.54 n. 90 (modificazioni alla legge 27.5.49 n. 260 sulle ricorrenze festive);
Accordo interconfederale 3.12.54 (Trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica - esteso 'erga omnes' con DPR 14.7.60 n. 1029);
Legge 5.3.77 n. 54 (disposizioni in materia di giorni festivi);
DPR 28.12.85 n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.84 e ratificato con legge 25.3.85 n. 121), art. 1;
Legge 8.3.89 n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 4;
Legge 20.11.00 n. 336 (Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica);
Legge 23.12.96 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), art. 2;
DM 27.11.97 n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni);
Legge 27.12.97 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 59;
Legge 24.11.93 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), art. 1;
Legge 23.12.99 n. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), art. 43;
DM 15.6.00 (Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'Inps, ai sensi dell'art. 43, legge 23.12.99 n. 488, del personale delle Ferrovie dello Stato);
D.lgs. 26.5.97 n. 152 (attuazione della Direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
Direttiva 29.7.91 n. 440/CEE del Consiglio (relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie);
Direttiva n. 18/CE del Consiglio del 19.6.95 (relativa alle licenze delle imprese ferroviarie);
D.lgs. 19.11.97 n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, legge 15.3.97 n. 59), art. 19;
Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.01 (relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza);
Legge 27.12.02 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), art. 75;
D.lgs. 8.7.03 n. 188 (attuazione delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria);
D.lgs. 23.2.00 n. 38 (disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, legge 17.5.99 n. 144);
DPR 25.11.76 n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri);
Legge 17.5.85 n. 210 (istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), art. 21;
Legge 24.12.93 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), art. 1;
Legge 8.3.00 n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
DPCM 21.7.00 n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4, legge 8.3.00 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari);
DPR 28.12.00 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), artt. 38 e 47;
D.lgs. 26.3.01 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15, legge 8.3.00 n. 53);
D.lgs. 10.9.03 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.2.03 n. 30);
RD 10.9.23 n. 1955 (Regolamento di esecuzione del RDL 15.3.23 n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura);
D.lgs. 8.4.03 n. 66 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
Legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
Legge 10.4.91 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
D.lgs. 23.5.00 n. 196 (disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47, legge 17.5.99 n. 144);
Legge 5.2.92 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
Legge 12.3.99 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
DPR 10.10.00 n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12.3.99 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili);
Legge 13.5.85 n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi);
Accordo interconfederale 20.12.93 (per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie);
DPR 30.5.55 n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari);
Legge 27.5.59 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza);
DPR 29.12.73 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 220;
Legge 23.5.97 n. 135 (conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.3.97 n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), art. 2;
Legge 23.12.96 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), art. 2;
Legge 12.6.90 n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge - testo coordinato e aggiornato con le modifiche di cui alla legge 11.4.00 n. 83);
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - "Disciplina delle prestazioni indispensabili e delle procedure di raffreddamento e conciliazione nel settore del trasporto ferroviario" - testo coordinato - accordo sui servizi minimi essenziali del 23.11.99;
Accordo 18.4.01 (intercorso tra il Gruppo FS e le OOSS Filt-Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti, Sna/Confsal e Ugl Ferrovie per la determinazione delle "procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive". Valutato idoneo dalla Commissione con Delibera n. 101 del 13.9.01. Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive;
Legge 26.2.87 n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), artt. 28, 31, 32, 33, 34, 35;
Legge 27.10.88 n. 460 (modifiche e integrazioni alla legge 28.3.68 n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica);
Accordo interconfederale 22.6.95 di attuazione del D.lgs. n. 626/94, in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione di Organismi paritetici territoriali;
Legge 20.5.70 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
DPR 9.10.90 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 122, 124 e 125;
Legge 30.3.01 n. 125 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati);
Legge 29.12.90 n. 428 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria per il 1990);
D.lgs. 2.2.01 n. 18 (attuazione della Direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti);
Art. 2120 CC (Disciplina del trattamento di fine rapporto);
Legge 29.5.82 n. 297 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica);
Legge 31.12.96 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Testo vigente, come modificato dai Dd.lgs. nn.: 123/97, 255/97, 135/98, 171/98, 389/98, 51/99, 135/99, 282/99, 467/01 e dalla legge n. 344/98);
Legge 11.8.91 n. 266 (legge-quadro sul volontariato), artt. 6 e 17.

Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi

Addì 16 aprile 2003, in Roma fra Agens rappresentata dal Presidente […] e dal Consigliere incaricato per le Relazioni industriali […] e la delegazione imprenditoriale rappresentata dal Presidente del Gruppo FS […], dal Direttore generale di Gruppo per le Risorse umane del Gruppo FS […], dal Direttore delle Relazioni industriali del Gruppo FS […], dall'Amministratore delegato di Trenitalia […], dall'Amministratore delegato di Rfi […], dall'Amministratore delegato di Italferr […], dall'Amministratore delegato di Metropolis […] con l'assistenza di Confindustria […] e Filt/Cgil […]; Fit/Cisl […]; Uiltrasporti […] e Sma […]; con l'assistenza di Cgil […]; Cisl […]; Uil [...] e con Ugl Ferrovie […]; con l'assistenza di Ugl […] è stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del CCNL.

