Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 ottobre 2018, n. 26817 - Revisione della rendita e prescrizione


 

 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 23/10/2018

 

 

Fatto

 


La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di ripristino, a seguito di revisione disposta dall'Inail, nella misura originaria, della rendita percepita dal V.P. .
Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione triennale ex art 112 DPR n 1124/1965 eccepita dall'Inail per avere il V.P. proposto l'azione giudiziaria in data 10/4/2009 a fronte di un provvedimento definitivo di rigetto del 30/10/2001. Secondo la Corte l'art 112 citato era estraneo alla materia della revisione della rendita già accordata; ha affermato, pertanto, l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale con conseguente infondatezza dell'eccezione dell'Istituto.
Avverso la sentenza ricorre l'Inail con un unico articolato motivo .Resiste il V.P. con controricorso e ricorso incidentale condizionato a cui ha replicato l'Inail con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 378 cpc.
 

 

Diritto

 


l. Inail denuncia violazione dell'art 112 , 83, 137 del TU n 1124/1965 , art 2946 cc . Osserva che ,a seguito della revisione, la rendita era stata ridotta , a decorrere dall'1/4/1999, dal 50% al 26% ; che il V.P. aveva proposto ricorso amministrativo in data 21/4/1999, rigettato dall'Istituto con provvedimento definitivo del 30/10/2001 che aveva confermato la riduzione . Deduce che il ricorrente aveva proposto ricorso giudiziario solo in data 10/4/2009 ben oltre il termine triennale applicabile anche alla revisione. Censura la sentenza che aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale.
2. Con ricorso incidentale condizionato il V.P. denuncia , con il primo motivo, la violazione degli artt 112 cpc, 137 DPR 1124/1965. Lamenta che la Corte d'appello non si era pronunciata sull'assorbente considerazione dell'avvenuto superamento dei termini stabiliti dall'art 137, commi 5 e 6, citato essendo stata la revisione disposta oltre il termine di 15 anni e senza il rispetto del termine annuale dalla scadenza del quindicennio per la comunicazione dell'inizio del procedimento.
(art 360 n 4 cpc ) . Con un secondo motivo eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'intervenuta decadenza di cui al motivo precedente( art 360 n 5 cpc ).
3. Entrambi i ricorsi sono fondati .
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere l'Istituto trascritto integralmente i documenti richiamati o indicato dove fossero collocati ,atteso che il ricorso solleva questioni giuridiche e che sono stati forniti tutti gli elementi di fatto necessari ai fini della decisione .
4. Per quanto attiene alla eccepita prescrizione deve ritenersi fondata la tesi dell'Inail che vuole applicabile ,anche nella fattispecie in esame , la prescrizione triennale di cui all'art 112 DPR 1124 /1965 .
Tale norma stabilisce che "l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale" .
Pur in mancanza di un esplicito enunciato legislativo in tema individuazione del termine di prescrizione in caso di revisione della rendita già concessa, sembra al Collegio preferibile ritenere che l'azione proposta dall'assicurato nella presente fattispecie, con cui egli contesta la riduzione della misura della rendita percepita a seguito della revisione disposta dall'Inail opponendosi al provvedimento definitivo di rigetto del ricorso amministrativo dallo stesso instaurato , sia pur sempre riconducibile ad una domanda volta ad ottenere una prestazione dall'Inail in una certa misura o, comunque, essa rappresenta , in definitiva, la prosecuzione dell'iniziale richiesta di riconoscimento della rendita per la malattia professionale ,con una certa percentuale, sul presupposto che la pretesa dell'Inail di ridurne la misura per intervenuti miglioramenti sia infondata . Deve sottolinearsi che oggetto della revisione è sul piano fattuale il grado di riduzione dell'integrità psicofisica e sul piano giuridico il provvedimento di determinazione della misura della rendita ovvero il provvedimento che, accertato il nesso causale con un infortunio sul lavoro o malattia professionale , determina i postumi permanenti , anche in misura negativa o inferiore al minimo indennizzabile ; la domanda di revisione deve indicare la percentuale invalidante che l'assicurato contrappone alla determinazione dell'Inail e deve essere corredata da certificato medico al pari di quella volta al riconoscimento iniziale della rendita .
