CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
presso il Ministero della Giustizia
Circ. n. 296/XIX Sess.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
16/10/2018 U-rsp/7016/2018
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni e Consulte degli Ordini degli Ingegneri
OGGETTO: Le modifiche dell’Accordo Stato Regioni n° 128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l’aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.
Assolvimento dell’aggiornamento per il tramite di convegni e seminari.
Il quinquennio di aggiornamento.
Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori.
Caro Presidente,
da più Ordini territoriali ci giungono richieste di chiarimenti sugli argomenti in oggetto, riteniamo pertanto opportuno emettere la presente ulteriore circolare elaborata dal nostro GdL Sicurezza, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede.
In data 7 settembre 2016 con prot. n. 784/XVII Sess. il CNI ha diramato la Circolare esplicativa dal titolo “Nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP”, di seguito Circolare CNI 784/16, che illustra le novità apportate dal nuovo impianto normativo non solo per quanto riguarda il percorso formativo per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ma anche ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla possibilità dell’impiego de\\’e-learning per la specifica formazione, ecc.
Anche a seguito di alcune richieste pervenute a questo Consiglio in merito all’interpretazione di alcuni punti del suddetto Accordo, il GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha elaborato il documento che segue, che esplicita i punti salienti inerenti la formazione e l’aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.
Si sottolinea che l’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016, in vigore dal 3 settembre 2016, ha apportato sostanziali modifiche alla formazione non solo per RSPP e ASPP, ma anche per i Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP / CSE).
Nella fattispecie l’Accordo precisa che:
1. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
2. In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
3. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.
4. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l’Accordo reca nell’allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento per il tramite di convegni o seminari, l’Accordo inoltre specifica:
A) Per CSP/CSE
Il punto 9.1 dell’Accordo 128/2016 dal titolo “Modifiche all’Allegato XIV del d.lgs. 81/08” precisa che: «In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore perla progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” di cui al paragrafo MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DE! CORSI dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”».
Pertanto l’Accordo interviene solo eliminando il numero di partecipanti a convegni o seminari, per tutto il resto continuano a valere le disposizioni del D.lgs. 81/2008, che nello specifico non fissa alcun limite del monte ore di aggiornamento tramite convegni e seminari. Da ciò se ne deduce che l’assolvimento dell’aggiornamento per coordinatore per la sicurezza può anche essere eseguito per tutto il monte ore previsto attraverso la partecipazione a convegni o seminari.
Inoltre l’ultimo paragrafo del punto 9 del suddetto Accordo recita: «Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa».
Con ciò si conferma che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza conferisce validità anche come aggiornamento per RSPP/ASPP ed è valido anche il viceversa. È sottointeso che il professionista matura le ore di aggiornamento relative alla qualifica professionale di riferimento se possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica. Facendo un esempio, un professionista che possiede la qualifica di RSPP, perché ha frequentato i corsi previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81/08 (Moduli A, B, e C), e che possiede la qualifica di Coordinatore per la sicurezza, perché ha frequentato il corso di 120 ore previsto dall’art. 98 del D.lgs. 81/08, partecipando ad un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, ai sensi dell’Accordo 128/2016, matura le ore di aggiornamento per entrambe le figure RSPP/ASPP e CSP/CSE, e viceversa. Se invece il professionista non possiede la qualifica di Coordinatore è chiaro che la partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP non potrà essere valida all’aggiornamento di Coordinatore per la sicurezza, in quanto non possiede il requisito base (frequenza del corso di 120 ex art. 98 D.lgs. 81/08).
B) Per RSPP/ASPP
Il punto 9 dell’Accordo 128/2016 dal titolo “Aggiornamento” precisa che: «L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore
Se ne deduce pertanto che, a differenza dell’aggiornamento per coordinatori, l’Accordo 128/2016 prevede una limitazione temporale dell’aggiornamento per RSSP/ASPP effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari, ovvero che tale modalità non può superare il 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.
Il Quinquennio di aggiornamento
Altra questione che merita particolare approfondimento è quella relativa alla determinazione del quinquennio di aggiornamento. Si evidenzia che il legislatore al punto 10 dell’Accordo 128/2016, denominato “Decorrenza Aggiornamento”, nello scrivere: «In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto» non fa alcun riferimento alle date degli attestati di frequenza dei corsi (RSPP/ASPP, Coordinatori ecc.) proprio perché a prescindere dalla data di scadenza del quinquennio interessato all’atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista costui deve poter dimostrare in quel “preciso istante” di avere nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento non inferiore a quello previsto dalla corrispondente norma di riferimento.
Pertanto, indipendentemente dalle date delle relative abilitazioni di RSPP e/o CSP/CSE, o dalla data dell’ultimo corso di aggiornamento frequentato, occorre dimostrare di possedere nel quinquennio antecedente interessato all’atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista l’aggiornamento richiesto dall’Accordo per poter esercitare il ruolo.
Il tutto trova giustificazione, a parere di chi scrive, al Punto 9 dell’Accordo 128/2016 che recita «L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa» ed ancora «È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio».