Premessa
[…]
Le parti stipulanti rilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal "Campo di applicazione" potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e organizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di sviluppare nel periodo di vigenza del contratto, stipulato tra le parti stesse, una attività di monitoraggio delle normative definite, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro e sull'occupazione.
Le ipotesi saranno individuate nell'ambito di un'apposita Commissione paritetica formata da 6 componenti per la parte di rappresentanza delle imprese e da 6 componenti per la parte di rappresentanza dei lavoratori.
Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal CCNL in sede nazionale, allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell'attività di monitoraggio.
La prima fase dell'attività di monitoraggio sarà avviata entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, in occasione di uno specifico incontro che sarà convocato per iniziativa congiunta ovvero su richiesta di una delle parti.

Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività e i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.) per il trasporto di persone e merci su ferrovia, i servizi ferroviari alle imprese di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.

Capitolo I - Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 1 - Sistema delle relazioni industriali.

1) Le parti, coerentemente con i principi affermati in "Premessa" al CCNL, che ne costituisce parte integrante, e nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali, intendono sviluppare un sistema di relazioni industriali e della partecipazione negli Organismi paritetici di cui alla successiva lett. A, articolato sui livelli d'informazione indicati alla lett. B, fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato da sistematicità di rapporti su specifici temi individuati di comune interesse per esaminarne le evoluzioni e le ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2) Le parti individuano, a tal fine, i seguenti strumenti relazionali, costituiti da Organismi congiunti e paritetici, da realizzare entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, orientati alla creazione delle condizioni utili alla conoscenza del settore anche al fine di prevenire l'insorgenza di conflitti sia attraverso la più ampia diffusione degli obiettivi d'impresa in funzione dello sviluppo produttivo e dei nuovi scenari organizzativi, tecnologici e di mercato, sia attraverso il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.
3) Il sistema della partecipazione negli Organismi paritetici potrà essere ulteriormente articolato nei gruppi societari e nelle realtà aziendali più complesse nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità.

A) Organismi paritetici
Osservatorio nazionale

Entro il termine previsto al precedente punto 2 verrà costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna OS stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche: situazione economico- sociale del trasporto ferroviario, formazione professionale, ambiente e sicurezza del lavoro.
In particolare, in tale sede e in relazione alle aree tematiche sopra individuate, saranno affrontati i seguenti argomenti:
(a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto (su strada, aereo, marittimo);
(b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all'obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria ed in particolare al Mezzogiorno;
(c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni e alle connesse opportunità di mercato;
(d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
(e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
(f) andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore distinti per sesso con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale;
(g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche e alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
(h) tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto ferroviario, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni e all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate;
(i) andamento delle relazioni industriali e del sistema della partecipazione negli Organismi paritetici nelle imprese del settore.
Ai fini dell'analisi e valutazione dei flussi occupazionali verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L'Osservatorio nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite Commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
A tale scopo l'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
Entro 3 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno con apposito accordo le modalità costitutive e operative per l'avvio e il corretto funzionamento dell'Osservatorio per renderlo operativo nei termini previsti al punto 2 del presente articolo.

Comitato per le pari opportunità
Le parti convengono di costituire il Comitato paritetico nazionale per le pari opportunità con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125 e successive modifiche e integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni d'impiego e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato paritetico per le pari opportunità sarà composto da una rappresentante per ciascuna OS stipulante il CCNL e da un eguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato opera:
[…]
con il compito di:
[…]
(g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla UE nella Risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella Raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia.
Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduto a turno da una componente dei due gruppi, delibera per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività alle parti che hanno stipulato il presente CCNL.
Esso si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL, il Comitato terminerà i propri lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte deliberate quanto le eventuali valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà d'impresa, si potranno costituire i CPO aziendali.
Nel caso di aziende che facciano parte di Gruppi societari, qualora il Gruppo societario occupi complessivamente almeno 1.200 dipendenti nell'intero Gruppo potrà essere costituito un solo CPO.
Sono fatti salvi gli assetti in atto alla data di stipula del presente CCNL.

B) Livelli, fasi e materie dell'informativa sindacale
Le parti allo scopo di rafforzare il sistema di relazioni industriali, convengono di dare sistematicità ai livelli, alle fasi e alle materie d'informazione, disciplinandone le modalità al fine di esaminare l'andamento specifico delle singole aziende.

Informativa a livello nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, Agens fornirà alle Segreterie nazionali delle OOSS stipulanti, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e del Comitato paritetico nazionale per le pari opportunità, elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto, nazionale e comunitario, con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- linee strategiche di riorganizzazione in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macro-economico e di mercato;
- andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate anche agli strumenti di politica attiva del lavoro e ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovative;
- linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore valutati con riferimento al mercato interno ed esterno e in particolare alle tendenze qualitative e quantitative degli investimenti e alle dinamiche del costo del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo ai mutamenti correlati ad esigenze connesse alle trasformazioni settoriali, tecnologiche, organizzative e professionali in atto, nonché alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell'esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile e alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente anche con riferimento al rapporto con le Istituzioni, nonché con le problematiche poste dal recepimento delle direttive UE in materia.

Relazioni industriali di 2° livello
Il sistema di relazioni industriali è strutturato altresì su un 2° livello di norma corrispondente all'ambito aziendale.
In tale ambito le relazioni industriali potranno essere disciplinate da specifici Protocolli che dovranno essere coerenti con gli assetti e la disciplina generale fissati dal presente CCNL.