Non vi sono ragioni per ritenere applicabile un termine prescrizionale diverso da quello triennale che vige in generale in capo all'assicurato per ottenere le prestazioni Inail. Detto termine ben potrebbe essere, comunque, applicato in via analogica considerato che sussiste , anche nel caso di revisione della rendita, la medesima ratio che giustifica la previsione di un termine breve di prescrizione e che risiede nella necessità di un accertamento precoce delle circostanze di fatto necessarie per l'insorgenza del diritto o della sua misura, quali la natura della lesione ed il suo nesso causale con l'attività lavorativa. e che sconsiglia, pertanto, il ricorso al più lungo termine di prescrizione ordinario decennale. Risulta del resto opportuno uniformare le varie fattispecie, anche al fine di eliminare incertezze applicative nonché di rispondere ad un' esigenza di certezza dei rapporti tra l'istituto assicuratore ed il titolare della rendita .
5. La Corte d'appello ha richiamato i principi enunciati da questa Corte nella sentenza SU n. 10839/2003. La citata pronuncia, chiamata a risolvere il contrasto in ordine al termine entro il quale l'Inail era legittimato a procedere a revisione dei postumi permanenti derivanti da malattia professionale, ha affermato , in primo luogo, la necessità del rispetto del termine di cui all'art.
137 ,ultimo comma,sempre che i fatti si siano verificati entro il quindicennio dalla costituzione della rendita ( o decennio in caso di infortunio ), termine operante sia per l'Inail che per l'assicurato, con decorrenza dal consolidamento della situazione all'esito del decorso di dieci o quindici anni.
In motivazione ha altresì affermato che, nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo di revisione, avviato su domanda dell'assicurato o iniziativa dell'Istituto, non giunga a compimento, non possa trovare applicazione il termine di prescrizione fissato dall'art 112 citato.
6. E' da rilevarsi , tuttavia, il successivo affermarsi di un diverso orientamento di questa Corte ( cfr sent.n. 9177/2010,n. 20009/2010,n. 1034/2014,n. 9731/2018) che, riallacciandosi a precedenti di questa Corte (cfr in particolare Cass. sent.n. 9011/2003), nonché della Corte Costituzionale (cfr sent. N. 80/1971) , ha ritenuto, invece, applicabile anche in caso di revisione il termine triennale .
Con la citata Cass. n 9011/2003 si è , infatti, precisato che la scadenza del termine decennale o quindicennale non preclude la revisione della rendita "purché esercitata nel triennio dalla scadenza" , fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio dalla costituzione della rendita.
La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ritenuto infondata, "in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui determina la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia: infatti - secondo peraltro il prevalente orientamento della giurisprudenza ed in aderenza alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art. 112 effettuata con la sent. n. 116 del 1969 - tale norma va interpretata nel senso che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorga il diritto alla revisione, e cioè dalla data in cui si sia verificato l'aggravamento della malattia".
7. In adesione, pertanto, a detto più recente orientamento , richiamato dall'Istituto, deve concludersi per l'applicabilità del termine di prescrizione triennale anche nella fattispecie in esame di revisione della rendita percepita .
8. Quanto al ricorso incidentale va accolto il primo motivo restando assorbito il secondo .La Corte d'appello non si è pronunciata sulla questione dell'inosservanza dei termini di cui all'art 137 DPR n. 1165/1965.
Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi d'appello , risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato , integra un difetto di attività del giudice di secondo grado , che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art 112 cpc, in relazione all'art 360 n 4 cpc, così come correttamente avvenuto nella fattispecie . Nell'esposizione in fatto , contenuta nel controricorso, risulta inoltre ampiamente dimostrato che la questione dell'inosservanza dei termini per la revisione di cui all'art 137, 5 e 6 comma, citato è stata tempestivamente sollevata dal ricorrente fin dal primo grado.
Va, altresì, precisato che su detta questione non si è formato alcun giudicato atteso che lo stesso controricorrente , nell'esposizione in fatto, ha riportato la decisione del Tribunale , il ricorso in appello dell'Inail e la memoria di costituzione dello stesso appellato e che da quest'ultima emerge che la questione della decadenza era stata riproposta proprio dal V.P. e, dunque, anch'essa era stata sottoposta all'esame della Corte d'appello anche senza appello incidentale, non necessario atteso che il V.P. era risultato totalmente vittorioso ,dopo la sentenza di primo grado .
La questione della decadenza dell'Inail e dell'inosservanza dei termini di cui all'art 137 DPR n. 1124/1965 dovrà , pertanto, essere esaminata dalla Corte d'appello in sede di rinvio.
In accoglimento dei ricorsi la sentenza impugnata e cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Firenze che esaminerà la domanda del ricorrenti sopra indicati .
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.
 

 

Accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio.

 

Roma 5 giugno 2018