Con tale affermazione il legislatore ha voluto intendere che l’obbligo della continuità dell'aggiornamento quinquennale (primo quinquennio più secondo quinquennio, ecc...) decade solo ed esclusivamente da una condizione di “vita non lavorativa” da parte del professionista stesso. È chiaro quindi che tale condizione (il mancato aggiornamento) non permette al professionista l’esercizio delle funzioni, RSPP e/o CSP/CSE nello specifico, ma non fa decadere il credito formativo acquisito dai corsi abilitanti. A tal proposito infatti l’Accordo recita «Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata».
Pertanto è sufficiente per lo svolgimento del ruolo di RSPP, CSP/CSE che il professionista abbia soddisfatto l’obbligo di aggiornamento nel quinquennio antecedente il momento in cui egli assume l’incarico.
Ed ancora «Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)».
In sintesi un professionista che possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica di RSPP e/o CSP/CSE, e a prescindere che egli si sia abilitato prima o dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, considerato che è già trascorso oltre un quinquennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), in ogni istante può esercitare la propria funzione solo se dimostra di aver frequentato nel quinquennio precedente (all’istante di riferimento) e nei modi consentiti dalla norma (convegni, corsi, seminari), l’aggiornamento previsto.
Infine le tabelle 1.1 e 1.2 riepilogano i criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e COORDINATORI, estratte dall’Allegato V dell’Accordo 128/2016.
Particolare evidenza si vuole infine porre all’Allegato III dell’Accordo 128/2016 che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, indica la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
Le tabelle 1.3 e 1.4, estratte dal suddetto Allegato, riepilogano i crediti formativi riconosciuti nel caso di frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e per COORDINATORI.
Infine, come specificato dallo stesso Allegato «Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell’avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo».
TABELLA 1.1 CRITERI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI
SOGGETTI |
REQUISITI DEI DOCENTI |
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI |
MODALITÀ DI VALUTAZIONE |
N. MASSIMO PARTECIPANTI |
INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA |
EROGABILI IN E-LEARNING |
RSPP / ASPP |
Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 |
Si |
Modulo A test ed eventuale colloquio |
35 |
Si |
Possibile solo per Modulo A |
CSP/CSE |
Requisiti previsti dai decreto 6 marzo 2013 |
Si |
Simulazione e test |
Modulo teorico 60 |
Si |
Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico |
TABELLA 1.2 CRITERI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI
SOGGETTI 81 |
REQUISITI DEI DOCENTI |
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI |
N. MASSIMO PARTECIPANTI |
EROGABILI IN E-LEARNING |
PERIODICITÀ |
CONVEGNI SEMINARI |
RSPP/ASPP |
Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 |
No |
35 |
Sì |
5 anni |
Sì |
CSP/CSE |
Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 |
No |
35 |
Sì |
5 anni |
Sì |
TABELLA 1.3 CREDITI FORMATIVI RICOSCIUTI PER I CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI
a) Crediti riconosciuti per RSPP nei casi in cui è stato frequentato il corso di formazione per CSP/CSE ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008
L’Allegato III dell’Accordo Stato - Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza del corso abilitante al ruolo di coordinatore (120 ore) comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di RSPP. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:
FORMAZIONE SOGGETTI |
RICONOSCIMENTI CREDITI FORMATIVI PER RSPP |
||
CSP/CSE |
CASO 1) |
CASO 2) |
|
FREQUENZA DEL MODULO C |
CREDITI RICONOSCIUTI |
■ Modulo A - 28 ore + ■ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006) Oppure ■ Modulo A - 28 ore + ■ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016) |
|
|
NECESSARIA FREQUENZA |
■ Modulo C + • Eventuali Moduli B- SPI, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali''). |
|
OSSERVAZIONE |
FORMAZIONE SOGGETTI |
CSP/CSE |
ASPP/ RSPP CON MODULO A |
CREDITO RICONOSCIUTO |
2) ASPP / RSPP CON: |
CREDITO RICONOSCIUTO |
ASPP/ RSPP con esonero art. 32 D.lgs. 81/02008 |
FREQUENZA INTERO CORSO CSP/CSE (120 ore) |
b) Crediti formativi riconosciuti per CSP/CSE nei casi in cui sono stati frequentati i Moduli A, B e C.
L’Allegato III dell’Accordo Stato - Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza dei Moduli A, B e C comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di CSP/CSE. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:
TABELLA 1.4 CREDITI FORMATIVI RICOSCIUTI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI
AGGIORNAMENTO SOGGETTI |
ASPP |
RSPP |
CSP/CSE |
RSPP |
TOTALE |
TOTALE |
TOTALE |
RSPP 40 ore |
TOTALE |
TOTALE |
TOTALE |
ASPP 28 ore |
TOTALE |
PARZIALE |
PARZIALE |
ASPP 20 ore |
/ |
PARZIALE |
PARZIALE |
CSP/CSE 40 ore |
TOTALE |
TOTALE |
/ |
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO |
|
IL PRESIDENTE |
Fonte: cni-online.it