Informativa a livello aziendale
Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese che occupano complessivamente più di 200 dipendenti, nel corso di uno specifico incontro anche su richiesta delle OOSS stipulanti il presente contratto, forniranno una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi d'investimento, allo sviluppo e inserimento di nuove tecnologie e ai conseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata e in uscita, occupazione giovanile, andamento dell'occupazione femminile, iniziative e attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dagli specifici progetti;
- principali indicatori aziendali di redditività e di economicità;
- documenti di programmazione aziendale derivanti dal piano di impresa o da piani di attività, nonché il bilancio di esercizio.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle OOSS stipulanti, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa aziendale.

Art. 2 - Comitati aziendali europei.
Le parti, con riferimento al D.lgs. 2.4.02 n. 74, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 45/1994 convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D.lgs. n. 74/02, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento, nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.lgs. n. 74/02.
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all'applicazione del D.lgs. n. 74/02.

Art. 3 - Assetti contrattuali - Procedura di rinnovo del CCNL.
1) Le parti confermano di voler realizzare, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93 e dal "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti" del 23.12.98 e articolati su 2 livelli:
- il CCNL di categoria;
- un 2° livello di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL.
[…]
2) il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
[…]
6) La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del presente articolo.
[…]
7) Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle OOSS stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le OOSS nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

Art. 5 -Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
1) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93 e secondo quanto previsto dal presente CCNL, le RSU - congiuntamente alle strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2) Le RSU vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo 23.7.93, come disciplinato dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]
4) I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III, legge 20.5.70 n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
5) Per quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei RLS, nonché per ciò che attiene agli Organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
Resta confermato che agli RLS, per l'espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno.
Sono fatte salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
Per gli RLS valgono le tutele previste all'art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.

Art. 6 - Assemblea.
1) Le OOSS stipulanti il presente CCNL e/o le RSU possono indire, nelle singole unità produttive, assemblee del personale dipendente su materie d'interesse sindacale e del lavoro, ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

Art. 7 - Diritto di affissione.
In applicazione dell'art. 25, legge 20.5.70 n. 300, le aziende, all'interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle OOSS stipulanti e delle RSU appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l'affissione di comunicazioni riguardanti materie d'interesse sindacale.
[…]

Art. 11 - Appalti.
Le aziende manterranno al proprio interno le attività proprie del ciclo produttivo.
Qualora ricorrano le condizioni per l'appalto, le aziende dovranno pertanto porre particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. Le aziende informeranno le OOSS stipulanti sulle linee, gli indirizzi, le tipologie e i volumi dei lavori complessivi da dare in appalto.
Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell'azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con gli strumenti innovativi avanzati.
Al fine di conseguire una più efficace tutela dei lavoratori, le aziende appaltanti, conformemente alle disposizioni di legge, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché al riconoscimento dei trattamenti individuati dalla disciplina contrattuale applicabile nel settore merceologico di riferimento, ivi compresa la possibilità per i lavoratori delle aziende appaltatrici di fruire dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra l'azienda appaltante e l'azienda appaltatrice.

Capitolo 2 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzione.

[…]
4) Prima dell'assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l'idoneità alla qualifica di assunzione. È vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali i test di gravidanza e HIV.
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della privacy.

Art. 17 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
1) In applicazione dell'Accordo interconfederale 31.1.95 e delle vigenti disposizioni di legge le parti definiscono la presente disciplina per il CFL.
2) Fatti salvi i limiti minimo di 18 anni e massimo di 32 anni, l'assunzione con CFL potrà riguardare, al fine del pieno utilizzo dei benefici contributivi:
(a) giovani d'età inferiore a 25 anni al momento dell'assunzione;
(b) giovani fino a 29 anni d'età compiuti, se laureati;
(c) giovani fino a 32 anni d'età se disoccupati da più di 1 anno;
(d) assunzioni che determinano un incremento netto di occupati dell'impresa.
3) Le parti definiscono:
- "elevate" le professionalità dei livelli C-D
- "intermedie" le professionalità dei livelli E-F-G
Pertanto sono conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità "elevate" come sopra definite, prevedono almeno 170 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità "intermedie" come sopra definite, prevedono un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, di almeno 120 ore per 18 mesi di durata.
Con riferimento alle ore di formazione, previste per i progetti di cui sopra, 30 ore dovranno riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, nonché gli aspetti connessi alla sicurezza e all'igiene dei luoghi di lavoro.
4) I progetti di formazione e lavoro da sottoporre all'approvazione di idoneità da parte degli Organismi competenti, saranno portati a conoscenza delle OOSS stipulanti il presente CCNL.
[…]

Art. 18 - Contratto di apprendistato.
1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani d'età non inferiore a 16 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non superiore a 24 anni.
Tale limite è elevato a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081 del 20.7.93 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al presente punto sono elevati di 2 anni.
2) Con contratto di apprendistato saranno assunti i lavoratori nei profili professionali per i quali occorra un addestramento pratico e un insegnamento tecnico-professionale, ai sensi delle normative di legge.
3) I percorsi formativi per ciascun profilo professionale si articoleranno in formazione esterna e formazione sul lavoro.
La formazione esterna, che nel primo anno dovrà riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, verrà svolta presso centri esterni qualificati ai sensi di legge e sarà normalmente pari a 120 ore medie annue.
La formazione interna, oltre alla conoscenza necessaria all'acquisizione della qualifica, sarà finalizzata anche all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all'impiego in posizioni riferibili allo stesso livello professionale previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali. La formazione interna prevedrà una formazione teorico-pratica in misura non inferiore a 40 ore retribuite annue.
I contenuti dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna, nel rispetto dei limiti sopra indicati, saranno definiti con specifiche intese aziendali, tenendo conto di quanto previsto al punto 7, art. 3 (Assetti contrattuali).
4) La formazione dell'apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà l'addestramento sul lavoro e il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica.
Il tutore deve essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
Il tutore ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di tirocinio al fine di trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento della prestazione e di favorire l'integrazione tra formazione esterna e formazione aziendale.
Il tutore valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio al fine della attestazione d'idoneità.
In relazione a specifiche situazioni, a livello aziendale potranno essere meglio definiti tra le parti, nel rispetto di quanto previsto al presente punto, il ruolo e i compiti del tutore.
[…]
10) All'apprendista si applicano le limitazioni previste dalla legge in materia di divieto per il lavoro notturno.
[…]
12) Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal presente CCNL.

Art. 19 - Contratto a tempo determinato.
[…]
3) Tenuto conto della specificità ferroviaria e delle particolari mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la circolazione e per l'incolumità del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per le mansioni di seguito elencate:
- addetti alla condotta dei rotabili;
- addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio;
- operatori addetti alla protezione cantieri.
[…]
6) A livello aziendale la Direzione informerà annualmente le OOSS stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa e considereranno in via prioritaria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato.
7) I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, lett. A (Sistema delle Relazioni industriali) del presente CCNL sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
[…]

Art. 20 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
[…]
2) Tenuto conto dei recenti sviluppi normativi in materia di cui all'art. 64, comma 1, lett. b), legge 23.12.99 n. 488, considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti al comma 4, art. 1 della citata legge n. 196/97, per le mansioni di seguito elencate:
- addetti alla condotta dei rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte;
- agenti che esplicano servizio a bordo treni con funzioni di capo treno/capo servizi treno;
- addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento, deviatori in cabina e responsabili posto di blocco;
- addetti alle squadre di manovra con funzioni di capo squadra e/o capo manovra;
- operatori con il compito di accertare che il treno si trovi in condizioni di sicurezza;
- addetti agli apparati di sicurezza, operatori addetti alla protezione cantieri, responsabili (livello A) di attività complesse nella manutenzione dei rotabili.
[…]
4) L'azienda comunicherà, di norma almeno 10 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori temporanei, la qualifica, le modalità e la durata di utilizzo, nonché i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5) Nella comune condivisione dell'importanza da attribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, relativamente all'utilizzo del lavoro temporaneo si richiamano le disposizioni dell'art. 6, legge n. 196/97, in particolare per quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni.
6) I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le imprese utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.70 n. 300.
[…]

Capitolo 4 - Orario di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro.

1) Disciplina generale.
1.1) L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lett. a) del successivo punto 1.6 l'orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lett. b) del successivo punto 1.6 si rinvia a quanto definito ai successivi punti 2 (Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo) e 4 (Personale navigante).
1.2) Per i lavoratori di cui alle lett. c) e d) del successivo punto 1.6, a livello aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell'anno articolato in 2 distinti periodi, ciascuno di durata non inferiore a 4 settimane e non superiore a 14 settimane, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell'orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei 2 periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell'orario di lavoro fino al limite di 44 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane con durata dell'orario di lavoro non inferiore a 32 ore settimanali.
La modulazione di tale regime e la sua collocazione temporale saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle OOSS stipulanti il presente CCNL, da attivarsi almeno 2 mesi prima della sua applicazione e da completarsi entro 30 giorni dalla data di avvio del confronto.
Qualora entro tale termine non si pervenga alla definizione di specifiche intese, le aziende potranno realizzare tale regime di flessibilità per un solo periodo e per non meno di 4 e non più di 8 settimane.
A conclusione di ciascun periodo di flessibilità la media settimanale dovrà comunque essere pari a 38 ore.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.
1.3) La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative del servizio.
La distribuzione e le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
1.4) L'orario giornaliero di lavoro non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui siano adottate le flessibilità di cui al precedente punto 1.2.
Ove la prestazione giornaliera interessi il periodo dalle ore 24 alle 5 la durata massima della stessa non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, definita tra le parti a livello aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lett. a) del successivo punto 1.6.
1.5) L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni sarà oggetto di specifico accordo a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle OOSS stipulanti il presente CCNL, nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 30 giorni.
1.6) L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
(a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
(b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale impiegato in attività di condotta o di scorta, ovvero navigante);
(c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
(d) su prestazione unica giornaliera.
La prestazione giornaliera di cui alla precedente lett. d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).
1.7) Per orario spezzato di cui alla lett. d) del precedente punto 1.6, s'intende l'orario giornaliero che preveda un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei 2 periodi di prestazione giornaliera non sarà inferiore a 3 ore; la durata dell'intervallo tra i 2 periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, le parti a livello aziendale potranno definire una maggiore durata dell'intervallo tra le due prestazioni che, comunque, non potrà essere superiore a 3 ore.
1.8) Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lett. a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio trascorsa un'ora dal completamento della prestazione programmata e, di conseguenza, le aziende programmeranno la sostituzione entro lo stesso termine.
1.9) Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall'art. 70 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22 e le 6.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 24 e le ore 5.
I limiti numerici al servizio notturno sono i seguenti:
(a) 2 tra 2 riposi settimanali
(b) 10 per mese
(c) 80 per anno
Per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, a livello aziendale le parti potranno elevare il limite di cui alla precedente lett. a) fino a 3 notti, purché la terza non sia consecutiva.
1.10) Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Ai fini dell'articolazione dell'orario di lavoro nei turni di cui alle lett. a) e c) del precedente punto 1.6, a livello aziendale le parti, in sede di negoziazione dei turni di servizio, potranno stabilire durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell'arco del mese.
Allo stesso livello le parti potranno altresì, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l'arco notturno, definire lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie tra 2 riposi settimanali.
1.11) Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1, art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa, comprendente un'intera giornata solare.
Nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa, comprendente sempre un'intera giornata solare.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22 e le 6, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.
1.12) Fatto salvo quanto definito al successivo punto 2.12 per i lavoratori di cui alla lett. b) del precedente punto 1.6, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti, considerando utili a tali fini anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori la cui prestazione giornaliera è articolata ai sensi del precedente punto 1.7, l'intervallo collocato tra i 2 periodi di lavoro.
A livello aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell'istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.

2) Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo.
2.1) Per i dipendenti in questione, l'orario di lavoro giornaliero comprende, oltre all'attività di condotta (per il personale di macchina) e all'attività di scorta (per il personale di bordo), tutte le prestazioni accessorie e complementari, a tali attività funzionalmente connesse o per l'esecuzione delle quali il lavoratore è nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni.
2.2) L'orario di lavoro di cui al precedente punto è costituito da:
- il tempo intercorrente tra l'ora di partenza programmata e l'ora di arrivo reale o, se antecedente, programmata di un treno comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre e le soste durante le quali il personale è tenuto a presenziare il rotabile su cui presta servizio (cosiddette "condotta" e "scorta");
- le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo dei treni (cosiddetti "tempi accessori/di stazionamento");
- il tempo nel quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del movimento prima della partenza del treno e dopo l'arrivo del treno (cosiddetti "tempi medi");
- le esecuzioni delle operazioni connesse al cambio di personale con consegna diretta (cosiddetti "tempo supplementare", "cambi diretti");
- l'intervallo fra 2 servizi di scorta o fra un servizio di scorta e un viaggio fuori servizio o viceversa (cosiddetto "tempo intermedio");
- gli spostamenti comandati da effettuare in vettura o con altri mezzi non in servizio di condotta o di scorta (cosiddetti "viaggi fuori servizio");
- gli spostamenti comandati per recarsi anche con mezzi extraferroviari da un impianto a un altro di una stessa località (cosiddetta "via ordinaria comandata");
- la presenza nell'impianto a disposizione per l'effettuazione di eventuali servizi (cosiddetta "riserva");
- l'intervallo fra 2 successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell'azienda (cosiddetta "sosta di servizio").
2.3) Le sopra elencate fattispecie saranno quantificate e ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all'evoluzione della tecnologia, dell'organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell'infrastruttura e del materiale rotabile.
2.4) Le aziende garantiranno gli spostamenti non comandati che il personale effettua in residenza per fare ritorno, a servizio compiuto, all'impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo, con i mezzi necessari.
2.5) Per i lavoratori di cui al presente punto 2, l'orario settimanale di 38 ore di cui al precedente punto 1.1, in programmazione si calcola e s'intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 44 ore e il limite minimo di 32 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base mensile il rispetto delle 38 ore settimanali e le aziende dovranno realizzare le condizioni per il rispetto del limite dell'orario settimanale ordinario rapportato a mese.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, il limite massimo di 44 ore e quello minimo di 32 ore di cui al capoverso precedente potrà essere, rispettivamente, elevato e ridotto di 2 ore settimanali.
2.6) Lavoro giornaliero.
2.6.1) La durata massima della prestazione giornaliera è pari a 10 ore per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5 - 24, prolungabile a livello aziendale sino alle ore 1, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l'8a ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2) Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24 - 5, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo e in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3) Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore.
Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi:
- per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia oraria 5 - 24 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza;
- per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia oraria 5 - 24 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4) Per il personale di cui al presente punto 2 in servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5 - 24 con i mezzi autorizzati e omologati dal gestore dell'infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l'infrastruttura ferroviaria nazionale.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia oraria 5 - 24 estendendola alle fasce 4 - 5 e 24 - 1, nonché estendere la durata massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi collocati nella fascia oraria 5 - 1.
2.6.5) L'assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza prestazione (andata) + riposo fuori residenza + prestazione (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
2.7) Riposo giornaliero in residenza.
2.7.1) Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore.
Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di trasporto regionale e locale collocati su 2 giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6 - 22; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l'ampliamento della fascia oraria 6 - 22 alla fascia oraria 5 - 24.
2.7.2) Nel caso di servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 24 - 5, il riposo minimo giornaliero seguente il servizio sarà invece modulato come segue:
- servizio fino a 1 ora nella fascia oraria 24 - 1 = 18 ore consecutive di riposo giornaliero;
- servizio da 1 ora e 1 minuto e fino a 2 ore nella fascia oraria 24 - 2 = 19 ore consecutive di riposo giornaliero;
- servizio da 2 ore e 1 minuto e fino a 3 ore nella fascia oraria 24 - 3 = 20 ore consecutive di riposo giornaliero;
- servizio da 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore nella, fascia oraria 24 - 4 = 21 ore consecutive di riposo giornaliero;
- servizio da 4 ore e 1 minuto e fino a 5 ore nella fascia oraria 24 - 5 = 22 ore consecutive di riposo giornaliero.
2.7.3) Nel caso di servizi con inizio in residenza nelle fasce orarie 24 - 2 e 4 - 5 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di 22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso di servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2 - 4.
2.7.4) Nel caso di 2 servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria 24 - 5, il riposo minimo giornaliero dopo il 2° servizio è di almeno 22 ore consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto al precedente punto 2.7.3.
2.7.5) Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al presente punto, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d'intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla Direttiva UE n. 2000/34/CE.
2.8) Riposo giornaliero fuori residenza.
2.8.1) Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24 - 5, riducibile a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24 - 5.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, le parti potranno prevedere la possibilità di programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24 - 5 nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5 - 24 della stessa giornata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° capoverso del precedente punto 2.6.3.
2.8.2) Il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza è di 9 ore consecutive, elevabile a livello aziendale fino al limite massimo di 11 ore consecutive per uno dei RFR mensili di cui al successivo punto 2.8.4 e, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per un ulteriore riposo.
2.8.3) La durata dei riposi giornalieri fuori residenza come definita nei precedenti punti è da intendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza e comprende la eventuale fruizione del pasto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12.
2.8.4) I riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra 2 riposi settimanali, più di 5 mensili per il personale di macchina e più di 4 mensili per il personale di bordo, computati a livello aziendale con le modalità definite al successivo punto 2.14.
2.9) Riposo settimanale.
2.9.1) Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell'art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa, comprendente un'intera giornata solare e il riposo giornaliero.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22 e le 6, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.
2.9.2) Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno garantendo comunque, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.10) Servizio di condotta.
2.10.1) Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorrenza collocati nella fascia oraria 5 - 1 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5 - 24.
2.10.2) Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per tutti i servizi viaggiatori collocati nella fascia oraria 5 - 1 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5 - 24.
2.10.3) Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e locale effettuati con i mezzi autorizzati e omologati dal gestore dell'infrastruttura, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l'infrastruttura ferroviaria nazionale, i limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5 - 24, sono fissati in:
(a) 2 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 3 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14;
(b) 3 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritorno, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 4 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14.
2.11) Lavoro notturno.
Per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9.
I limiti numerici al servizio notturno, invece, sono fissati in:
(a) 2 tra 2 riposi settimanali
(b) 11 per mese
(c) 80 per anno
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, sono fatte salve le specifiche intese tra le parti realizzate a livello aziendale nell'applicazione del presente CCNL relativamente alle modalità di calcolo dei limiti numerici annui di cui alla precedente lett. c).
2.12) Pause.
Per i servizi interessanti le fasce orarie 11 - 15 e/o 18 - 22 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall'eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11 - 15 e/o 18 - 22.
In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
2.13) Termine del servizio.
2.13.1) Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.
2.13.2) Il lavoratore dovrà comunicare la circostanza al referente dell'impresa di trasporto di appartenenza almeno 2 ore prima rispetto ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal gestore dell'infrastruttura entro i termini di cui al precedente punto 2.13.1.
Le aziende realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo secondo le seguenti modalità:
- in caso di prestazione di sola andata seguita da RFR, entro l'ora successiva rispetto ai limiti di cui al precedente punto 2.13.1 e comunque non oltre un'ora oltre il limite massimo delle prestazioni giornaliere di cui al precedente punto 2.6, nella località prevista ovvero in una idonea stazione intermedia purché sia consentita la ripresa del turno;
- in caso di servizio di andata e ritorno, sempre entro i limiti di cui alla precedente alinea, il rientro in residenza.
A tal fine, il gestore dell'infrastruttura fornirà alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL il reticolo aggiornato delle stazioni in cui è possibile effettuare il ricovero dei treni così come riportato nella documentazione di servizio in dotazione al personale di macchina e di bordo.
2.13.3) Per i servizi che terminano tra le ore 24 e le ore 1, concordati tra le parti in applicazione dei precedenti punti 2.6.1, 2.6.3 e 2.6.4, il limite di cui ai precedenti punti 2.13.1 e 2.13.2 è fissato non oltre le ore 1.
2.13.4) Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al precedente punto 2.13.1, la prosecuzione del servizio non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di 2 ore, in attività di condotta o di scorta, dei limiti della prestazione massima giornaliera definita in applicazione del precedente punto 2.6, cui vanno aggiunti, in tal caso, i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.
2.14) Ferma restando la disciplina sull'orario di lavoro stabilita dal presente articolo, l'articolazione dei turni programmati per l'utilizzazione del personale di macchina e di bordo sarà definita tra le parti a livello aziendale nel corso di una specifica procedura negoziale, la cui durata non dovrà essere superiore a 30 giorni.
Tale procedura, nelle realtà aziendali più complesse, potrà articolarsi a livello nazionale e/o territoriale/di unità produttiva, e potrà definire, in relazione alle modalità convenute dalle parti a livello aziendale, le flessibilità di cui ai precedenti punti 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 lett. a), 2.10.3 lett. b), 2.11 lett. c), nonché al 2° capoverso del precedente punto 2.5.
Nelle realtà aziendali più complesse la procedura di cui al presente punto potrà svilupparsi nel termine massimo di 60 giorni.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui sopra non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, le aziende attueranno i progetti di turnificazione, nel rispetto della normativa contrattuale e delle relative modalità attuative convenute tra le parti stesse a livello aziendale.
2.15) Relativamente al servizio di accompagnamento notte, la cui specifica disciplina è definita dalle parti a livello aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti alle discipline aziendali in essere qualora lo sviluppo tecnico-organizzativo dell'attività, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi applicativi del presente CCNL ne evidenziassero la necessità.

3) Le parti stipulanti convengono di costituire entro il 1° ottobre 2003 una Commissione tecnica paritetica che esamini gli aspetti applicativi della nuova disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro, allo scopo di individuare le possibilità di introdurre una riduzione dell'orario annuo a favore di specifiche figure professionali, da realizzare entro la vigenza del presente CCNL.
La Commissione presenterà entro il 31.10.04 le sue proposte alle parti stipulanti, che le valuteranno in occasione del rinnovo della parte economica del CCNL, in scadenza al 31.12.04.

4) Personale navigante.
Per il personale navigante del settore navi traghetto rimane confermata la specifica vigente disciplina in materia, che potrà essere oggetto di verifica tra le parti a livello aziendale per le eventuali integrazioni e/o modifiche coerenti con quanto definito nel presente articolo.

Art. 23 - Lavoro straordinario.
1) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
2) Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
(a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua attività lavorativa;
(b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lett. e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
(c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lett. e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.13 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
(d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
(e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
(f) calamità pubblica, e, salvo giustificati e documentati motivi d'impedimento, in tutti gli altri casi di eventi imprevedibili.
3) Fermo restando l'orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1, art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall'applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all'art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate.
[…]
5) I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annuali e 80 ore trimestrali.
6) Al fine di realizzare gli opportuni interventi di carattere collettivo riguardanti l'unità produttiva, volti a rispondere alle necessità di cui al precedente punto 1, le parti a tale livello concorderanno le soluzioni più idonee utilizzando l'insieme degli strumenti così come definiti dal presente CCNL e dagli eventuali accordi aziendali, anche al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario.

Art. 24 - Riposo settimanale e giorni festivi.
1) Riposo settimanale.

1.1) Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell'articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2) Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
Il riposo suddetto può essere differito per 1 sola volta nel mese.

Capitolo 5 - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 26 - Malattia e infortunio non sul lavoro.

[…]
12) Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni d'impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore.
Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.99 n. 68 e del Regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.00 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili e ai relativi criteri di computo.

Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
1) Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12, D.lgs. 23.2.00 n. 38.
[…]
5) Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.99 n. 68 e del Regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.00 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili e ai relativi criteri di computo.

Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità.
1) Congedo di maternità e congedo parentale.
1.1) Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con D.lgs. 26.3.01 n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto.
1.2) Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro 30 giorni, del certificato medico attestante la data del parto.
1.3) Ferma restando la durata complessiva dell'astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l'esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l'opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
1.7) Ai sensi del comma 1, art. 53, T.U. approvato con D.lgs. 26.3.01 n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8) Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 151/01, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi d'età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U.
[…]

4) Riposi giornalieri.
4.1) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
4.2) Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
4.4) In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

6) Disposizioni varie.
[…]
6.5) Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
[…]

Art. 29 - Tossicodipendenza e alcoldipendenza.
[…]
8) Ai sensi dell'art. 125 del citato DPR n. 309/90, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
[…]

Art. 30 - Persone con handicap.
[…]
8) Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso.
[…]

Art. 31 - Lavoratori affetti da virus HIV.
1) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.
2) Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3) Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all'art. 35 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.

Art. 37 - Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo.
1) Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione.
[…]
3) In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l'intero periodo di degenza ospedaliera.
[…]

Art. 43 - Formazione professionale.
1) Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il 'know how' delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2) In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche e organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;
- promozione dell'impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale femminile;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3) Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
(a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d'ingresso);
(b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura e una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua);
(c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali ovvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in funzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita professionale);
(d) al personale interessato da interventi di riqualificazione/riconversione professionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nell'organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità finalizzata al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
4) L'individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell'ambito degli Organismi paritetici di cui all'art. 1, lett. A (Sistema delle Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all'opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5) Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, lett. A (Sistema delle Relazioni industriali) le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell'Osservatorio nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione, affinché siano coerenti con le esigenze del settore e anche allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6) In relazione alle finalità della formazione come sopra individuate e dell'interesse del lavoratore allo sviluppo delle proprie competenze professionali, le iniziative previste nel presente articolo saranno attivate in coerenza con quanto previsto dal presente CCNL.
7) Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio dei lavori della Commissione nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupino almeno 1.200 dipendenti.

Art. 44 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
1) Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di sicurezza del lavoro le aziende, nell'ambito delle soluzioni strutturali adottate, svilupperanno tutte le azioni mirate alla costituzione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un'azione di continuo miglioramento e adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
2) Nel riconoscere la priorità della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all'interno dei processi produttivi, le parti s'impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore e a quelle che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3) Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell'art. 3, D.lgs. n. 626/94:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione.
4) Le aziende provvederanno, nell'ambito di quanto previsto all'art. 4, D.lgs. n. 626/94, come modificato dall'art. 3, D.lgs. n. 242/96, in ordine alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari e, ai sensi dell'art. 21, punto 2, legge n. 39/02, la valutazione dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l'idoneità e l'adeguatezza.
Delle valutazioni comuni l'azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva.
5) Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
Le aziende organizzeranno le attività di protezione e prevenzione dei rischi anche facendo ricorso a servizi esterni qualora le competenze interne fossero insufficienti.
6) Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell'assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell'introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7) È fatto obbligo al lavoratore di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale e a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
Il mancato utilizzo o l'uso non regolare degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale potrà essere oggetto di sanzione disciplinare, come indicato alla lett. c), art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
8) In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un'apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del piano di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto.
A tale scopo, l'azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell'impresa appaltatrice.
9) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10) La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza avverrà durante l'orario di lavoro.
11) L'eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle OOSS stipulanti il presente CCNL.

Art. 51 - Doveri del personale.
1) Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e i regolamenti interni dell'azienda.
In particolare:
[…]
(b) deve avere cura dei locali dell'azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e indumenti da lavoro affidatigli;
(c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall'azienda;
(d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e i regolamenti interni emanati dall'azienda in materia di sicurezza del lavoro;
(e) ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro […]
(f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della reperibilità, ove prevista;
[…]
(h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
[…]
(k) nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell'art. 2087 CC, si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
2) Le parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie sessuali, costituiscono un aspetto estremamente delicato la cui importanza va tenuta nella migliore considerazione.
Saranno posti in essere, anche d'intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportunità, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, s'impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.
Al riguardo, le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica tra le parti al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Art. 53 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 54 - Mancanze punibili con la multa.
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
(a) per recidiva, entro 1 anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 53;
(b) per inosservanza ripetuta dell'orario di lavoro;
[…]
(d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso la clientela;
(e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
(g) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato;
(h) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio da cui non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.
[…]

Art. 55 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 4 giorni.
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 1 a 4 giorni:
(a) per particolare gravità o per recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 54;
[…]
(c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all'atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
[…]
(g) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
(h) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda o vantaggio per sé o per terzi.

Art. 56 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 a 7 giorni.
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 5 a 7 giorni:
(a) per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 55;
(b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
(e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all'azienda e alle persone , anche se l'evento non si è verificato;
[…]
(h) per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

Art. 57 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 8 a 10 giorni.
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 8 a 10 giorni:
(a) per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 56;
(b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
(e) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile;
(f) per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio ovvero per volontario abbandono del posto di lavoro;
(g) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
[…]

Art. 58 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.
1) Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
(a) per le mancanze di cui alle lett. b) e g) del precedente art. 57 ripetute per più di 2 volte nel corso dell'anno;
(b) per recidiva, entro 1 anno dalla applicazione della sanzione, nella stessa mancanza prevista in una delle rimanenti lettere del precedente art. 57;
(c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;
(d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'azienda o alle persone;
(e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
[…]
(i) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
(l) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2) Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l'instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lett. d) del precedente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.

Art. 59 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda, come di seguito riportato:
[…]
(c) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'azienda o a terzi;
[…]
(f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
[…]
(h) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]

Capitolo 6 - Retribuzione
Art. 74 - Reperibilità e disponibilità.

1) Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non altrimenti prevedibili.
2) Per le peculiari necessità del servizio ferroviario, la reperibilità è prevista per i lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture.
Ulteriori specifici settori di attività interessati all'istituto della reperibilità potranno essere individuati previa intesa tra le parti a livello aziendale.
3) Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall'azienda, in base a quanto stabilito alla lett. f), art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 15 giorni prima della loro operatività e avranno durata almeno trimestrale.
[…]
L'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni 4 settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un'articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
4) Per intervento in reperibilità s'intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell'azienda, in relazione a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità. Il tempo complessivo dell'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
La durata dell'intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell'ambito di quanto previsto al successivo punto 9, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.
[…]

Art. 77 - Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
1) Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche.

1.1) Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
- operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
- interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli Organi sanitari competenti, dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta un'indennità giornaliera pari ad € 10,33.
1.2) Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli Organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari ad € 1,29.
1.3) Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività di decoibentazione dell'amianto in appositi ambienti all'uopo attrezzati e protetti denominati di "tipo A", è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, un'indennità giornaliera pari ad € 20,66.
I lavoratori possono essere utilizzati in tale attività per non più di 5 giorni consecutivi e fino ad un massimo di 10 giorni nell'arco di 4 mesi.
1.4) Il trattamento di cui al precedente punto 1.3 è esteso anche al personale che collauda le operazioni di bonifica e decoibentazione presso le officine delle aziende medesime o presso le industrie private incaricate dell'attività.
1.5) Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività in luoghi con presenza di amianto, denominati ambienti di "tipo S", è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, un'indennità giornaliera pari ad € 5,16.
1.6) Ai lavoratori del settore sanitario individuati con i criteri previsti dal DPR n. 270/87 e dalla legge n. 460/88 addetti ad apparecchiature radiologiche è corrisposta un'indennità giornaliera di € 4,80.
1.7) Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.

2) Indennità per lavori in galleria o sottosuolo.
2.1) Ai lavoratori che per almeno 2 ore nell'arco della prestazione giornaliera svolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a m. 300 m. spetta un'indennità giornaliera pari ad € 1,50.
2.2) Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall'azienda e sulla base delle caratteristiche definite dagli Organi tecnico-sanitari competenti, spetta un'indennità giornaliera pari ad € 0,75.